Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0162
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubblicità ( 79/112/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 227 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ne ostacolano la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza ; considerando che è pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato comune ; considerando che la presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio ; considerando che le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell ' ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti ; considerando che occorre inoltre limitare il campo d ' applicazione della presente direttiva ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale , mentre le norme relative all ' etichettatura dei prodotti che devono ancora essere sottoposti a trasformazioni o a ulteriori preparazioni saranno stabilite in una seconda tappa ; considerando che qualsiasi regolamentazione relativa all ' etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d ' informare e tutelare i consumatori ; considerando che è pertanto necessario stabilire l ' elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell ' etichettatura di tutti i prodotti alimentari ; considerando tuttavia che il carattere orizzontale della presente direttiva non permette , in un primo tempo , di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all ' elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari ; che sarà necessario adottare in un secondo momento delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite e che , a tal fine , appare necessario adottare in via prioritaria delle disposizioni comunitarie per l ' indicazione di taluni ingredienti nella denominazione di vendita oppure indicandone la quantità ; considerando inoltre che , pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico , gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva , è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria ; considerando che tale procedura comunitaria può consistere in una semplice informazione della Commissione e degli Stati membri se si tratta di mantenere disposizioni nazionali precedenti la presente direttiva , ma che essa deve tradursi in una decisione comunitaria allorchù uno Stato membro desideri adottare una nuova legislazione ; considerando che occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi , in casi eccezionali , ad alcuni obblighi stabiliti in generale ; considerando che le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l ' acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose ; che , per essere efficace , tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità ; considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare , tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche , le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa ; che in tal caso dev ' essere comunque garantira l ' informazione del consumatore ; considerando che , allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d ' applicazione di carattere tecnico ; considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE ( 4 ) ; considerando che la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti alimentari in Groenlandia avvengono a condizioni fondamentalmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni della Comunità , in considerazione della situazione generale di tale isola e in particolare delle sue strutture commerciali , della sua scarsa popolazione , della notevole estensione e della particolare posizione geografica , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva riguarda l ' etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale , nonchù determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità . 2 . Fatte salve le disposizioni comunitarie che saranno adottare in materia , la presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti , ospedali , mense e altre collettività del genere , se così decidono gli Stati membri . 3 . Ai sensi della presente direttiva s ' intende per a ) etichettatura : le menzioni , indicazioni , marchi di fabbrica o di commercio , immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio , documento , cartello , etichetta , anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca ; b ) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato : l ' unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale , costituita da un prodotto alimentare e dall ' imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita , avvolta interamente o in parte da tale imballaggio , ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l ' imballaggio sia aperto o alterato . Articolo 2 1 . L ' etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono : a ) essere tali da indurre in errore l ' acquirente , specialmente : i ) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura , l ' identità , le qualità , la composizione , la quantità , la conservazione , l ' origine o la provenienza , il modo di fabbricazione o di ottenimento , ii ) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede , iii ) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari , quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche ; b ) fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ad un ' alimentazione particolare , attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire , curare o guarire una malattia umana nù accennare a tali proprietà ; le disposizioni comunitarie e , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono derogare a questa norma nel caso delle acque minerali naturali . La procedura di cui all ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali . 2 . Secondo la procedura prevista dall ' articolo 100 del trattato , il Consiglio stabilisce un elenco non esauriente delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 , il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato . 3 . I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per : a ) la presentazione dei prodotti alimentari , in particolare la forma o l ' aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio , il materiale utilizzato per l ' imballaggio , il modo in cui sono disposti e l ' ambiente nel quale sono esposti , b ) la pubblicità . Articolo 3 1 . Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14 , l ' etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie : 1 ) la denominazione di vendita , 2 ) l ' elenco degli ingredienti , 3 ) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati , il quantitativo netto , 4 ) il termine minimo di conservazione , 5 ) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione , 6 ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità . Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati , quanto al burro prodotto nel loro territorio , a richiedere soltanto l ' indicazione del fabbricante , del condizionatore o del venditore . Fatta salva l ' informazione prevista all ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del presente punto , 7 ) il luogo d ' origine o di provenienza , qualora l ' omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l ' origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare , 8 ) le istruzioni per l ' uso , quando la loro omissione non consenta all ' acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare . 2 . In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l ' indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale . 3 . Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni più precise o più ampie in materia di metrologia . Articolo 4 1 . Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono derogare , a titolo eccezionale e senza pregiudicare l ' informazione dell ' acquirente , agli obblighi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punti 2 ) e 4 ) . 2 . Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle emunerate all ' articolo 3 . In mancanza di esse , gli Stati membri possono prevedere tali indicazioni conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 16 . Articolo 5 1 . La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative ad esso applicabili o , in mancanza di essa , il nome consacrato dall ' uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale , o una descrizione di esso e , se necessario , della sua utilizzazione , sufficientemente precisa per consentire all ' acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso . 2 . La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia . 3 . La denominazione di vendita comporta inoltre un ' indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito ( ad esempio : in polvere , liofilizzato , surgelato , concentrato , affumicato ) , se l ' omissione di tale indicazione può confondere l ' acquirente . Articolo 6 1 . Gli ingredienti devono essere elencati conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli allegati . 2 . L ' indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso : a ) - degli ortofrutticoli freschi , comprese le patate , che non siano stati sbucciati , tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi , - delle acque gassificate , dalla cui denominazione si rilevi quest ' ultima caratteristica , - degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purchù non siano stati aggiunti altri ingredienti ; b ) - dei formaggi , - del burro , - del latte e delle creme di latte fermentati , purchù non siano stati aggiunti ingredienti diversi da sostanze del latte , enzimi e colture di micro-organismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi ; c ) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente . 3 . Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all ' 1,2 % in volume il Consiglio stabilisce , su proposta della Commissione , prima dello scadere di un periodo di quattro anni dalla notifica della presente direttiva , le norme per l ' etichettatura degli ingredienti ed eventualmente della gradazione alcolica . 4 . a ) Per ingrediente s ' intende qualsiasi sostanza , compresi gli additivi , utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare , ancora presente nel prodotto finito , eventualmente in forma modificata . b ) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti , questi sono considerati ingredienti di detto prodotto . c ) Tuttavia non sono considerati ingredienti : i ) i componenti di un ingrediente che , durante il processo di fabbricazione , siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale ; ii ) - gli additivi : - la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto , purchù essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito , - che sono utilizzati come ausiliari tecnologici ; - le sostanze utilizzate , nelle dosi strettamente necessarie , come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi . d ) Secondo la procedura dell ' articolo 17 , può essere deciso in certi casi se le condizioni previste alla lettera c ) ii ) siano soddisfatte . 5 . a ) L ' elenco degli ingredienti è costituito dall ' enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare , in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione . Esso è preceduto da un ' indicazione appropriata contenente la parola « ingredienti » . Tuttavia : - l ' acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell ' elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito . La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati . Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera , in peso , il 5 % del prodotto finito , - gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possone essere indicati nell ' elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione , - nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell ' acqua , l ' enumerazione può rispettare l ' ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito , sempre che l ' elenco degli ingredienti sia accompagnato da un ' indicazione del tipo « ingredienti del prodotto ricostituito » o « ingredienti del prodotto pronto per il consumo » , - nel caso di miscugli di frutta o ortaggi , in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso significativa , tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine , purchù il loro elenco sia accompagnato da un ' indicazione del tipo « in proporzione variabile » , - nel caso di miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna abbia una predominanza di peso significativa , tali ingredienti possono essere enumerati in un altro ordine , purchù il loro elenco sia accompagnato da un ' indicazione del tipo « in proporzione variabile » . b ) Gli ingredienti son designati con il loro nome specifico , eventualmente in conformità delle norme previste dall ' articolo 5 . Tuttavia : - gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell ' allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare , possono essere designati con il solo nome di tale categoria ; - gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell ' allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria , seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE ; qualora un ingrediente appartenga a più categorie , dev ' essere indicata la categoria corrispondente alla sua funzione principale per il prodotto in questione . Le modifiche da apportare a questo allegato , in funzione dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche , sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 ; - le sostanze aromatizzanti sono designate in conformità delle disposizioni nazionali loro applicabili sino all ' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie ; - le disposizioni comunitarie e , in loro mancanza , le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono prevedere categorie supplementari a quelle previste nell ' allegato I . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate in conformità del presente trattino . 6 . Le disposizioni comunitarie e , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono prevedere , per taluni prodotti alimentari , che la denominazione di vendita sia accompagnata dall ' indicazione di uno o più ingredienti determinati . La procedura prevista dall ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali . 7 . Nel caso di cui al paragrafo 4 , punto b ) , un ingrediente composto può figurare nell ' elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione , se questa è prevista dalla regolamentazione o consacrata dall ' uso , in funzione del suo peso globale , purchù sia immediatamente seguito dall ' enumerazione dei propri ingredienti . Tale enumerazione non è tuttavia obbligatoria : - se l ' ingrediente composto rappresenta meno del 25 % del prodotto finito ; tuttavia questa disposizione non si applica agli additivi , fatto salvo il paragrafo 4 , punto c ) , - se l ' ingrediente composto è un prodotto per il quale la regolamentazione comunitaria non richiede l ' elenco degli ingredienti . 8 . In deroga al paragrafo 5 , punto a ) , l ' indicazione dell ' acqua non è richiesta : a ) se l ' acqua è utilizzata , nel processo di fabbricazione , unicamente per consentire la ricostituzione , nel suo stato d ' origine , di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata ; b ) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato . Articolo 7 1 . Se l ' etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto , o se la denominazione di quest ' ultimo comporta lo stesso effetto , dev ' essere indicata , a seconda dei casi , la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti , espressa in percentuale . Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell ' elenco degli ingredienti accanto all ' ingrediente in questione . Secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 può essere deciso che , per quanto concerne taluni ingredienti , la quantità di cui al presente paragrafo sia espressa in valore assoluto . 2 . Il paragrafo 1 non si applica a ) in caso di etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 1 , o richiesta in base alle disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , in base alle disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari ; b ) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in dose minima come aromatizzanti . 3 . Le disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono prevedere per taluni prodotti alimentari , nonchù nel caso previsto dal paragrafo 2 , punto a ) , l ' indicazione obbligatoria per determinati ingredienti di una quantità espressa in valore assoluto o in percentuale nonchù , se necessario , l ' indicazione di un ' eventuale modifica della quantità di tali ingredienti . La procedura prevista dall ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali . Articolo 8 1 . La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa : - in unità di volume per i prodotti liquidi , - in unità di massa per gli altri prodotti , utilizzando , secondo il caso , il litro , il centilitro , il millilitro , il chilogrammo o il grammo . Le disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono derogare a questa norma . La procedura prevista dall ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali . 2 . a ) Quando l ' indicazione di un certo tipo di quantità ( ad esempio : quantità nominale , quantità minima , quantità media ) è prevista dalle disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , dalle disposizioni nazionali , tale quantità è la quantità netta ai sensi della presente direttiva . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente punto . b ) Le disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono , per determinati prodotti alimentari classificati in categorie per quantità , prevedere altre indicazioni di quantità . La procedura prevista dall ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali . c ) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto , la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale . Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall ' esterno e quando almeno un ' indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall ' esterno . d ) Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita , la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi individuali . Le disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono non prevedere , per determinati prodotti alimentari , l ' indicazione del numero totale degli imballaggi individuali . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente punto . 3 . In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo , gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l ' indicazione della quantità netta , a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall ' esterno o , in caso contrario , che sia indicato nell ' etichettatura . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo . 4 . Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura , nell ' etichettatura dev ' essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto . Ai sensi del presente paragrafo , per liquido di copertura s ' intendono i seguenti prodotti , eventualmente mescolati , purchù il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l ' acquisto : acqua , acqua salata , succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi . I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 . 5 . L ' indicazione del quantitativo netto non è obbligatoria per i prodotti alimentari : a ) soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all ' acquirente ; b ) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml ; questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche . Le disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono prevedere , in via eccezionale e purchù non falsino l ' informazione dell ' acquirente , limiti superiori a 5 g o 5 ml . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati ogni misura presa in virtù del presente paragrafo . 6 . Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l ' applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato , capitolo D , della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE ( 6 ) , l ' Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unità di misura del sistema imperiale , calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione : - 1 ml = 0,0352 fluid ounces , - 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons , - 1 g = 0,0353 ounces ( avoirdupois ) , - 1 kg = 2,205 pounds . Articolo 9 1 . Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione . Esso è indicato conformemente alle disposizioni del presente articolo . 2 . Esso viene indicato con la dicitura - « da consumarsi preferibilmente entro ... » . Tuttavia , per alcuni prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico , gli Stati membri possono prescrivere la dicitura : « da consumarsi entro ... » . Fatta salva l ' informazione di cui all ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma del presente comma . Prima della scadenza di un termine di sei anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , il Consiglio decide , su proposta della Commissione , il regime comune da applicare ai prodotti alimentari molto deperibili di cui al secondo comma , per l ' indicazione del termine . 3 . Le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono corredate : - della data stessa , oppure - della menzione del punto dell ' etichettatura in cui essa figura . Ove necessario , tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata . 4 . La data si compone dell ' indicazione , in lettere e nell ' ordine , del giorno , del mese , dell ' anno . Tuttavia : - per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi , è sufficiente l ' indicazione del giorno e del mese , - per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi , è sufficiente l ' indicazione del mese e dell ' anno , - per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi , è sufficiente l ' indicazione dell ' anno . Le modalità per l ' indicazione della data possono essere precisate secondo la procedura dell ' articolo 17 . 5 . Gli Stati membri possono permettere , nel loro territorio , che il periodo minimo di conservazione sia espresso diversamente che con l ' indicazione del termine minimo di conservazione . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo . 6 . Fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano i prodotti qui di seguito elencati , l ' indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi - degli ortofrutticoli freschi , comprese le patate , che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi ; - dei vini , vini liquorosi , vini spumanti , vini aromatizzati , vini di frutta , vini di frutta spumanti ; - delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume ; - dei prodotti della panetteria e della pasticceria che , per loro natura , sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione ; - degli aceti ; - del sale da cucina ; - degli zuccheri allo stato solido ; - dei prodotti di confetteria consistenti in zuccheri aromatizzati e/o colorati . Articolo 10 1 . Le istruzioni per l ' uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentirne un ' adeguata utilizzazione . 2 . Le disposizioni comunitarie o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono stabilire , per alcuni prodotti alimentari , le modalità secondo cui devono essere indicate le istruzioni per l ' uso . La procedura prevista dall ' articolo 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali . Articolo 11 1 . a ) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati , le indicazioni di cui all ' articolo 3 e all ' articolo 4 , paragrafo 2 , figurano sull ' imballaggio preconfezionato o su un ' etichetta legata al medesimo . b ) In deroga alla lettera a ) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative all ' indicazione delle quantità nominali , gli Stati membri possono autorizzare che tutte le indicazioni di cui all ' articolo 3 e all ' articolo 4 , paragrafo 2 , o parte di esse figurino solo sui documenti commerciali ad esse attinenti , se i prodotti alimentari sono preconfezionati e commercializzati in una fase che precede la vendita al consumatore finale . Fatta salva l ' informazione di cui all ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata a norma del presente punto . Su proposta della Commissione , il Consiglio determina le disposizioni applicabili in seguito a questo proposito entro il termine di 9 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva . 2 . Tali indicazioni devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente , in modo da essere facilmente visibili , chiaramente leggibili e indelebili . Esse non devono in alcun modo essere dissimulate , deformate o separate da altre indicazioni o figure . 3 . a ) Le indicazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punti 1 , 3 e 4 , figurano nello stesso campo visivo . Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall ' articolo 4 , paragrafo 2 . b ) Tuttavia , per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura di cui al punto a ) , questo obbligo non si applica per un periodo di 10 anni dalla notifica della presente direttiva . 4 . Gli Stati membri possono a ) ammettere che siano apposte soltanto le indicazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punti 1 , 3 e 4 nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 ; b ) esigere che siano apposte soltanto alcune delle indicazioni enumerate all ' articolo 3 nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari contenuti in bottiglie destinate ad essere riutilizzate ; in questo caso gli Stati membro possono anche prevedere deroghe al paragrafo 3 , punto a ) . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo . Articolo 12 Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell ' acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata , gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all ' articolo 3 e all ' articolo 4 , paragrafo 2 . Purchù sia garantita l ' informazione del consumatore , gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazion o alcune di esse . Articolo 13 La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali che , in mancanza di disposizioni comunitarie , disciplinano meno rigorosamente l ' etichettatura di determinati prodotti alimentari presentati in imballaggi di fantasia quali figurine o articoli « ricordo » . Articolo 14 Gli Stati membri si astengono dal precisare , oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 11 , le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall ' articolo 3 e dall ' articolo 4 , paragrafo 2 . Tuttavia , gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all ' articolo 3 e all ' articolo 4 , paragrafo 2 , non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti , a meno che l ' informazione dell ' acquirente non venga altrimenti garantita . La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue . Articolo 15 1 . Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva , applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all ' etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere . 2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi : - di tutela della salute pubblica ; - di repressione delle frodi , semprechù queste disposizioni non siano tali da ostacolare l ' applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva ; - di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza , di denominazioni d ' origine e di repressione della concorrenza sleale . Articolo 16 Qualora sia fatto riferimento al presente articolo , si applica la seguente procedura : 1 . se uno Stato membro mantiene le disposizioni nazionali , esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro due anni dalla notifica della presente direttiva ; 2 . se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione , esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste , precisandone i motivi . La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente dei prodotti alimentari , qualora lo ritenga utile o a richiesta d ' uno Stato membro . Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purchù non abbia ricevuto parere contrario della Commissione . In quest ' ultimo caso la Commissione , prima della scadenza del termine summenzionato , avvia la procedura prevista dall ' articolo 17 , affinchù venga deciso se le misure previste possano essere applicate , eventualmente mediante opportune modifiche . Articolo 17 1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari , in appresso denominato « comitato » , viene investito della questione dal suo presidente , sia per iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione . Articolo 18 L ' articolo 17 si applica per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è chiamato a pronunciarsi per la prima volta in conformità dell ' articolo 17 . Articolo 19 Se , per facilitare l ' applicazione della presente direttiva , si rendono necessarie delle misure transitorie , queste sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 17 . Articolo 20 La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie già adottate al momento della sua notifica , per quanto riguarda l ' etichettatura e la presentazione di determinati prodotti alimentari . Le modifiche necessarie per l ' adattamento di tali disposizioni alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate secondo la procedura applicabile a ciascuna delle disposizioni in causa . Articolo 21 La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità . Articolo 22 1 . Gli Stati membri modificano , se necessario , la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione ; la legislazione così modificata si applica in modo da - ammettere , al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva , il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste , - vietare quattro anni dopo la notifica della presente direttiva il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa previste . 2 . Gli Stati membri possono tuttavia : a ) per alcuni prodotti alimentari , ridurre il termine fissato al paragrafo 1 , secondo trattino , b ) per alcuni prodotti alimentari di lunga conservazione , prorogare il termine fissato al paragrafo 1 , secondo trattino , c ) fatte salve le disposizioni dell ' articolo 23 , paragrafo 1 , lettera b ) , primo trattino , per i prodotti alimentari con durata minima superiore a 12 mesi , portare a sei anni la scadenza di cui al paragrafo 1 , secondo trattino , per quanto riguarda l ' obbligo di indicare la data di durata minima . 