Direttiva 80/52/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
Gazzetta ufficiale n. L 018 del 24/01/1980 pag. 0029 - 0029
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0197
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0196
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (80/52/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che dall'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 79/967/CEE (4), risulta che dal 1o luglio 1975 gli Stati membri non possono più in principio riconoscere, sotto la propria responsabilità, l'equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi; considerando tuttavia che, poiché non sono ancora terminati i lavori destinati a permettere una constatazione comunitaria di equivalenza, è stata concessa agli Stati membri la possibilità di prorogare la validità delle constatazioni di equivalenze già effettuate; che questa proroga è stata applicata in pratica solo nei confronti del Canada; considerando che l'utilizzazione di questa proroga è condizionata al regime fitosanitario comunitario; considerando che in virtù di questo regime i tuberiseme provenienti dal Canada possono attualmente essere introdotti nella Comunità solo a titolo derogatorio in condizioni restrittive e per un periodo limitato; considerando d'altronde che una constatazione comunitaria di equivalenza nei confronti del Canada non sarebbe motivata; considerando tuttavia che è opportuno prolungare la validità delle constatazioni di equivalenza già effetuate dagli Stati membri per permettere così il ricorso al periodo limitato sopra richiamato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (5), la data del 30 giugno 1979, prevista all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE è sostituita da quella del 31 marzo 1980. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o luglio 1979. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. TUNNEY (1) GU n. C 303 del 4. 12. 1979, pag. 6.(2) GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 76.(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.(4) GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 16.(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.