31983L0090

Direttiva 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1983 pag. 0010 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0054


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1983

che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia scambi intracomunitari di carni fresche

( 83/90/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 )

considerando che , fintantochù il commercio intracomunitari delle carni sarà ostacolato dalla diversità tra le esigenze sanitarie degli Stati membri , il funzionamento armonioso del mercato comune e in particolare delle organizzazioni comuni dei mercati non avrà effetti desiderati ;

considerando che , per eliminare tali differenze , le disposizioni di carattere sanitario degli Stati membri dovran essere ravvicinate ;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 5 ) , ha fissato le basi per tale ravvicinamento ; che nel frattempo essa è stata più volte modificata e che sono ora necessarie ulteriori modifiche per tener conto dei nuovi sviluppi ; che occorre quindi modificarla ;

considerando che tale ravvicinamento deve mirare particolarmente all ' uniformizzazione delle esigenze sanitarie relative alle carni nei macelli , nei laboratori di sezionamento e durante il deposito e il trasporto ; che alle competenti autorità degli Stati membri deve essere conferita la responsabilità di riconoscere , ai fini del commercio intracomunitario , i macelli , i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti frigoriferi che rispondono alle esigenze igieniche stabilite dalla presente direttiva e di assicurare che le condizioni per tale riconoscimento sono rispettate ;

considerando inoltre che vanno introdotte disposizioni di controllo comunitario per assicurare che le norme fissate con la presente direttiva siano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri ; che si deve provvedere affinchù la procedura da tali controlli sia determinata secondo una procedura comunitaria nell ' ambito del comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ( 6 ) ;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di utilizzare le carni separate meccanicamente per l ' elaborazione di prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari ;

considerando che è opportuno accettare il principio di un ' ispezione per sondaggio per verificare la presenza di residui di sostanze che potrebbero nuocere alla salubrità delle carni fresche ;

considerando che si dovrebbe fare in modo che i paesi destinatari possano procedere , in modo non discriminatorio e nell ' osservanza delle disposizioni generali del trattato , a verifiche ed ispezioni quanto alla conformità delle forniture con i requisiti della presente direttiva ;

considerando che è opportuno procedere contemporaneamente alla correzione di talune imperfezioni di carattere tecnico , in particolare per quanto riguarda la concordanza delle varie versioni linguistiche , che potrebbero creare difficoltà per l ' applicazione delle disposizioni pertinenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 64/433/CEE è modificata come segue :

1 ) gli articoli da 1 a 9 bis sono sostituiti dai seguenti articoli :

« Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica agli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici delle specie bovina ( compresi i bufali ) , suina , ovina , caprina e dei solipedi domestici .

2 . La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali concernenti le carni contenute nei bagagl personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo , le carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati o le carni che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti commerciali tra Stati membri per essere consumate dal personale e dai passeggeri .

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per :

a ) carni : tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina ( compresi i bufali ) , suina , ovina , caprina , nonchù dei solipedi domestici ;

b ) carni fresche : carni , comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata , che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo , destinato ad assicurarne la conservazione ;

c ) carni separate meccanicamente : carni separate meccanicamente da ossa carnose , escluse le ossa della testa , delle estremità degli arti al disotto delle articolazione carpali e tarsali nonchù le vertebre coccigee dei suini , destinate agli stabilimenti riconosciuti conformemente all ' articolo 6 della direttiva 77/99/CEE ;

d ) carcassa : il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento eviscerazione , sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso , della testa , della coda e delle mammelle , e inoltre , per i bovini , ovini , caprini e solipedi , dopo scuoiamento ;

e ) frattaglie : le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d ) , anche se in connessione naturale con la carcassa ;

f ) visceri : le frattaglie che si trovano nella cavità toracica , addominale e pelvica , compresi la trachea e l ' esofago ;

g ) veterinario ufficiale : veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

h ) paese speditore : lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro ;

i ) paese destinatario : lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro ;

j ) mezzi di trasporto : le sezioni di autoveicoli , veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico , nonchù le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre , marittima od aerea ;

k ) stabilimento macello riconosciuto , laboratorio di sezionamento riconosciuto , deposito frigorifero riconosciuto ;

l ) confezionamento : l ' operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche , come pure questo stesso primo involucro o contenitore ;

m ) imballaggio : la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore , come pure questo stesso contenitore .

Articolo 3

1 . Ogni Stato membro cura che vengano spedite dal suo territorio di un altro Stato membro soltanto carni fresche che rispondano alle condizioni seguenti :

A . Quando si tratta di carcasse , mezzene , mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o quarti occorre che tali pezzature :

a ) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell ' articolo 8 ;

b ) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all ' ispezione sanitaria ante mortem conformemente all ' allegato I , capitolo V , e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l ' utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche ;

c ) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità dell ' allegato I , capitolo VI ;

d ) in conformità dell ' allegato I , capitolo VII , siano state sottoposte ad un ' ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale , e non abbiano presentato alcuna alterazione , ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate , purchù sia costatato , se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio , che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell ' uomo ;

e ) abbiano il bollo sanitario , in conformità dell ' allegato I , capitolo X ;

f ) siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il paese destinatario , in conformità dell ' allegato I , capitolo XII ;

g ) in conformità dell ' allegato I , capitolo XIII , siano conservate dopo l ' ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti all ' interno di stabilimenti riconosciuti a norma dell ' articolo 8 e controllati a norma dell ' allegato I , capitolo IX ;

h ) siano trasportate nel paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti , in conformità delle disposizioni dell ' allegato I , capitolo XIV .

B . Quando si tratta di pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o di carni disossate , occorre che queste :

a ) siano state sezionate o disossate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all ' articolo 8 ;

b ) siano state sezionate o disossate e ottenute conformemente all ' allegato I , capitolo VIII , e provengano :

- da carni fresche di animali macellati nel territorio dello Stato membro , rispondenti alle condizioni di cui al punto A , escluse le condizioni di cui alle lettere f ) ed h ) , e trasportate conformemente all ' allegato I , capitolo XIV , oppure

- da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al punto A , oppure

- da carni fresche importate da paesi terzi conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche da paesi terzi ;

c ) siano state depositate , in condizioni rispondenti alle disposizioni dell ' allegato I , capitolo XVIII , presso stabilimenti riconosciuti a norma dell ' articolo 8 e controllati a norma dell ' allegato I , capitolo IX ;

d ) siano state controllate da un veterinario ufficiale conformemente all ' allegato I , capitolo IX ;

e ) rispondano , per quanto riguarda l ' imballaggio , alle prescrizioni dell ' allegato I , capitolo XI ;

f ) soddisfino alle condizioni di cui al punto A , lettere c ) , e ) ed h ) .

C . Quando si tratta di frattaglie , occorre che siano state ottenute in un macello o laboratorio speditore e soddisfino alle condizioni indicate nei punti A o B .

D . Quando si tratta di carni fresche che siano state immagazzinate conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 72/462/CEE in un deposito frigorifero riconosciuto di uno Stato membro e non siano state in seguito sottoposte a manipolazioni diverse dal magazzinaggio , occorre che :

a ) soddisfino alle condizioni di cui al punto A , lettere c ) , e ) , g ) e h ) ;

b ) durante il trasporto al paese destinatario siano accompagnate da un certificato conforme al modello dell ' allegato II .

Tale certificato viene rilasciato dal veterinario ufficiale sulla base dei certificati sanitari allegati alle spedizioni di carni fresche al momento del maggazzinaggio e deve precisare in caso di importazione l ' origine delle carni fresche .

2 . Tuttavia , fatte salve le disposizioni comunitarie di polizia sanitaria , il paragrafo I non si applica :

a ) alle carni fresche introdotte con l 'autorizzazione del paese destinatario per usi diversi dal consumo umano ;

b ) alle carni fresche destinate ad esposizioni o a studi speciali , ovvero ad essere analizzate , purchù un controllo ufficiale renda possibile assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che , dopo la chiusura dell ' esposizione o la conclusione degli studi speciali o delle analisi , esse siano distrutte , ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse ;

c ) alle carni fresche introdotte con l ' autorizzazione de paese destinatario esclusivamente in vista del rifornimento delle organizzazioni internazionali e delle forze militari , di diversa bandiera , di stanza sul suo territorio .

Nei casi di cui al primo comma , il paese destinatario deve curare che le carni in questione non vengano destinate ad un usi diversi da quelli per i quali esse sono state introdotte nel suo territorio .

3 . Durante le ispezioni post mortem di cui al paragrafo 1 , punto A , lettera d ) , durante il controllo di cui al paragrafo 1 , punto B , lettera d ) , e durante il controllo dell 'osservanza delle disposizioni di cui all ' allegato I , capitolo XIV , il veterinario ufficiale può essere assistito da personale ausiliario posto sotto la sua autorità e responsabilità .

Le modalità di tale assistenza sono fissate , ove necessario , secondo la procedura di cui all ' articolo 16 .

I particolari relativi alle qualifiche professionali del personale ausiliario di cui al presente paragrafo ed alle attività che questo dovrà esercitare saranno stabiliti dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione .

Articolo 4

1 . Oltre a quanto previsto all ' articolo 3 , ogni Stato membro cura che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro membro soltanto carni fresche che rispondano alle condizioni seguenti :

a ) le carni fresche di origine suina che non abbiano subito trattamento per mezzo del freddo a norma dell ' allegato I della direttiva 77/96/CEE devono essere state sottoposte ad esame delle trichine conformemente all ' allegato I , capitolo VII , punto 41 sul D della presente direttiva .

Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione accompagnata da una relazione elaborata previa consultazione degli esperti sanitari e veterinari di tutti gli Stati membri , decide se sia necessario o meno procedere sistematicamente alla ricerca delle trichine ai sensi del primo comma . In caso di decisione negativa il Consiglio decide contemporaneamente a quali condizioni tale ricerca non sia necessaria ;

b ) fatte salve le disposizioni dell ' articolo 5 della direttiva 81/602/CEE , gli animali o le carni devono essere stati sottoposti per sondaggio ad un esame dei residui .

Tale esame va effettuato per individuare residui di sostanze ad effetto farmacologico e dei loro prodotti di trasformazione , nonchù di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana .

Qualora le carni esaminate presentino tracce di residui superiori alle tolleranze ammesse , esse devono essere escluse dagli scambi intracomunitari .

Gli esami dei residui vanno effettuati secondo metodi scientificamente riconosciuti e sperimentati in pratica , in particolare i metodi definiti nelle direttive comunitarie o in altre internazionali .

I risultati degli esami dei residui devono poter essere raffrontati con metodi di riferimento stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 16 , previo parere del comitato scientifico veterinario .

Secondo la stessa procedura , in ogni Stato membro viene designato almeno un laboratorio di riferimento che deve effettuare l ' esame dei residui in caso di applicazione degli articoli 8 e 10 .

La Commissione pubblica i metodi di riferimento e l ' elenco dei laboratori di riferimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta prima del 1° gennaio 1985 :

- le modalità di controllo ,

- le tolleranze per le sostanze di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , secondo comma ,

- la frequenza dei campionamenti .

Secondo la stessa procedura si può decidere di estendere gli esami a sostanze non indicate al paragrafo 1 , lettera b ) , secondo comma .

3 . Anteriormente al 1° aprile 1984 la Commissione , previa consultazione del comitato scientifico veterinario , presenterà una relazione , corredata di proposte appropriate , sui controlli microbiologici per una produzione igienica delle carni fresche .

Articolo 5

Gli Stati membri curano che , fatta salva la direttiva 81/602/CEE , non vengano spedite dal proprio territorio a quello di un altro Stato membro :

a ) carni fresche

i ) di suini maschi impiegati a fini riproduttivi ,

ii ) di suini criptorchidi ed ermafroditi ,

iii ) di suini maschi non castrati di peso , espresso in carcassa , superiore a un limite che sarà fissato dal Consiglio prima del 1° settembre 1983 ,

salvo che siano destinate a un trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE e siano munite di un bollo speciale da determinare secondo la procedura di cui all ' articolo 16 ;

b ) carni tritate , carni sminuzzate in maniera analoga e carni separate meccanicamente ;

c ) carni fresche

i ) provenienti da animali cui siano stati somministrati stilbeni , derivati di stilbeni , loro sali ed esteri o sostanze ad azione tireostatica , o contenenti residui di tali sostanze ;

ii ) contenenti residui di altre sostanze ad azione ormonica , antibiotici , antimonio , arsenico , antiparassitari o altre sostanze nocive o che potrebbero rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute umana , ove tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi oppure , laddove non siano state stabilite tolleranze , superino i quantitativi la cui innocuità è provata in base alle conoscenze scientifiche e su cui il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere ;

d ) carni fresche di animali ai quali siano stati somministrati prodotti che possono rendere le carni pericolose o nocive per la salute umana e su cui il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere ;

e ) carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti od ultraviolette , o bollate con coloranti diversi da quelli previsti per la bollatura sanitaria conforme alla presente direttiva ;

f ) carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi , nonchù carni fresche di animali sui quali , dopo la macellazione , sia stata costatata una qualunque forma di tubercolosi , ovvero la presenza di una o più cisti vive o morte di Cysticercus bovis oppure di Cysticercus cellulosae , o ancora , nel caso dei suini , la presenza di trichine ;

g ) carni fresche di animali macellati troppo giovani ;

h ) parti di carcasse o frattaglie presentanti lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione , ovvero malformazioni od alterazioni previste all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punto A , lettera d ) ;

i ) teste di bovini nonchù parti della muscolatura o di altri tessuti della testa , esclusi lingua e cervello ;

j ) carni di animali cui sono stati somministrati prodotti inteneritori ;

k ) sangue non ottenuto nelle condizioni igieniche definite secondo la procedura di cui all ' articolo 16 ;

l ) carni fresche in pezzi inferiori a 100 grammi .

Articolo 6

I . I paesi destinatari possono concedere rispettando le disposizioni generali del trattato a uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali possono essere introdotte nel loro territorio :

i ) carni fresche suine che , in deroga all ' articolo 4 , paragrafo 1 , non siano state sottoposte ad un esame delle trichine a norma dell ' allegato I , capitolo VII , punto 41 sub D ;

ii ) carni fresche suine di cui all ' articolo 5 , lettera a ) , destinate ad altri usi ;

iii ) carni fresche di cui all ' articolo 5 , lettere b ) , i ) , j ) , k ) e l ) .

La spedizione delle carni fresche summenzionate può essere effettuata solo conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 1 e 3 .

2 . Qualora un paese destinatario conceda un ' autorizzazione generale conformemente al paragrafo 1 , esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

3 . I paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari , i cui modelli figurano nell ' allegato II , sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste al paragrafo 1 .

Articolo 7

1 . Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , stabilisce entro il 31 dicembre 1985 le disposizioni complementari cui devono soddisfare le carni congelate .

Fino all ' entrata in vigore di dette disposizioni , la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere , nell ' osservanza delle disposizioni generali del trattato , la propria regolamentazione nazionale relativa alle carni congelate .

2 . La Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato , i controlli relativi alle carni di solipedi in previsione delle eventuali restrizioni da apportare alla loro utilizzazione .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , stabilisce anteriormente al 1° gennaio 1985 le disposizioni complementari di produzione igienica e di controllo delle carni di cui all ' articolo 2 , lettera c ) .

Fino all ' entrata in vigore di dette disposizioni , gli Stati membri sono autorizzati a mantenere , nell ' osservanza delle disposizioni generali del trattato , la propria regolamentazione nazionale in materia .

Articolo 8

1 . Ciascuno Stato membro redige un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti , attribuendo un mumero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi , ed invia tale elenco agli altri Stati membri ed alla Commissione .

Uno Stato membro non riconosce uno stabilimento se non è comprovato che esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva . Lo Stato membro ritira il riconoscimento qualora non siano più soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto .

Lo Stato membro in questione tien conto delle conclusione d ' un eventuale controllo effettuato ai sensi dell ' articolo 9 . Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati del ritiro del riconoscimento .

2 . Le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale , il quale può essere assistito nei compiti puramente materiali da personale appositamente addestrato a tale fine . Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l ' osservanza delle disposizioni della presente direttiva .

Le norme relative a tale assistenza vengono determinate in conformità della procedura di cui all ' articolo 16 .

3 . Uno Stato membro , qualora ritenga , segnatamente in seguito ad una delle ispezioni o verifiche previste dall ' articolo 10 , paragrafo 1 e 2 , che le disposizioni per il riconoscimento non siano o non siano più rispettate da uno stabilimento ubicato in un altro Stato membro , ne informa la competente autorità centrale di tale Stato . Quest ' ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità centrale del primo Stato membro le decisioni prese con le relative motivazioni .

Qualora nutra il timore che tali misure non vengano prese o non siano sufficienti , il primo Stato membro esamina , insieme allo Stato membro interessato , i mezzi per ovviare alla situazione , se del caso con una visita in loco .

In caso di controversia quanto all ' applicazione delle disposizioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , va cercata una soluzione sulla base di un metodo di riferimento , stabilito conformemente alla procedura di cui all ' articolo 16 , previo parere del comitato scientifico veterinario .

Gli Stati membri interessati informano la Commissione di eventuali controversie e delle soluzioni adottate .

Tali Stati membri , se non possono raggiungere un accordo , ne investono entro un termine di sette giorni lavorativi la Commissione che incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere .

Tenuto conto di tale parere o del parere espresso ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , gli Stati membri possono autorizzati , secondo la procedura prevista all ' articolo 15 , a rifiutare provvisoriamente l ' introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da tale stabilimento .

La predetta autorizzazione può essere ritirata , tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari , secondo la procedura prevista all ' articolo 15 .

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quelli in controversia .

Le modalità generali d ' applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 16 .

Articolo 9

1 . Esperti veterinari della Commissione possono procedere , laddove ciò sia necessario per l ' applicazione uniforme della presente direttiva , a controlli sul posto ; in particolare possono controllare se gli stabilimenti riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni della presente direttiva e segnatamente quelle dell ' allegato I , capitoli I , II e III . La Commissione informa gli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati .

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell ' adempimento della loro missione .

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all ' articolo 16 .

Secondo la stessa procedura viene elaborato un codice contenente le norme da osservare al momento dell ' ispezione prevista nel presente paragrafo .

2 . Prima del 1° gennaio 1988 , il Consiglio procederà al riesame di questo articolo in base ad una relazione della Commissione , corredata da eventuali proposte .

Articolo 10

1 . Fatte salve le disposizioni degli articoli 6 , 8 e 9 , un paese destinatario può verificare se la spedizione di carni fresche quali sono definite dall ' articolo 2 è accompagnata dal certificato sanitario prescritto .

2 . Qualora esistano seri motivi di presupporre irregolarità , il paese destinatario può procedere in modo non discriminatorio ad ispezioni per verificare che siano rispettate le condizioni previste dalla presente direttiva .

3 . Le verifiche e le ispezioni si effettuano normalmente nel luogo di destinazione delle merci o in qualsiasi altro luogo appropriato , purchù la scelta di tale luogo causi il minor numero possibile di inconvenienti all ' inoltro delle merci .

Le verifiche e le ispezioni di cui ai paragrafo 1 e 2 non possono provocare ritardi esagerati nell ' inoltro o nell ' immissione sul mercato delle merci , o ritardi che potrebbero compromettere le qualità delle carni .

4 . Se nel corso di un ' ispezione effettuata in base al paragrafo 2 si costata che le carni non soddisfano alle condizioni previste dalla presente direttiva , l ' autorità competente del paese destinatario può lasciare allo speditore , al destinatario o al loro mandatario la scelta tra il rinvio della merce o l ' impiego delle carni per altri scopi , purchù ad essi non ostino considerazioni di carattere sanitario e , nel caso contrario , la loro distruzione . Comunque , vanno adottate misure di sicurezza per prevenire l ' impiego abusivo di tali carni .

5 . a ) Dette decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario unitamente alle ragioni che le hanno determinate . Su richiesta , dette decisioni motivate devono essergli immediatamente comunicate per iscritto , insieme all ' indicazione delle possibilità di appello previste dalla vigente legislazione delle procedure e dei termini entro cui tali appelli devono essere presentati .

b ) Se tali decisioni sono fondate sulla diagnosi di una malattia contagiosa o infettiva o di una alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana , esse sono immediatamente comunicate alla competente autorità centrale dello Stato membro dove ha avuto luogo la produzione e alla Commissione .

c ) In seguito a tale comunicazione , possono essere prese opportune misure in conformità della procedura di cui all ' articolo 16 , intese in particolare a coordinare le misure adottate in altri Stati membri per le carni fresche in causa .

6 . Prima del 1° gennaio 1988 , il Consiglio procederà al riesame di questo articolo in base ad una relazione della Commissione , corredata da eventuali proposte .

Articolo 11

1 . La presente direttiva lascia impregiudicati i mezzi di ricorso accordati dalla legislazione in vigore negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti e previsti dalla presente direttiva .

2 . Ciascuno Stato membro accordo agli speditori di carni che non possono commercializzate , conformemente all ' articolo 10 , il diritto di chiedere il parere di un esperto . Ciascuno Stato membro fa in modo che , prima che le autorità competenti adottino altre misure quali la distruzione delle carni stesse , gli esperti possano stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 .

L ' esperto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quello di spedizione o di destinazione delle carni .

Su proposta degli Stati membri , la Commissione redige un elenco degli esperti che potranno essere incaricati di esprimere tali pareri . Essa determina , previa consultazione degli Stati membri , le modalità generali d ' applicazione , in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell ' elaborazione di detti pareri .

Articolo 12

Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , in particolare per il loro adeguamento all ' evoluzione tecnologica .

Una modifica del capitolo VII secondo questa procedura dovrà avvenire anteriormente al 1° gennaio 1985 .

Articolo 13

Deroghe al punto 13 c ) , secondo , terzo e quarto trattino e ai punti 24 e 41 C dell ' allegato I possono essere accordate a richiesta secondo la procedura dell ' articolo 16 , a qualsiasi Stato membro che offra garanzie simili .

Queste deroghe esigono condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle previste dall ' allegato citato .

Articolo 14

Qualora le disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche in provenienza da paesi terzi non siano applicabili alla data dell ' entrata in vigore della presente direttiva , in attesa che entrino in vigore , le disposizioni nazionali relative alle importazioni in provenienza da tali paesi non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari .

Articolo 15

1 . Allorchù è applicata la procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronunzia alla maggioranza di quarantacinque voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data della presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposta e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse .

Articolo 16

1 . Se deve essere applicata la procedura definita nel presente articolo , il comitato è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . IL Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse . » ;

2 ) gli articoli 10 e 11 diventano articoli 17 e 18 ;

3 ) gli allegati sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva .

Articolo 2

Il Consiglio che delibera su proposta della Commissione adotta , prima del 1° gennaio 1985 , una normativa comunitaria in merito alle spese di ispezione risultanti dalla presente direttiva .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1985 e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Fino all ' entrata in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , e fatto salvo l ' articolo 8 della direttiva 64/433/CEE restano applicabili , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato , le regolamentazioni nazionali vigenti nei paesi destinatari alla data della notifica della presente direttiva nonchù gli accordi conclusi entro tale data dagli Stati membri riguardo ai controlli di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafi 2 e 3 della direttiva 64/433/CEE ed i certificati concernenti detti controlli .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 7 febbraio 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J . ROHR

( 1 ) GU n . C 255 del 7 . 10 . 1981 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 267 dell ' 11 . 10 . 1982 , pag . 51 .

( 3 ) GU n . C 64 del 15 . 3 . 1982 , pag . 26 .

( 4 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 2012/64 .

( 5 ) GU n . L 186 dell ' 8 . 7 . 1981 , pag . 20 .

( 6 ) GU n . L 255 del 18 . 10 . 1968 , pag . 23 .

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno :

1 ) nei locali in cui le carni fresche sono prodotte , manipolate o depositate :

a ) un pavimento in materiali impermeabili , facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile , sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell ' acqua ; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori ; tuttavia gli stabilimenti devono avere :

- nel caso dei locali di cui al capitolo I , punto 13 , lettere d ) ed f ) , al capitolo II , punto 14 , lettera a ) , ed al capitolo III , punto 15 , lettera a ) , un pavimento in materiali impermeabili , facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile , sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell ' acqua o per i locali di cui al punto 15 , lettera a ) , dotato di un dispositivo che consenta un ' evacuazione facile dell ' acqua ;

- nel caso dei locali di cui al capitolo III , punto 16 , lettera a ) , pavimenti impermeabili ed imputrescibili ;

b ) pareti lisce , in materiali solidi e impermeabili , rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un ' altezza di almeno due metri , ma almeno tre metri nei locali di macellazione e almeno fino all ' altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi : angoli e spigoli devono essere arrontondati o comunque rifiniti in modo analogo tranne nei locali di cui al capitolo III , punto 16 , lettera a ) .

Tuttavia , l ' utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al capitolo III , punto 16 , costruiti anteriormente al 1° gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento ;

c ) porte in materiali inalterabili e , se di legno , ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio ;

d ) materiali isolanti imputrescibili ed inodori ;

e ) un adeguato sistema di ventilazione e , se necessario , di estrazione del vapore ;

f ) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale , che non alteri i colori ;

2 ) a ) un numero sufficiente di dispositivi , il più vicino possibile ai posti di lavoro , per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda ; i rubinetti non debbono essere del tipo azionabile a mano . Tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda , oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna , di prodotti per la pulizia e disinfezione , nonchù di asciugamani da usare una sola volta ;

b ) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro , in cui l ' acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82° C ;

3 ) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili , quali insetti , roditori , ecc . ;

4 ) a ) attrezzi ed utensili , ad esempio tavoli di sezionamento , piani di sezionamento amovibili , recipienti , nastri trasportatori e seghe , in materiali resistenti alla corrosione , che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili . L ' utilizzazione del legno è vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche imballate in maniera igienica ;

b ) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione , rispondenti alle norme igieniche :

- per la manipolazione delle carni fresche ,

- per il deposito dei recipienti usati per le carni , in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti ;

c ) attrezzature per manipolare in condizioni igieniche e proteggere le carni durante le operazioni di carico e scarico ;

d ) recipienti speciali a perfetta tenuta d ' acqua , in materiali inalterabili , muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato , per collocarvi le carni non destinate al consumo umano , oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e frattaglie possano essere collocate se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro ; allorchù l ' eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico , questi dovrebbero essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche ;

5 ) impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla presente direttiva . Tali impianti devono comprendere un sistema di deflusso , collegato ai tubi di scarico delle acque di rifiuto , che non presenti alcun rischio di contaminazione per le carni ;

6 ) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile , ai sensi della direttiva 80/778/CEE , sotto pressione ed in quantità sufficiente ; tuttavia , a titolo eccezionale , è autorizzato l ' uso di acqua non potabile per la produzione di vapore , per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere , purchù le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per carni fresche . La tubature per l ' acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l ' acqua potabile ;

7 ) un rifornimento adeguato di acqua potabile calda , ai sensi della direttiva 80/778/CEE ;

8 ) un sistema di evacuazione delle acque di rifiuto rispondente ai requisti igienici ;

9 ) un locale sufficientemente attrezzato , che possa essere chiuso a chiave , riservato all ' uso esclusivo del servizio veterinario , oppure , nel caso dei depositi di cui al capitolo III , punto 16 , attrezzature adeguate ;

10 ) attrezzature che permettano in qualsiasi momento l ' adeguata esecuzione degli esami veterinari di cui alla presente direttiva ;

11 ) un numero adeguato di spogliatoi , con pareti e pavimenti lisci , impermeabili e lavabili , provvisti di lavabi , docce e latrine a sciacquone . Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro . I lavabi devono essere forniti d ' acqua corrente calda e fredda oppure premiscelata all ' opportuna temperatura , nonchù di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta ; i lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano . Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi ;

12 ) un locale e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto ; essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto in locali ufficialmente autorizzati .

CAPITOLO I

CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI

13 ) Oltre a rispondere ai requisiti generali , i macelli debbono avere almeno :

a ) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali o , se la situazione climatica lo permette , recinti di attesa : pareti e pavementi in materiali solidi , impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili ; detti reparti devono essere attrezzati con dispositivi per abbeverare gli animali e nutrirli , se necessario , nonchù di canali di scolo atti all ' evacuazione dei liquidi verso pozzetti a sifone muniti di griglia ;

b ) locali per la macellazione , di dimensioni tali da consentire il normale svolgimento delle relative operazioni ; quando in un locale adibito alla macellazione si effettua sia la macellazione dei suini , sia quella di animali di altra specie , dev ' essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini ; tuttavia , tale apposito reparto non è indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi ; in tal caso , però , le operazioni di scottatura , di depilazione , di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno 5 m o da un tramezzo alto almeno 3 m ;

c ) locali separati , sufficientemente ampi e utilizzati esclusivamente :

- per lo svuotamento , la pulitura e la lavorazione degli stomachi e degli intestini ,

- per la lavorazione delle budella e delle trippe , se tali lavori vengono effettuati nel macello ,

- per la preparazione e la pulitura delle frattaglie diverse da quelle menzionate ai precedenti trattini , comprendenti uno spazio a parte per le teste , che dovono essere adeguatamente separate dalle altre frattaglie , qualora tali operazioni vengano effettuate presso il macello ma non sulla linea di macellazione ,

d ) uno spazio separato per l ' imballagio delle frattaglie , qualora esso venga eseguito nel macello ;

e ) locali chiudibili a chiave o , se il clima lo permette , recinti per il ricovero degli animali malati o sospetti ; locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali , al deposito delle carni trattenute in osservazione ed al deposito delle carni sequestrate . La presenza in uno stabilimento riconoscuito di locali riservati alla macellazione di questi animali non è obbligatoria quando le norme dello Stato membro vietano che detti animali siano macellati nella stessa giornata in cui vengono macellati animali le cui vengono macellati animali le cui carni sono destinate agli scambi intracomunitari , o prescrivono che vengano macellati una volta terminata la macellazione degli animali le cui sono destinate agli scambi intracomunitari e dopo che siano state prese misure per evitare la comtaminazione di dette carni . In tali casi , i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere usati nuovamente per la macellazione di animali agli cambi intracomunitari , oppure bisogna assicurarsi che tali animali non vengano macellati nello stabilimento riconoscuito , bensi in locali separati appositamente previsti ;

f ) locali frigoriferi di capacità adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione , destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio ;

g ) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello ;

h ) una netta separazione tra il reparto sudicio e quello pulito , tale da proteggere quest ' ultimo dalla contaminazione ;

i ) un disposivito tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull ' animale sospeso ; durante tali operazioni , in nessun caso l ' animale deve entrare in contatto con il suolo ;

j ) una rete di guidovie aeree per l ' ulteriore manipolazione delle carni ;

k ) qualora sia ammassato del concime nell ' area del macello , un locale appositamente allestito a tal fine ;

l ) un locale adeguatamente attrezzato per l ' esecuzione dell ' esame delle trichine , qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento .

CAPITOLO II

REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL LABORATORI DI SEZIONAMENTO

14 ) Oltre alle esigenze generali , i laboratori di sezionamento devono avere almeno :

a ) locali frigoriferi di capacità adeguata per la conservazione delle carni , nonchù quando nello stabilimento sono depositate carni imballate , un locale frigorifero riservato ad esse ;

b ) un locale per le operazioni di sezionamento , disossamento e confezionamento delle carni , provvisto di un termometro o di un teletermometro registratori ;

c ) un locale adibito alle operazioni di imballaggio , a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XI , punto 62 ;

d ) un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d ' imballaggio .

CAPITOLO III

REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI

15 ) Oltre ai requisiti generali , i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIII , punto 65 , primo trattino , debbono avere almeno :

a ) locali frigoriferi di capacità adeguata , facili da lavare , nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate in modo da mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65 , primo trattino ;

b ) un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale .

16 ) Oltre ai requisiti generali , i depositi in cui le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIII , punto 65 , secondo trattino , debbono avere almeno :

a ) locali frigoriferi di capacità adeguata , facili da lavare , nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate in modo da mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65 , secondo trattino ;

b ) un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale .

CAPITOLO IV

IGIENE DEL PERSONALE , DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI

17 ) Il personale , i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia :

a ) in particolare , il personale deve indossare abiti da lavoro , copricapi e quando necessario coprinuca , puliti . Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro , oltre che ad ogni ripresa del lavoro . Le persone che abbiano maneggiato animali con acqua calda , poi disinfettarle ; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito ;

b ) negli stabilimenti non sono ammessi animali , salvo , nel caso dei macelli , gli animali destinati ad esservi macellati , e , per quanto concerne l ' area di tali macelli , gli animali necessari per il loro funzionamento . I roditori , gli insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti ;

c ) le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle carni fresche devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia . Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro , nonchù al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati , ogniqualvolta siano stati insudiciati .

18 ) I locali , le attrezzature e gli utensili di lavoro non debbono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche . Questa condizione non si applica alle attrezzature di trasporto usate nei locali di cui al punto 16 , lettera a ) , allorchù le carni sono imballate , Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo .

19 ) Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo .

20 ) L ' utilizzazione del ' acqua potabile è prescritta per tutti gli usi ; tuttavia , a titolo eccezionale , è autorizzato l ' uso di acqua non potabile per la produzione di vapore , purchù le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione delle carni fresche . Inoltre , l ' acqua non potabile può essere impiegata in casi eccezionali per il raffreddamento delle machine frigorifere . Le condutture dell ' acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l ' acqua potabile .

21 ) È vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche .

22 ) I detersivi , disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati in modo da non contaminare le attrezzature , gli strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile .

23 ) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono vietate alle persone che possono contaminarle .

24 ) A qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere richiesto un certificato medico attestante che nulla osta all ' esercizio di tale attività . Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno tenuto a disposizione del veterinario ufficiale ogni qualvolta questi lo richieda .

CAPITOLO V

VISITA SANITARIA ANTE MORTEM

25 ) Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello . La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello durante la notte .

26 ) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d ' arte e in condizioni d ' illuminazione adeguate .

27 ) La visita deve permettere di accertare :

a ) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all ' uomo o agli animali , o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l ' insorgenza di tale malattia ;

b ) se presentato sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni inadatte al consumo umano ; si dovrà altresi prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che all ' animale siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi , o che esso possa aver consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana ;

c ) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni .

28 ) Non possono essere macellati gli animali :

a ) che si trovino nelle condizioni elencate al punto 27 , lettere a ) e b ) ;

b ) che non siano stati lasciati riposare per un periodo sufficiente ; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati salvo decisione contraria del veterinario ufficiale , per gli scambi intracomunitari ;

c ) nei quali sia costatata una forma qualsiasi di tubercolosi .

CAPITOLO VI

IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DEL SEZIONAMENTO

29 ) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento , scuoiatura o depilazione , tolettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni .

30 ) Il dissanguamento deve essere completo . Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti . Esso non può essere agitato a mano , ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche .

31 ) Salvo che per i suini , è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo . I suini , se non vengono scuoiati , devono essere immediatamente privati delle setole . Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti , a condizione che gli animali siano successivamente risciacquati a fondo con acqua potabile .

32 ) L ' eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi 45 minuti dopo lo stordimento o , in caso di macellazione imposta da un rito religioso , mezz ' ora dopo il dissaguamento . Il polmone , il cuore , il fegato , i reni , la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche . Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione , la lingua , il tubo digerente e ogni altra parte dell ' animale necessaria per l ' ispezione . Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell ' ispezione . Per tutte le specie , i reni devono essere privati della loro copertura di grasso ; nel caso degli animali delle specie bovina e suina e dei solipedi , va asportata anche la capsula perirenale .

33 ) È vietato piantare coltelli nelle carni , utilizzare panni o altri materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione . Tuttavia , l ' insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso , ma l ' organo insufflato deve essere escluso dagli scambi intracomunitari .

34 ) Le carcasse dei solipedi , dei suini di altre quattro settimane e dei bovini di oltre sei mesi devono essere presentate all ' ispezione tagliate in mezzene con tagli longitudinali della colonna vertebrale . Se necessario , per esigenze ispettive il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di qualsiasi animale .

35 ) È vietato procedere , prima della fine dell ' ispezione , al sezionamento della carcassa e all ' asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell ' animale macellato .

36 ) Le carni trattenute in osservazione o sequestrate , gli stomachi , gli intestini e i sottoprodotti non commestibili devono essere deposti appena possibile in repart appositi .

37 ) Se il sangue o le frattaglie di più animali sono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l ' ispezione post mortem tutto il contenuto del recipiente deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando la carcassa di uno di tali animali sia riconosciuta inadatta al consumo umano .

CAPITOLO VII

ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM

38 ) Tutte le parti dell ' animale , ivi compreso il sangue , devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione , per assicurare che esse siano idonee al consumo umano .

39 ) L ' ispezione post mortem deve comprendere :

a ) l ' esame visivo dell ' animale macellato , in particolare degli organi di cui alla lettera b ) ;

b ) l ' esame per palpazione di taluni organi , in particolare del polmone , del fegato , della milza , della lingua e di alcuni linfonodi nonchù , tenuto conto delle conclusioni del veterinario ufficiale , dell ' utero e della mammella ;

c ) le incisioni di taluni organi e linfonodi ; se , dall ' ispezione visiva o dalla palpazione di taluni organi , risulta che l ' animale è affetto da lesioni tali da poter provocare la contaminazione delle carcasse , delle apparecchiature , del personale o dei locali di lavoro , questi organi non devono essere incisi nel locale di macellazione o in altre parti dello stabilimento dove possa verificarsi la contaminazione di carni fresche ;

d ) la ricerca di alterazioni di consistenza , di colore , di odore ed eventualmente di sapore ;

e ) se del caso , analisi di laboratorio , comportanti in particolare la ricerca delle sostanze di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) .

40 ) Il veterinario ufficiale deve esaminare , in particolare :

a ) il colore del sangue , la sua coagulabilità e l ' eventuale presenza di corpi estranei ;

b ) la testa , la gola , i linfonodi retrofaringei , sottomascellari e parotidei ( Lnn . retro-pharyn-giales , mandibulares et parotidei ) , nonchù le amigdale , isolando la lingua in modo da consentire un ' accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale . Nel caso dei bovini e dei suini , le amigdale devono essere asportate dopo l ' ispezione ;

c ) il polmone , la trachea , l ' esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici ( Lnn . bifurcationes , esparteriales et mediastinales ) ; la trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale . IL polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore .

d ) il pericardio e il cuore ; quest ' ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare ;

e ) il diaframma ;

f ) il fegato , la cistifellea e i dotti biliari , nonchù i linfonodi periportali ( Lnn . portales ) ;

g ) il tubo gastroenterico , il mesenterio e i linfonodi gastrici e mesenterici ( Lnn . gastrici mesenterici , craniales et caudales ) ;

h ) la milza ;

i ) i reni e i linfonodi renali ( Lnn . renales ) , la vescica ;

j ) la pleura e il peritoneo ;

k ) gli organi genitali ; nella vacca , l ' utero deve essere inciso longiudinalmente , salvo quando esso è escluso dal consumo umano ; nei verri e nei tori , i linfonodi inguinali superficiali ( Lnn . inguinales superficiales ) ;

l ) la mammella e i relativi linfonodi ( Lnn . supramammarii ) ; nella vacca , le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione , fino ai seni galattofori , salvo quando esse sono escluse dal consumo umano ;

m ) la regione ombelicale e le articolazioni degli animali giovani ; in caso di dubbio , la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte .

I linfonodi sopra menzionati devono sistematicamente sottoposti ad incisioni multiple e ad un esame visivo .

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali , il prescapolare ( Lnn . cervales superficiales ) , gli ascellari propri , gli ascellari secondari o ascellari della prima costa ( Lnn . axillares proprii et primae costae ) , i soprasternali ( Lnn . sternales craniales ) , i cervicali profondi ( Lnn . costocervicales ) , i poplitei ( Lnn . poplitei ) , i precrurali ( Lnn . subiliaci ) , gli ischiatici ( Lnn . ischiatici ) , gli iliaci e lomboaortici ( Lnn . iliaci et lumbales ) , gli inguinali superficiali ( Lnn . inguinales superficiales ) . Negli ovini e nei caprini , l ' apertura del cuore , lo sbrigliamento della lingua , l ' incisione dei polmonie dei bronchi e l ' incisione dei linfonodi devono essere praticati soltanto nei casi dubbi , ma gli organi e i linfonodi suddetti devono essere esaminati .

Nei suini , l ' incisione dei linfonodi della testa , eccettuato il linfonodo sottomascellare , e l ' incisione dei linfonodi dei polmoni e del tubo gastroenterico e dei linfonodi renali , devono essere praticate soltanto nei casi dubbi , ma gli organi e il linfonodi suddetti devono essere esaminati . L ' incisione dei polmoni di cui alla lettera c ) non è necessaria allorchù i polmoni sono esclusi dal consumo umano .

41 ) Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente :

A . la ricerca dell ' eventuale presenza di cisticerchi :

a ) nei bovini di età superiore a sei settimane , in corrispondenza :

- della lingua , la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell 'organo :

- dell ' esafago , che deve essere staccato dalla trachea ;

- del cuore , che , oltre all 'incisione di cui al punto 40 , lettera d ) , deve essere inciso in due punti opposti , dalla orecchiette fino alla punta ;

- dei masseteri esterni , sui quali si devono praticare due incisioni parallele al mascellare inferiore ;

- dei masseteri interni ( muscoli pterigoidei interni ) , che devono essere incisi lungo un unico piano ;

- del diaframma , la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa ; questa disposizione non si applica ai vitelli ;

- delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili ;

b ) nei suini , in corrispondenza delle superfici muscolari direttamente visibili , in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia , della parete addominale o degli psoas , liberati dal tessuto adiposo , dei pilastri del diaframma , dei muscoli intercostali , del cuore , della lingua e della laringe ;

B . la ricerca della distomatosi nei bovini , negli ovini e nei caprini , mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato , praticate in modo da interessare i dotti biliari e nei bovini mediante un ' incisione profonda della base del lobulo di Spigelio ;

C . la ricerca della morva nei solipedi , mediante esame accurato della trachea , della laringe , delle cavità nasali e dei seni e loro ramificazioni , previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale .

Questo esame può essere però sostituito de esami alternativi in conformità della procedura di cui all ' articolo 16 ;

D . le carni suine fresche contenenti muscoli striati debbono essere sottoposte ad una ricerca delle trichine soto la sorveglianza e la responsabilità del veterinario ufficiale .

L ' esame deve essere effettuato secondo metodi scientificamente e praticamente sperimentati , in particolare metodi fissati nelle direttive CEE o altre norme internazionali .

I risultati devono essere valutati sulla base di un metodo di riferimento stabilito secondo la procedura dell ' articolo 16 , previo parere del comitato scientifico e veterinario e devono essere almeno equivalenti per quanto riguarda l ' esattezza ed un esame trichinoscopio ai sensi dell ' allegato I , punto 1 , della direttiva 77/96/CEE .

La Commissione pubblica tale metodo di riferimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

CAPITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO

42 ) Il sezionamento in pezzature più piccole di quelle menzionate all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punto A , o il disossamento , sono autorizzati soltanto nei laboratori di sezionamento .

43 ) Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante è! tenuto ad agevolare l ' operazione di controllo dell 'impresa , in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie ; tra l ' altro , devono essere in grado , ad ogni richiesta , di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel propria laboratorio .

44 ) Le carni che non rispondono alle condizioni , di cui all 'articolo 3 , paragrafo 1 , punto B ) , lettera b ) , possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali ; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni . Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per garantire la rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni .

45 ) a ) Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente , secondo necessità , nei locali di cui al capitolo II , punto 14 , lettera b ) . Subito dopo il sezionamento le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al capitolo II , punto 14 , lettera a ) ;

b ) Durante il lavoro di sezionamento , disossamento , condizionamento ed imballagio , le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7° C . Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a + 12° C .

c ) In deroga alla lettere a ) e b ) le carni possono essere sezionate a caldo ; in tal caso devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento ; il locale di macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l ' uno all ' altro , dato che carni da sezionare devono essere trasferie senza rotture del carico da un locale all ' altro e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente . Subito dopo il sezionamento e , se del caso , l ' imballaggio , le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato .

d ) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni . Le scheggie d 'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati . Le carni provenienti dal sezionamento e non destinare al consumo umano devono essere raccolte via via nei recipienti di cui la punto 4 , lettera d ) .

CAPITOLO IX

CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE

46 ) I laboratori di sezionamento riconosciuto e i depositi frigoriferi delle carni riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale . Quest ' ultimo deve essere avvisato per tempo , prima che si inizi il sezionamento della carne destinata agli scambi intracomunitari .

47 ) Il controllo del veterinario ufficiale cimprende i seguenti compiti :

- controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche ;

- ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui al punto 46 e destinate agli scambi intracomunitari ;

- ispezione sanitaria delle carni fresche destinate agli scambi intracomunitari , prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 46 ;

- compilazione e rilascio dei documenti previsti dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , punto A , lettera f ) , e del capitolo X , punto 54 ;

- controllo della pulizia dei localiç , degli impianti e degli utensili di cui al capitolo IV , nonchù dell ' igiene del personale , compresi gli abiti ;

- esecuzione di tutti i prelievi ,ecessari per effettuare esami di laboratorio che per esempio possono rivelare la presenza di germi nocivi , di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate . I risultati degli esami devono essere consegnati in un registro ;

- qualsiasi altro controllo che il veterinario ritenga utile per l ' osservenza delle disposifzioni della presente direttiva .

CAPITOLO X

BOLLATURA SANITARIA

48 ) La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario uficiale . A tal fine egli detiene e custodisce :

a ) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni , che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa ;

b ) le etichette e il materiale per il confezionamento purchù vi sia stato già stampato il bollo di cui al presente capitolo . Tali etichette e tale materiale per il confezionamento devono essere consegnati al presonale ausiliario al momento dell ' applicazione e in numero corrispondente alle necessità .

49 ) La bollatura sanitaria deve essere praticata :

a ) a mezzo di un bollo di forma ovale , delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza . Sul bollo devono figurare , in caratteri perfettamente leggibili , le indicazioni seguenti :

- nella parte superiore , l ' iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole , vale a dire :

B - D - DK - F - GR - IRL - I - L - NL - UK ,

seguite dal numero di riconoscimento del veterinario della stabilimento ;

- nella parte inferiore , una delle sigle CEE , EEG , EWG , E0F , EEC o EOK ;

b ) oppure a mezzo di un vollo di forma ovale , delle dimensioni di almeno 6 5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza . Sul bollo devono figurare , in carateri perfettamednte leggibili , le indicazioni seguenti :

- nella parte superiore ,il nome del paese speditore in lettere maiuscole ;

- al centro , il numero di riconoscimento veterinario della stabilimento ;

- nella parte inferiore , una delle sigle CEE , EEG , EWG , E0F , EEC o EOK .

I caratteri a stampa devono avere un ' altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre .

Il bollo può inoltre comportare un ' indicazione che permetta di identificare il veterinario ufficiale che ha proceduto al controllo sanitario delle carni .

50 ) Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente al punto 49 :

- quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli suciascuna mezzena , almeno nelle regioni seguenti : facccia esterna della coscia , lombata , groppa , costato e spalla ;

- le altre devono recore almeno quattro bolli , e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia .

51 ) I fegati di bovini , suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco conformemente al punto 49 . Le frattaglie di tutte le specie devono essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al punto 49 se non sono confezionate o imballate e bollate in conformità dei punti 54 e 55 .

52 ) Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate , devono essere provviste di bollo a inchiostro o a fuoco conformemente al punto 49 , se non sono confezionate o imballate .

53 ) L ' imballaggio deve essere sempre bollato conformemente al punto 54 .

54 ) I tagli di carne imballati e le frattaglie imballate di cui ai punti 51 e 52 devono essere muniti di una vollatura sanitaria conforme al punto 49 e recante il numero di riconosciemento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello applicato su un ' etichetta fissata o stampata sull ' imballagio in modo da lacerarsi al momento della sua apertura . L ' etichetta deve inoltre recare un numero di serie , tale requisito può essere facoltativo per gli scambi intracomunitari , su decisione dell ' autorità centrale competente . Tuttavia , quando le carni o le frattaglie sono confezionate conformemente al capitolo XI , punto 61 , l ' etichetta di cui sopra può essere fissata al confezionamento . Tuttavia , se le frattaglie sono imballate presso un macello , la bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello .

55 ) Oltre alle esigenze del punto 54 , per le carni fresche confezionate in porzioni commerciali destinate ad essere vendute direttamente al consumatore , una riproduzione stampata della bollatura sanitaria di cui al punto 49 , lettera a ) , deve figurare sulla confezione o su un ' etichetta applicata alla confezionz stessa . La bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario del lavoratorio di sezionamento in luogo di quello del macello . Le dimensioni di cui al punto 49 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto . Tuttavia , se le frattaglie sono confezionate presso il macello la boilatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello .

56 ) Le carni di solipedi ed i loro imballaggi devono essere contrassegnati da un marchio speciale da stabilire secondo la procedura di cui all ' articolo 16 .

57 ) I coloranti da impiegare per la bollatura delle carni fresche sono decisi in conformità della procedura di cui all ' articolo 16 . Fintantochù tale decisione non sia stata presa , può essere utilizzato solo il metilvioletto .

CAPITOLO XI

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE

58 ) a ) Gli imballaggi ( ad esempio casse , cartoni ) devono rispondere a tutte le norme iginiche , in particolare devono essere :

- tali da non alterare le cartteristiche organolettiche delle carni fresche ;

- tali da non trasmettere alle carni fresche sostanze nocive per la salute umana ;

- sufficientamente solidi per garantire una protezione efficace delle carni fresche durante il trasporto e le manipolazioni .

b ) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni , salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione , di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati .

59 ) Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate , questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene .

Salvo i pezzi di lardo e di pancetta , la carne in pezzi e le frattaglie devono comunque essere munite di un incolucro di protezione , a meno che non vengano trasportate appese .

Questi involucri devono essere trasparenti e incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 58 , lettera a ) , primo e secondo trattino ; essi non posono essere riutilizzati per avvolgere carni .

60 ) Le carni confezionate devono essere imballate .

61 ) Tuttavia , quando l ' involucro corrisponde a tutte le condizioni protettive dell ' imballaggio , non è necessario cheesso sia trasparente ed incolore e non è obbligatorio porlo in un secondo contenitore , purchù siano rispettate le condizioni del punto 58 .

62 ) Le operazioni di sezionamento , disossamento , confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale , alle seguenti condizioni :

a ) il locale deve essere sufficientemente amopio e disposto in modo da assucurare l ' igiene delle operazioni ;

b ) immediatamente dopo la fabbricazione , il confezionamento e l ' imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato : esso deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento ;

c ) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare , attraverso l ' atmosfera , con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche . Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento ;

d ) l ' allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche , prima dell ' introduzione nel locale ;

e ) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente . Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche ;

f ) immediatamente dopo il confezionamento , le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito .

63 ) Gli imballaggi e involucri di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale .

CAPITOLO XII

CERTIFICATO SANITARIO

64 ) L ' esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinario deve essere rilasciato da un veterinatrio ufficiale al momento del carico .

Il certificato deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell ' allegato II ; deve essere redatto perlomeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese destinatario . Esso deve consistere di un solo foglio .

CAPITOLO XIII

DEPOSITO

65 ) - Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l ' ispezione post mortem e mantenute costantemente a una tmeperatura interna inferiore o pari a + 7° C per le carcasse e loro parti e + 3° C per le frattaglie ;

- le carni fresche destinate ad essere congelate , dopo la macellazione ed il successivo periodo di stabilizzazione , devono essere sottoposte a congelamento rapido . Tali carni congelate devono essere depositate ad una temperatura non superiore ai - 12° C .

66 ) Nessuna sostanza che possa contaminare le catni o pregiudicarne le condizioni igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui al capitolo III , punti 15 e 16 , a meno che le carni siano imballate e immagazzinate separatamente .

67 ) La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo III , punti 15 e 16 , deve essere registrata .

CAPITOLO XIV

TRASPORTO

68 ) Le carni fresche devono essere trasportate in veicoli o mezzi di trasporto sigillati , construiti ed attrezzati in modo che la temperature previste al capitolo XIII siano assicurate per tutta la durata del trasporto .

La sigillatura non è obbligatoria quando le carni sono trasportate da un macelo a un laboratorio di sezionamento situato nello stesso Stato membro .

69 ) I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze :

a ) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organoletiche delle carni nù renderle nocive alla salute dell ' uomo ; dette pareti devono essere lisce , di facile pulizia e disinfezione ;

b ) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi ;

c ) per il trasporto di carcasse , mezzene o quarti e di carni in pezzi non imballate , essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in mlateriale resistente alla corrosione , fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento ; tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico . Nel caso del trasporto per via aerea , tuttavia , i dispositivi di sospensione delle carni non sono richiesti , purchù siano disponibili accessori , in materiale non soggetto a corrosione , destinati al carico , al mantenimento ed allo scarico delle carni .

70 ) Il veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni .

71 ) Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche , a meno che non siano adottate le opportune precauzioni . Inoltre , le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o ripullite , le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate .

72 ) Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato ripulito e disinfettato .

73 ) Le carcasse , le mezzene e i quarti , eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondono alle esigenze dell ' igiene , devono essere sempre trasportati appesi , salvo in caso di trasporto per via aerea , ai sensi del punto 69 , lettera c ) .

Le altre parti e le frattaglie , ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione essere trasportate appese o collocate su supporti . I suddetti supporti , imbalaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell ' igiene e , in particolare per quanto riguarda gli imballaggi , alle disposizioni della presente dirtettiva . I visceri devono essere sempre trasporti in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alla sostanze grasse . Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione .

74 ) il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonchù le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo .

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche ( 1 ) destinate a uno Stato membro della CEE

N . ( 2 )

Paese speditore :

Ministero :

Servizio :

Riferimento :

( Facoltativo )

I . Identificazione delle carni

Carni di

( Specie animale )

Natura dei pezzi :

Natura dell ' imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Mese ( i ) e anno ( i ) di congelamento :

Peso netto :

II . Provenienza delle carni

Indirizzo ( i ) e numero ( i ) del riconoscimento veterinario del ( i ) macello ( i ) riconosciuto ( i ) :

Indirizzo ( i ) e numero ( i ) di riconoscimento veterinario del ( i ) laboratorio ( ri ) di sezionamento riconosciuto ( i ) :

Indirizzo ( i ) e numero ( i ) del riconoscimento veterinartio del ( i ) deposito ( i ) frigorifero ( i ) riconosciuto ( i ) :

III . Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da

( Luogo di spedizione )

a

( Paese e luogo di destinazione )

col seguente mezzo di trasporto ( 3 )

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

IV . Attestata di sanità

Il sottoscritto , veterinario ufficiale , certifica che le carni sopraindicarte sono state ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e che sono pertanto riconosciute atte incondizionatamente al consumo umano .

Fatto a ... , il

( Firma del veterinario ufficiale )

( 1 ) Carni fresche : ai sensi della direttiva di cui al punto IV del presente certificato , sono considerate tali tutte le parti , adatte al consumo umano , di animali domestici delle specie bovina , suina , ovina , caprina , nonchù dei solipedi , che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo .

( 2 ) Facoltativo .

( 3 ) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione , per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome , nonchù , se necessario , il numero del container .