31983R2807

Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 10/10/1983 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0138


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2807/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca ( 1 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2057/82 del Consiglio , del 29 luglio 1982 , che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono tenere un giornale di bordo delle operazione eseguite ;

considerando che l ' uniformazione dei giornali di bordo permette di ottenere , sul piano comunitario , il rispetto delle misure di conservazione adottate ed un più efficace controllo dell ' osservanza delle disposizioni in vigore , facilitando inoltre un ' analisi scientifica delle valutazioni riguardanti le riserve ittiche e il loro sfruttamento ;

considerando che , ai fini dell ' osservanza dei contingenti assegnati ai singoli Stati membri , i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati devono essere attestati da una dichiarazione di sbarco o di strasbordo a cura del capitano ;

considerando che , se un ' operazione di sbarco o di trasbordo è effettuata oltre quindici giorni dopo la cattura , i dati in questione devono essere sistematicamente comunicati con i mezzi opportuni ;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il giornale di bordo di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è compilato dal capitano conformemente ai modelli di cui all ' allegato I o II secondo la zona di pesca , per ogni attività di pesca delle specie soggette a TAC nelle zone CIEM/NAFO di cui al suddetto articolo 3 , paragrafo 1 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I è utilizzato per tutte le zone di pesca esclusa NAFO 1/CIEM V a ) e XIV , per la quali deve essere utilizzato il giornale di bordo compilati in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente .

2 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I o II è parimenti compilato come precisato al paragrafo 1 anche quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo , salvo che quest ' ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso .

3 . Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati negli allegati VI e VII .

Articolo 2

1 . La dichiarazione di sbarco di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente ai modelli figuranti nell ' allegato I o III .

Tuttavia , quando lo sbarco si effettua in un porto di uno Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata , di può utilizzare un altro modello prescritto dallo Stato membro suddetto purchù contenga almeno le informazioni di cui all ' allegato III .

2 . La dichiarazione di trasbordo di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente al modello figurante nell ' allegato I , escluse le acque nella NAFO 1/CIEM V a ) e XIV . In quest ' ultimo caso la dichiarazione di sbarco e di trasbordo di cui all ' allegato III deve essere utilizzata a tale scopo .

3 . Le dichiarazioni devono essere redatte in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente .

Articolo 3

Le informazioni de comunicare in virtu dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 da parte del capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o immatricolato in uno Stato membro da trasmettere alle autorità di tale paese , qualora lo sbarco oppure il trasbordo abbia luogo più di quindici giorni dopo la cattura , comprendono :

- i quantitativi , espressi in kg , di ogni specie catturata , trasbordata o sbarcata nel periodo successivo alla precedente comunicazione ;

- le zone CIEM/NAFO in cui sono avvenute le catture con indicazione separata delle catture effettuate nelle acque di un paese terzo oppure al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati .

Tali informazioni devono essere trasmesse ogni quindici giorni a decorrere dal giorno in cui vengono effettuate le prime catture , conformemente al disposto dell ' allegato VIII .

Articolo 4

Il giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o di trasbordo possono essere verficati da un funzionario abilitato dallo Stato membro interessato ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , al fine di accertare il rispetto dei regolamenti relativi alle misure di conservazione e di controllo , compreso il presente regolamento .

Articolo 5

1 . Se le istruzioni di cui all ' allegato IV precisano che l ' applicazione di una norma è facoltativa , lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o nel quale è immatricolato può fare obbligo al comandante di attenersi alle norme in causa .

2 . La tolleranza nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo è pari al 20 % .

Il numero di casse , ceste od altri recipienti nei quali è contenuto il pesce deve essere indicato con esattezza .

Articolo 6

il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile novanta giorni dopo la trasmissione dei giornali di bordo agli Stati membri .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 22 settembre 1983 .

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I : vedi G.U .

ALLEGATO II : vedi G.U .

ALLEGATO III : vedi G.U .

ALLEGATO IV

ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO O DI TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I O III

1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono compliare il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto .

2 . ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO

2.1 . Disposizioni generali

2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo

2.1.1.1 . Tutte le acque , esclusi lo Skagerrak e il Kattegat

I comandanti di tutti i pecherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .

Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza superiore a 10 m ma non superiore a 14 m , se effettuano un ' uscita della durata massima di 24 ore calcolate dall ' ora partenza dal porto all ' ora di rientro al porto .

2.1.1.2 . Skagerrak e Kattegat

I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .

2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo

- Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno non oltre le ore 24.00 o all ' arrivo il porto .

- Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare .

- Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie .

- Se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandiera o immatricolate nel registro di tale Stato membro . A tal fine le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari .

2.1.3 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo nelle acque dei paesi terzi

- In mancanza di disposizioni particolari del paese terzo interessato , deve essere compilato il giornale di bordo comunitario .

- Qualora il paese terzo prescriva l ' impiego di un giornale di bordo di tipo diverso , occorre compilare quest ' ultimo anzichù il giornale comunitario .

- Qualora un paese terzo non prescriva un particolare giornale di bordo ma richieda indicazioni diverse da quelle comunitarie , il giornale deve recare tali diverse indicazioni .

2.2 . Dati relativi alle nave

Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo si devono fornire le informazioni generali sulla nave o , se del caso , sulle navi . Secondo la numerazione disposta su ogni pagina , si riportano rispettivamente i seguenti dati :

n . di riferimento del giornale di bordo ( 1 ) : nome della nave e eventuale indicativo radio ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 2 ) : identificazione esterna ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 3 ) : nome e indirizzo del capitano ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 3 ) : giorno , mese , ora e porto di partenza ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 5 ) : giorno , mese , ora e proto di ritorno ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 6 ) : data e luogo di sbarco qualora sia diverso dai dati riportati al numero ( 5 ) ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 7 ) : data , nome , indicativo radio , nazionalità e numero di identificazione esterna della nave che riceve le catture in caso di trasbordo .

Qualora la pesca venga effettuata in coppia , il nome del secondo peschereccio e del suo comandante , nonchù il suo numero di identificazione esterna , devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo .

Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo , indicando naturalmente soltanto i quantitativi cutturati e conservati o bordo , in modo da registrare le catture una sola volta .

2.3 . Dati relativi agli attrezzi

n . di riferimento del giornale di bordo ( 8 ) : attrezzo di pesca : il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all ' allegato VI , colonna 1 ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 9 ) : dimensioni delle maglie delle reti in mm ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 10 ) : dimensioni degli attrezzi secondo le norme di cui all ' allegato VI , colonna 2 ( facoltativo ) .

2.4 . Dati relativi all ' attività di pesca

2.4.1 . Tipo d ' informazione

Le informazioni sull ' attività di pesca devono essere fornite secondo la numerazione riportata sulla pagina del libro di bordo , indicando ai numeri seguenti :

n . di riferimento del giornale di bordo ( 11 ) : data corrispondente ad giorno in mare ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 12 ) : numero delle operazioni de pesca secondo le indicazioni di cui all ' allegato VI , colonna 3 ( facoltativo ) ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 13 ) : tempo di pesca ( indicazione facoltativa ) , inteso come numero di ore di presenza in mare , da cui vengono sottratte le ore impiegate per il transito verso , tra o da i fondi di pesca , oppure i periodi in cui la nave naviga alla cappa , è in riparazione o si trova in avaria . Il numero di ore dedicate alla ricerca del pesce ( ad esempio , con l ' ecogoniometro ) deve essere tuttavia considerato come tempo di pesca ;

n . di riferimento del giornale di bordo ( 14 ) : posizione .

Esempi

- « Divisione CIEM o zona NAFO » : riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicare il codice di tale divisione .

Esempio : IV a ) , VI b ) o VII g ) .

- « Riquadro statistico » : riferirsi ai riquadri statistici del CIEM riportati sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo . Si tratta di zone delimitate da latitudini e longitudini corrispondenti a valori interi espressi in gradi + 30' oppure a valori interi per le latitudini ed a valori interi espressi in gradi per le longitudini .

Indicare , in base ad una combinazione di cifre e di lettere , il riquadro statistico ( o i riquadri statistici ) in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture ( per esempio , la zona compresa tra 56° e 56°30' latitudine Nord e tra 6° e 7° longitudine Est corrispondente al codice CIEM 41/F6 ) .

Tuttavia , possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali la nave ha pescato nel corso di una giornata .

- « Zona di pesca paesi terzi » : indicare eventualmente la zona di pesca dei paesi terzi o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati con i seguenti codici riportati sulle carte poste sulle copertine :

N = Norvegia

S = Svezia

FR = Faeroeer

E = Spagna

CDN = Canada

IS = Islanda

A = Alto mare

2.4.2 . Quantitativi catturati e conservati a bordo [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 15 ) ]

Devono essere indicate tutte le specie elencate nell ' allegato VII , per quantitativi a bordo superiori a :

- salmone : 10 kg peso vivo ;

- altri : 50 kg peso vivo .

Possono essere indicate altre specie comprese in un eventuale elenco compilato dallo Stato membro di cui la nave batte bandiera oppure in cui è immatricolata .

Il nome delle specie riportate all ' inizio della colonna è indicativo e può essere sostituito se il numero delle colonne è insufficiente . ( Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente , può essere utilizzata una nuova pagina ) .

Indicare , se del caso , l ' unità di misura utilizzata e il peso netto medio in kg del peso vivo contenuto in tale unità ( cesta , cassa , ecc . ) ,

2.4.3 . Valutazione facoltativa degli scarti [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 16 ) ]

Indicare i quantitativi di pesce scartato , preferibilmente in chilogrammi di peso vivo o eventualmente in un ' altra unità di misura indicata al n . ( 15 ) . Tali dati sono forniti unicamente a scopi scientifici e non saranno considerati ai fini del calcolo dei contingenti .

2.5 . Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo

- Deve essere compilata una riga per ogni giorno in mare .

- Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata , nel corso della stessa giornata , in una nuova divisione CIEM .

- Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata , nel corso della stessa giornata , in un ' altra zona di pesca .

- Deve essere usata una nuova pagina :

- quando si utilizza un nuovo attrezzo o una rete con maglia diversa da quella precedentemente usata ;

- per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio .

3 . ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

Disposizioni generali

Dopo ogni viaggio , all ' atto dello sbarco a terra , il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m , battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro , oppure il suo mandatario , deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco . In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità , il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo .

In caso di trasbordo , il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo . Una copia de tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce . L ' originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce .

Dati da fornire

I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi trasbordati devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione di cui all ' allegato I , soltanto in calce all ' ultima pagina utilizzata , conformemente alle disposizioni seguenti :

- Presentazione del pesce [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 17 ) ]

Per « presentazione » s ' intende il tipo di trasformazion subito dal pesce . Indicare , se del caso , la natura di tale trasformazione : EVIS per svisceramento , ÉTÉTÉ per decapitazione , FILET per filettatura , ecc . Se non è stata effettuata alcuna trasformazione , indicare ENT per pesce intero .

- Unità di misura dei quantitativi sbarcati [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 18 ) ]

Indicare l ' unità di misura utilizzata ( ad esempio ceste , casse , ecc . ) al momento dello sbarco e il peso netto , in chilogrammi , del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo .

- Peso totale per specie della catture sbarcate/trasbordate [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 19 ) ]

Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie elencate nell ' allegato VIII .

Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato , ossia dopo un ' eventuale trasformazione del prodotto a bordo .

Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente .

- Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 22 ) ]

Indicazione facoltativa per le navi obbligate a tenere un giornale di bordo : indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale sono state effettuate le catture .

4 . DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

4.1 . Procedura per la compilazione

4.1.1 . Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili .

4.1.2 . Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato . In caso di errore , la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta , seguita dalla sigla del comandante o del mandatario .

4.1.3 . Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave . Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo .

4.1.4 . Ogni riga del giornale di bordo deve essere siglata dal comandante . Ogni pagina del ' giornale di bordo , eventualmente completata dalla dichiarazione di trasbordo , deve essere firmata dal comandante . La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario .

4.2 . Procedura di trasmissione

4.2.1 . In caso di sbarco in un porto del paese di cui la nave batte bandièra o nel quale è registrata , l ' originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore al massimo dal termine della operazioni di sbarco .

4.2.2 . In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di sbarco dev essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese . L ' originale o gli originali del giornale di bordo nonchù l ' originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine della operazioni di sbarco .

4.2.3 . In caso di sbarco in un paese terzo , l ' originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 4 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .

4.2.4 . In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuti in occasione di un trasbordo , la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità portuali .

4.2.5 . In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L ' originale di detto documento deve essere consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall ' arrivo in porto .

4.2.6 . In caso trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo , l ' originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato la catture batte bandiera o nel quale è registrata .

4.2.7 . Se il comandante di trova nell ' impossibilità di inviare l ' originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti , i dati richiesti dall ' allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo .

4.3 . Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo , la dichiarazione di sbarco e la dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo .

4.3.1 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttazza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo .

4.3.2 . Il comandante della nave certifica con la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco . 4.4 . Le copie del giornale di bordo devono essere conservate per un anno .

ALLEGATO V

ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO II E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO II

1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti della navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono tenere il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto .

2.1 . Disposizioni generali

2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo

I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .

Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza compresa tra 10 e 17 m , se effettuano un ' uscita di durata inferiore a 24 ore , calcolate dall ' ora di partenza dal porto all ' ora di rientro al porto .

2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo

- Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno on oltre le ore 24.00 o al momento dell ' arrivo in porto .

- Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare .

- Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie .

- se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandierea o immatricolate nel registro di tale Stato membro . A tal fine , le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari .

2.2 . Dati relativi alla nave

Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo di devono fornire le informazioni generali sulla nave o , se del caso , sulle navi .

Qualora la pesca venga effettuata in coppia , il nome della seconda nave e del suo comandante , nonchù il suo numero di identificazione esterno devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo .

Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo , indicando soltanto i quantitativi cutturati e conservati a bordo , in modo che le catture vengano contabilizzate una sola volta .

2.3 . Dati relativi agli attrezzi

- attrezzo di pesca : il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all ' allegato VI , colonna 1 ;

- dimensioni delle maglie delle reti in mm .

2.4 . Dati relativi all ' attività di pesca

2.4.1 . Tipo d ' informazione

Le informazioni sulle attività di pesca devono essere fornite come indicato nella pagina del giornale di bordo , per ogni operazione di pesca .

Compilare le colonne :

- ora inizio operazione ;

- ora fine operazione ;

-ore di pesca effettuate : indicare la differenza in ore tra l ' inizio e la fine dell ' operazione di pesca ;

- posizione : latitudine e longitudine .

Esempi

- « Divisione CIEM o zona NAFO » : riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicarne il codice .

Esempio : V a ) o NAFO 1 .

2.4.2 . Quantitativi catturati e conservati a bordo

Devono essere indicate tutte le specie elencate nell ' allegato VII per quantitativi superiori a :

- gamberetti e salmone : 10 kg peso vivo ,

- altri : 50 kg peso vivo .

Possono essere indicate altre specie comprese in un eventuale elenco compilato dallo Stato membro di ci la nave batte bandiera oppure in cui è immatricolata .

Il nome delle specie riportate all ' inizio della colonna è indicativo è può essere sostituito se il numero delle colonne è insufficiente . ( Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente può essere utilizzata una nuova pagina ) .

2.4.3 . Stima dei quantitativi scartati

Indicare i quantitativi di pesce scartati , in chilogrammi di peso vivo o in un ' altra unità di misura . Tali informazioni sono fornite esclusivamente a fini scientifici e non ne verrà tenuto conto per il calcolo dei contingenti .

2.5 . Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo

Il giornale di bordo deve essere compilato quotidianamente , utilizzando una riga per ogni operazione di pesca .

3 . ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

Disposizioni generali

Dopo ogni viaggio , all ' atto dello sbarco a terra , il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m , battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro , oppure il suo mandatario , deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco .

In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità , il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo .

In caso di trasbordo , il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo . Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ce riceve il pesce . L ' originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce .

Dati da fornire

I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione , soltanto in calce all ' ultima pagina utilizzata , conformemente alle disposizioni seguenti :

-Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi

Indicazione facoltativa per le navi che devono tenere un giornale di bordo : indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale è stata effettuata la maggior parte delle catture .

- Presentazione del pesce

Per « presentazione » s ' intende il tipo di trasformazione subito dal pesce . Indicare , se del caso , la natura di tale trasformazione : EVIS per svisceramento , ÉTÉTÉ per decapitazione , FILET per filettatura , ecc . Se non è stata effettuata alcuna trasformazione indicare ENT per pesce intero .

- Unità di misura dei quantitativi sbarcati

Indicare l ' unità di misura utilizzata ( ad esempio ceste , casse , ecc . ) al momento dello sbarco e il peso netto , in chilogrammi , del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo .

- Peso totale per specie delle catture sbarcate/trasbordate

Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie elencate nell ' allegato VII .

Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato , ossia dopo un ' eventuale trasformazione del prodotto a bordo .

Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente .

4 . DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

4.1 . Procedura per la compilazione

4.1.1 . Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili .

4.1.2 . Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato . In caso di errore , la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario .

4.1.3 . Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave . Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo .

4.1.4 . Ogni pagina del giornale di bordo deve essere firmata dal comandante . La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario . La dichiarazione di trasbordo deve essere firmata dal comandante .

4.2 . Procedura di trasmissione

4.2.1 . In caso di sbarco in un porto del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , l ' originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità de tale paese entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .

4.2.2 . In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese . L ' originale o gli originali del giornale di bordo nonchè l ' originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .

4.2.3 . In caso di sbarco in un paese terzo , l ' originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .

4.2.4 . In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuta in occasione di un trasbordo , la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità .

4.2.5 . In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L ' originale di detto documento deve essere consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall ' arrivo in porto .

4.2.6 . In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo , l ' originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nel quale è registrata .

4.2.7 . Se il comandante si trova nell ' impossibilità di inviare l ' originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti , i dati richiesti dall ' allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo .

4.3 . Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo , la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo

4.3.1 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo .

4.3.2 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco .

4.4 . Le copie del giornale di bordo devono essere conservate un anno .

ALLEGATO VI

ATTREZZI ED OPERAZIONI DI PESCA

Tipo di attrezzo * Colonna 1 Codice * Colonna 2 Dimensioni/numero ( in metri ) * Colonna 3 Unità di utilizzazione *

Rete a strascico di fondo a divergenti * OTB * Modello della rete a strascico ( 1 ) * Numero di volte in cui la rete è stata calate ( le reti sono state calate ) *

Rete a strascico * TBB * Lunghezza del palo o per numero di pali * *

Draga * DRB * Larghezza per numero di draghe * *

Rete a strascico di fondo in coppia * PTB * Modello della rete a strascico ( 1 ) * *

Cianciolo danese ( immerso ) * SDN * Lunghezza totale del cianciolo * *

Cianciolo scozzese ( galleggiante ) * SSC * Lunghezza totale del cianciolo * *

Rete pelagica a divergenti * OTM * Modello della rete a strascico ( 1 ) * Numero di volte in cui la rete è stata calata *

Rete pelagica in coppia * PTM * Modello della rete a strascico ( 1 ) * *

Reti di circuizione * PS * Lunghezza , altezza * Numero di volte in cui la rete è stata calata *

