31979D0639

79/639/CEE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1979 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 2 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0162


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1979

che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

( 79/639/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 77/706/CEE del Consiglio , del 7 novembre 1977 , che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

previa consultazione degli Stati membri in conformità dell ' articolo 5 della decisione suddetta ,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 1729/76 del 21 giugno 1976 , concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell ' approvvigionamento energetico della Comunità ( 2 ) ;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 78/890/CEE del 28 settembre 1978 , relativa all ' applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio riguardante l ' esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all ' altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ( 3 ) ;

considerando che la decisione 77/706/CEE prevede all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che , qualora in uno o più Stati membri si presentino difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE , possa fissare come obiettivo per l ' insieme della Comunità una riduzione del consumo di prodotti petroliferi fino al 10 % del consumo normale ;

considerando che la decisione 77/706/CEE prevede , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dall ' applicazione dell ' articolo 1 , la Commissione possa proporre al Consiglio , allo scopo di salvaguardare l ' unità del mercato e fare in modo che tutti gli utilizzatori di energia nella Comunità sostengano un ' equa parte delle difficoltà risultanti dalla crisi , un nuovo obiettivo di riduzione , che può raggiungere il 10 % del consumo normale , applicato ai singoli paesi in modo differenziato , a seguito del quale le quantità risparmiate sono ripartite fra gli Stati membri ;

considerando che la decisione 77/706/CEE stabilisce , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , nel caso di un deficit più rilevante , la Commissione possa proporre al Consiglio che l ' obiettivo di riduzione sia portato oltre il 10 % ed esteso ad altre forme di energia ;

considerando che una ripartizione fra gli Stati membri delle quantità risparmiate in seguito all ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , può implicare un supplemento di spesa la cui valutazione ed il cui regolamento sono di competenza delle parti in causa ma che , su richiesta di uno Stato membro , la Commissione deve poter comunicare raccomandazioni e pareri agli Stati membri interessati onde facilitare l ' accordo fra gli Stati membri in materia di supplementi di spese ;

considerando che per assolvere tali compiti la Commissione deve avere una esatta conoscenza della situazione energetica degli Stati membri , del loro approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi , delle reali possibilità di sostituzione esistenti fra le varie forme di energia e dei provvedimenti nazionali presi per ridurre il consumo di energia negli Stati membri ; che a tal fine gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Per l ' applicazione della presente decisione i concetti di :

a ) « consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi » ,

b ) « periodo di base » ,

c ) « deficit nell ' approvvigionamento » e

d ) « approvvigionamento normale » ,

sono definiti rispettivamente alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) dell ' articolo 1 della decisione 78/890/CEE .

2 . Per l ' applicazione della presente decisione , si deve intendere per :

a ) « consumo normale di energia » , il consumo giornaliero medio registrato nel corso di un periodo di base , ossia :

produzione interna di risorse primarie ,

più importazioni ,

più quantitativi ricevuti dai paesi della Comunità ,

meno le esportazioni ,

meno le forniture ai paesi della Comunità ,

più o meno le variazioni delle scorte .

I buncheraggi marittimi sono considerati come esportazioni ;

b ) « prodotti petroliferi sostituibili » , le quantità di olio combustibile pesante consumate nelle centrali elettriche e , se necessario , in altri settori dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 ;

c ) « energia sostituibile » , tutta l ' energia consumata nelle centrali elettriche e , se necessario , in altri settori dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 .

Articolo 2

1 . L ' importo delle riduzioni differenziali per i prodotti petroliferi sostituibili ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , della decisione 77/706/CEE , non supererà la capacità di sostituzione effettiva esistente nel momento in cui sopravvengono delle difficoltà di approvvigionamento , come previsto al paragrafo 2 seguente .

2 . Il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE esaminerà , ogni anno e in caso di difficoltà di approvvigionamento , le possibilità di sostituzione negli Stati membri dei prodotti petroliferi definiti come soddisfacenti in primo luogo i bisogni di olio combustibile pesante destinato alle centrali elettriche , tenendo conto anche delle possibilità di sostituzione dell ' olio combustibile pesante in altri rami dell ' industria , comprese le centrali degli autoproduttori , in base a dati statistici forniti dagli Stati membri alla Commissione , in virtù dell ' articolo 10 . In seguito a tale esame la Commissione prenderà nota delle possibilità di sostituzione così determinate .

Articolo 3

1 . Allorchù la Commissione , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , della decisione 77/706/CEE , fissa un obiettivo di riduzione del consumo di prodotti petroliferi che può raggiungere il 10 % del consumo normale , essa tiene conto , in particolare :

- della situazione globale dell ' approvvigionamento in prodotti petroliferi ,

- della situazione degli approvvigionamenti in ciascuno degli Stati membri ,

- delle misure prese dagli Stati membri per ridurre i consumi ,

- degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri .

2 . Allorchù la Commissione propone al Consiglio , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , della decisione 77/706/CEE , di fissare un obiettivo di riduzione differenziata per i prodotti petroliferi non sostituibili e per quelli sostituibili , essa tiene conto , oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1 , in particolare , « dei limiti imposti per ogni Stato membro dalle possibilità effettive di sostituzione esistenti nelle centrali elettriche e eventualmente in altri rami dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate in conformità dell ' articolo 2 .

3 . Quando la Commissione propone al Consiglio , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , della decisione 77/706/CEE , di fissare un obiettivo di riduzione superiore al 10 % ed esteso ad altre forme di energia , essa tiene conto , oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1 , in particolare :

- della situazione globale dell ' approvvigionamento energetico ,

- della probabile durata delle difficoltà di approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi ,

- dei prelievi già effettuati sulle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi degli Stati membri .

Articolo 4

Quando si applica l ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE , uno Stato membro , può , invece di prendere misure per limitare il consumo , utilizzare la parte delle scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che detiene in più delle scorte obbligatorie previste dalle direttive 68/414/CEE e 72/425/CEE .

Articolo 5

1 . Le quantità risparmiate destinate ad essere ripartite tra gli Stati membri , in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , sono calcolate applicando dei tassi di riduzione del consumo diversi per ciascuno degli Stati membri in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione .

2 . Lo Stato membro , il cui tasso di riduzione del consumo supera la media comunitaria , ha un obbligo di attribuzione di un importo uguale alla differenza fra il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme per tutta la Comunità e il suo consumo ridotto in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione .

3 . Lo Stato membro che deve ridurre il consumo in misura inferiore alla media ha diritto ad un attribuzione uguale alla differenza fra il consumo ridotto in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione e il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme in tutta la Comunità .

Articolo 6

1 . Le spese supplementari eventualmente provocate dalla ripartizione fra gli Stati membri dei quantitativi risparmiati in seguito all ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , sono a carico delle parti che hanno beneficiato della ripartizione . La valutazione di tali spese supplementari è di competenza delle parti in causa .

2 . In caso di contestazione concernente tali spese supplementari , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro , può indirizzare raccomandazioni o pareri agli Stati membri interessati .

Articolo 7

La Commissione può consultare le imprese che riforniscono la Comunità di petrolio greggio e prodotti petroliferi allo scopo di ottenere delle informazioni di carattere generale nonchù eventualmente l ' adeguata assistenza tecnica in particolare per applicare l ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , nelle condizioni previste dall ' articolo 4 della decisione 78/890/CEE .

2 . La Commissione notifica agli Stati membri , che prenderanno le opportune disposizioni in materia , i rispettivi diritti e obblighi di attribuzione a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE .

Articolo 8

Le informazioni relative al consumo di energia ripartito fra i principali prodotti e i vari settori di consumo sono desunte dalla riposte degli Stati membri alla Commissione , in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1729/76 .

Articolo 9

1 . Le informazioni relative al consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi sono desunte dalle riposte degli Stati membri alla Commissione , in applicazione dell ' articolo 5 della decisione 78/890/CEE .

2 . In caso di difficoltà nell ' approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , la Commissione può chiedere che queste informazioni siano comunicate a titolo di previsioni secondo le modalità da essa fissate ed utilizzando il modello in allegato .

3 . La Commissione , per meglio apprezzare la situazione dell ' approvvigionamento in particolare nel caso di applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , dopo aver consultato il gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , può chiedere agli Stati membri di comunicarle le informazioni previste dai precedenti paragrafi 1 e 2 per impresa .

Articolo 10

1 . Entro il 31 dicembre di ogni anno , in conformità dell ' articolo 2 e sulla base di un modello comune che dovrà essere stabilito della Commissione , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d ' informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti al 1° ottobre dello stesso anno .

2 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione , dopo l ' applicazione dell ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE , gli elementi d ' informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti a tale data .

Articolo 11

Non appena sarà entrato in vigore , l ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE del Consiglio , gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate per ridurre il consumo dei prodotti petroliferi .

Articolo 12

Non appena ricevute tali informazioni , la Commissione ne comunica una sintesi al gruppo di cui all ' articolo 3 della direttiva 73/238/CEE , in applicazione degli articoli 9 , 10 e 11 .

Articolo 13

Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato . Questa disposizione non contrasta con la diffusione di informazioni generali o di sintesi che non contengono indicazioni individuali sulle imprese .

Articolo 14

La Commissione , su domanda di uno Stato membro , procederà , in consultazione con il gruppo previsto dall ' articolo 3 della direttiva 73/238/CEE , all ' esame dei problemi eventualmente sorti nell ' applicazione della presente decisione per apportare al testo le modifiche necessarie alla luce dell ' esperienza o di ogni eventuale cambiamento sostanziale nella struttura d ' approvvigionamento in energia , in particolare nelle centrali elettriche di uno o più Stati membri .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 15 giugno 1979 .

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 292 del 16 . 1 . 1977 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . L 198 del 23 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 311 del 4 . 11 . 1978 , pag . 13 .

ALLEGATO

QUESTIONARIO MENSILE SULLA SITUAZIONE DELL ' APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ

I . NOTE ESPLICATIVE

A . Unità e fattori di conversione

a ) Unità

Tutti i dati vanno espressi in migliaia di tonnellate , arrotondate al migliaio di tonnellate metriche più vicino .

b ) Prodotti petroliferi e « petrolio greggio equivalente »

Tutti i prodotti petroliferi devono essere trasformati in « petrolio greggio equivalente » , che si ottiene moltiplicando le quantità di prodotti petroliferi , espresse in tonnellate metriche , per il fattore di conversione 1,065 .

c ) conversione dei barili in tonnellate metriche

Per trasformare i barili in tonnellate metriche , si divide per i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali . Quando la conversione va fatta partendo dai barili/giorno , bisogna moltiplicare le unità per il numero dei giorni che conta il mese in questione .

d ) Conversione dei metri cubi ( chilolitri ) in tonnellate metriche

Per trasformare i metri cubi in tonnellate metriche , si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali .

B . Note concernenti il campo di applicazione geografica

- La produzione delle isole Faeroeer andrà inclusa nella produzione della Danimarca .

- La produzione del Suriname e delle Antille olandesi non va inclusa nella produzione dei Paesi Bassi .

- La produzione delle isole Canarie andrà inclusa nella produzione della Spagna .

- Le raffinerie dei Caraibi della tabella III comprendono le importazioni provenienti dalle Antille olandesi , dalle Bahamas , da Trinidad e Tobago .

II . DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI LE VARIE TABELLE

1 . Produzione nazionale di petrolio greggio e di condensati di gas naturale ( tabella I )

Indicare le quantità di petrolio greggio e di condensati del gas naturale ( 1 ) ( ossia tutti i liquidi separati dal gas negli stabilimenti di trattamento del gas naturale ) prodotto sul territorio nazionale , compresa la piattaforma continentale ( off-shore ) . Queste quantità devono comprendere i condensati estratti dagli idrocarburi gassosi nelle unità di separazione .

2 . Importazioni/esportazioni di petrolio greggio , di condensati di gas naturale e di prodotti di alimentazione di origine petrolifera ( feedstock ) ( in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi ) ( tabelle I , II e IV )

Le importazioni/esportazioni sono considerate avvenute alla data in cui esse varcano effettivamente le frontiere nazionali , indipendentemente dallo sdoganamento o meno del carico . Non devono tuttavia essere comprese le quantità in transito attraverso un terminale marittimo oppure che attraversano il territorio nazionale in un modo qualsiasi ed in particolare negli oleodotti ( quanto precede vale anche per le importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi ) . Per contro , le importazioni devono comprendere il petrolio importato , per trattamento per conto terzi e successiva riesportazione in zone soggette a dogana . Le riesportazioni del petrolio importato per essere trasformato in tali zone devono figurare tra le esportazioni .

Per prodotti di alimentazione si intende un prodotto o una combinazione di prodotti derivati dal petrolio e destinato a subire un ulteriore trattamento che non sia una miscelazione , per divenire uno degli ingredienti o più di una miscela e/o prodotti finiti . Le nafte non vanno considerate come prodotti di alimentazione .

3 . Importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi ( in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi ) ( tabelle I , III e V )

- Vedi punto 2 .

- I prodotti petroliferi da prendere in considerazione sono i seguenti :

gas petroliferi liquefatti ( GPL ) , nafte , benzine auto , carburanti per aviogetti , cherosene , gasoli/combustibili diesel , oli combustibili residui , lubrificanti e bitumi ( 2 ) .

I buncheraggi marittimi internazionali non devono figurare al punto 5 della tabella I , ma vanno riportati separatamente ( punto 9 ) .

4 . Livello delle scorte ( tabella I )

Per livello delle scorte si intende tutto il petrolio esistente entro i confini del paese dichiarante , ad eccezione :

- del petrolio che si trova negli oleodotti , presso i dettaglianti e nelle stazioni di servizio ;

- delle giacenze non soggette a controlli amministrativi che sono detenute dai consumatori finali ;

- delle scorte costituite a fini militari .

5 . Variazioni delle scorte ( tabella I )

Sono uguali alla differenza fra il livello delle scorte alla fine del periodo e il livello delle scorte al suo inizio .

La variazione delle scorte per il mese prima del precedente ( tabella I ) è uguale alla differenza fra i dati definitivi ( mese prima del precedente ) di tale comunicazione e i dati definitivi ( mese prima del precedente ) della comunicazione precedente .

( 1 ) Ettano : incluso .

( 2 ) Per le definizioni , vedi supplemento al bollettino « Statistiche dell ' energia » 3/1976 , pubblicato dall ' Istituto statistico delle Comunità europee .

QUESTIONARIO MENSILE SULL ' APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ

TABELLA I

CONSUMO DI PETROLIO GREGGIO ( 1 ) ED EQUIVALENTI ( 2 )

Paese :

Mese corrente :

* Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

1 . Produzione interna ( 1 ) * * * * * *

2 . Importazioni di petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

3 . Importazioni di prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

4 . Esportazioni di petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

5 . Esportazioni di prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

6 . Livello delle scorte ( 3 ) * * * * * *

a ) Petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

b ) Prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

7 . Variazioni delle scorte ( 4 ) * * * * * *

a ) Petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

b ) Prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

8 . Totale ( 5 ) * * * * * *

9 .3 Buncheraggi ( 2 ) ( 6 ) * * * * * *

( 1 ) Compresi i condensati di gas naturale e i prodotti di alimentazione .

( 2 ) Prodotti petroliferi convertiti in equivalente greggio al tasso di 1,065 .

( 3 ) Alla fine del mese .

( 4 ) Differenza fra il livello delle scorte alla fine del mese e il livello alla fine del mese precedente .

( 5 ) 8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 7 .

Buncheraggi per navi .

TABELLA II

IMPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t ) .

Paesi d ' origine * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Abu Dhabi * * * * * *

Algeria * * * * * *

Ecuador * * * * * *

Indonesia * * * * * *

Iran * * * * * *

Irak * * * * * *

Kuwait * * * * * *

Libia * * * * * *

Nigeria * * * * * *

Qatar * * * * * *

Arabia Saudita * * * * * *

Emirati arabi uniti ( 2 ) * * * * * *

Venezuela * * * * * *

Norvegia * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

URSS * * * * * *

Altri paesi dell ' Europa orientale * * * * * *

Cina * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale importazioni * * * * * *

( 1 ) Compreso il GNL e i prodotti di alimentazione .

( 2 ) Ad eccezione di Abu Dhabi .

TABELLA III

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t ) .

Paesi d ' origine * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Belgio * * * * * *

Danimarca * * * * * *

R . f . di Germania * * * * * *

Francia * * * * * *

Irlanda * * * * * *

Italia * * * * * *

Lussemburgo * * * * * *

Paesi Bassi * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

Grecia * * * * * *

Spagna * * * * * *

Portogallo * * * * * *

Norvegia * * * * * *

Svezia * * * * * *

Stati Uniti * * * * * *

Bahrein * * * * * *

Indonesia * * * * * *

Iran * * * * * *

Kuwait * * * * * *

Arabia Saudita * * * * * *

Venezuela * * * * * *

URSS * * * * * *

Altri paesi dell ' Europa orientale * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale importazioni * * * * * *

( 1 ) Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio , moltiplicando per il coefficiente 1,065 .

TABELLA IV

ESPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t ) .

Paesi di destinazione * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Belgio * * * * * *

Danimarca * * * * * *

R . f . di Germania * * * * * *

Francia * * * * * *

Irlanda * * * * * *

Italia * * * * * *

Lussemburgo * * * * * *

Paesi Bassi * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

Grecia * * * * * *

Spagna * * * * * *

Portogallo * * * * *

Austria * * * * * *

Svezia * * * * * *

Svizzera * * * * * *

Stati Uniti * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale esportazioni * * * * * *

( 1 ) Compresi il GNL e i prodotti di alimentazione .

TABELLA V

ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t equivalenti petrolio greggio ) ( 1 )

Paesi di destinazione * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Belgio * * * * * *

Danimarca * * * * * *

R . f . di Germania * * * * * *

Francia * * * * * *

Irlanda * * * * * *

Italia * * * * * *

Lussemburgo * * * * * *

Paesi Bassi * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

Grecia * * * * *

Spagna * * * * * *

Portogallo * * * * * *

Austria * * * * * *

Norvegia * * * * * *

Svezia * * * * * *

Svizzera * * * * * *

Turchia * * * * * *

Stati Uniti * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale esportazioni ( 2 ) * * * * * *

( 1 ) Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio , moltiplicando per il coefficiente 1,065 .

( 2 ) Ad eccezione dei buncheraggi delle navi .