31983R1501

Regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione del 9 giugno 1983 relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 10/06/1983 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0116


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1501/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1983

relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori deve essere stabilita in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in questione;

considerando che, per quanto riguarda lo smercio di taluni prodotti, tale esigenza è riaffermata dall'articolo 13 del predetto regolamento, nel quale sono stabilite le condizioni per la concessione della compensazione finanziaria;

considerando che le misure di regolarizzazione del mercato possono esplicare il loro pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati non vengono reintrodotti nel normale circuito commerciale che è loro proprio; che occorre pertanto escludere qualsiasi destinazione atta ad influenzare, per effetto di una sostituzione, il livello di consumo dei prodotti che non sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione (2); che è pertanto necessario abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3796/81, e che non sono destinati al beneficio del premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sono smerciati secondo una delle seguenti opzioni:

a) distribuzione gratuita dei prodotti come tali, per il proprio consumo, ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nella Comunità, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a motivo particolarmente delle insufficienti risorse necessarie al loro sostentamento;

b) utilizzazione dei prodotti freschi o conservati ai fini di alimentazione animale;

c) utilizzazione, previa trasformazione in farina, a fini di alimentazione animale;

d) utilizzazione a fini non alimentari.

Se necessario, altre opzioni di smercio possono essere autorizzate di volta in volta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Le operazioni di distribuzione gratuita di cui all'articolo 1, lettera a), sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri.

2. Lo smercio dei prodotti per le destinazioni di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), ha luogo a condizione che questi prodotti siano:

- resi inidonei al consumo umano immediatamente dopo il ritiro dal mercato;

- messi in vendita in modo da consentirne l'acquisto a tutti gli operatori interessati, secondo gli usi locali o regionali; gli acquirenti sono tenuti a precisare l'utilizzazione alla quale si impegnano a destinare i prodotti acquistati.

3. Le vendite di cui al paragrafo 2 danno luogo al rilascio immediato di una fattura o di una ricevuta dalla quale devono risultare l'identità del venditore e dell'acquirente, la destinazione dei prodotti, il prezzo di vendita e i quantitativi interessati. Un esemplare della fattura o della ricevuta è trasmesso dall'organizzazione di produttori alle competenti autorità dello Stato membro ogni sei mesi e, se del caso, unitamente alla domanda relativa al versamento della compensazione finanziaria o dell'anticipo sulla medesima.

4. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori dimostrino, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che i prodotti non hanno trovato acquirenti all'atto dello smercio previsto dal paragrafo 2, i prodotti sono resi inutilizzabili delle organizzazioni di produttori sotto controllo degli Stati membri. Le quantità interessate sono comunicate dalle organizzazioni di

produttori alle competenti autorità dello Stato membro secondo gli intervalli di cui al paragrafo 3, seconda frase.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire e reprimere le frodi al regime definito dal presente regolamento. Essi si accertano che i prodotti smerciati non siano deviati dalla destinazione che è stata loro riservata. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le misure adottate ai fini della sua attuazione.

Articolo 4

Gli Stati membri trasmettono semestralmente alla Commissione una tabella indicante, per prodotto e per destinazione di cui all'articolo 1, i quantitativi smerciati durante il semestre precedente e i prezzi medi ottenuti. Le quantità rese inutilizzabili secondo il regime del presente regolamento sono comunicate alla Commissione nella stessa occasione.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 697/71 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 77 dell'1. 4. 1971, pag. 69.