31980L0737

Direttiva 80/737/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, in merito alle disposizioni relative all'ora legale

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 07/08/1980 pag. 0017 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 2 pag. 0054


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 in merito alle disposizioni relative all'ora legale

(80/737/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che tutti gli Stati membri hanno introdotto l'ora legale;

considerando, tuttavia, che le date di inizio e di fine del periodo di ora legale differiscono tra gruppi di Stati membri;

considerando che tali disparità provocano complicazioni nei trasporti e nelle telecomunicazioni tra tali gruppi di Stati e aumentano in tal modo la complessità ed i costi delle operazioni di trasporto;

considerando che è quindi auspicabile che il periodo di ora legale inizi e termini in tutti gli Stati membri alle stesse date; che ciò è per ora realizzabile soltanto per quanto riguarda l'inizio di detto periodo;

considerando che è altresi auspicabile che il Consiglio adotti appena possibile una data comune per la fine del periodo di ora legale e, a tempo debito, un periodo unico di ora legale;

considerando che, per ragioni d'ordine geografico, è opportuno che tali disposizioni non si applichino né alla Groenlandia, né ai territori d'oltremare degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per « periodo di ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di sessanta minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

Il periodo di ora legale inizia, in ciascuno Stato membro, alle ore 1.00 del mattino, ora universale, alle seguenti date:

- nel 1981, il 29 marzo,

- nel 1982, il 28 marzo.

Articolo 3

La presente direttiva non riguarda né la Groenlandia, né i territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 4

Il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione e appena possibile, misure di armonizzazione più approfondite in materia di ora legale.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. C 79 del 5. 4. 1976, pag. 38.(2) GU n. C 131 del 12. 6. 1976, pag. 12.