31979L0923

Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 10/11/1979 pag. 0047 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0200
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0156


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1979

relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

( 79/923/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la protezione e il miglioramento dell ' ambiente impongono l ' adozione di concrete misure volte a preservare dall ' inquinamento le acque , comprese le acque destinate alla molluschicoltura ;

considerando che è necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti ;

considerando che i programmi d ' azione della Comunità europea in materia ambientale del 1973 ( 4 ) e del 1977 ( 5 ) prevedono che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinato le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti , in particolare , i parametri valevoli per la qualità delle acque , comprese le acque destinate alla molluschicoltura ;

considerando che la disparità delle disposizioni in vigore o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione comunitaria per raggiungere , con una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che è opportuno prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione specifici all ' uopo richiesti , occorre fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ;

considerando che per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limiti corrispondenti a determinati parametri ; che le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione ;

considerando che , per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura , è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell ' allegato ; che tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni ;

considerando che determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e che è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva ;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell ' allegato ; che , per facilitare l ' attuazione del provvedimenti a tal fine necessari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico , istituito dall ' articolo 13 della direttiva 78/659/CEE del Consiglio del 18 luglio 1978 , sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ( 6 ) ;

considerando che la presente direttiva non può da sola garantire la protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura e che occorre pertanto che la Commissione presenti quanto prima proposte a tal fine ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi ( molluschi bivalvi e gasteropodi ) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l ' uomo .

Articolo 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell ' allegato .

Articolo 3

1 . Per le acque designate , gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all ' allegato , nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori . Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne .

2 . Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell ' allegato e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G , tenendo conto del principio enunciato all ' articolo 8 .

3 . Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri « sostanze organo-alogenate » e « metalli » , le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio , del 4 maggio 1976 , concernente l ' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell ' ambiente idrico della Comunità ( 7 ) sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità , nonchù agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva , in particolare quelli relativi al campionamento .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri procedono ad una prima designazione delle acque destinate alla molluschicoltura entro due anni dalla notifica della presente direttiva .

2 . Gli Stati membri possono in seguito procedere a designazioni complementari .

3 . Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque , in particolare in funzione dell ' esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione , tenendo conto del principio enunciato all ' articolo 8 .

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l ' inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi , entro sei anni dalla designazione ai sensi dell ' articolo 4 , ai valori da essi fissati conformemente all ' articolo 3 , nonchù alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell ' allegato .

Articolo 6

1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 5 , le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi , con la frequenza minima prevista nell ' allegato , indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all ' articolo 3 nonchù le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell ' allegato , per quanto riguarda :

- il 100 % dei campioni per i parametri « sostanze organo-alogenate » e « metalli » ;

- il 95 % dei campioni per i parametri « salinità » e « ossigeno disciolto » ;

- il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell ' allegato .

Quando , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell ' allegato , ad eccezione dei parametri « sostanze organo-alogenate » e « metalli » , è inferiore a quella indicata nell ' allegato , i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere rispettati per tutti i campioni .

2 . L ' inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all ' articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell ' allegato non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1 , se è causata da una catastrofe .

Articolo 7

1 . Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti , la cui frequenza minima è indicata nell ' allegato .

2 . Se l ' autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall ' applicazione dei valori stabiliti conformemente all ' articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell ' allegato , la frequenza dei campionamenti può essere ridotta . Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque , l ' autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento .

3 . Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all ' articolo 3 o un ' osservazione riportata nelle colonne G o I dell ' allegato non sono rispettati , l ' autorità competente accerta se tale inosservanza sia forfuita , sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all ' inquinamento e adotta le misure appropriate .

4 . Il luogo esatto del prelievo dei campioni , la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall ' autorità competente di ogni Stato membro in funzione , in particolare , delle condizioni ambientali locali .

5 . I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell ' allegato . I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell ' allegato .

Articolo 8

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in nessun caso aggravare , direttamente o indirettamente , l ' inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre .

Articolo 9

Per le acque designate , gli Stati membri possono in qualsiasi momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva . Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati nella presente direttiva .

Articolo 10

Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro , tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonchù le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni che saranno determinate , previa concertazione , da ciascuno Stato membro interessato . La Commissione può partecipare a tali deliberazioni .

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali .

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell ' allegato sono adottate dal comitato istituito dall ' articolo 13 della direttiva 78/659/CEE e conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 14 della stessa direttiva .

Articolo 13

Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti :

- le acque designate conformemente all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 , in forma sintetica ,

- la revisione della designazione di alcune acque ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 ,

- le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri conformemente all ' articolo 9 .

