Regolamento (CEE) n. 869/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo all' applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti alle misure d' intervento nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1202/82
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0032 - 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0073
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 869/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 relativo all ' applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti alle misure d ' intervento nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1202/82 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1208/81 ( 2 ) ha istituito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ; che l ' articolo 6 di tale regolamento ha previsto l ' applicazione graduale di tale tabella nell ' ambito dell ' organizzazione del mercato delle carni bovine ; che la suddetta tabella è stata applicata , in una prima fase , ai fini della constatazione dei prezzi di mercato , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1202/82 ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1214/83 ( 4 ) ; che ricorrono ormai le condizioni per applicare la tabella nell ' ambito delle misure d ' intervento , a titolo sperimentale per un periodo di tre anni : considerando che l ' applicazione della tabella comunitaria alle misure d ' intervento deve avvenire gradualmente , con un periodo transitorio comprendente tre tappe di durata uguale ; che tale fase sperimentale di ravvicinamento dei prezzi d ' acquisto negli Stati membri deve dar luogo , all ' inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 , alla fissazione di un prezzo d ' acquisto unico in tutta la Comunità , per ciascuna qualità di carni che può esser oggetto di intervento ; considerando che conviene prorogare fino al termine della campagna di commercializzazione 1986/1987 l ' applicazione della doppia constatazione dei prezzi attualmente prevista dal regolamento ( CEE ) n . 1202/82 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 9 aprile , l ' applicazione delle misure d ' intervento di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 viene effettuata , a titolo sperimentale per un periodo di tre anni , sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse delle bovini adulti istituita dal regolamento ( CEE ) n . 1208/81 . Articolo 2 La fissazione dei prezzi d ' acquisto all ' intervento viene effettuata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall ' articolo 3 , in modo che , alla fine di un periodo di ravvicinamento comprendente tre tappe uguali , all ' inizio della campagna di commercializzazione 1985/1987 abbia luogo la fissazione di un prezzo d ' acquisto unico in tutta la Comunità , per ciascuna qualità di carni fresche o refrigerate che può essere oggetto di intervento . Articolo 3 La Commissione adotta , secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , le modalità necessarie per l ' applicazione del presente regolamento . Articolo 4 Prima della fine della campagna di commercializzazione 1984/1985 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull ' applicazione delle misure d ' intervento effettuata in base alla tabella comunitaria delle carcasse di bovini adulti . Articolo 5 Nell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1202/82 i termini « campagna di commercializzazione 1983/1984 » sono sostituiti dai termini « campagna di commercializzazione 1986/1987 » . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 123 del 7 . 5 . 1981 , pag . 3 . ( 3 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 35 . ( 4 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 14 .