31981L0576

Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981, che modifica la direttiva 77/541/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 29/07/1981 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0149
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0149
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0215


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1981

che modifica la direttiva 77/541/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

( 81/576/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la direttiva 77/541/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1977 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ( 4 ) introduce , tra l ' altro , all ' allegato I , prescrizioni concernenti l ' installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta sui veicoli a motore della categoria M1 definita nell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 6 ) ;

considerando che , ai fini della sicurezza stradale , occorre sin da ora prescrivere l ' installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta conformi alla direttiva 77/541/CEE nei veicoli di talune categorie M e N , e autorizzarne ed incoraggiarne l ' installazione nei veicoli delle altre categorie M e N , estendendo il campo di applicazione di detta direttiva , e che questa estensione è resa possible dal progresso tecnico realizzato nell ' industria automobilistica ;

considerando che a tal fine occorre modificare la direttiva 77/541/CEE ;

considerando che tale modifica comporta l ' adeguamento al progresso tecnico di talune prescrizioni degli allegati della direttiva 77/541/CEE ; che occorre far coincidere l ' entrata in vigore delle disposizioni della presente direttiva con l ' entrata in vigore delle disposizioni che , in seguito all ' adozione della medesima saranno adottate per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della direttiva 77/541/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 77/541/CEE è così modificata :

1 . Il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , per " veicolo " si intende ogni veicolo a motore delle categorie M e N , definite nell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE , destinato a circolare su strada , munito di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h » ;

2 . all ' allegato I :

a ) il testo del punto 3.1 è sostituito dal testo seguente :

« 3.1 . Equipaggiamento dei veicoli

Tutti i veicoli di cui all ' articolo 9 appartenenti alle categorie M1 ed N1 , nonchù alla categoria M2 ( esclusi i veicoli il cui peso massimo ammissibile non sia superiore a 3 500 kg , e quelli provvisti di posti specialmente concepiti per viaggiatori in piedi ) devono essere equipaggiati con cinture oppure con sistemi di ritenuta che siano conformi alla presente direttiva . Le cinture o i sistemi suddetti devono avere le configurazioni qui appresso indicate ( per le quali non possono tuttavia essere utilizzati i riavvolgitori senza dispositivo di bloccaggio , di cui al punto 1.8.1 , nonchù i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio manuale , di cui al punto 1.8.2 ) .

Qualora gli altri veicoli di cui all ' articolo 9 fossero muniti di cinture o sistemi di ritenuta , questi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva , tranne quelle di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.3 » ;

b ) il testo del punto 3.1.1 è sostituito dal testo seguente :

« 3.1.1 . per i posti laterali anteriori , cinture a 3 punti , munite di riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio di emergenza ( punto 1.8.4 ) a sensibilità multipla ; tuttavia ,

3.1.1.1 . per il posto del passeggero , sono ammessi i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio automatico ( punto 1.8.3 ) ;

3.1.1.2 . per il posto del passeggero dei veicoli appartenenti alla categoria M2 , sono considerate sufficienti le cinture subaddominali , provviste o meno di riavvolgitori , allorchù il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell ' allegato II della direttiva 74/60/CEE .

Per quanto riguarda le cinture , il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova , secondo il metodo descritto nell ' allegato II della direttiva 74/60/CEE » ;

c ) il testo del punto 3.1.3 è sostituito dal testo seguente :

« 3.1.3 . nei posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria M1 , cinture subaddominali o a tre punti , provviste o meno di riavvolgitori » ;

d ) è aggiunto un nuovo punto 3.1.5 così redatto :

« 3.1.5 . in deroga alle precedenti disposizioni , sui veicoli appartenenti alle categorie N1 e M2 può essere ammesso un riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza di tipo 4N ( punto 1.8.5 ) , anzichù un riavvolgitore di tipo 4 ( punto 1.8.4 ) allorchù sia dimostrato , con piena soddisfazione dei servizi incaricati delle prove , che l ' installazione di un riavvolgitore di tipo 4 disturberebbe il conducente » .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla stessa data di quella che sarà prevista per l ' entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva da adottare conformemente all ' articolo 10 della direttiva 77/541/CEE per l ' adeguamento delle prescrizioni degli allegati de quest ' ultima al progresso tecnico in seguito all ' adozione della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . C 87 del 9 . 4 . 1980 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 265 del 13 . 10 . 1980 , pag . 77 .

( 3 ) GU n . C 230 dell ' 8 . 9 . 1980 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 95 .

( 5 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 34 .