31982D0814

82/814/CEE: Decisione della Commissione, del 17 novembre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 04/12/1982 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0149
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0149


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(82/814/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, lo Swaziland ha proposto uno stabilimento autorizzato all'esportazione verso la Comunità;

considerando che per questo stabilimento è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che esso offre sufficienti garanzie igieniche e può pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, essere autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali emanate in favore della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dallo stabilimento che figura in allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi, quali le carni i pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, resta soggetta alla legislazione dello Stato membro destinatario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo stabilimento in Swaziland che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza dallo stabilimento di cui al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

CARNE BOVINA

1.2.3 // // // // Numero d'autorizzazione // Stabilimento // Indirizzo // // //

Macelli e laboratori di sezionamento

1.2.3 // SG1 // The Swaziland Meat Corporation Ltd // Manzini //