31980R1993

Regolamento (CEE) n. 1993/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 29/07/1980 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0073
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0253
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0236
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0236


REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/80 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 456/80 (4), ha lo scopo di incoraggiare i produttori, segnatamente con la concessione di premi d'abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici, a diminuire il potenziale viticolo comunitario; che l'applicazione del regime dei premi summenzionato è prevista, tranne per talune superfici, per il 1o settembre 1980;

considerando che nella Comunità le due aree di produzione di vini adatti a produrre talune acquaviti di vino a denominazione d'origine si trovano di fronte a problemi di natura particolare; che la produzione di tali vini supera abitualmente i volumi necessari per la produzione delle acquaviti in questione; che lo smercio dei suddetti vini sul mercato dei vini da tavola è spesso molto difficile e rischia altresì di perturbare in maniera grave tale mercato;

considerando che la direttiva 79/359/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1979, relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes (5), trova già applicazione; che una soluzione ai problemi particolari di cui sopra è pertanto prevedibile in questa regione;

considerando, tuttavia, che nell'area delimitata di produzione delle acquaviti di vino a denominazione « Armagnac » esistono le stesse difficoltà; che risulta quindi indispensabile prevedere in questa area di produzione ed unicamente per le varietà di viti da vino ammesse per la produzione di queste acquaviti l'applicazione anticipata del regime di premi d'abbandono temporaneo sin dalla presente campagna viticola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 456/80 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 18

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1980.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1980.

Tuttavia esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1980 per quanto riguarda:

- il premio di rinuncia di cui al titolo II;

- il premio di abbandono temporaneo di cui al titolo I per le domande di concessione di premi presentate nel corso della campagna viticola 1979/1980, per le superfici che beneficiano di un premio speciale di riconversione nel quadro del programma previsto dalla direttiva 78/627/CEE;

- il premio di abbandono temporaneo di cui al titolo I per le domande di concessione di premi presentate nel corso della campagna viticola 1979/1980, per le superfici dei dipartimenti di Gers, Landes e Lot-et-Caronne situati nell'area delimitata di produzione delle acquaviti di vino a denominazione di origine controllata "Armagnac" e piantate con le varietà di viti da vino ammesse per la produzione di queste acquaviti.

3. In deroga all'articolo 3 e per quanto riguarda il premio d'abbandono temporaneo di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del presente articolo, per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1980:

- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, è sostituita dal 1o maggio 1980,

- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, è sostituita dal 1o giugno 1980.

In deroga all'articolo 3 e per quanto riguarda il premio d'abbandono temporaneo di cui al paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del presente articolo, per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1980:

- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino è sostituita dalla data dell'11 agosto 1980,

- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, è sostituita dalla data del 31 agosto 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. C 135 del 6. 6. 1980, pag. 4.(2) Parere reso l'11 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) Parere reso il 3 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.(5) GU n. L 85 del 5. 4. 1979, pag. 34.