31978R2711

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2711/78 del Consiglio, del 20 novembre 1978, che adegua le percentuali previste dall' articolo 13, paragrafo 9, dell' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 23/11/1978 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0233
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0233


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REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 2711/78 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1978

che adegua le percentuali previste dall ' articolo 13 , paragrafo 9 , dell ' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità definiti dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 914/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 10 , dell ' allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del regime ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che è opportuno adeguare le percentuali relative all ' indennità giornaliera di missione per tener conto dell ' evoluzione delle spese constatata nelle diverse sedi di servizio negli Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dai 1 ottobre 1978 , il testo dell ' articolo 13 , paragrafo 9 , dell ' allegato VII dello statuto è sostituito dal testo seguente :

" 9 . a ) Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 8 , per quanto concerne i funzionari di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , colonna I , sono maggiorati del :

51 % quando la missione è effettuata in Danimarca ,

28 % quando la missione è effettuata in Germania , Belgio , Francia , Lussemburgo o Paesi Bassi ,

10 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito ,

6 % quando la missione è effettuata in Irlanda o in Italia .

b ) Gli importi di cui ai paragrafi 1 , 3 e 8 , per quanto concerne i funzionari di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , colonne II e III , sono maggiorati del :

44 % quando la missione è effettuata in Germania , Danimarca o Paesi Bassi ,

36 % quando la missione è effettuata in Belgio , Francia o Lussemburgo ,

21 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito ,

6 % quando la missione è effettuata in Irlanda o Italia .

c ) Gli importi di cui al paragrafo 2 sono maggiorati del :

50 % quando la missione è effettuata in Germania o Paesi Bassi ,

40 % quando la missione è effettuata in Belgio , Francia o Lussemburgo ,

30 % quando la missione è effettuata in Danimarca ,

24 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito ,

8 % quando la missione è effettuata in Irlanda o Italia . "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 20 novembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

K . von DOHNANYI

( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 119 del 3 . 5 . 1978 , pag . 8 .