79/538/CEE: Decisione della Commissione, del 29 maggio 1979, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 12/06/1979 pag. 0015 - 0016
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1979 relativa all ' attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/538/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 1 ) , modificata dalle direttive 76/837/CEE ( 2 ) e 77/390/CEE ( 3 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 3 , vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 4 ) , in particolare l ' articolo 13 , vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , concernente l ' incoraggiamento alla cessazione dell ' attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ( 5 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 , considerando che il governo lussemburghese ha notificato le seguenti disposizioni : - legge del 30 novembre 1978 intesa a promuovere l ' ammodernamento dell ' agricoltura ; - regolamento granducale recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l ' ammodernamento dell ' agricoltura ; - regolamento granducale che fissa , per il 1979 , il reddito da lavoro comparabile nonchù talune modalità attinenti a tale reddito ; - regolamento ministeriale che precisa le modalità di calcolo dell ' indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole ; - legge 10 maggio 1974 recante provvidenze per la riconversione economica e sociale nell ' agricoltura , nel commercio e nell ' artigianato ; - regolamento granducale del 29 dicembre 1977 recante maggiorazione dell ' importo del premio per cessazione d ' attività previsto all ' articolo 20 della legge 10 maggio 1974 recante provvidenze per la riconversione economica e sociale nell ' agricoltura , nel commercio e nell ' artigianato ; considerando che , a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE , dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , della direttiva 72/160/CEE e dell ' articolo 13 della direttiva 72/268/CEE , la Commissione decide , in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative comunicatele con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse , nonchù del nesso necessario tra le varie misure , se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE , all ' articolo 13 della direttiva 72/268/CEE e all ' articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ; considerando che la legge 30 novembre 1978 , il regolamento granducale recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 e il regolamento granducale che fissa , per il 1979 , il reddito da lavoro comparabile nonchù talune modalità attinenti a tale reddito corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ; considerando che il regolamento ministeriale che precisa le modalità di calcolo dell ' indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole corrisponde alle finalità e alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE ; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permamente delle strutture agrarie , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative citate nei considerando , relative all ' attuazione delle direttive 72/159/CEE , 72/160/CEE e 75/268/CEE nel Granducato del Lussemburgo soddisfano ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE , all ' articolo 13 della direttiva 75/168/CEE e all ' articolo 6 della direttiva 72/160/CEE . Articolo 2 Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 29 maggio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 302 del 4 . 11 . 1976 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 43 . ( 4 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 9 .