31982R2497

Regolamento (CEE) n. 2497/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, relativo alla classificazione di merci nella voce 84.07 e nella sottovoce 84.08 C della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 16/09/1982 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0136
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0104


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2497/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1982

relativo alla classificazione di merci nella voce 84.07 e nella sottovoce 84.08 C della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomanclatura della tariffa doganale comune (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni per la classificazione di dispositivi per l'azionamento idraulico o pneumatico di un sistema di regolazione per l'apertura o la chiusura di portelloni della stiva di aerei, costituiti da:

- un cilindro munito, ad un'estremità, di un elemento di collegamento per il fissaggio al portellone della stiva e, all'altra estremità, di una biella che trasmette, con moto rettilineo, l'energia prodotta dal liquido o dall'aria compressi dal pistone che opera all'interno del cilindro stesso,

- uno stantuffo, con relativa biella, nel cui interno ha sede un congegno di sbloccaggio, pure azionato a pressione, recante, all'estremità che sporge dal cilindro, un occhiello per fissare l'organo di comando del portellone della stiva e che si ritrae o si distende rispettivamente all'entrata ed all'uscita dell'organo di comando chiudendo ed aprendo il portellone,

- due ganci di sostegno fissati al cilindro che impediscono l'uscita della biella quando il congegno di sbloccaggio non è soggetto a pressione,

- varie molle, rosette ed altri elementi necessari al dispositivo;

considerando che nella tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1883/82 (3), sono classificati rispettivamente nella voce 84.22 le macchine e gli apparecchi di sollevamento, nella voce 84.07 le macchine motrici idrauliche e nella voce 84.08 gli altri motori e le macchine motrici diverse dalle macchine a vapore, dai motori a scoppio o a combustione interna, a pistone e dalle macchine motrici idrauliche;

considerando che queste voci devono esser prese in esame per la classificazione del suddetto dispositivo;

considerando che i dispositivi summenzionati non sono apparecchi di sollevamento completi né hanno le caratteristiche essenziali di questi ultimi essendo privi sia dell'organo di comando che aziona il movimento di sollevamento sia di un basamento o di altro dispositivo di appoggio che consentano il processo di sollevamento con il concorso della forza del cilindro di pressione; che, di conseguenza, essi costituiscono soltanto una parte di detti mezzi di sollevamento;

considerando che, ai sensi della nota 2, lettera a), premessa alla sezione XVI, la voce 84.22 non comprende le parti e pezzi staccati degli apparecchi di sollevamento classificabili in un'altra voce del capitolo 84;

considerando che i dispositivi stessi, costituiti da un cilindro dentro il quale scorre un pistone con relativa biella mossi da un liquido o da aria soggetti a pressione, trasformando in movimento lineare l'energia prodotta dalla pressione stessa, sono da classificare tra i motori idraulici o pneumatici rispettivamente delle voci 84.07 e 84.08; che la presenza di determinati oggetti quali congegni di sbloccaggio, ganci di sostegno, molle, rosette ed altri elementi non influisce sulla classificazione di queste macchine motrici;

considerando che, di conseguenza, i suddetti dispositivi debbono essere classificati a seconda che siano azionati idraulicamente o pneumaticamente rispettivamente come macchine motrici idrauliche della voce 84.07 oppure macchine motrici pneumatiche della voce 84.08;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dispositivi per l'azionamento idraulico o pneumatico di un organo di comando per l'apertura o la chiusura di portelloni della stiva di aerei, costituiti da:

- un cilindro munito, ad un'estremità, di un elemento di collegamento per il fissaggio al portel

lone della stiva e, all'altra estremità, di una biella che trasmette, con moto rettilineo, l'energia prodotta dal liquido o dall'aria compressi dal pistone che opera all'interno del cilindro stesso,

- uno stantuffo, con relativa biella, nel cui interno ha sede un congegno di sbloccaggio, pure azionato a pressione, recante, all'estremità che sporge dal cilindro, un occhiello per fissare l'organo di comando del portellone della stiva e che si ritrae o si distende rispettivamente all'entrata ed all'uscita dell'organo di comando chiudendo ed aprendo il portellone,

- due ganci di sostegno fissati al cilindro che impediscono l'uscita della biella quando il congegno di sbloccaggio non è soggetto a pressione,

- varie molle, rosette ed altri elementi necessari al dispositivo,

sono da classificare nella tariffa doganale comune:

a) se azionati per via idraulica, nella voce:

84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici idrauliche

b) se azionati per via pneumatica, nella sottovoce:

84.08 altri motori e macchine motrici:

C. altri motori e macchine motrici

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 207 del 15. 7. 1982, pag. 4.