Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 10/10/1983 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0138
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2807/83 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca ( 1 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2057/82 del Consiglio , del 29 luglio 1982 , che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , considerando che , a norma dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono tenere un giornale di bordo delle operazione eseguite ; considerando che l ' uniformazione dei giornali di bordo permette di ottenere , sul piano comunitario , il rispetto delle misure di conservazione adottate ed un più efficace controllo dell ' osservanza delle disposizioni in vigore , facilitando inoltre un ' analisi scientifica delle valutazioni riguardanti le riserve ittiche e il loro sfruttamento ; considerando che , ai fini dell ' osservanza dei contingenti assegnati ai singoli Stati membri , i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati devono essere attestati da una dichiarazione di sbarco o di strasbordo a cura del capitano ; considerando che , se un ' operazione di sbarco o di trasbordo è effettuata oltre quindici giorni dopo la cattura , i dati in questione devono essere sistematicamente comunicati con i mezzi opportuni ; considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il giornale di bordo di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è compilato dal capitano conformemente ai modelli di cui all ' allegato I o II secondo la zona di pesca , per ogni attività di pesca delle specie soggette a TAC nelle zone CIEM/NAFO di cui al suddetto articolo 3 , paragrafo 1 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I è utilizzato per tutte le zone di pesca esclusa NAFO 1/CIEM V a ) e XIV , per la quali deve essere utilizzato il giornale di bordo compilati in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente . 2 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I o II è parimenti compilato come precisato al paragrafo 1 anche quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo , salvo che quest ' ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso . 3 . Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati negli allegati VI e VII . Articolo 2 1 . La dichiarazione di sbarco di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente ai modelli figuranti nell ' allegato I o III . Tuttavia , quando lo sbarco si effettua in un porto di uno Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata , di può utilizzare un altro modello prescritto dallo Stato membro suddetto purchù contenga almeno le informazioni di cui all ' allegato III . 2 . La dichiarazione di trasbordo di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente al modello figurante nell ' allegato I , escluse le acque nella NAFO 1/CIEM V a ) e XIV . In quest ' ultimo caso la dichiarazione di sbarco e di trasbordo di cui all ' allegato III deve essere utilizzata a tale scopo . 3 . Le dichiarazioni devono essere redatte in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente . Articolo 3 Le informazioni de comunicare in virtu dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 da parte del capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o immatricolato in uno Stato membro da trasmettere alle autorità di tale paese , qualora lo sbarco oppure il trasbordo abbia luogo più di quindici giorni dopo la cattura , comprendono : - i quantitativi , espressi in kg , di ogni specie catturata , trasbordata o sbarcata nel periodo successivo alla precedente comunicazione ; - le zone CIEM/NAFO in cui sono avvenute le catture con indicazione separata delle catture effettuate nelle acque di un paese terzo oppure al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati . Tali informazioni devono essere trasmesse ogni quindici giorni a decorrere dal giorno in cui vengono effettuate le prime catture , conformemente al disposto dell ' allegato VIII . Articolo 4 Il giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o di trasbordo possono essere verficati da un funzionario abilitato dallo Stato membro interessato ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , al fine di accertare il rispetto dei regolamenti relativi alle misure di conservazione e di controllo , compreso il presente regolamento . Articolo 5 1 . Se le istruzioni di cui all ' allegato IV precisano che l ' applicazione di una norma è facoltativa , lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o nel quale è immatricolato può fare obbligo al comandante di attenersi alle norme in causa . 2 . La tolleranza nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo è pari al 20 % . Il numero di casse , ceste od altri recipienti nei quali è contenuto il pesce deve essere indicato con esattezza . Articolo 6 il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile novanta giorni dopo la trasmissione dei giornali di bordo agli Stati membri . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 settembre 1983 . Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione ALLEGATO I : vedi G.U . ALLEGATO II : vedi G.U . ALLEGATO III : vedi G.U . ALLEGATO IV ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO O DI TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I O III 1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono compliare il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto . 2 . ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO 2.1 . Disposizioni generali 2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo 2.1.1.1 . Tutte le acque , esclusi lo Skagerrak e il Kattegat I comandanti di tutti i pecherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo . Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza superiore a 10 m ma non superiore a 14 m , se effettuano un ' uscita della durata massima di 24 ore calcolate dall ' ora partenza dal porto all ' ora di rientro al porto . 2.1.1.2 . Skagerrak e Kattegat I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo . 2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo - Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno non oltre le ore 24.00 o all ' arrivo il porto . - Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare . - Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie . - Se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandiera o immatricolate nel registro di tale Stato membro . A tal fine le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari . 2.1.3 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo nelle acque dei paesi terzi - In mancanza di disposizioni particolari del paese terzo interessato , deve essere compilato il giornale di bordo comunitario . - Qualora il paese terzo prescriva l ' impiego di un giornale di bordo di tipo diverso , occorre compilare quest ' ultimo anzichù il giornale comunitario . - Qualora un paese terzo non prescriva un particolare giornale di bordo ma richieda indicazioni diverse da quelle comunitarie , il giornale deve recare tali diverse indicazioni . 2.2 . Dati relativi alle nave Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo si devono fornire le informazioni generali sulla nave o , se del caso , sulle navi . Secondo la numerazione disposta su ogni pagina , si riportano rispettivamente i seguenti dati : n . di riferimento del giornale di bordo ( 1 ) : nome della nave e eventuale indicativo radio ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 2 ) : identificazione esterna ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 3 ) : nome e indirizzo del capitano ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 3 ) : giorno , mese , ora e porto di partenza ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 5 ) : giorno , mese , ora e proto di ritorno ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 6 ) : data e luogo di sbarco qualora sia diverso dai dati riportati al numero ( 5 ) ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 7 ) : data , nome , indicativo radio , nazionalità e numero di identificazione esterna della nave che riceve le catture in caso di trasbordo . Qualora la pesca venga effettuata in coppia , il nome del secondo peschereccio e del suo comandante , nonchù il suo numero di identificazione esterna , devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo . Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo , indicando naturalmente soltanto i quantitativi cutturati e conservati o bordo , in modo da registrare le catture una sola volta . 2.3 . Dati relativi agli attrezzi n . di riferimento del giornale di bordo ( 8 ) : attrezzo di pesca : il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all ' allegato VI , colonna 1 ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 9 ) : dimensioni delle maglie delle reti in mm ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 10 ) : dimensioni degli attrezzi secondo le norme di cui all ' allegato VI , colonna 2 ( facoltativo ) . 2.4 . Dati relativi all ' attività di pesca 2.4.1 . Tipo d ' informazione Le informazioni sull ' attività di pesca devono essere fornite secondo la numerazione riportata sulla pagina del libro di bordo , indicando ai numeri seguenti : n . di riferimento del giornale di bordo ( 11 ) : data corrispondente ad giorno in mare ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 12 ) : numero delle operazioni de pesca secondo le indicazioni di cui all ' allegato VI , colonna 3 ( facoltativo ) ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 13 ) : tempo di pesca ( indicazione facoltativa ) , inteso come numero di ore di presenza in mare , da cui vengono sottratte le ore impiegate per il transito verso , tra o da i fondi di pesca , oppure i periodi in cui la nave naviga alla cappa , è in riparazione o si trova in avaria . Il numero di ore dedicate alla ricerca del pesce ( ad esempio , con l ' ecogoniometro ) deve essere tuttavia considerato come tempo di pesca ; n . di riferimento del giornale di bordo ( 14 ) : posizione . Esempi - « Divisione CIEM o zona NAFO » : riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicare il codice di tale divisione . Esempio : IV a ) , VI b ) o VII g ) . - « Riquadro statistico » : riferirsi ai riquadri statistici del CIEM riportati sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo . Si tratta di zone delimitate da latitudini e longitudini corrispondenti a valori interi espressi in gradi + 30' oppure a valori interi per le latitudini ed a valori interi espressi in gradi per le longitudini . Indicare , in base ad una combinazione di cifre e di lettere , il riquadro statistico ( o i riquadri statistici ) in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture ( per esempio , la zona compresa tra 56° e 56°30' latitudine Nord e tra 6° e 7° longitudine Est corrispondente al codice CIEM 41/F6 ) . Tuttavia , possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali la nave ha pescato nel corso di una giornata . - « Zona di pesca paesi terzi » : indicare eventualmente la zona di pesca dei paesi terzi o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati con i seguenti codici riportati sulle carte poste sulle copertine : N = Norvegia S = Svezia FR = Faeroeer E = Spagna CDN = Canada IS = Islanda A = Alto mare 2.4.2 . Quantitativi catturati e conservati a bordo [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 15 ) ] Devono essere indicate tutte le specie elencate nell ' allegato VII , per quantitativi a bordo superiori a : - salmone : 10 kg peso vivo ; - altri : 50 kg peso vivo . Possono essere indicate altre specie comprese in un eventuale elenco compilato dallo Stato membro di cui la nave batte bandiera oppure in cui è immatricolata . Il nome delle specie riportate all ' inizio della colonna è indicativo e può essere sostituito se il numero delle colonne è insufficiente . ( Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente , può essere utilizzata una nuova pagina ) . Indicare , se del caso , l ' unità di misura utilizzata e il peso netto medio in kg del peso vivo contenuto in tale unità ( cesta , cassa , ecc . ) , 2.4.3 . Valutazione facoltativa degli scarti [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 16 ) ] Indicare i quantitativi di pesce scartato , preferibilmente in chilogrammi di peso vivo o eventualmente in un ' altra unità di misura indicata al n . ( 15 ) . Tali dati sono forniti unicamente a scopi scientifici e non saranno considerati ai fini del calcolo dei contingenti . 2.5 . Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo - Deve essere compilata una riga per ogni giorno in mare . - Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata , nel corso della stessa giornata , in una nuova divisione CIEM . - Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata , nel corso della stessa giornata , in un ' altra zona di pesca . - Deve essere usata una nuova pagina : - quando si utilizza un nuovo attrezzo o una rete con maglia diversa da quella precedentemente usata ; - per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio . 3 . ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO Disposizioni generali Dopo ogni viaggio , all ' atto dello sbarco a terra , il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m , battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro , oppure il suo mandatario , deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco . In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità , il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo . In caso di trasbordo , il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo . Una copia de tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce . L ' originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce . Dati da fornire I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi trasbordati devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione di cui all ' allegato I , soltanto in calce all ' ultima pagina utilizzata , conformemente alle disposizioni seguenti : - Presentazione del pesce [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 17 ) ] Per « presentazione » s ' intende il tipo di trasformazion subito dal pesce . Indicare , se del caso , la natura di tale trasformazione : EVIS per svisceramento , ÉTÉTÉ per decapitazione , FILET per filettatura , ecc . Se non è stata effettuata alcuna trasformazione , indicare ENT per pesce intero . - Unità di misura dei quantitativi sbarcati [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 18 ) ] Indicare l ' unità di misura utilizzata ( ad esempio ceste , casse , ecc . ) al momento dello sbarco e il peso netto , in chilogrammi , del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo . - Peso totale per specie della catture sbarcate/trasbordate [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 19 ) ] Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie elencate nell ' allegato VIII . Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato , ossia dopo un ' eventuale trasformazione del prodotto a bordo . Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente . - Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 22 ) ] Indicazione facoltativa per le navi obbligate a tenere un giornale di bordo : indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale sono state effettuate le catture . 4 . DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO 4.1 . Procedura per la compilazione 4.1.1 . Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili . 4.1.2 . Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato . In caso di errore , la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta , seguita dalla sigla del comandante o del mandatario . 4.1.3 . Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave . Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo . 4.1.4 . Ogni riga del giornale di bordo deve essere siglata dal comandante . Ogni pagina del ' giornale di bordo , eventualmente completata dalla dichiarazione di trasbordo , deve essere firmata dal comandante . La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario . 4.2 . Procedura di trasmissione 4.2.1 . In caso di sbarco in un porto del paese di cui la nave batte bandièra o nel quale è registrata , l ' originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore al massimo dal termine della operazioni di sbarco . 4.2.2 . In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di sbarco dev essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese . L ' originale o gli originali del giornale di bordo nonchù l ' originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine della operazioni di sbarco . 4.2.3 . In caso di sbarco in un paese terzo , l ' originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 4 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco . 4.2.4 . In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuti in occasione di un trasbordo , la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità portuali . 4.2.5 . In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L ' originale di detto documento deve essere consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall ' arrivo in porto . 4.2.6 . In caso trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo , l ' originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato la catture batte bandiera o nel quale è registrata . 4.2.7 . Se il comandante di trova nell ' impossibilità di inviare l ' originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti , i dati richiesti dall ' allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo . 4.3 . Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo , la dichiarazione di sbarco e la dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo . 4.3.1 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttazza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo . 4.3.2 . Il comandante della nave certifica con la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco . 4.4 . Le copie del giornale di bordo devono essere conservate per un anno . ALLEGATO V ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO II E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO II 1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti della navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono tenere il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto . 2.1 . Disposizioni generali 2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo . Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza compresa tra 10 e 17 m , se effettuano un ' uscita di durata inferiore a 24 ore , calcolate dall ' ora di partenza dal porto all ' ora di rientro al porto . 2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo - Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno on oltre le ore 24.00 o al momento dell ' arrivo in porto . - Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare . - Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie . - se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandierea o immatricolate nel registro di tale Stato membro . A tal fine , le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari . 2.2 . Dati relativi alla nave Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo di devono fornire le informazioni generali sulla nave o , se del caso , sulle navi . Qualora la pesca venga effettuata in coppia , il nome della seconda nave e del suo comandante , nonchù il suo numero di identificazione esterno devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo . Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo , indicando soltanto i quantitativi cutturati e conservati a bordo , in modo che le catture vengano contabilizzate una sola volta . 2.3 . Dati relativi agli attrezzi - attrezzo di pesca : il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all ' allegato VI , colonna 1 ; - dimensioni delle maglie delle reti in mm . 2.4 . Dati relativi all ' attività di pesca 2.4.1 . Tipo d ' informazione Le informazioni sulle attività di pesca devono essere fornite come indicato nella pagina del giornale di bordo , per ogni operazione di pesca . Compilare le colonne : - ora inizio operazione ; - ora fine operazione ; -ore di pesca effettuate : indicare la differenza in ore tra l ' inizio e la fine dell ' operazione di pesca ; - posizione : latitudine e longitudine . Esempi - « Divisione CIEM o zona NAFO » : riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicarne il codice . Esempio : V a ) o NAFO 1 . 2.4.2 . Quantitativi catturati e conservati a bordo Devono essere indicate tutte le specie elencate nell ' allegato VII per quantitativi superiori a : - gamberetti e salmone : 10 kg peso vivo , - altri : 50 kg peso vivo . Possono essere indicate altre specie comprese in un eventuale elenco compilato dallo Stato membro di ci la nave batte bandiera oppure in cui è immatricolata . Il nome delle specie riportate all ' inizio della colonna è indicativo è può essere sostituito se il numero delle colonne è insufficiente . ( Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente può essere utilizzata una nuova pagina ) . 2.4.3 . Stima dei quantitativi scartati Indicare i quantitativi di pesce scartati , in chilogrammi di peso vivo o in un ' altra unità di misura . Tali informazioni sono fornite esclusivamente a fini scientifici e non ne verrà tenuto conto per il calcolo dei contingenti . 2.5 . Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo Il giornale di bordo deve essere compilato quotidianamente , utilizzando una riga per ogni operazione di pesca . 3 . ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO Disposizioni generali Dopo ogni viaggio , all ' atto dello sbarco a terra , il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m , battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro , oppure il suo mandatario , deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco . In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità , il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo . In caso di trasbordo , il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo . Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ce riceve il pesce . L ' originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce . Dati da fornire I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione , soltanto in calce all ' ultima pagina utilizzata , conformemente alle disposizioni seguenti : -Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi Indicazione facoltativa per le navi che devono tenere un giornale di bordo : indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale è stata effettuata la maggior parte delle catture . - Presentazione del pesce Per « presentazione » s ' intende il tipo di trasformazione subito dal pesce . Indicare , se del caso , la natura di tale trasformazione : EVIS per svisceramento , ÉTÉTÉ per decapitazione , FILET per filettatura , ecc . Se non è stata effettuata alcuna trasformazione indicare ENT per pesce intero . - Unità di misura dei quantitativi sbarcati Indicare l ' unità di misura utilizzata ( ad esempio ceste , casse , ecc . ) al momento dello sbarco e il peso netto , in chilogrammi , del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo . - Peso totale per specie delle catture sbarcate/trasbordate Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie elencate nell ' allegato VII . Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato , ossia dopo un ' eventuale trasformazione del prodotto a bordo . Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente . 4 . DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO 4.1 . Procedura per la compilazione 4.1.1 . Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili . 4.1.2 . Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato . In caso di errore , la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario . 4.1.3 . Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave . Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo . 4.1.4 . Ogni pagina del giornale di bordo deve essere firmata dal comandante . La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario . La dichiarazione di trasbordo deve essere firmata dal comandante . 4.2 . Procedura di trasmissione 4.2.1 . In caso di sbarco in un porto del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , l ' originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità de tale paese entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco . 4.2.2 . In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese . L ' originale o gli originali del giornale di bordo nonchè l ' originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco . 4.2.3 . In caso di sbarco in un paese terzo , l ' originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco . 4.2.4 . In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuta in occasione di un trasbordo , la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità . 4.2.5 . In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L ' originale di detto documento deve essere consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall ' arrivo in porto . 4.2.6 . In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo , l ' originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nel quale è registrata . 4.2.7 . Se il comandante si trova nell ' impossibilità di inviare l ' originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti , i dati richiesti dall ' allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo . 4.3 . Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo , la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo 4.3.1 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo . 4.3.2 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco . 4.4 . Le copie del giornale di bordo devono essere conservate un anno . ALLEGATO VI ATTREZZI ED OPERAZIONI DI PESCA Tipo di attrezzo * Colonna 1 Codice * Colonna 2 Dimensioni/numero ( in metri ) * Colonna 3 Unità di utilizzazione * Rete a strascico di fondo a divergenti * OTB * Modello della rete a strascico ( 1 ) * Numero di volte in cui la rete è stata calate ( le reti sono state calate ) * Rete a strascico * TBB * Lunghezza del palo o per numero di pali * * Draga * DRB * Larghezza per numero di draghe * * Rete a strascico di fondo in coppia * PTB * Modello della rete a strascico ( 1 ) * * Cianciolo danese ( immerso ) * SDN * Lunghezza totale del cianciolo * * Cianciolo scozzese ( galleggiante ) * SSC * Lunghezza totale del cianciolo * * Rete pelagica a divergenti * OTM * Modello della rete a strascico ( 1 ) * Numero di volte in cui la rete è stata calata * Rete pelagica in coppia * PTM * Modello della rete a strascico ( 1 ) * * Reti di circuizione * PS * Lunghezza , altezza * Numero di volte in cui la rete è stata calata * Reti da imbrocco * GN * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato * Reti da imbrocco fisse * GNS * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato * Reti da imbrocco alla deriva * GND * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato * Tramaglio * GTR * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato * Palangrese * LL * Numero di ami calati in acqua per giorno e per lenza * Palangrese fisso * LLS * * Palangrese alla deriva * LLD * * Lenze a mano e lenze da canna * LHP * Numero totale di ami/lenze calati in acqua per giorno ( 2 ) * Cannai * FPO * Numero di cannai calati in acqua nel giorno indicato * Attrezzi non precisati * MIS * * ( 1 ) Indicare il modello della rete a strascico definita dal fabbricante . Si può comunque indicare il perimetro a livello del quadrato come pari al prodotto tra il numero delle maglie e il lato della maglia , se quest ' ultima cifra è nota . ( 2 ) Indicare il numero di ami e il numero di lenze separati da un trattino . ALLEGATO VII ELENCO DELLE SPECIE DE CUI CATTURE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATE NEL GIORNALE DI BORDO 1 . Acque europee ( esclusa la Groenlandia ) SPECIE Nome scientifico * Nome * Codice * Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD * Melanogrammus aeglefinus * Eglefino * HAD * Pollachius virens * Merluzzo nero * POK * Merlangius merlangus * Merlano * WHG * Pleuronectes platessa * Passera * PLE * Solea solea * Segliola * SOL * Scomber scombrus * Sgombro * MAC * Sprattus sprattus * Spratto * SPR * Trachurus trachurus * Sugarello * HOM * Merluccius merluccius * Nasello * HKE * Engraulis encrasicolus * Acciuga * ANE * Trisopterus esmarkii * Gado mervegese * NOP * Micromesistius poutassou * Melù * WHB * Clupea harengus * Aringa * HER * Salmo salar * Salmone * SAL * Lepidorhumbus whiffiagonis * Rombo giallo * MEG * Lophius spp . * Rape pescative * MON * 2 . Acque della Groenlandia ( zone CIEM V a ) , XIV e NAFO 1 ) SPECIE Nome scientifico * Nome * Codice * Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD * Micromesistius poutassou * Melù * WHB * Sebastes marinus e Sebastes mentella * Scorfano * RED * Reinhardtius hippoglossoides * Halibut della Groenlandia * GHL * Hippoglossus hippoglossus * Halibut * HAL * Pandalus borealis * Gamberetti * PRA * Anarhichas species * Lupo di mare * CAT * Mallotus villosus * Capelano di Terranova * CAP * Salmo salar * Salmone * SAL * 3 . Acque dell ' America settentrionale ( zona NAFO 3 Ps ) Nome scientifico * Nome * Codice * Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD * Hippoglossoides platessoides * Passera canadese * PLA * Gluptocephalus cynoglossus * Passera lingua di cane * WIT * Sebastes marinus e Sebastes mentella * Scorfano * RED * ALLEGATO VIII PROCEDURE DI TRASMISSIONE VIA RADIO 1 . Se uno sbarco o un trasbordo viene effettuato più 15 giorni dopo la cattura , devono essere comunicate le informazioni seguenti : - i quantitativi ogni specie elencata nell ' allegato VII , catturata e conservata a bordo o trasbordata o sbarcata al di fuori della zona di pesca della Comunità dopo l ' informazione precedente ( in kg ) ; - la divisione CIEM o la zona NAFO dalla quale provengono le catture , indicando separatamente le catture effettuate nelle acque di un paese terzo o fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati . 2 . I dati di cui al punto 1 devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate , preceduti dal nome della nave , dall ' indicativo radio , dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante . Se la nave non può effettuare la comunicazione , il messaggio può essere affidato ad un ' altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo . 3 . Il comandante della nave deve provvedere affinchù le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti .