82/467/CEE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 1982, che autorizza vari Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (I testi in lingua tedesca, inglese e francese sono i soli acenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 20/07/1982 pag. 0038 - 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0283
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0283
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1982 che autorizza vari Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (I testi in lingua tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede) (82/467/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1728/82 (5), prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico oppure a concedere un aiuto al burro di ammasso privato ai fini della sua immissione diretta in commercio sotto forma di burro concentrato; considerando che la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito e la Repubblica francese hanno richiesto l'autorizzazione di procedere a questa operazione e che sono in grado di garantire la destinazione del burro concentrato; considerando che il quantitativo di burro che forma oggetto di quanto sopra va determinato tenendo conto dell'esperienza di precedenti azioni ed in particolare dei quantitativi di burro concentrato che potrebbero essere normalmente assorbiti dal consumo privato nella Comunità, nonché della situazione delle giacenze di burro; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri in appresso indicati sono autorizzati ad avvalersi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 649/78 entro i limiti dei seguenti quantitativi: 1.2 // // // Stati membri // Quantitativi // // // Repubblica federale di Germania // 3 000 tonnellate // Regno Unito // 750 tonnellate // Francia // 250 tonnellate // // Articolo 2 La Repubblica federale di Germania, il Regno Unito e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 13. (5) GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 67.