31982D0887

82/887/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che adotta un' azione concertata della Comunità economica europea in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0032 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0144


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1982

che adotta un ' azione concertata della Comunità economica europea in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale

( 82/887/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

visto il progetto della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che un ' azione concertata di ricerca comunitaria in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima può contribuire alla diminuzione dei rischi di infortuni nelle zone costiere e nei porti e quindi contribuire alla protezione della vita umana , alla sicurezza delle navi e dei carichi ed alla prevenzione dell ' inquinamento del litorale e delle acque costiere :

considerando che un programma di ricerca in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima è stato proposto nel 1979 dalle delegazioni finlandese e francese nell ' ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) ; che l ' 8 aprile 1981 il comitato per la ricerca scientifica e tecnica ( CREST ) ha riconosciuto l ' interesse comunitario del suddetto programma ;

considerando che , nella risoluzione del 14 gennaio 1974 relativa ad un primo programma d ' azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ( 4 ) , il Consiglio ha rilevato che si dovrà ricorrere , in maniera appropriata , a tutta la gamma di soluzioni e mezzi disponibili , compresa l ' azione concertata , e che , ogniqualvolta si riveli opportuno , dovrà essere resa possibile l ' associazione dei paesi terzi , particolarmente quelli europei ;

considerando che gli Stati membri si propongono di realizzare , nel quadro delle norme e delle procedure applicabili ai rispettivi programmi nazionali , le ricerche descritte nell ' allegato I e sono disposti ad inserire tali ricerche nell ' ambito di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di tre anni ;

considerando che organizzazioni internazionali svolgono azioni in questo campo ; che occorre tenerne conto per evitare ripetizioni di azioni e che talune attrezzature e procedure siano eventualmente oggetto di accordi nel quadro delle organizzazioni competenti ;

considerando che l ' esecuzione di dette ricerche richiede un impegno finanziario pari a 10 milioni di ECU da parte della Comunità e degli Stati membri ;

considerando il parere espresso dal CREST sulla proposta della Commissione ,

DECIDE :

Articolo 1

Su un periodo di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 1983 la Comunità realizza un ' azione concertata di ricerca in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale , qui di seguito denominata « azione » .

L ' azione consiste nel coordinare a livello comunitario i lavori di ricerca definita nell ' allegato I che rientrano nel programma di ricerca degli Stati membri , tenendo conto dei lavori svolti nel settore considerato dalle organizzazioni internazionali e facendo in modo di non perdere di vista il carattere internazionale della navigazione marittima e pertanto di tutte le norme che la disciplinano .

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento di cui all ' articolo 1 .

Articolo 3

L ' importo ritenuto necessario per il contributo della Comunità al coordinamento è pari a 2,1 milioni di ECU , compreso un organico di 1 agente .

Articolo 4

Per agevolare la realizzazione dell ' azione , è istituito un comitato d ' azione concertata « sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale » , qui di seguito denominato « comitato » .

La Commissione nomina , d ' accordo con il comitato , un capo progetto .

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell ' allegato II .

Il comitato definisce il proprio regolamento interno . Alla segreteria del comitato provvede la Commissione .

Articolo 5

1 . In conformità di una procedura che sarà definita dalla Commissione previa consultazione del comitato , gli Stati che partecipano all ' azione e la Comunità si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili relative all ' esecuzione delle ricerche che costituiscono oggetto dell ' azione . Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento . Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche in materia , previste o eseguite da istituzioni che non sono poste sotto la loro autorità . Tali informazioni sono considerate confidenziali qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro che le comunica .

2 . La Commissione redige annualmente rapporti di attività sulla base delle informazioni fornite e li trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo .

3 . Al termine del periodo di coordinamento , dopo aver consultato il comitato , la Commissione trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo un rapporto di sintesi sull ' esecuzione e sui risultati dell ' azione . La Commissione pubblica il rapporto sei mesi dopo averlo comunicato agli Stati membri , tranne il caso in cui uno Stato membro sia contrario . In quest ' ultimo caso il rapporto è diffuso , su richiesta , alle sole istituzioni e imprese le cui attività di ricerca o produzione giustifichino la conoscenza dei risultati delle ricerche che fanno parte dell ' azione . La Commissione può prendere disposizioni affinchù il rapporto rimanga confidenziale e non sia divulgato a terzi .

Articolo 6

In conformità dell ' articolo 228 del trattato , la Comunità può concludere un accordo con Stati terzi e in particolare con quegli Stati che partecipano alla COST per assicurare il coordinamento tra l ' azione della Comunità ed i programmi corrispondenti di questi Stati .

Fatto a Bruxelles , addì 13 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

U . ELLEMANN-JENSEN

( 1 ) GU n . C 256 dell ' 8 . 10 . 1981 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 238 del 13 . 9 . 1982 , pag . 111 .

( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1981 , pag . 24 .

( 4 ) GU n . C 7 del 29 . 1 . 1974 , pag . 6 .

ALLEGATO I

CONTENUTO DELL ' AZIONE

1 . Studio delle condizioni che consentono alle navi di navigare e di manovrare in zone limitate in diverse condizioni idrometeorologiche .

2 . Studio degli elementi e dei criteri che possono essere utilizzati come comune denominatore per la definizione dei problemi di navigazione marittima . In una seconda fase , applicazione di tali elementi e criteri alle acque europee .

3 . Inventario dei sistemi di traffico marittimo dal litorale esistenti nell ' Europa occidentale , con indicazione :

- dell ' area geografica considerata ,

- del tipo di servizio fornito ,

- delle norme di funzionamento del servizio ,

- dell ' intensità del traffico nella zona ,

- dei tipi di traffico esistenti nella zona .

4 . Studio di metodi d ' identificazione delle navi , destinati sia alla vigilanza del traffico da parte delle stazioni di controllo sia alle comunicazioni tra navi .

Ripartizione indicativa dei lavori di ricerca

Argomenti di ricerca * Suddivisione del lavoro di ricerca * B * D * DK * F * G * I * IRL * NL * UK *

1 . Comportamento delle navi in zone limitate * x * * * x * * x * * x * x *

2 . a ) Criteri di identificazione uniforme delle zone critiche per il traffico marittimo * x * * * x * * x * * x * x *

b ) Identificazione delle zone critiche per la navigazione marittima * x * * * x * x * x * * x * x *

3 . Inventario dei sistemi di traffico marittimo dal litorale nell ' Europea occidentale * * * * x * x * x * * x * x *

4 . Identificazione delle navi * * * * * * x * x * x * x *

5 . Requisiti e criteri per una localizzazione ed un controllo precisi delle navi che fanno rotta * * * * x * * x * x * x * x *

6 . Metodi di comunicazione tra i servizi di assistenza da terra e le navi * * * * * x * * x * x *

7 . Armonizzazione delle procedure dei servizi di assistenza da terra * * * * x * * x * * x * x *

5 . Studio di metodi atti a consentire alle stazioni di controllo di localizzare una nave e di seguirne la rotta con precisione .

6 . Metodi di comunicazione tra le navi e tra queste ultime e i servizi di assistenza da terra ; sistemi di scambio di dati tra le stazioni di controllo e le navi .

7 . Studio dell ' armonizzazione delle procedure per il traffico , l ' informazione e la guida , a disposizione della navigazione nell ' Europa occidentale .

Tra le organizzazioni internazionali che possiedono la più ampia competenza in materia e che hanno svolto o svolgono lavori attinenti agli argomenti sopra elencati si possono indicare le seguenti :

- International Maritime Organisation ( IMO ) ;

- International Association of Lighthouse Authorities ( IALA ) ;

- International Association of Ports and Harbours ( IAPH ) .

Questo elenco non è limitativo .

ALLEGATO II

Mandate e composizione del comitato d ' azione concertata « sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale »

1 . Il comitato

1.1 . contribuisce alla realizzazione ottimale dell ' azione dando il proprio parere su tutti gli aspetti del suo svolgimento ;

1.2 . valuta i risultati dell ' azione e trae conclusioni quanto alla loro applicazione ;

1.3 . garantisce lo scambio di informazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 ;

1.4 . garantisce la continuità delle ricerche nazionali svolte nei settori che costituiscono oggetto dell ' azione , in particolare tenendosi informato sugli sviluppi scientifici e tecnici che possono incidere sulla sua realizzazione ;

1.5 . provvede ad evitare inutili ripetizioni di studi e lavori svolti dalle organizzazioni internazionali compententi , tenendo conto del quadro internazionale nel quale dovrebbero eventualmente essere adottate alcune disposizioni ;

1.6 . indica gli orientamenti al capo progetto ;

1.7 . assiste la Commissione nella selezione dei partecipanti e nell ' assegnazione dei relativi stanziamenti .

2 . I rapporti ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri che partecipano all ' azione . La Commissione trasmette questi pareri al CREST .

3 . Il comitato è composto dai responsabili del coordinamento delle attività nazionali di ricerca comprese nell ' azione , da un delegato della Commissione e dal capo progetto . Ogni membro può essere accompagnato da esperti . Il comitato potrà invitare alle riunioni , ogniqualvolta lo riterrà opportuno , osservatori delle organizzazioni internazionali competenti in materia ( vedi allegato I ) .