81/601/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1981, relativa agli aiuti per il mantenimento del reddito agricolo nel 1980 accordati dal governo francese (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 06/08/1981 pag. 0037 - 0039
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell ' 8 luglio 1981 relativa agli aiuti per il mantenimento del reddito agricolo nel 1980 accordati dal governo francese ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 81/601/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare gli articoli 23 e 24 , nonchù le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti ( CEE ) relativi all ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli , dopo aver intimato agli interessati , in conformità delle disposizioni dell ' articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma , di presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni ( 2 ) , I considerando che il governo della Repubblica francese , con telescritto della propria rappresentanza permanente presso le Comunità europee , in data 14 febbraio 1981 , ricevuto dalla Commissione lo stesso giorno , ha comunicato alla Commissione , su richiesta di quest ' ultima , ai sensi dell ' articolo 93 , paragrafo 3 , del trattato , un certo numero di aiuti decisi in occasione della conferenza agricola del 1980 ; che tra tali provvidenze figurava la concessione agli imprenditori agricoli di un ' indennità eccezionale per mantenere il loro livello di reddito , prevista dal decreto n . 81-59 del 26 gennaio 1981 e da un decreto ministeriale della stessa data ; considerando che l ' aiuto eccezionale si presenta sotto forma di un ' indennità calcolata sugli incassi realizzati nel 1980 per le vendite di taluni produzioni agricole , in ragione di : - 3 % per gli animali destinati alla produzione di carni e di salumi , entro i limiti di un massimale di 15 000 FF per azienda ; - 1 % , entro i limiti di un massimale di 5 000 FF per azienda , per il latte , le uova , il pollame , i conigli ed altri prodotti dell ' allevamento ; per le produzioni vegetali e le loro sementi , eccettuati i boschi , le barbabietole , i semi oleosi , i prodotti proteici e le loro sementi , nonchù i cereali diversi dal granturco e dal sorgo ; per i vini di qualità superiore prodotti in una zona delimitata e per i vini da tavola ; considerando che gli aiuti summenzionati rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato , in virtù degli articoli specifici delle organizzazioni comuni di mercato , ad eccezione di alcuni prodotti ( carni equine , alcole , patate , tranne le patate destinate alla fabbricazione della fecola , ananassi freschi ) per i quali è applicabile solamente l ' articolo 93 , paragrafi 1 e 3 , primo periodo ; considerando che , dopo un primo esame , la Commissione , avendo ritenuto che tali aiuti non fossero compatibili con il mercato comune ai sensi dell ' articolo 92 del trattato , ha iniziato nei loro confronti , il 25 febbraio 1981 , la procedura prevista dall ' articolo 93 , paragrafo 2 , del trattato e ha quindi intimato agli interessati di presentare le proprie osservazioni ; II considerando che il governo francese , nella sua risposta alla Commissione , in data 17 marzo 1981 , ha sostenuto che le misure hanno un obiettivo esclusivamente sociale , che è di ovviare alla perdita di reddito degli agricoltori e di garantire loro la parità di reddito con gli altri rami socio-professionali che hanno beneficiato di misure specifiche , in particolare l ' aumento del salario minimo interprofessionale garantito ; che , secondo le autorità francesi , si tratterebbe di una misura puramente interna di compensazione sociale ed economica ; che l ' aiuto per tale motivo e tenuto conto della sua modulazione , non avrebbe effetti sulla competitività dei produttori francesi e non rischierebbe di alterare la concorrenza ; che il provvedimento in questione potrebbe pertanto beneficiare della deroga prevista nell ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera b ) , del trattato ; che il governo francese afferma altresì che le misure in oggetto hanno effetti equivalenti a disposizioni di natura fiscale attuate in altri Stati membri per evitare squilibri analoghi , come ad esempio il rimborso forfettario dell ' IVA ad aliquote nettamente superiori alle aliquote francesi ; considerando che parecchi Stati membri , nonchù altri interessati , hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni ; che tutti ritengono che la misura francese alteri la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all ' interesse comune e che non dovrebbe poter beneficiare di una delle deroghe previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 ; III considerando che l ' aiuto per il mantenimento del reddito agricolo è versato in funzione degli incassi realizzati per le vendite dei prodotti in questione ; che risulta pertanto essere in violazione delle disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato in questione ; che , infatti ai sensi dell ' articolo 24 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , « sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti » oggetto di tale regolamento ; che , secondo la Commissione , il summenzionato articolo 24 , paragrafo 1 , non fa che confermare una delle limatazioni del potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati che implicano un sistema dei prezzi comune , che sono ormai di esclusiva competenza della Comunità ; che tale principio è sancito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia , segnatamente nella sentenza pronunciata il 23 gennaio 1975 nella causa 51/74 ( 3 ) ; che tale sentenza sottolinea in generale che , quando la Comunità ha adottato una disciplina relativa alla creazione di un ' organizzazione comune di mercato in un settore determinato , gli Stati membri devono astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio ; che , a questo proposito , essi debbono osservare non solo le disposizioni esplicite , ma anche le finalità e gli obiettivi di detta disciplina ( 4 ) ; IV considerando che , istituendo un aiuto per il mantenimento del reddito agricolo il governo francese ha ignorato il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di deliberare unilateralmente in materia di redditi degli agricoltori nell ' ambito di un ' organizzazione di mercato ; che è infatti evidente che , nell ' attuazione delle organizzazioni comuni e nella fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli , il Consiglio prende in considerazione i vari obiettivi ed elementi di politica comune enunciati all ' articolo 93 del trattato ; che è evidente che , data la diversità degli obiettivi , vengono definite priorità che uno Stato membro non può correggere unilateralmente senza rimettere in questione le opzioni decise sul piano comunitario e senza rischiare di creare squilibri che potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri ; considerando che pertanto le giustificazioni economiche e sociali addotte dal governo francese non possono essere accolte ; che infatti la situazione degli agricoltori francesi non può essere valutata esclusivamente in funzione delle altre categorie socio-professionali sul piano nazionale , ma va considerata anche tenuto conto della situazione degli altri agricoltori della Comunità ; che l ' aumento del reddito risultante dagli aiuti , che si presenta come un complemento di prezzo , malgrado l ' incidenza relativamente debole per il beneficiario , è tuttavia tale da migliorare le condizioni di produzione e le possibilità di smercio dei produttori francesi rispetto agli altri Stati membri ; che , inoltre , sembra che il carattere sociale della misura sia tutt ' altro che evidente , in quanto l ' aiuto è accordato a qualsiasi produzione ed a qualsiasi azienda indipendentemente dalla relativa situazione economica ; che , infine , per quanto riguarda il riferimento al carattere di compensazione nei riguardi di un ' applicazione di aliquote di rimborso dell ' IVA differenti tra gli Stati membri , tale argomento non può essere validamente utilizzato nella valutazione dell ' aiuto ; che se , infatti , il governo francese può , nel quadro della sesta direttiva in materia , fissare aliquote di rimborso forfettarie sufficientemente basse per indurre gli agricoltori ad optare per il regime normale IVA , non può invece assolutamente modificare la sua opzione mediante la concessione di un aiuto ; V considerando che da quanto precede risulta che la concessione dell ' aiuto decisa dal governo francese è tale da compromettere gli scambi tra Stati membri ed alterare o minacciare la concorrenza ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 1 , del trattato CEE ; considerando che l ' articolo 92 , paragrafo 1 , del trattato CEE prevede l ' incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità , previste dal paragrafo 3 del suddetto articolo , precisano gli obiettivi perseguiti nell ' interesse della Comunità e non soltanto in quello dei settori particolari dell ' economia nazionale ; che tali deroghe devono essere interpretate rigorosamente all ' esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale e di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi di aiuti generali ; che , in particolare , esse possono essere accordate soltanto nei casi in cui la Commissione possa stabilire che l ' aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi che tali disposizioni si prefiggono ; considerando che , se fossero accordate le suddette deroghe per aiuti che non implicano una tale controparita , si renderebbero possibili pregiudizi agli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza che non hanno nessun fondamento sotto il profilo dell ' interesse comunitario e assicurerebbero correlativamente ingiustificati vantaggi a taluni Stati membri ; considerando che , nel caso specifico , il regime di aiuti non consente di constatare l ' esistenza di tale contropartita ; considerando che , infatti , il governo francese non ha potuto dare , nù la Commissione ha potuto individuare , una qualsiasi giustificazione che consenta di stabilire che l ' aiuto in questione soddisfa alle condizioni richieste per l ' applicazione di una delle deroghe previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato CEE ; considerando che non si tratta manifestamente di una misura destinata a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave forma di sottoccupazione , nù di una misura destinata a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo , e nemmeno di una misura intesa a porre rimedio a un grave turbamento dell ' economia dello Stato membro interessato ; che pertanto l ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del trattato che istituisce la Comunità economica europea non è applicabile ; considerando che , inoltre , l ' aiuto eccezionale al reddito degli agricoltori in questione costituisce un aiuto al funzionamento per gli imprenditori agricoli beneficiari , di carattere puramente conservativo ; che , in generale , la Commissione si è sempre dichiarata contraria ad aiuti del genere , dato che di solito non soddisfano di per sù stessi alle condizioni alle quali potrebbero beneficiare della deroga prevista dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c ) , del trattato , nel senso che non sono atte ad agevolare lo « sviluppo » , come previsto in tale disposizione ; considerando , d ' altra parte , che , tenuto conto della situazione economica analoga che attualmente caratterizza gli agricoltori di tutti gli Stati membri , vale a dire un ristagno o una flessione dei redditi cui fa riscontro un forte aumento dei costi di produzione , nonchù della concorrenza intracomunitaria sensibile o addirittura molto forte per la maggior parte dei prodotti agricoli , l ' aiuto in questione è tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all ' interesse comune ; considerando che non esiste pertanto nessun elemento che possa autorizzare la Commissione a considerare compatibile con il mercato comune la misura considerata , accordandole il beneficio della disposizione derogatoria di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c ) , del trattato CEE ; considerando che , tenuto conto di quanto precede , il provvedimento deciso dal governo francese non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c ) , del trattato CEE ; considerando che inoltre , anche se fosse stato possibile prevedere una deroga ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 3 , il carattere d ' infrazione nei riguardi delle organizzazioni di mercato in causa che caratterizza l ' aiuto per quanto concerne la maggior parte dei prodotti in questione , esclude l ' applicazione di tale deroga , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 L ' aiuto al mantenimento del reddito agricolo per il 1980 , notificato alla Commissione il 14 gennaio 1981 dal governo francese , nella versione pubblicata nel decreto n . 81-59 , è , qualora si tratti di prodotti soggetti ad un ' organizzazione comune dei mercati , incompatibile con le disposizioni dell ' articolo 92 del trattato CEE e con le organizzazioni comuni dei mercati in questione e deve pertanto essere soppresso . Articolo 2 La Repubblica francese comunicherà alla Commissione , entro un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione , le misure che saranno state prese per garantire il rispetto della presente decisione . Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , l ' 8 luglio 1981 . Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . C 95 del 25 . 4 . 1981 , pag . 2 . ( 3 ) Causa P.J . van der Hulst ' s Zonen contro Produktschap voor Siergewassen ( Raccolta 1975 , pag . 79 ) . ( 4 ) Causa Toffoli e altri contro regione del Veneto ( sentenza del 6 novembre 1979 , Raccolta 1979 , Conclusioni dell ' avvocato generale , pag . 3320 ) . RETTIFICHE Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 1015/81 del Consiglio , del 9 aprile 1981 , che modifica , a seguito dell ' adesione della Grecia , il regolamento ( CEE ) n . 926/79 relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 103 del 15 aprile 1981 ) A pagina 2 , nell ' allegato , il codice Nimexe 07.01-11 e la sottovoce 07.01 A I della tariffa doganale comune sono soppressi . A pagina 4 , nell ' allegato , i codici Nimexe 85.23 ex 21 , 85.23 ex 29 , 85.23 ex 31 e 85.23 ex 39 sono soppressi . Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 1582/81 della Commissione , del 12 giugno 1981 , che fissa le restituzioni all ' esportazione nel settore degli ortofrutticoli ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 154 del 13 giugno 1981 ) A pagina 42 , articolo 1 , paragrafo 2 , anzichù : « ... delle arance dolci , dei limoni , delle uve da tavola di pieno campo , di noci in guscio ... » , leggi : « ... delle arance dolci , dei limoni , di noci in guscio ... » . Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2000/81 della Commissione , del 16 luglio 1981 , che fissa le restituzioni all ' esportazione nel settore degli ortofrutticoli ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 194 del 17 luglio 1981 ) A pagina 27 , articolo 1 , paragrafo 2 , anzichù : « ... dei limoni , delle uve da tavola di pieno campo , di noci in guscio ... » , leggi : « ... dei limoni , di noci in guscio ... » .