31980D0156

80/156/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 11/02/1980 pag. 0013 - 0014
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edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0100
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0100
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edizione speciale in lingua slovena capitolo 01 tomo 01 pag. 97 - 98


Decisione del Consiglio

del 21 gennaio 1980

concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica

(80/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione della Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;

considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica;

considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica, qui di seguito denominato "comitato".

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire una formazione delle ostetriche di livello comparabilmente elevato nella Comunità.

2. Esso adempie questo compito avvalendosi in particolare dei seguenti mezzi:

- esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonché sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri;

- consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione delle ostetriche e, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione;

- esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nella pratica dell'ostetricia, nella scienza medica e sociale e nei metodi pedagogici.

3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare agli articoli delle direttive 80/154/CEE [1] e 80/155/CEE [2] relativi alla formazione delle ostetriche.

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporgli in relazione alla formazione delle ostetriche.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia:

- un esperto della professione in attività di servizio;

- un esperto degli istituti che impartiscono la formazione delle ostetriche;

- un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta della categoria delle ostetriche in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione delle ostetriche. I membri ed i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ed ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione assume la segreteria del comitato.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Marcora

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

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