80/156/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 11/02/1980 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0100
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0100
edizione speciale in lingua ceca capitolo 01 tomo 01 pag. 97 - 98
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Decisione del Consiglio del 21 gennaio 1980 concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica (80/156/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il progetto di decisione della Commissione, considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi; considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica; considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione, DECIDE: Articolo 1 È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica, qui di seguito denominato "comitato". Articolo 2 1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire una formazione delle ostetriche di livello comparabilmente elevato nella Comunità. 2. Esso adempie questo compito avvalendosi in particolare dei seguenti mezzi: - esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonché sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri; - consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione delle ostetriche e, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione; - esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nella pratica dell'ostetricia, nella scienza medica e sociale e nei metodi pedagogici. 3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare agli articoli delle direttive 80/154/CEE [1] e 80/155/CEE [2] relativi alla formazione delle ostetriche. 4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporgli in relazione alla formazione delle ostetriche. Articolo 3 1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia: - un esperto della professione in attività di servizio; - un esperto degli istituti che impartiscono la formazione delle ostetriche; - un esperto delle autorità competenti dello Stato membro. 2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato. 3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta della categoria delle ostetriche in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione delle ostetriche. I membri ed i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio. Articolo 4 1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato. 2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato. Articolo 5 Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione. Articolo 6 Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ed ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori. Articolo 7 La Commissione assume la segreteria del comitato. Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. Marcora [1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. [2] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------