31984L0005

Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1984 pag. 0017 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0090
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 15 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0090
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0244


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SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1983

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(84/5/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la direttiva 72/166/CEE (4), modificata dalla direttiva 72/430/CEE (5), il Consiglio ha proceduto al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure;

considerando, tuttavia, che sussistono notevoli disparità quanto alla portata di detto obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli Stati membri; che tali disparità hanno un'incidenza diretta sull'istituzione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che è particolarmente giustificato estendere l'obbligo di assicurazione alla responsabilità per i danni alle cose;

considerando che gli importi a concorrenza dei quali l'assicurazione è obbligatoria devono consentire comunque di garantire alle vittime un indennizzo sufficiente, a prescindere dallo Stato membro nel quale il sinistro è avvenuto;

considerando che è necessario prevedere che un organismo garantisca che la vittima non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non viene identificato; che occorre prevedere, senza modificare le disposizioni applicate dagli Stati membri per quanto riguarda il carattere sussidiario o no dell'intervento di tale organismo nonché le norme applicabili in materia di surrogazione, che la vittima di un siffatto sinistro possa rivolgersi direttamente a questo organismo quale primo punto di contatto; che è tuttavia opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare talune esclusioni limitate per quanto riguarda l'intervento di questo organismo e di prevedere nel caso dei danni alle cose provocati da un veicolo non identificato, dati i rischi di frode, che l'indennizzo dei danni possa essere limitato o escluso;

considerando che è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l'assicuratore ed il responsabile del

sinistro; che, tuttavia, in caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che il citato organismo intervenga per indennizzare la vittima;

considerando che per alleggerire l'onere finanziario a carico di tale organismo gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di talune franchigie in caso di intervento per l'indennizzo dei danni alle cose causati da veicoli non assicurati o, eventualmente, rubati o ottenuti con la violenza;

considerando che è necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, comunque per quanto riguarda i danni alle persone;

considerando che la soppressione del controllo dell'assicurazione è subordinata alla concessione, da parte dell'ufficio nazionale di assicurazione del paese ospite, di una garanzia di indennizzo dei danni causati dai veicoli stazionanti abitualmente in un altro Stato membro; che, per determinare se un veicolo stazioni abitualmente in un dato Stato membro, il miglior criterio rimane quello della targa d'immatricolazione di detto Stato; che di conseguenza occorre modificare in tal senso l'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, della direttiva 72/166/CEE;

considerando che, data la situazione di partenza di taluni Stati membri per quanto riguarda gli importi minimi, la copertura e le franchigie applicabili dall'organismo già citato in materia di danni alle cose, occorre prevedere misure transitorie ai fini di un'applicazione progressiva, in detti Stati membri, delle disposizioni della direttiva concernenti gli importi minimi e l'indennizzo dei danni alle cose da parte di tale organismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino:

- per i danni alle persone, ad almeno 350 000 ECU quando vi sia una sola vittima; quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero;

- per i danni alle cose, ad almeno 100 000 ECU per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime.

Gli Stati membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di 500 000 ECU per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di 600 000 ECU per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni.

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per ECU l'unità di conto definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 (1). Il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione per periodi successivi di quattro anni, a decorrere dal 1o gennaio del primo anno di ciascun periodo, è quello dell'ultimo giorno del mese di settembre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le valute della Comunità. Il primo periodo inizia il 1o gennaio 1984.

4. Ciascuno Stato membro crea o autorizza un organismo con il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione conformemente al paragrafo 1. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all'intervento di questo organismo un carattere sussidiario, nonché quello di regolamentare le azioni tra questo organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altri assicuratori o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro.

La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente a questo organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il proprio intervento.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'intervento di tale organismo le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il sinistro, se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

Gli Stati membri possono limitare o escludere l'intervento di tale organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Essi possono parimenti autorizzare per i danni alle cose, causati da un veicolo non assicurato, una franchigia, opponibile alla vittima, non superiore a 500 ECU.

Inoltre, ciascuno Stato membro applica all'intervento di tale organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

- di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita o

- di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione o

- di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione,

sia considerata, per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, senza effetto per quanto riguarda l'azione dei terzi vittime di un sinistro.

Tuttavia, la clausola di cui al primo trattino può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.

Gli Stati membri hanno la facoltà - per i sinistri avvenuti nel loro territorio - di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.

2. Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, intervenga in luogo e vece dell'assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.

Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l'intervento dell'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 ECU, opponibile alla vittima.

Articolo 3

I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.

Articolo 4

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, della direttiva 72/166/CEE è sostituito dal testo seguente:

« - territorio dello Stato di cui il veicolo porta una targa di immatricolazione, o ».

Articolo 5

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni così modificate sono applicate entro il 31 dicembre 1988.

3. In deroga al paragrafo 2:

a) La Repubblica ellenica dispone di un termine fino al 31 dicembre 1995 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 2. Qualora essa si avvalga di questa facoltà, gli importi della garanzia devono raggiungere, rispetto agli importi previsti in detto articolo:

- una percentuale superiore al 16 % entro il 31 dicembre 1988,

- una percentuale del 31 % entro il 31 dicembre 1992.

b) Gli altri Stati membri dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1990 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà devono, entro il termine di cui al paragrafo 1, aumentare le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi di garanzia in vigore al 1o gennaio 1984 e gli importi prescritti all'articolo 1, paragrafo 2.

4. In deroga al paragrafo 2:

a) La Repubblica italiana può prevedere che la franchigia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, quinto comma, ammonti a 1 000 ECU fino al 31 dicembre 1990.

b) La Repubblica ellenica e l'Irlanda possono prevedere che:

- l'intervento dell'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, per l'indennizzo dei danni alle cose sia escluso fino al 31 dicembre 1992;

- la franchigia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, quinto comma, e la franchigia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, ammontino a 1 500 ECU fino al 31 dicembre 1995.

Articolo 6

1. Entro il 31 dicembre 1989 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione esistente negli Stati membri che beneficiano delle misure transitorie stabilite all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), e gli sottopone, se necessario, proposte per la revisione di dette misure, tenendo conto dell'evoluzione della situazione.

2. Entro il 31 dicembre 1993 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e gli sottopone, se necessario, proposte particolarmente per quanto riguarda l'adeguamento degli importi stabiliti all'articolo 1, paragrafi 2 e 4.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

(1) GU n. C 214 del 21. 8. 1980, pag. 9 e GU n. C 78 del 30. 3. 1982, pag. 17.

(2) GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 44.

(3) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 15.

(4) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 2.

(5) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 162.

(1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.