31978Y1223(01)

Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - Dichiarazione sulla profilassi ed il controllo dei prodotti animali e di origine animale

Gazzetta ufficiale n. C 308 del 23/12/1978 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0048


Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (1)

Dichiarazione sulla profilassi ed il controllo dei prodotti animali e di origine animale

«Gli Stati membri s'impegnano a trattare i cittadini degli altri Stati membri come i propri cittadini per quanto riguarda le attività nel settore della profilassi e, pertanto, a non invocare in proposito l'articolo 55, primo comma, purché tali attività rientrino nell'ambito di queste disposizioni, nella misura in cui tali compiti siano affidati a cittadini di tali Stati membri che esercitano inoltre attività non salariate o attività salariate di veterinario.

Inoltre, constatando che negli Stati membri un veterinario, cittadino di uno Stato membro, può essere abilitato dalle sue autorità nazionali ad esercitare, oltre alle altre sue attività, attività nel settore dell'ispezione dei prodotti animali e di origine animale, gli Stati membri s'impegnano anche a questo proposito a trattare i veterinari, cittadini degli altri Stati membri, come quelli del proprio paese e quindi a non invocare, per applicare trattamenti diversi, l'articolo 55, primo comma, del trattato.

In questa stessa ipotesi, gli Stati membri si impegnano altresì a non invocare l'articolo 48, paragrafo 4, se si ritiene che un veterinario indipendente, abilitato all'esercizio delle attività suddette, occupi un impiego nell'amministrazione pubblica ai sensi di questo articolo.

Gli Stati membri possono tuttavia subordinare l'accesso a queste attività all'esito di un colloquio nel quale il veterinario deve dimostrare alle autorità competenti di essere al corrente delle disposizioni legislative applicabili in materia nel paese ospite.» (1)GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1.