31978L0546

Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 26/06/1978 pag. 0029 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0024
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0107


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1978 relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (78/546/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che lo sviluppo della politica comune dei trasporti esige una migliore conoscenza dell'ampiezza e dell'evoluzione dei trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di veicoli immatricolati nella Comunità ; che tali dati devono essere comparati a quelli concernenti gli altri modi di trasporto e riguardare sia i trasporti nazionali sia quelli internazionali;

considerando che gli Stati membri raccolgono già, a intervalli annuali o pluriennali, dati statistici relativi ai trasporti di merci effettuati sul loro territorio;

considerando che la direttiva 69/467/CEE (3) dispone la rilevazione statistica, su scala regionale, dei trasporti internazionali di merci su strada ; che, dalla relazione presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 giugno 1974, concernente l'applicazione di tale direttiva, risulta che vari Stati membri non possono raccogliere i dati richiesti a meno di introdurre formalità supplementari alle frontiere ; che occore permettere a detti Stati membri di rinunciare alla rilevazione statistica da effettuare all'atto del passaggio delle frontiere come è implicitamente previsto dalla suddetta direttiva;

considerando che è opportuno di conseguenza modificare il sistema previsto dalla direttiva 69/467/CEE;

considerando che occorre prevedere la possibilità di apportare alla presente direttiva, dopo un periodo di opportuna durata, le modifiche che si rivelassero necessarie in funzione dell'esperienza maturata, in particolare per quanto concerne la rilevazione dei principali flussi di merci tra le regioni della Comunità nel traffico internazionale e per quanto concerne l'abbandono di eventuali rilevazioni statistiche ancora esistenti all'atto del passaggio delle frontiere all'interno della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di veicoli immatricolati in uno Stato membro: a) sul territorio di detto Stato membro (denominati in appresso «trasporti nazionali»);

b) tra detto Stato membro ad un altro Stato membro o un paese terzo (denominati in appresso «trasporti internazionali»).

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per: a) trasporto di merci su strada : qualsiasi spostamento di merci effettuato a mezzo di un veicolo utilitario;

b) veicolo utilitario : qualsiasi veicolo isolato o insieme di veicoli accoppiati, quali un autocarro con o senza rimorchio, un trattore con rimorchio o semirimorchio;

c) immatricolato : il fatto di essere iscritto in un registro dei veicoli utilitari tenuto da un ente ufficiale, indipendentemente dal fatto che a tale iscrizione corrisponda o meno la consegna di una targa d'immatricolazione.

2. La presente direttiva non si applica ai trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di: a) veicoli utilitari il cui peso o le cui dimensioni eccedano i limiti normalmente ammessi; (1)GU n. C 108 dell'8.5.1978, pag. 56. (2)Parere reso il 30 marzo 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale). (3)GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 7.

b) veicoli utilitari agricoli, veicoli militari e veicoli appartenenti ad amministrazioni e servizi pubblici, ad esclusione di quelli delle aziende ferroviarie.

3. Ogni Stato membro ha inoltre facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i veicoli il cui carico utile o il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia inferiore ad un certo limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso totale a pieno carico autorizzato.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro rileva i dati statistici annuali sui trasporti di cui all'articolo 1, effettuati dai veicoli immatricolati nel suo territorio.

2. I dati statistici annuali sono ripartiti come segue: a) per i trasporti nazionali, espressi in tonnellate e in tonnellate-chilometro: - in trasporti per conto proprio e trasporti per conto terzi;

- secondo i 24 gruppi di merci riportati nell'allegato I;

- secono le classi di percorrenza da 0 a 49, da 50 a 149, da 150 a 499 e da 500 chilometri e più;

- secondo le regioni di carico e scarico riportate nell'allegato II;

b) per i trasporti internazionali, espressi in tonnellate e in tonnellate-chilometro: - in trasporti per conto proprio e trasporti per conto terzi;

- secono i 24 gruppi di merci riportati nell'allegato I;

- secondo i paesi di carico e scarico riportati nell'allegato III.

