31982R1852

Regolamento (CEE) n. 1852/82 della Commissione, del 9 luglio 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 10/07/1982 pag. 0017 - 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0259
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0259


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1852/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1982

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3473/80 (4), ha previsto che, in caso di vendita all'esportazione dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento, tale olio debba essere esportato entro i cinque mesi successivi a quello della vendita;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, per talune destinazioni, gli operatori incontrano difficoltà a rispettare tale scadenza; che, al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni, è opportuno prorogare la scadenza per il periodo necessario;

considerando che gli oli greggi sono attualmente esclusi dal beneficio della restituzione all'esportazione; che per garantire la buona gestione delle vendite all'esportazione occorre prevedere che gli oli esportati nel quadro delle gare permanenti siano commestibili;

considerando che, in caso di esportazione di oli d'oliva provenienti dall'intervento, sono da temersi pratiche di taglio con oli greggi che potrebbero costituire operazioni speculative; che, per evitare tali inconvenienti, occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, prevedendo che gli oli provenienti dall'intervento possano essere tagliati soltanto con oli commestibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2960/77 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. In caso di vendita all'esportazione, l'olio deve essere esportato entro i sei mesi successivi a quello della vendita, come tale, oppure dopo aver subito una delle seguenti trasformazioni:

a) raffinazione;

b) condizionamento in imballaggi immediati, di una capacità da determinare.

In ogni caso, l'olio esportato deve essere direttamente commestibile. L'olio in causa può formare oggetto di taglio con altri oli d'oliva commestibili ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

(3) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

(4) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 49.