31980L0068

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1980 pag. 0043 - 0048
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0240
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0162
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0211


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterrannee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

(80/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessaria un'azione per proteggere le acque sotterranee della Comunità dall'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), completato da quello del 1977 (5), prevede un certo numero di misure tendenti a proteggere le acque sotterranee da determinati agenti inquinanti;

considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), prevede, all'articolo 4, l'adozione di una direttiva specifica concernente le acque sotterranee;

considerando che la disparità delle disposizioni, vigenti o in via di elaborazione, negli Stati membri per quanto riguarda lo scarico di certe sostanze pericolose nelle acque sotterranee, può provocare una distorsione delle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre adottare a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva, da un lato, gli scarichi degli effluenti domestici di alcune abitazioni isolate e, dall'altro, gli scarichi contenenti sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione molto piccole, per il debole rischio di inquinamento e per la difficoltà di istituire un controllo di tali scarichi; che occorre inoltre escludere gli scarichi di materiali contenenti sostanze radioattive che saranno oggetto di una regolamentazione comunitaria specifica;

considerando che, per garantire una protezione efficace delle acque sotterranee della Comunità, è necessario impedire lo scarico di sostanze dell'elenco I e di limitare lo scarico di sostanze dell'elenco II;

considerando che occorre distinguere tra gli scarichi diretti di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e le azioni che possono condurre agli scarichi indiretti di tali sostanze;

considerando che, ad eccezione degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco I, vietati a priori, ogni scarico deve essere sottoposto ad un regime di autorizzazione; che tale autorizzazione può essere rilasciata solo dopo un'indagine sull'ambiente ricevente;

considerando che è necessario prevedere deroghe al regime del divieto di scarico nelle acque sotterranee delle sostanze dell'elenco I, previa indagine sull'ambiente ricevente e previa autorizzazione, qualora lo scarico sia effettuato, in acque sotterranee costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli;

considerando che occorre sottoporre ad un regime specifico la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate all'approvvigionamento di acqua della popolazione;

considerando che è necessario che le autorità competenti degli Stati membri vigilino sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee;

considerando che è opportuno tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi delle sostanze dell'elenco I e degli scarichi diretti delle sostanze dell'elenco II, effettuati nelle acque sotterranee ed un inventario delle autorizzazioni di ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica;

considerando che, nella misura in cui la Repubblica ellenica diventerà membro della Comunità economica europea il 1o gennaio 1981 conformemente all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati, appare necessario portare da due a quattro anni, per quanto la riguarda, il termine impartito agli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tenuto conto dell'insufficienza della sua infrastruttura tecnica ed amministrativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I o II dell'allegato, denominate in appresso « sostanze degli elenchi I o II », e di ridurre o eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

2. Ai sensi della presente direttiva s'intendono per:

a) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;

b) scarico diretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

c) scarico indiretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica:

a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;

b) agli scarichi nei quali si constati da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato la presenza di sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione sufficientemente piccole da escludere qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

c) agli scarichi contenenti sostanze radioattive.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:

a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco I, e

b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.

Articolo 4

1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri:

- vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I;

- sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;

- prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverso dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di revisione della presente direttiva.

2. Tuttavia, qualora un'indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell'elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

3. Gli Stati membri, dopo un'indagine preventiva, possono autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile.

Articolo 5

1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva

- qualsiasi scarico diretto di sostanze dell'elenco II, in modo da limitare tali scarichi;

- le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.

In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.

2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco Il, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo.

Articolo 6

In deroga agli articoli 4 e 5, la ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali acque è soggetta a un'autorizzazione particolare rilasciato caso per caso dagli Stati membri. Questa autorizzazione è rilasciata solo se non vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

Articolo 7

Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata.

Articolo 8

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità.

Articolo 9

Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 5, o qualora un'operazione di eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all'articolo 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:

- il luogo di scarico;

- la tecnica di scarico;

- le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in prossimità;

- la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze;

- i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;

- se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.

Articolo 10

Qualora un'operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:

- il luogo in cui avviene tale operazione;

- i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;

- le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale;

- la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle materie contenenti sostanze dell'elenco I o II e, possibilmente delle stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;

- nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell'elenco II;

- se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.

Articolo 11

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere concesse solo per un periodo limitato; esse verranno riesaminate almeno ogni quattro anni e potranno essere prorogate, modificate o revocate.

Articolo 12

1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.

2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far sì le condizioni stesse vengano soddisfatte; se necessario, essa revoca l'autorizzazione.

Articolo 13

Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee.

Articolo 14

Per gli scarichi di sostanze degli elenchi I e II in atto al momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, entro il quale gli scarichi dovranno essere conformi alla direttiva stessa.

Articolo 15

Le autorità competenti degli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 16

1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta, caso per caso, tutte le informazioni necessarie e, in particolare, quelle riguardanti:

a) i risultati delle indagini preliminari previste agli articoli 4 e 5;

b) i dettagli delle autorizzazioni concesse;

c) i risultati della sorveglianza e dei controlli effettuati;

d) i risultati degli inventari previsti all'articolo 15.

2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 17

Nel caso di scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro, che prevede di autorizzare tali scarichi, informa gli altri Stati membri interessati prima di rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio di un'autorizzazione hanno luogo, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, consultazioni cui può partecipare la Commissione.

Articolo 18

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in alcun caso provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 20

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina e, se necessario, completa gli elenchi I e II, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Articolo 21

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia questo termine è portato a quattro anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica, sotto riserva della sua adesione il 1o gennaio 1981.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi in esso le disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 37 del 14. 2. 1978, pag. 3.(2) GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 35.(3) GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 39.(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.(6) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

ALLEGATO

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico

2. Composti organofosforici

3. Composti organostannici

4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)

5. Mercurio e composti del mercurio

6. Cadmio e composti del cadmio

7. Oli minerali e idrocarburi

8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco

2. Rame

3. Nichel

4. Cromo

5. Piombo

6. Selenio

7. Arsenico

8. Antimonio

9. Molibdeno

10. Titanio

11. Stagno

12. Bario

13. Berillio

14. Boro

15. Uranio

16. Vanadio

17. Cobalto

18. Tallio

19. Tellurio

20. Argento.

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.

4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

6. Fluoruri.

7. Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.