Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 14/12/1979 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0157
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0157
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2806/79 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1979 relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2330/74 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 Ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1423/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 22 , considerando che l ' articolo 22 del regolamento 5 CEE ) n . 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del suddetto regolamento ; che , per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all ' attuazione dell ' organizzazione dei mercati è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri ; considerando che l ' applicazione delle misure di intervento previste dall ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 richiede un ' esatta conoscenza del mercato ; che , per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati , è opportuno prendere in consultazione tutte le classi importanti della tabelle comunitaria di classificazione delle carcasse di suini , definita dal regolamento ( CEE ) n . 2760/75 del Consiglio ( 3 ) , alla fase di commercializzazione fissata dal regolamento ( CEE ) n . 1229/72 della Commissione ( 4 ) , e prendere in considerazione i mercati che figurano nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2762/75 del Consiglio ( 5 ) ; che , per quanto riguarda i prezzi dei suinetti è necessario disporre di informazioni che consentano di valutare le prospettive del mercato , in particolare per avere un ' immagine fedele della situazione del mercato conformemente all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2765/65 del Consiglio ( 6 ) , nonchù per la preparazione tempestiva delle misure di intervento ; che tuttavia l ' Italia non è attualmente in grado di fornire tutte le informazioni in questione ; considerando che determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione ; che è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini una anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione ; che è quindi opportuno prevedere le sostituzione della o delle quotazioni mancanti mediante l ' ultima quotazione disponibile ; che , tuttavia , il ricorso all ' ultima quotazione disponibile non è più possibile dopo un certo tempo senza quotazioni che fa supporre una situazione anormale sul mercato in questione ; considerando che , per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato , è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore della carni suine nonchù di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere ; considerando che il presente regolamento recepisce le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2330/74 della Commissione ( 7 ) , modificato dal regolamento ( CEE ° n . 1188/77 ( 8 ) ; che il regolamento ( CEE ) n . 2330/74 può quindi essere abrogato ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi giovedi di ogni settimana per la settimana precedente : a ) la quotazioni stabilite in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2760/75 per 100 kg di suino macellato della classe commerciale II , nella fase di commercializzazione stabilita dal regolamento ( CEE ) n . 1229/72 , sui mercati indicati nel regolamento ( CEE ) n . 2762/75 ; b ) le quotazioni rappresentative per i suinetti , per unità di peso vivo medio di circa 20 kg . 2 . Qualora una i più quotazioni non siano pervenute alla Commissione , si tiene conto dell ' ultima quotazione disponibile . Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva , la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione . Articolo 2 Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente i prezzi medi del mercato dei suini macellati per la qualità commerciali da E a IV di cui all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2760//75 . Tuttavia , per quanto concerne l ' Italia , le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate a datare dal 1° gennaio 1983 . Articolo 3 Su richiesta della Commissione , gli Stati membri comunicano nella misura in cui ne dispongono le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento ( CEE ) n . 2759/75 : a ) i prezzi di mercato pratica negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi ; b ) i prezzi pratica sui mercati rappresentativi dei paesi terzi . Articolo 4 La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine . Articolo 5 Il regolamento ( CEE ) n . 2330/74 è abrogato . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 13 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 171 del 28 . 6 . 1978 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 136 del 14 . 6 . 1972 , pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 17 . ( 6 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 23 . ( 7 ) GU n . L 249 del 12 . 9 . 1974 , pag . 13 . ( 8 ) GU n . L 138 del 4 . 6 . 1977 , pag . 12 .