Regolamento (CEE) n. 1659/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dell'accordo di cooperazione nonché dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 26/07/1977 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 9 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 6 pag. 0233
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 6 pag. 0233
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1659/77 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1977 relativo alle misure di salvaguardia previste dall ' accordo di cooperazione nonchù dall ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania , qui di seguito denominato « accordo di cooperazione » , nonchù un accordo provvisorio ( 2 ) sono stati firmati il 18 gennaio 1977 ; considerando che , per l ' esecuzione delle clausole di salvaguardia e delle conservative previste dagli articoli 30 , 31 , 32 e 40 dell ' accordo di cooperazione e dagli articoli 22 , 23 , 24 e 31 dell ' accordo provvisorio , è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la normativa comunitaria , in particolare quelle del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 3 ) , nonchù quelle del regolamento ( CEE ) n . 459/68 del Consiglio , del 5 aprile 1968 , relativo alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2011/73 ( 5 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 In caso di pratiche che potrebbero esporre la Comunità a misure di salvaguardia conformemente agli articoli 32 dell ' accordo di cooperazione e 24 dell ' accordo provvisorio , la Commissione , fatto salvo l ' articolo 2 del presente regolamento , dopo aver istruito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , si pronuncia sulla compatibilità delle pratiche con l ' accordo . Articolo 2 In caso di pratiche di dumping o di aiuti pubblici che potrebbero giustificare l ' applicazione , da parte della Comunità , delle misure di cui agli articoli 30 dell ' accordo di cooperazione e 22 dell ' accordo provvisorio , è decisa , secondo la procedura e le modalità di cui al regolamento ( CEE ) n . 459/68 , l ' istituzione di dazi antidumping o di dazi compensativi . Articolo 3 In caso di pratiche che potrebbero giustificare l ' applicazione , da parte della Comunità , delle misure di cui agli articoli 31 e 40 dell ' accordo di cooperazione , 23 e 31 dell ' accordo provvisorio , il Consiglio , nelle condizioni definite in detti articoli , può adottare le misure di salvaguardia adeguate secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 1439/74 , in particolare dall ' articolo 13 , paragrafi 2 e 3 . In caso di urgenza e nelle condizioni previste dagli articoli 31 dell ' accordo di cooperazione e 23 dell ' accordo provvisorio : - la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità previste dal regolamento ( CEE ) n . 1439/74 , in particolare dall ' articolo 12 , paragrafi 2 e 3 ; - ogni Stato membro può adottare , a titolo conservativo , le misure di salvaguardia conformi al regime descritto all ' articolo 14 , paragrafi 1 - 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 . Articolo 4 1 . Il presente regolamento non osta all ' applicazione della normativa relativa all ' organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano , nonchù delle normative specifiche adottate ai termini dell ' articolo 235 del trattato , applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; esso si applica in via complementare . 2 . Tuttavia , l ' articolo 3 , secondo comma , secondo trattino , non si applica ai prodotti contemplati dalla suddetta normativa . Articolo 5 La Commissione effettua le notifiche della Comunità al consiglio di cooperazione e alla commissione mista , previste dagli articoli 32 dell ' accordo di cooperazione e 24 dell ' accordo provvisorio . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 luglio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) Parere espresso l ' 8 luglio 1977 ( non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 166 . ( 3 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 206 del 27 . 7 . 1973 , pag . 3 .