31978L0549

Direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 26/06/1978 pag. 0045 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0145
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0145
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0195
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0195


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (78/549/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, i parafanghi delle ruote dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE (4);

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base di prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore della categoria M1 (definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE) destinato a circolare su strada, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i parafanghi delle ruote se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione e l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i parafanghi delle ruote, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di (1)GU n. C 118 del 16.5.1977, pag. 29. (2)GU n. C 114 dell'11.5.1977, pag. 6. (3)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (4)Vedi pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale. diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

ALLEGATO I

1. PRESCRIZIONI GENERALI 1.1. I veicoli a motore devono essere muniti di parafanghi (facenti parte della carrozzeria o montati separatamente).

1.2. I parafanghi devono essere progettati e costruiti in modo da proteggere nella misura del possibile gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua, nonché in modo da ridurre per detti utenti i rischi di contatto con le ruote in movimento.

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 2.1. Quando il veicolo è in ordine di marcia (vedi punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE) e le ruote sono parallele all'asse longitudinale del veicolo, i parafanghi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 2.1.1. Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30º davanti e di 50º dietro il centro delle ruote (vedi figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza (b) del pneumatico, tenendo conto delle condizioni estreme della combinazione pneumatico/ruota, quali sono specificate dal costruttore e indicate al punto 5.2 della comunicazione di cui all'allegato II. In caso di ruote gemelle deve essere presa in considerazione la larghezza totale (t) dei due pneumatici. 2.1.1.1. Nel determinare le larghezze di cui al punto 2.1.1, non vengono prese in considerazione le iscrizioni, le decorazioni, i cordoni o le nervature di protezione dei fianchi dei pneumatici.

2.1.2. La parte posteriore dei parafanghi non deve terminare oltre un piano orizzontale situato a 150 mm al di sopra dell'asse di rotazione delle ruote (distanza misurata rispetto all'asse passante per il centro delle ruote) ; inoltre, l'intersezione del bordo del parafango con tale piano (punto A della figura 1) deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico o, in caso di ruote gemelle, all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico della ruota più esterna.

2.1.3. Il profilo e la collocazione dei parafanghi debbono permettere la massima vicinanza al pneumatico ; in particolare, entro i limiti del settore di cui al punto 2.1.1, il profilo e la posizione devono rispettare le seguenti prescrizioni: 2.1.3.1. la proiezione - situata sul piano assiale verticale del pneumatico - della profondità (p) dei bordi esterni dei parafanghi, misurata sul piano verticale longitudinale passante per il centro del pneumatico, deve essere di almeno 30 mm. Tale profondità (p) può ridursi progressivamente a 0 sui piani radiali di cui al punto 2.1.1;

2.1.3.2. la distanza (c) tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro delle ruote non deve superare due volte r, dove «r» è il raggio statico del pneumatico.

2.1.4. Nel caso di veicoli ad assetto regolabile, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte quando il veicolo si trova nella normale posizione di marcia prescritta dal costruttore.

2.2. I parafanghi possono essere costituiti da più elementi purché, una volta montati, non esistano fessure tra i singoli elementi o all'interno di questi.

2.3. I parafanghi devono essere solidamente fissati. Possono tuttavia essere amovibili interamente o parzialmente.

3. UTILIZZAZIONE DI CATENE 3.1. Il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena sulle ruote motrici equipaggiate di almeno uno dei tipi di pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico adatta al veicolo deve essere specificata dal costruttore e indicata al punto 5.1 della comunicazione di cui all'allegato II.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 4.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

4.2. Essa dev'essere corredata dai documenti indicati, in triplice copia, e dai dati che seguono: 4.2.1. - descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi;

4.2.2. - disegni particolareggiati dei parafanghi che ne indichino la posizione sul veicolo.

4.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. >PIC FILE= "T0013202">

ALLEGATO II MODELLO (Formato massimo : A4 (210 x 297 mm)

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