3 . Nel caso citato a ) al paragrafo 2 , punto a ) , la procedura prevista dall ' articolo 16 , punto 2 si applica alle eventuali disposizioni nazionali , b ) al paragrafo 2 , punti b ) e c ) , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma di tali punti . 4 . Gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva . Articolo 23 1 . In deroga all ' articolo 22 , paragrafo 1 , secondo trattino , gli Stati membri possono non rendere obbligatorie le disposizioni riguardanti a ) l ' indicazione , prevista all ' articolo 6 , paragrafo 5 , lettera b ) , secondo trattino , del nome specifico o del numero CEE degli ingredienti appartenenti ad una delle categorie enumerate nell ' allegato II ; b ) l ' indicazione , prevista all ' articolo 9 , del termine minimo di conservazione in caso di : - prodotti alimentari il cui termine minimo di conservazione è superiore a 18 mesi , - alimentari surgelati , - gelati , - gomma da masticare e prodotti analoghi , - formaggi fermentati destinati a maturare in tutto o in parte nel loro imballaggio preconfezionato ; c ) le indicazioni previste nell ' allegato I che devono completare la designazione « olio » o la designazione « grasso » . 2 . Fatta salva l ' informazione prevista dall ' articolo 22 , gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi misura presa ai sensi del paragrafo 1 . 3 . Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva , il Consiglio decide , secondo la procedura di cui all ' articolo 100 del trattato , la regolamentazione comune applicabile nei casi contemplati dal paragrafo 1 . Articolo 24 La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d ' oltremare . Articolo 25 La presente direttiva non si applica ai prodotti alimentari commercializzati in Groenlandia e destinati al consumo locale . Articolo 26 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . C 91 del 22 . 4 . 1976 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . C 178 del 2 . 8 . 1976 , pag . 52 . ( 3 ) GU n . C 285 del 2 . 12 . 1976 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . L 291 del 29 . 11 . 1969 , pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ( 6 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 . ALLEGATO I Categorie di ingredienti per i quali l ' indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico Definizione * Designazione * Oli raffinati diversi dall ' olio d ' oliva * « Olio » , completata : * * - o dall ' aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale » a seconda dei casi ; * * - o dall ' indicazione dell ' origine specifica vegetale od animale . * * L ' attributo « idrogenato » deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato di cui sia indicata l ' origine vegetale o l ' origine specifica vegetale o animale . * * Tuttavia , nell ' uno o nell ' altro caso , gli Stati membri possono prevedere requisiti più rigorosi se si tratta di prodotti alimentari costituiti essenzialmente di grassi , di salse emulsionate o di preparazioni in cui l ' olio funge da liquido di copertura ; in questo caso si applica la procedura prevista dall ' articolo 16 . * Grassi raffinati * « Grasso » , completata : * * - o dall ' aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale » a seconda dei casi ; * * - o dall ' indicazione dell ' origine specifica vegetale od animale . * * Tuttavia , nell ' uno o nell ' altro caso , gli Stati membri possono prevedere requisiti più rigorosi se si tratta di prodotti alimentari costituiti essenzialmente di grassi o di salse emulsionate ; in questo caso si applica la procedur prevista dall ' articolo 16 . * Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali * « Farina » , seguita dall ' enumerazione delle specie di cereali da cui proviene , in ordine decrescente di peso . * Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica * Amido , fecola * Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare , purchù la denominazione e la presentazione di quest ' ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce * Pesce * Qualsiasi specie di carne di volatile quando detta carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare , purchù la denominazione e la presentazione di questo ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di carne di volatile * Carni di volatili * Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggio costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare , purchù la denominazione e la presentazione di quest ' ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio * Formaggio * Tutte le spezie e loro estratti , che non superano il 2 % in peso del prodotto * Spezia ( e ) o miscela di spezie * Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superano il 2 % in peso del prodotto * Pianta ( e ) aromatica ( che ) o miscela di piante aromatiche * Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare * Gomma base * Pangrattato di qualsiasi origine * Pangrattato * Qualsiasi categoria di saccarosio * Zucchero * Destrosio anidro o monoidrato * Destrosio * Caseinati di qualsiasi natura * Caseinati * Burro di cacao di pressione , di torsione o raffinato * Burro di cacao * Tutta la frutta candita che non supera il 10 % in peso del prodotto * Frutta candita * ALLEGATO II Categorie d ' ingredienti che devono essere obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria seguito dal rispettivo nome specifico o dal numero CEE Colorante Conservante Antiossidante Emulsionante Addensante Gelificante Stabilizzante Esaltatore di sapidità Acidificante Correttore di acidità Antiagglomerante Amido modificato ( 1 ) Edulcorante artificiale Polvere lievitante Antischiumogeno Agente di rivestimento Sali di fusione ( 2 ) Agente di trattamento della farina . ( 1 ) L ' indicazione del nome specifico o del numero CEE non è richiesta . ( 2 ) Soltanto per i formaggi fusi ed i prodotti a base di formaggio fuso .