31979D0410

79/410/CEE: Decisione della Commissione, del 20 marzo 1979, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 25/04/1979 pag. 0019 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0051


++++

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1979

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

( 79/410/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/445/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 1 ,

viste le domande presentate dai nove Stati membri ,

considerando che la produzione dei materiali di moltiplicazione delle specie di cui all ' allegato è attualmente deficitaria in tutti gli Stati membri e non permette dunque di sopperire all ' approvvigionamento in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti della direttiva succitata ;

considerando che anche i paesi terzi non possono fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione di queste specie che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e siano conformi alle norme della direttiva succitata ;

considerando , di conseguenza , che è necessario autorizzare gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione , per un periodo limitato , materiali di moltiplicazione delle specie di cui trattasi , soggetti a esigenze ridotte ;

considerando che , per ragioni genetiche , queste sementi debbono essere raccolte nei luoghi d ' origine e nell ' area delle specie di cui trattasi ; che per assicurare l ' identità delle sementi , è necessario che siano fornite garanzie più rigorose ;

considerando che è necessario , inoltre , autorizzare ogni Stato membro ad ammettere alla commercializzazione sul territorio le sementi soggette ad esigenze ridotte , nonchù le piantine da esse ottenute che siano state ammesse alla commercializzazione negli altri Stati membri ai sensi della presente decisione ; che questa misura è tale da permettere gli scambi intracomunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e a meglio soddisfare i rispettivi fabbisogni degli Stati membri interessati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi soggette ad esigenze ridotte conformemente all ' allegato , a condizioni che sia fornita la prova prevista dall ' articolo 2 per quanto riguarda il luogo di provenienza e l ' altitudine in cui le sementi sono state raccolte .

2 . Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi che sono state ammesse alla commercializzazione negli altri Stati membri ai sensi della presente decisione .

3 . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio anche le piantine ottenute dalle sementi suddette .

Articolo 2

1 . La prova prevista dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , si considera addotta se si tratta di sementi della categoria « matùriels de reproduction identifiùs » del « système OCDE pour le contrôle des matùriels forestiers de reproduction destinùs au commerce international » .

2 . Se nel luogo di provenienza non si applica il sistema OCSE , citato al paragrafo 1 , sono ammesse altre pezze giustificative ufficiali .

3 . Qualora per le specie Larix Leptolepis e Pinus strobus non possano essere presentate pezze giustificative ufficiali , gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali .

Articolo 3

Le autorizzazioni previste dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , e concernenti la prima commercializzazione nel territorio dei diversi Stati membri , scadono il 29 febbraio 1980 . Le autorizzazioni previste dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , e non concernenti la prima commercializzazione , come pure quelle previste dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , scadono il 31 dicembre 1982 .

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1980 , le quantità di sementi sottoposte ad esigenze ridotte che sono state ammesse alla prima commercializzazione nel proprio ai sensi della presente decisione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 20 marzo 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2326/66 .

( 2 ) GU n . L 196 del 26 . 7 . 1975 , pag . 14 .

ALLEGATO

Stato membro * Abies alba Mill . * kg * Provenienza * Fagus silvatica L . * kg * Provenienza * Larix decidua Mill . * kg * Provenienza *

B * * * 4 000 * R ( alt . 900 m max ) * 50 * CS , PL ( alt . 900 m max ) *

D * 800 * DDR , CS , R , CH * 15 000 * DDR , CS , R , CH * 120 * CS *

DK * 1 000 * R ( Lapos-alt . 700-850 max ) * 10 000 * CS ( Kakasovce ) R ( Arad region ) * * *

F * 2 500 * F , R , CH * 5 000 * R , CS * 100 * PL , CS *

GB * * * 6 150 * R * 200 * CS , PL *

I * * * 1 000 * I * * *

IRL * * * * * * *

L * * * - * * - * *

NL * 75 * R * - * * 50 * PL , CS *

Stato membro * Larix leptolepis ( Sieb . & Zucc . Gord . ) * kg * Provenienza * Picea abies Karst . * kg * Provenienza * Picea sitchensis Trautv . et Mey . * kg * Provenienza *

B * 130 * J ( Hokkaïdo ) * 200 * PL ( Carpathians ) R , CS ( alt . 900 m max ) * 50 * USA ( Washington ) *

D * - * * 130 * PL , CS , R , SU , H , DDR * 350 * USA ( Washington ) CDN ( British Columbia ) *

DK * * * 250 * R ( Moldovita , Toplita ) * 125 * USA ( Washington , Zone 012 ) *

F * 250 * J * 600 * PL , R * 150 * USA ( Washington ) *

GB * 100 * J * 250 * R , PL * 1 250 * CDN *

I * 30 * J * * * * *

IRL * 46 * J * * * * *

L * - * * - * * - * *

NL * 80 * J * 200 * PL , CS * 25 * *

Stato membro * Pinus nigra Arn . * kg * Provenienza * Pinus silvestris L . * kg * Provenienza * Pinus strobus L . * kg * Provenienza *

B * * * * * 50 * A , YU *

D * 400 * YU * 100 * PL , SU * 100 * USA ( Appalachians ) , A , DDR , CS *

DK * 75 * YU ( Slovakia ) ( 300-500 max ) * 250 * N ( Saeveras ) , SU ( Li ) * 25 * USA ( Minnesota , Chippewa National Forest ) *

F * 200 * YU * 400 * PL , SU * 100 * USA ( Appalachians ) , CH *

GB * * * * * * *

I * * * * * 50 * USA ( Appalachians ) *

IRL * * * * * * *

L * - * * - * * - * *

NL * 200 * YU * - * * 75 * CDN ( Ontario ) , USA ( Appalachians ) *

Stato membro * Pseudotsuga ( Poir . ) Britt . * kg * Provenienza * Quercus borealis Michx . * kg * Provenienza * Quercus pendunculata Ehrh . * kg * Provenienza *

B * 500 * USA ( Washington , West Cascades ) ( alt . 900 m max ) * * * * *

D * 6 000 * CDN ( British Columbia ) USA ( Oregon , Washington ) * 5 500 * CS , DDR , USA ( Appalachians ) * 20 000 * DDR , YU *

DK * 150 * USA ( Washington , Zones 211 and 403 * * * * *

F * 4 000 * USA ( Oregon , Washington ) * * * 10 000 * F , R *

GB * 300 * CDN , USA * 1 450 * PL , R , CS , EEC * 10 150 * R , PL *

I * 500 * USA ( Washington , Oregon , California ) * * * 2 000 * I *

IRL * 60 * USA ( Washington ) * * * * *

L * - * * - * * - * *

NL * - * * - * * - * *

Stato membro * Quercus sessilifiora Sal . * kg * Provenienza * Stato membro * Quercus sessilifiora Sal . * kg * Provenienza *

B * * * I * 3 000 * I *

D * - * * IRL * * *

DK * 15 000 * N ( Agder ,Arendal , Zone F ) * L * - * *

F * 15 000 * F , R * NL * - * *

GB * 7 000 * R , PL * * * *

LEGGENDA

Gli Stati membri e gli Stati di provenienza sono elencati nell ' ordine delle sigle che designano gli Stati membri secondo il codice internazionale utilizzato per gli autoveicoli .

1 . Stati membri

B - Regno del Belgio

D - Repubblica federale di Germania

DK - Regno di Danimarca

F - Repubblica francese

GB - Regno Unito

I - Italia

IRL - Irlanda

L - Granducato del Lussemburgo

NL - Regno dei Paesi Bassi

2 . Stati di provenienza

A - Austria

CDN - Canada

CH - Svizzera

CS - Cecoslovacchia

DDR - Repubblica democratica tedesca

H - Ungheria

J - Giappone

N - Norvegia

PL - Polonia

PL 5 Ca ) - Polonia ( Carpazi )

R - Romania

SU ( Li ) - Unione Sovietica ( Lituania )

SU - Unione Sovietica

USA - Stati Uniti d ' America

YU - Iugoslavia