31979R2973

Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0044 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0181
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0181
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0072


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2973/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

recante modalità di applicazione del regime di assistenza all ' esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all ' importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/65 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 2 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2931/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo ad un ' assistenza all ' esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all ' importazione in un paese terzo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 2 ,

considerando che gli Stati Uniti d ' America possono applicare un trattamento speciale all ' importazione , per un quantitativo annuo di 5 000 t di carni bovine originarie della Comunità , rispondenti a determinati requisiti ; che , in particolare , tali carni devono essere accompagnate da un certificato d ' identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore ;

considerando che i certificati d ' identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5 000 t che beneficia del trattamento in causa ; che occorre pertanto che il rilascio del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione ; che , inoltre , per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo , è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2971/79 ( 5 ) ;

considerando che occorre definire il modello del certificato d ' identificazione e stabilirne le modalità d ' impiego ;

considerando che il controllo dei quantitativi esportati rende necessaria l ' applicazione di norme speciali per quanto riguarda la prova dell ' importazione nel paese di destinazione ; che le norme previste dal regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2970/79 ( 7 ) , sono le più idonee allo scopo ; che le sanzioni applicabili in caso di mancata fornitura di tale prova devono avere carattere dissuasivo : che , per i titoli di esportazione in causa , è quindi opportuno prevedere una cauzione superiore a quella prevista dal regolamento ( CEE ) n . 571/78 della Commissione ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2974/79 ( 9 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all ' esportazione verso gli Stati Uniti d ' America di 5 000 t annue di carni bovine fresche , refrigerate o congelate , di origine comunitaria , che beneficiano di un trattamento speciale .

2 . Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie richieste dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di un mese prima dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione .

Articolo 2

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , la domanda di titolo di esportazione può essere presentata soltanto in uno Stato membro che soddisfi alle condizioni sanitarie richieste del paese terzo importatore .

2 . La domanda di titolo d ' esportazione e il titolo stesso recano , nella casella 13 , l ' indicazione « Stati Uniti d ' America » . Il titolo obbliga ad esportare dallo Stato membro che lo ha rilasciato verso la destinazione indicata .

3 . Il terzo giorno lavorativo di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione , mediante telescritto , l ' elenco dei richiedenti e i quantitativi di prodotti che formano oggetto delle domande di cui al paragrafo 2 , presentate nel corso del mese precedente .

4 . La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande . Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile , la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti .

5 . Il rilascio dei titoli ha luogo il quindicesimo giorno di ogni mese .

6 . In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 571/78 , il titolo di esportazione ha una validità di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo . La validità del titolo scade il 31 dicembre dell ' anno del rilascio .

7 . Le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano il titolo entro i limiti dei quantitativi fissati dalla Commissione . La cauzione viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata accolta .

8 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i quantitativi esportati non possono eccedere quelli indicati nel titolo .

9 . Il titolo reca , nella casella 18 , una delle diciture seguenti :

vedi G.U .

Articolo 3

Al momento dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione , il certificato d ' identificazione definito all ' articolo 4 viene rilasciato a richiesta dell ' interessato , su presentazione del titolo di esportazione di cui all ' articolo 2 e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all ' articolo 2 .

Articolo 4

1 . Il certificato d ' identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura nell ' allegato .

Questo certificato è stampato in inglese , su carta bianca di formato 210 x 297 mm .

Ogni certificato è contraddistinto da un numero d ' ordine assegnato dall ' ufficio doganale di cui all ' articolo 5 .

Oltre al testo in lingua inglese , gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali .

2 . Le copie recano lo stesso numero d ' ordine dell ' originale . L ' originale e le copie sono compilati a macchina o a mano ; in quest ' ultimo caso , devono essere compilati in inchiostro , a stampatello .

Articolo 5

1 . Il certificato d ' identificazione e le relative copie sono rilasciati dall ' ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione .

2 . L ' ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale , nella casella all ' uopo riservata e consegna l ' originale all ' interessato . Una Copia viene conservata dall ' ufficio doganale .

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell ' origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d ' identificazione .

Articolo 7

1 . In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 571/78 , la cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all ' articolo 2 è fissata a 10 ECU per 100 kg peso netto .

2 . Fatte salve le condizioni previste dall ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la cauzione viene svincolata soltanto su presentazione della prova di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 18 . 6 . 1968 , pag . 26 .

( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .

( 3 ) GU n . L 334 del 28 . 12 . 1979 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

( 5 ) Vedi pag . 34 della presente Gazzetta ufficiale .

( 6 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .

( 7 ) Vedi pag . 32 della presente Gazzetta ufficiale .

( 8 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 10 .

( 9 ) Vedi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale .

Allegato : vedi GU