In caso di ricorso all ' articolo 11 , lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione , indicando i motivi e i limiti di tempo .

Più generalmente , gli Stati membri forniscono alla Commissione , su richiesta motivata di quest ' ultima , le informazioni necessarie all ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 14

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione ad intervalli regolari , e per la prima volta sei anni dopo la prima designazione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , una relazione particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche essenziali .

2 . Con il preventivo consenso dello Stato membro interessato , la Commissione pubblica le informazioni ottenute in materia .

Articolo 15

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 30 ottobre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . O'KENNEDY

( 1 ) GU n . C 283 del 30 . 11 . 1976 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 133 del 6 . 6 . 1977 , pag . 48 .

( 3 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 29 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 .

( 6 ) GU n . L 222 del 14 . 8 . 1978 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 129 del 18 . 5 . 1976 , pag . 23 .

ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA MOLLUSCHICOLTURA

* Parametri * G * I * Metodi di analisi di riferimento * Frequenza minimo dei campionamenti e delle misurazioni *

1 . * pH * * 7 - 9 * - Elettrometria * Trimestrale *

* unità pH * * * La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento * *

2 . * Temperatura ° C * La differenza di temperatura provocato da uno scarico non deve superare , nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico , di oltre 2° C la temperatura misurata nelle acque non influenzate * * - Termometria * Trimestrale *

* * * * La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento * *

3 . * Colorazione ( dopo filtrazione ) mg Pt/l * * Dopo filtrazione il colore dell ' acque , provocato da uno scarico , non deve discostarsi - nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico - di oltre 10 mg Pt/l dal colore misurato nelle acque non influenzate * - Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 *m * Trimestrale *

* * * * Metodo fotometrico , secondo gli standard della scala platino-cobalto * *

4 . * Materie in sospensione mg/l * * L ' aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare , nelle acque destinate alla molluschicoltura , influenzate da tale scarico , di oltre il 30 % il tenore misurato nelle acque non influenzate * - Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 *m , essiccazione a 105° C e pesatura * Trimestrale *

* * * * - Centrifugazione ( tempo minimo : 5 minuti ; accelerazione media di 2 800 - 3 200 g ) essiccazione a 105° C e pesatura * *

5 . * Salinità °/°° * 12 38 °/°° * - 40 °/°° * Conduttometria * Mensile *

* * * - La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare , nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico , di oltre il 10 % la salinità misurata nelle acque non influenzate * * *

6 . * Ossigeno disciolto % di saturazione * 80 / * - 70 % ( valore medio ) * - Metodo di Winkler * Mensile , con almeno un campione rappresentativo del basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo . Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno *

* * * - Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60 % soltanto qualora no vi siano conseguenza dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi * - Metodo elettrochimico * *

7 . * Idrocarburi di origine petrolifera * * Gli idrocarburi non devono essere presenti nell ' acqua in quantità tale : * Esame visivo * Trimestrale *

* * * - da produrre un film visibile alla superficie dell ' acque e/o un deposito sui molluschi * * *

* * * - da avere effetti nocivi per i molluschi * * *

8 . * Sostanze organo-alogenate * La limitazione della concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire , a norma dell ' articolo 1 , alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura * La concentrazione di ogni sostanze nell ' acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve * Cromatografia in fase gassosa , previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione * Semestrale *

9 . * Metalli * La concentrazione di ogni sostanze nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire , a norma dell ' articolo 1 , alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura * La concentrazione di ogni sostanze nell ' acque o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e le loro larve * Spettrometria di assorbimento atomico , eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione * Semestrale *

* Argento Ag * * È necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli * * *

* Arsenica As * * * * *

* Cadmio Cd * * * * *

* Cromo Cr * * * * *

* Rame Cu * * * * *

* Mercurio Hg * * * * *

* Nichelio Ni * * * * *

* Piombo Pb * * * * *

* Zinco Zn * * * * *

* mg/l * * * * *

10 . * Coliformi fecali/100 ml * 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare ( 1 ) * * Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette , in tre diluizioni . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma . Computo secondo il sistema M.P.N . ( numero più probabile ) . Temperatura di incubazione 44 ± 0,5° C * Trimestrale *

11 . * Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi * * concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi * Esame gustativo dei molluschi , allorchù si presume di tali sostanze * *

12 . * Sassitossina ( prodotta dai dinoflaggelati ) * * * * *

Abbreviazioni : G = indicativo

I = vincolate

( 1 ) Tuttavia , in attesa dell ' adozione di una direttiva relativa alla protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura , questo valore dovrebbe essere imperativamente rispettato nelle acque in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l ' uomo .