31984R2059

Regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio del 16 luglio 1984 che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 19/07/1984 pag. 0006 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0224
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0160
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0224
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0160


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/84 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1984

che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1430/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2058/84 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'aiuto per la canapa viene concesso soltanto se essa è ottenuta da sementi appartenenti a varietà che offrono garanzie da stabilirsi per quanto riguarda il tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto; che a tal fine occorre modificare l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 (4), modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/76 (5), disponendo che l'aiuto sia concesso soltanto per la canapa ottenuta da sementi certificate appartenenti a varietà per le quali si sia constatato che il tasso medio di tetraidrocannabinolo (THC) non supera determinati limiti accettabili; che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno disporre che venga compilato un elenco delle varietà che rispondono ai requisiti prescritti;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/82, è opportuno vietare le importazioni di canapa, nonché di sementi e di semi di canapa che non offrano garanzie sufficienti per la protezione della salute umana; che è opportuno istituire a tal fine un controllo all'importazione dei prodotti in questione;

considerando che le misure soprammenzionate non pregiudicano le restrizioni fissate dalle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per la canapa, l'aiuto può essere accordato solo al produttore. L'aiuto è concesso soltanto per la canapa ottenuta da sementi certificate delle varietà iscritte in un elenco da compilare secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. In questo elenco figurano soltanto le varietà per le quali uno Stato membro abbia constatato mediante analisi che il peso di tetraidrocannabinolo (THC) rispetto al peso di un campione portato ad un peso costante non è superiore:

- ai fini della concessione dell'aiuto per le campagne 1984/1985 - 1986/1987, allo 0,5 %;

- ai fini della concessione dell'aiuto per le campagne successive, allo 0,3 %.

Il campione di cui sopra è composto del terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate casualmente alla fine della loro fioritura e alle quali siano stati tolti lo stelo e i semi.

In deroga a delle disposizioni di cui sopra, l'aiuto per la campagna 1984/1985 è concesso ai produttori che forniscano allo Stato membro interessato la prova che la canapa è stata ottenuta da sementi delle varietà iscritte nel predetto elenco da compilare.

La stessa deroga può essere decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 per le successive campagne, qualora le disponibilità di sementi certificate siano insufficienti. ».

Articolo 2

Fatte salve disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri:

1. La canapa greggia della voce 57.01 della tariffa doganale comune, in provenienza dei paesi terzi, può essere importata soltanto se è fornita la prova che il suo tasso di tetraidrocannabinolo (THC) non è superiore a quello specificato all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71.

2. Possono essere importate soltanto le sementi appartenenti a varietà di canapa della sottovoce 12.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dai paesi terzi, che figurano nell'elenco da compilare previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71.

3. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 è sottoposta a controllo per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Se tali disposizioni risultano rispettate, lo Stato membro importatore rilascia un certificato di conformità.

Articolo 3

Fatte salve disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri:

1. L'autorizzazione ad importare semi di canapa della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune è accordata soltanto:

- agli istituti od organismi di ricerca;

- alle persone fisiche o giuridiche che possono comprovare un'attività sufficiente nel settore stesso.

2. Ogni importazione di semi di cui al punto 1, effettuata da persone di cui al secondo trattino di detto punto, è sottoposta ad un sistema di controllo che si estende sino al momento in cui i semi ricevano una destinazione diversa dalla semina.

3. Gli Stati membri, prima di applicare le disposizioni da essi adottate ai fini del controllo di cui al punto 2, le notificano alla Commissione. Qualora tali disposizioni non permettano di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1430/82, vengono decise, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70, modifiche che lo Stato membro interessato è tenuto ad apportare.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27.

(3) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

(5) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 3.