3. Per il calcolo o la stima delle tonnellate-chilometro effettuate, la distanza percorsa dal veicolo su un altro mezzo di trasporto non è presa in considerazione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici di cui al presente articolo tramite delle tabelle conformi ai modelli da A1 ad A4 e B che figurano nell'allegato IV.

Articolo 4

Nel determinare il metodo da utilizzare per la rilevazione dei dati statistici relativi ai trasporti internazionali, gli Stati membri tengono conto della necessità di semplificare al massimo le formalità afferenti agli scambi di merci all'interno della Comunità e in particolare quelle da soddisfare all'atto del passaggio delle frontiere tra Stati membri.

Articolo 5

1. I dati statistici di cui alla presente direttiva sono rilevati per la prima volta per il 1979.

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento, le tabelle elaborate conformemente all'articolo 3.

3. Tenuto conto dell'articolo 7, la Commissione comunica al più presto agli Stati membri i risultati delle indagini e qualsiasi altra informazione idonea essa possegga.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi al momento della comunicazione dei primi risultati, una relazione dettagliata sui metodi di rilevazione impiegati.

2. Nel determinare i propri metodi di rilevazione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per ottenere risultati d'indagine sufficienti per quanto riguarda il totale dei quantitativi trasportati sia in trasporti nazionali, sia in trasporti internazionali. Essi comunicano alla Commissione annualmente dati sulla percentuale delle mancate risposte e, sotto forma di scarto tipo o di intervallo di confidenza, sull'attendibilità dei risultati riguardanti, da un lato, i trasporti tra regioni nazionali di cui all'allegato II e, dall'altro, i trasporti tra il loro territorio e quello di ciascuno degli altri Stati membri. Le comunicano inoltre dati sul metodo utilizzato per il calcolo delle prestazioni espresse in tonnellate-chilometro.

Articolo 7

Ogni anno la Commissione esamina, con la collaborazione del comitato di coordinamento delle statistiche dei trasporti funzionante presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, le tabelle e le relazioni trasmesse dagli Stati membri a norma degli articoli 5 e 6, per accertarsi che i metodi applicati forniscano risultati comparabili e per determinare secondo quale modalità e a quale livello di dettaglio i dati forniti dagli Stati membri possono essere resi pubblici.

Articolo 8

Entro il 1º gennaio 1983, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza maturata nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva e proporrà le eventuali modifiche necessarie, alla luce dei risultati ottenuti, in particolare per evitare che gli scambi di merci tra Stati membri siano sistematicamente subordinati all'espletamento di formalità specifiche ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri fruiscono, per i primi tre anni di realizzazione delle indagini statistiche di cui alla presente direttiva, di un concorso finanziario della Comunità per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1º gennaio 1979.

2. A decorrere dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle misure di cui al paragrafo 1, la direttiva 69/467/CEE non è più applicabile a detto Stato.

3. La direttiva 69/467/CEE è abrogata a decorrere dal 1º gennaio 1979.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

ALLEGATO I GRUPPI DI MERCI

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ALLEGATO II ELENCO DELLE REGIONI

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ALLEGATO III ELENCO DEI PAESI

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ALLEGATO IV

TABELLA A1 Trasporti nazionali secondo il genere di trasporto e la natura della merce

>PIC FILE= "T0013188"> TABELLA A2 Trasporti nazionali intra-regionali e inter-regionali

>PIC FILE= "T0013189"> TABELLA A3 Trasporti nazionali : carichi e scarichi nelle regioni secondo la natura della merce

>PIC FILE= "T0013190"> TABELLA A4 Trasporti nazionali per classe di percorrenza e secondo la natura della merce

>PIC FILE= "T0013191"> TABELLA B Trasporti internazionali secondo la natura della merce e la relazione di traffico servita

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