Reti da imbrocco * GN * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *

Reti da imbrocco fisse * GNS * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *

Reti da imbrocco alla deriva * GND * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *

Tramaglio * GTR * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *

Palangrese * LL * Numero di ami calati in acqua per giorno e per lenza *

Palangrese fisso * LLS * *

Palangrese alla deriva * LLD * *

Lenze a mano e lenze da canna * LHP * Numero totale di ami/lenze calati in acqua per giorno ( 2 ) *

Cannai * FPO * Numero di cannai calati in acqua nel giorno indicato *

Attrezzi non precisati * MIS * *

( 1 ) Indicare il modello della rete a strascico definita dal fabbricante . Si può comunque indicare il perimetro a livello del quadrato come pari al prodotto tra il numero delle maglie e il lato della maglia , se quest ' ultima cifra è nota .

( 2 ) Indicare il numero di ami e il numero di lenze separati da un trattino .

ALLEGATO VII

ELENCO DELLE SPECIE DE CUI CATTURE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATE NEL GIORNALE DI BORDO

1 . Acque europee ( esclusa la Groenlandia )

SPECIE

Nome scientifico * Nome * Codice *

Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD *

Melanogrammus aeglefinus * Eglefino * HAD *

Pollachius virens * Merluzzo nero * POK *

Merlangius merlangus * Merlano * WHG *

Pleuronectes platessa * Passera * PLE *

Solea solea * Segliola * SOL *

Scomber scombrus * Sgombro * MAC *

Sprattus sprattus * Spratto * SPR *

Trachurus trachurus * Sugarello * HOM *

Merluccius merluccius * Nasello * HKE *

Engraulis encrasicolus * Acciuga * ANE *

Trisopterus esmarkii * Gado mervegese * NOP *

Micromesistius poutassou * Melù * WHB *

Clupea harengus * Aringa * HER *

Salmo salar * Salmone * SAL *

Lepidorhumbus whiffiagonis * Rombo giallo * MEG *

Lophius spp . * Rape pescative * MON *

2 . Acque della Groenlandia ( zone CIEM V a ) , XIV e NAFO 1 )

SPECIE

Nome scientifico * Nome * Codice *

Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD *

Micromesistius poutassou * Melù * WHB *

Sebastes marinus e Sebastes mentella * Scorfano * RED *

Reinhardtius hippoglossoides * Halibut della Groenlandia * GHL *

Hippoglossus hippoglossus * Halibut * HAL *

Pandalus borealis * Gamberetti * PRA *

Anarhichas species * Lupo di mare * CAT *

Mallotus villosus * Capelano di Terranova * CAP *

Salmo salar * Salmone * SAL *

3 . Acque dell ' America settentrionale ( zona NAFO 3 Ps )

Nome scientifico * Nome * Codice *

Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD *

Hippoglossoides platessoides * Passera canadese * PLA *

Gluptocephalus cynoglossus * Passera lingua di cane * WIT *

Sebastes marinus e Sebastes mentella * Scorfano * RED *

ALLEGATO VIII

PROCEDURE DI TRASMISSIONE VIA RADIO

1 . Se uno sbarco o un trasbordo viene effettuato più 15 giorni dopo la cattura , devono essere comunicate le informazioni seguenti :

- i quantitativi ogni specie elencata nell ' allegato VII , catturata e conservata a bordo o trasbordata o sbarcata al di fuori della zona di pesca della Comunità dopo l ' informazione precedente ( in kg ) ;

- la divisione CIEM o la zona NAFO dalla quale provengono le catture , indicando separatamente le catture effettuate nelle acque di un paese terzo o fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati .

2 . I dati di cui al punto 1 devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate , preceduti dal nome della nave , dall ' indicativo radio , dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante .

Se la nave non può effettuare la comunicazione , il messaggio può essere affidato ad un ' altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo .

3 . Il comandante della nave deve provvedere affinchù le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti .