31982D0886

82/886/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0044


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1982

relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale

( 82/886/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile ai fini della conservazione , della ricostituzione , dell ' incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni nell ' Atlantico settentrionale ;

considerando che la Comunità ha partecipato a negoziati conclusisi con l ' adozione , ad opera di una conferenza diplomatica svoltasi a Reykjavik dal 18 al 22 gennaio 1982 , di una convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale ;

considerando che tale convenzione tiene conto delle disposizioni sulle popolazioni ittiche anadrome contenute nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ;

considerando che , nell ' ambito della convenzione , è possibile un ' efficace cooperazione internazionale ai fini della conservazione , della ricostituzione , dell ' incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni dell ' Atlantico settentrionale ;

considerando che la convenzione concilia in modo soddisfacente gli interessi degli Stati nei cui fiumi nascono i salmoni e gli interessi degli Stati nelle cui zone di pesca i salmoni sono catturati ,

DECIDE :

Articolo unico

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale .

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 13 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . A . KOFOED

( 1 ) GU n . C 238 del 13 . 9 . 1982 , pag . 106 .

( TRADUZIONE )

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL SALMONE NELL ' ATLANTICO SETTENTRIONALE

LE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione ,

RICONOSCENDO che il salmone originario dei fiumi di diversi Stati si immette in alcune parti dell ' Atlantico setentrionale ;

CONSIDERANDO la legislazione internazionale , le disposizioni relative alle popolazioni ittiche anadrome nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , nonchù altri elementi nuovi sopravvenuti in sede internazionale in merito a dette popolazioni ;

DESIDERANDO promuovere l ' acquisizione , l ' analisi e la diffusione di dati scientifici relativi alle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale ;

DESIDERANDO promuovere la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento e una gestione razionale delle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale per mezzo della cooperazione internazionale ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1 . La presente convenzione si applica alle popolazioni di salmone che migrano oltre le zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri dell ' Atlantico , a nord del 36° di latitudine nord , per tutto il percorso della loro migrazione .

2 . Nessuna norma della presente convenzione può pregiudicare i diritti , le rivendicazioni o le opinioni di una parte per quanto riguarda i limiti o l ' estensione della giurisdizione in materia di pesca , nù può pregiudicare le opinioni o le posizioni di una parte per quanto riguarda il diritto del mare .

Articolo 2

1 . È proibita la pesca del salmone al di fuori delle zone di giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca .

2 . All ' interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca , è proibita la pesca del salmone oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali si misura l ' estensione del mare territoriale , ad eccezione delle seguenti zone :

a ) nella zona di competenza della Commissione per la Groenlandia occidentale , sino a 40 miglia nautiche dalle linee di base e

b ) nella zona di competenza della Commissione per l ' Atlantico nord occidentale , entro la zona di giurisdizione delle Isole Faeroeer in materia di pesca .

3 . Le parti convengono di richiamare l ' attenzione di uno Stato non aderente alla presente convenzione su ogni problema relativo alle attività dei pescherecci di detto Stato che possano avere incidenza negativa per quanto riguarda la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento o la gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , nonchù l ' attuazione della convenzione stessa .

Articolo 3

1 . È istituita un ' organizzazione internazionale , designata con il nome di Organizzazione per la conservazione del salmone dell ' Atlantico settentrionale , qui di seguito denominata « l ' Organizzazione » .

2 . L ' Organizzazione ha lo scopo di contribuire , mediante la consultazione e la collaborazione , alla conservazione , alla ricostituzione , all ' incremento e alla gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili .

3 . L ' Organizzazione si compone :

a ) di un Consiglio ,

b ) di tre Commissioni regionali :

- una Commissione per l ' America settentrionale ,

- una Commissione per la Groenlandia occidentale e

- una Commissione per l ' Atlantico nord-orientale , e

c ) di una Segreteria .

4 . Le zone di competenza delle Commissioni sono le seguenti :

a ) Commissione per l ' America settentrionale : acque marittime all ' interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca , al largo della costa orientale dell ' America settentrionale ;

b ) Commissione per la Groenlandia occidentale : acque marittime all ' interno della zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca al largo della costa della Groenlandia occidentale , ad occidente di una linea tracciata lungo il 44° di longitudine ovest verso sud sino al 59° di latitudine nord , quindi in direzione est sino al 42° di longitudine ovest e di là in direzione sud ;

c ) Commissione per l ' Atlantico nord-orientale : acque marittime ad est della linea di cui alla lettera b ) .

5 . L ' Organizzazione ha personalità giuridica e ha , sui territori delle parti contraenti e nelle relazioni con le altre organizzazioni internazionali , la capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e per la realizzazione dei suoi obiettivi . Le immunità ed i privilegi dell ' Organizzazione , dei suoi funzionari e del suo personale nonchù dei rappresentanti delle parti sul territorio di uno Stato sono soggetti all ' accordo tra l ' Organizzazione e lo Stato in questione .

6 . Le lingue ufficiali dell ' Organizzazione sono l ' inglese ed il francese .

7 . L ' Organizzazione ha la sua sede ad Edimburgo o in ogni altro luogo che il Consiglio può designare .

Articolo 4

1 . Il Consiglio esercita le seguenti funzioni :

a ) costituire un ' istanza per lo studio , l ' analisi e lo scambio di informazioni tra le parti su questioni concernenti le popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , nonchù sul conseguimento degli obiettivi della convenzione ;

b ) costituire un ' istanza di consulenza e di collaborazione su aspetti relativi alle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale oltre le zone di competenza delle Commissioni ;

c ) facilitare il coordinamento delle attività delle Commissioni e coordinare le iniziative delle parti conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 3 ;

d ) instaurare relazioni di lavoro con il Consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare e con altre organizzazioni operanti nel settore della ricerca scientifica e della pesca ;

e ) formulare raccomandazioni in materia di ricerca scientifica alle parti , al Consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare , nonchù ad altre organizzazioni operanti nel settore della ricerca scientifica e della pesca ;

f ) controllare e coordinare gli affari amministrativi , finanziari ed altre attività interne dell ' Organizzazione , comprese le relazioni tra gli organismi che la costituiscono ;

g ) coordinare le relazioni esterne dell ' Organizzazione ;

h ) esercitare gli altri poteri che gli sono conferiti dalla presente convenzione .

2 . Il Consiglio ha il potere di formulare raccomandazioni alle parti e alle Commissioni su aspetti relativi alle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , comprendenti l ' applicazione di leggi e regolamenti , ma non può formulare raccomandazioni in merito alla gestione delle catture di salmone all ' interno della zona soggetto alla giurisdizione di una parte in materia di pesca .

3 . In deroga del paragrafo 2 , su richiesta specifica di una Commissione , il Consiglio ha il potere di formulare raccomandazioni a tale Commissione in merito a misure normative proposte dalla Commissione in conformità della presente convenzione .

Articolo 5

1 . Ogni parte è membro del Consiglio e vi nomina al massimo tre rappresentanti che possono essere accompagnati alle riunioni da esperti e consulenti .

2 . Il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente , i quali esercitano un mandato di due anni . Il presidente ed il vicepresidente sono rieleggibili , ma non possono conservare il loro incarico per oltre quattro anni consecutivi . Il presidente ed il vicepresidente rappresentano parti contraenti diverse .

3 . Il presidente del Consiglio è il principale rappresentante dell ' Organizzazione .

4 . Il presidente convoca ogni anno una riunione ordinaria del Consiglio e delle Commissioni alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio .

5 . Su richiesta di una parte , sostenuta da un ' altra parte , il presidente può convocare riunioni del Consiglio diverse dalle riunioni ordinarie alla data e nel luogo di sua scelta .

6 . Il Consiglio presenta alle parti una relazione annuale sulle attività dell ' Organizzazione .

Articolo 6

1 . Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno .

2 . Ogni membro del Consiglio dispone di un voto .

3 . Salvo disposizione contraria , le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti che votano in senso affermativo o negativo . Resta inteso che non si può procedere a votazione se non sono presenti almeno due terzi dei membri .

Articolo 7

1 . Competono alla Commissione per l ' America settentrionale , per quanto riguarda la sua zona di competenza , le seguenti funzioni :

a ) costituire un organo di consultazione e di collaborazione tra i membri :

i ) su azioni volte a ridurre al minimo possibile le catture di salmone originario dei fiumi di una parte contraente effettuate nella zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca di un altro membro e

ii ) qualora le attività intraprese o previste da un membro abbiano ripercussioni sulle riserve di salmone originarie nei fiumi di un altro membro a causa , per esempio , di interazioni a carattere biologico ;

b ) proporre misure normative per la pesca del salmone soggetta alla giurisdizione di un membro che effettua catture di salmone in quantitativi rilevanti per un altro membro , nei cui fiumi ha origine tale popolazione di salmone , per ridurre al minimo possibile tale sfruttamento ;

c ) proporre misure normative per la pesca del salmone soggetta alla giurisdizione di un membro che effettua catture in quantitativi rilevanti per un ' altra parte , nei cui fiumi ha origine tale popolazione di salmone e

d ) formulare raccomandazioni al Consiglio per quanto riguarda iniziative nell ' ambito della ricerca scientifica .

2 . Ogni membro , per quanto riguarda i propri pescherecci e la zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca , prende le disposizioni necessarie per ridurre al minimo le catture accessorie di salmone originario dei fiumi di un altro membro .

3 . Il regime di pesca del salmone nella zona di competenza della Commissione per l ' America settentrionale può essere modificato in modo da dare luogo a nuove operazioni di pesca o da incrementare le catture di salmone originario dei fiumi di un ' altra parte soltanto con il consenso di quest ' ultima .

Articolo 8

Competono alla Commissione per la Groenlandia occidentale e alla Commissione per l ' Atlantico nord-orientale , per quanto riguarda le rispettive zone di competenza , le seguenti funzioni :

a ) costituire un organo di consultazione e di collaborazione tra i membri per quanto riguarda la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento e la gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione ;

b ) proporre misure normative per la pesca del salmone originario nei fiumi di un ' altra parte nella zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca di un membro e

c ) formulare raccomandazioni al Consiglio in merito alla ricerca scientifica .

Articolo 9

Nell ' esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8 , una Commissione deve tenere conto degli elementi che seguono :

a ) i migliori dati disponibili , tra cui i pareri del Consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare e di altre organizzazioni scientifiche del settore ;

b ) le disposizioni in vigore e altri fattori , all ' interno e all ' esterno della zona di competenza della Commissione , tali da avere ripercussioni sulle popolazioni di salmone in questione ;

c ) le iniziative degli Stati di origine intese ad attuare e rendere vincolanti le misure per la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento e la gestione razionale delle riserve di salmone nei fiumi e nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca , comprese le misure di cui all ' articolo 15 , paragrafo 5 , lettera b ) ;

d ) le entità delle riserve di salmone che vivono nelle zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle rispettive parti ;

e ) gli effetti relativi dello sfruttamento delle riserve di salmone nei diversi periodi delle loro migrazioni ;

f ) il contributo di parti che non siano Stati di origine alla conservazione delle riserve di salmone che migrano nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca , limitandone le catture o mediante altre misure e

g ) gli interessi delle collettività particolarmente dipendenti dalla pesca al salmone .

Articolo 10

1 . La composizione delle Commissioni è la seguente :

a ) Commissione per l ' America settentrionale : Canada e Stati Uniti d ' America ;

b ) Commissione per la Groenlandia occidentale : Canada , Comunità economica europea e Stati Uniti d ' America ;

c ) Commissione per l ' Atlantico nord-orientale : Danimarca per quanto riguarda le Isole Faeroeer , Comunità economica europea , Islanda , Norvegia e Svezia .

2 . Durante la prima riunione il Consiglio riesamina e , se del caso , modifica all ' unanimità la composizione dei membri della Commissione per la Groenlandia occidentale .

3 . Dietro sua richiesta e previa decisione unanime del Consiglio , una parte non citata al paragrafo 1 , lettera b ) , può diventare membro della Commissione per la Groenlandia occidentale oppure della Commissione per l ' Atlantico nord-orientale purchù sia uno Stato di origine per quantitativi notevoli di salmone che evolvono nella rispettiva zona di competenza della Commissione oppure eserciti giurisdizione in materia di pesca nella zona stessa .

4 . Le parti possono partecipare in quanto osservatori alle decisioni di una Commissione di cui non sono membri .

5 . Ciascun membro può designare presso una Commissione non più di tre rappresentanti i quali , durante le riunioni della Commissione stessa , possono essere accompagnati da esperti e consulenti .

6 . Ciascuna Commissione elegge un presidente ed un vicepresidente , i quali esercitano un mandato di due anni . Il presidente ed il vicepresidente sono rieleggibili , ma non possono esercitare il loro incarico per oltre quattro anni consecutivi . Il presidente ed il vicepresidente rappresentano parti contraenti diverse .

7 . Su richiesta di un membro di una Commissione , sostenuto da un altro membro , il presidente convoca riunioni straordinarie della Commissione stessa , alla data e nel luogo di sua scelta .

8 . Ciascuna Commissione presenta a tempo debito una relazione delle proprie attività al Consiglio .

Articolo 11

1 . Ciascuna Commissione adotta il proprio regolamento interno .

2 . Ogni membro di una Commissione dispone di un voto . Inoltre , per quanto riguarda la Commissione per l ' America settentrionale , la Comunità economica europea ha il diritto di presentare e di votare proposte di misure normative riguardanti le riserve di salmone originarie dei territori di cui all ' articolo 18 . Quanto alla Commissione dell ' Atlantico nord-orientale , il Canada e gli Stati Uniti d ' America hanno il diritto di presentare e di votare proposte di misure normative riguardanti le riserve di salmone originarie rispettivamente dei fiumi del Canada e degli Stati Uniti d ' America ed evolventi al largo della costa orientale della Groenlandia .

3 . Le decisioni di una Commissione sono prese all ' unanimità dai presenti che votano in senso affermativo o negativo . Non sono valide le votazioni cui non partecipano almeno due terzi dei membri aventi diritti al voto sul problema in questione .

Articolo 12

1 . Il Consiglio nomina un segretario che è il principale funzionario amministrativo dell ' Organizzazione .

2 . Le funzioni di segretario sono le seguenti :

a ) espletare le pratiche amministrative dell ' Organizzazione ;

b ) compilare e distribuire statistiche e relazioni relative alle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e

c ) svolgere i compiti conferitigli dalle altre disposizioni della presente convenzione , nonchù quelli eventualmente assegnatigli dal Consiglio .

3 . Il Consiglio determina le condizioni di assunzione del segretario e del personale .

4 . Il segretario nomina il personale conformemente alle esigenze di servizio approvate dal Consiglio . Il personale è responsabile nei confronti del segretario , sotto il controllo generale del Consiglio .

Articolo 13

1 . Il segretario notifica senza indugio ai membri di una Commissione qualsiasi misura normativa proposta dalla Commissione .

2 . Fermo restando il paragrafo 3 , una misura normativa proposta da una Commissione in forza dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettere b ) o c ) , oppure dell ' articolo 8 , lettera b ) , diventa vincolante nei confronti dei membri della Commissione medesima 60 giorni dopo la data precisata nella notifica del segretario oppure , se è successiva , alla data eventualmente fissata dalla Commissione .

3 . Qualsiasi membro la cui zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca formi oggetto di una misura normativa può presentare un ' obiezione in merito entro 60 giorni dalla data precisata nella notifica del segretario . In tal caso , la misura normativa non diventa vincolante nei confronti di alcun membro . Il membro che ha presentato una obiezione può ritirarla in qualsiasi momento . Trenta giorni dopo il ritiro di tutte le obiezioni , la misura normativa diventa vincolante , fermo restando il disposto del paragrafo 2 .

4 . Allo scadere di un anno dalla data alla quale la misura normativa è diventata vincolante , qualsiasi membro la cui zona di pesca è oggetto della misura stessa , può denunciare quest ' ultima tramite notifica scritta al segretario . Il segretario ne informa immediatamente gli altri membri . La misura normativa cessa di essere vincolante nei confronti di tutti i membri 60 giorni dopo la data di ricezione della notifica di denuncia al segretario oppure , se è successiva , alla data eventualmente fissata dal membro .

5 . Una Commissione può proporre una misura normativa d ' urgenza che ha effetto prima della scadenza del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2 . I membri fanno quanto in loro potere per attuare detta misura , a meno che uno di loro non presenti un ' obiezione entro i 30 giorni successivi alla proposta della Commissione .

Articolo 14

1 . Ciascuna parte attua i provvedimenti necessari , comprese le appropriate sanzioni per infrazione , ai fini di una corretta attuazione del disposto della presente convenzione nonchù delle misure normative vincolanti nei suoi confronti a norma dell ' articolo 13 .

2 . Ciascuna parte trasmette al Consiglio una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1 . Detta relazione è inviata al segretario al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale del Consiglio .

Articolo 15

1 . Ciascuna parte comunica al Consiglio i dati statistici disponibili in ordine alle catture di salmone oggetto della presente convenzione effettuate nei suoi fiumi e nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca , alla frequenza determinata dal Consiglio stesso .

2 . Ciascuna parte raccoglie e trasmette al Consiglio qualsiasi informazione statistica da esso richiestagli relativa alle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e presenti nei suoi fiumi , nonchù nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca . Il Consiglio decide all ' unanimità l ' oggetto e la forma di dette informazioni statistiche , nonchù la frequenza alla quale debbono essere comunicate .

3 . Ciascuna parte trasmette al Consiglio qualsiasi informazione scientifica e statistica disponibile richiestagli ai fini della presente convenzione .

4 . Su richiesta del Consiglio , ciascuna parte trasmette allo stesso copie delle leggi , dei regolamenti e dei programmi in vigore oppure , se del caso , compendi dei medesimi in ordine alla conservazione , alla ricostituzione , all ' incremento ed alla gestione razionale delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e presenti nei suoi fiumi , nonchù nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca .

5 . Ogni anno , ciascuna parte notifica al Consiglio :

a ) l ' adozione o l ' abrogazione , dopo la relativa ultima notifica , delle leggi , dei regolamenti e dei programmi riguardanti la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento e la gestione razionale delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e presenti nei suoi fiumi e nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca ;

b ) qualsiasi impegno assunto dalle autorità responsabili in ordine all ' adozione o al mantenimento in vigore , per determinati periodi e nel suo territorio nella zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca , di misure relative alla conservazione , alla ricostituzione , all ' incremento e alla gestione razionale delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e

c ) qualsiasi fattore relativo al suo territorio e alla zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca che possa incidere notevolmente sull ' entità delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione .

6 . Le notifiche di cui al paragrafo 5 , lettera a ) , vengono inviate al segretario al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale del Consiglio . Le notifiche di cui al paragrafo 5 , lettere b ) e c ) , vengono inviate tempestivamente al segretario .

Articolo 16

1 . Il Consiglio adotta un bilancio annuale per l ' Organizzazione . Il segretario presenta alle parti un progetto di bilancio corredato di un elenco di contributi , al più tardi 60 giorni prima della riunione del Consiglio nella quale deve essere effettuato l ' esame del bilancio .

2 . Il consiglio fissa il contributo di ogni parte al bilancio annuo secondo la seguente formula :

a ) il 30 % del bilancio viene diviso in parti uguali tra le parti ;

b ) il 70 % del bilancio viene diviso tra le parti proporzionalmente alle loro catture di salmone oggetto della presente convenzione , relative all ' anno civile che termina in un periodo compreso tra i 18 ed i 6 mesi precedenti l ' inizio dell ' esercizio di bilancio .

3 . Il segretario notifica a ciascuna parte il suo contributo . I contributi vengono versati al più tardi quattro mesi dopo tale notifica .

4 . In contributi vengono pagati nella valuta del paese in cui ha sede l ' Organizzazione , salvo decisione contraria del Consiglio .

5 . Il contributo di una parte che abbia aderito alla presente convenzione nel corso di un esercizio finanziario ammonta , per tale esercizio , ad una quota del contributo annuo proporzionale al numero di mesi completi che restano per l ' esercizio in questione .

6 . Se una parte non ha versato i propri contributi per due anni consecutivi , essa viene privata del diritto di voto ai sensi della presente convenzione sino all ' espletamento dei suoi obbighi , salvo decisione contraria del Consiglio .

7 . Le operazioni finanziarie dell ' Organizzazione vengono controllate ogni anno da revisori contabili esterni , scelti dal Consiglio .

Articolo 17

1 . Dal 2 marzo al 31 agosto 1982 , la presente convenzione rimane aperta alla firma del Canada , della Danimarca per quanto riguarda le Isole Faeroeer , della Comunità economica europea , dell ' Islanda , della Norvegia , della Svezia e degli Stati Uniti d ' America .

2 . La presente convenzione è subordinata a ratifica o approvazione .

3 . Fermo restando il benestare del Consiglio , la presente convenzione è aperta all ' adesione delle parti di cui al paragrafo 1 , nonchù di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell ' Atlantico settentrionale , oppure che sia uno Stato di origine per quanto riguarda le riserve di salmone oggetto della presente convenzione .

4 . Gli strumenti di ratifica , approvazione o adesione vengono depositati presso il depositario .

5 . La presente convenzione entra il vigore il primo giorno del mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica , approvazione o adesione di quattro parti purchù almeno due siano membri di ciascuna Commissione e almeno uno di questi membri eserciti giurisdizione in materia di pesca nella zona di competenza della Commissione .

6 . Per ciascuna parte che ratifica , approva o aderisce alla presente convenzione dopo il deposito degli strumenti di ratifica , approvazione o adesione di cui al paragrafo 5 , la convenzione entra in vigore alla data della sua entrata in vigore oppure , se successiva , alla data del deposito dello strumento di ratifica , approvazione o adesione .

7 . Il depositario informa tutti i firmatari e le parti aderenti del deposito in merito ad ogni strumento di ratifica , approvazione ed adesione e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la presente convenzione entra in vigore .

8 . Il depositario convoca la prima riunione del Consiglio e delle Commissioni non appena possibile dopo l ' entrata in vigore della presente convenzione .

Articolo 18

Per quanto riguarda la Comunità economica europea , la convenzione si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni definite dal trattato medesimo .

Articolo 19

1 . Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione , da sottoporre all ' esame del Consiglio . La proposta di emendamento viene inviata al segretario al più tardi 90 giorni prima della riunione alla quale deve avvenire l ' esame della proposta stessa . Il segretario trasmette immediatamente il progetto di emendamento alle parti .

2 . L ' adozione di un emendamento da parte del Consiglio richiede l ' unanimità delle parti presenti che votano in senso affermativo o negativo . Il testo dell ' emendamento adottato viene trasmesso dal segretario al depositario il quale ne dà immediata notifica alle parti .

3 . Un emendamento entra in vigore per tutte le parti 30 giorni dopo la data , indicata nella notifica del depositario , della ricezione degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutte le parti .

4 . La parte che aderisce alla presente convenzione dopo l ' entrata in vigore di un emendamento conforme al paragrafo 3 viene considerata parte della convenzione in tal modo modificata .

5 . Il depositario notifica immediatamente a tutte le parti la ricezione degli strumenti di ratifica o di approvazione , nonchù l ' entrata in vigore degli emendamenti .

Articolo 20

1 . Qualsiasi parte può denunciare la presente convenzione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno dandone notifica al depositario al più tardi il 30 giugno precedente . Il depositario ne informa immediatamente le altre parti .

2 . Qualsiasi altra parte può denunciare la presente convenzione a decorrere dal 31 dicembre dello stesso anno dandone notifica entro i 30 giorni successivi alla data alla quale il depositario ha informato le parti di una denuncia di cui al paragrafo 1 .

Articolo 21

1 . Il testo originale della presente convenzione viene depositato presso il Consiglio delle Comunità europee , denominato della presente convenzione « depositario » , il quale trasmette copia certificata conforme a tutti i firmatari e alle parti aderenti .

2 . Il depositario registra la presente convenzione conformemente all ' articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite .