31977L0576

Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 07/09/1977 pag. 0012 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0141


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

( 77/576/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella risoluzione del 221 gennaio 1974 , relativa ad un programma d ' azione sociale ( 3 ) , il Consiglio ha affermato la necessità , nel quadro del migioramento delle condizioni di vita e di lavoro , di migliorare la sicurezza e la protezione sanitaria sul posto di lavoro ;

considerando che la libera circolazione delle presone e dei servizi ha notevolmente aumentato il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali , per effetto in particolare delle differenze esistenti in materia di organizzazione del lavoro negli Stati membri , della diversità delle lingue e dei malintesi e degli errori che ne direvano ; che queste difficoltà , che costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato comune possono essere ridotte mediante l ' istituzione di un sistema comunitario di segnaletica di sicurezza ;

considerando che l ' uniformizzazione dei segnali di sicurezza produce conseguenze positive sia per i lavoratori sul posto di lavoro all' interno o all ' esterno delle imprese , che per i terzi che vi hanno accesso ;

considerando che le segnaletica comunitaria di sicurezza sarà solo se sarà regolata da disposizioni unificare , se la configurazione dei segnali sarà il più possibile semplice ed apparescene , con un corredo minimo di scritte esplicative e se gli interessati riceveranno una completa e ripetuta informazione in materia di segnaletica di sicurezza ;

considerando che il progresso tecnico e l ' ulteriore sviluppo dei metodi internazionali di segnaletica rendono necessario un aggironamento dei segnali di sicurezza ; che deve essere garantita , per agevolare l ' attuazione dei provvedementi all ' uopo necessari , una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione e che occore istituire un comitato speciale a tal fine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . la presente direttiva concerne la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro .

2 . La presente direttiva non si applica

a ) alla segnaletica ferroviaria , stradale , della navigazione fluviale , marittima ed aerea ;

b ) alla segnaletica per l ' immissione sul mercato sostanza e preparati pericolosi ;

c ) alla miniere di carbone .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per

a ) segnaletica di sicurrezza

una segnaletica che , riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione , trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza ;

b ) colore di sicurezza

un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza ;

c ) colore di contrasto

un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni ;

d ) segnale di sicurezza

un segnale che , con la combinazione di forma geometrica , colore e simbolo , trasmette un determinato messaggio di sicurezza ;

e ) segnale di divieto

un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo ;

f ) segnale di avvertimento

un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo ;

g ) segnale di prescrizione

un segnale di sicurezza che prescrivere un determinato comportamento ;

h ) segnale di salvataggio

un segnale di sicurezza che indica , in caso di pericolo , l ' uscita di sicurezza , il cammino verso un posto di pronto soccorso o l ' ubicazione di un dispositivo di salvataggio ;

i ) segnale di informazione

un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da e ) ad h ) ;

i ) segnale complementare

un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e ad h ) e che trasmette ulteriori informazioni ;

k ) simbolo

un ' immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e ) ad h ) .

2 . Il significato e l 'impiego dei colori di sicurezza e di contrato , nonchù la forma , l ' aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati all ' allegato I .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessari per garantire che

- i segnali di sicurezza su tutti i posti di lavoro siano conformi ai principi fissati nell ' allegato I ,

- per la situazioni di pericolo e le esigenza di informazione previste nell' allegato II , vengano usati unicamente i segnali di sicurezza ivi indicati ,

- per il traffico interno dell ' aziende venga impiegata le segnaletiva vignete per il traffico stradale .

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare l ' allegato I , punti da 2 a 6 , e l ' allegato II al progresso tecnico e all ' ulteriore evoluzione dei metodi internazionali di segnaletica sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 6 .

Articolo 5

1 . È istituito un comitato , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 6

1 . Nei casi in cui fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo , il comitato è adito dal suo presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi di cui trattasi . il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione .

Articolo 7

1 . Entro il 1° gennaio 1979 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne danno immediatamente comunicazione alla Commissione . Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nel campo contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) GU n . C 178 del 2 . 8 . 1976 , pag . 57 .

( 2 ) GU n . C 278 del 24 . 11 . 1976 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

ALLEGATO I

PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1 . OSSERVAZIONI GENERALI

1.1 . Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l ' attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli .

1.2 . La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione .

1.3 . La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza .

1.4 . L ' efficacia della segnaletica di sicurezza dipende in particolare da un ' estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile .

2 . COLORI DI SICUREZZA E COLORI DI CONTRASTO

2.1 . Significato dei colori di sicurezza

Tabella 1

Colore di sicurezza * Significato o scopo * Esempi di applicazione *

Rosso * Arresto * Segnalo di arresto *

* Divieto * Dispositivi di arresto di emergenza *

* * Segnale di divieto *

* Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio *

Giallo * Attenzione ! * Segnaletica di pericoli ( incendio , esplosione , radiazioni , sostanze chimiche , ecc . ) *

* Pericolo latente * Segnaletiva di soglie , passaggi pericolosi , ostacoli *

Verde * Situazione di sicurezza * Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza *

* Pronto soccorso * Docce di soccorso *

* * Posti di pronto soccorso e di salvataggio *

Azzuro ( 1 ) * Segnale di prescrizione * Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza *

* Informazioni * Ubicazione del telefono * $( 1 ) È da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con simbolo o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza .

2.2 . Colori di contrato e colori del simbolo

Tabella 2

Colore di sicurezza * Colore di contrato * Colore del simbolo *

rosso * bianco * nero *

giallo * nero * nero *

verde * bianco * bianco *

azzuro * bianco * bianco *

3 . FORMA GEOMETRICA E SIGNIFICATO DEL SEGNALE DI SICUREZZA

Tabella 3 : vedi G.U .

4 . COMBINAZIONE DI FORME E COLORI - LORO SIGNIFICATO PER I SEGNALI

Tabella 4 : vedi G.U .

5 . CONFIGURAZIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA

5.1 . Segnali di divieto

Fondo : bianco ; simbolo o scritta : nero .

Il colore di sicurezza rosso deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprie almeno il 35 % della superficie del segnale .

5.2 . Segnali di avvertimento , di prescrizione , di salvataggio , di informazione

Fondo : colore di sicurezza ; simbolo o testo : colore di contrasto .

Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero . Il colore di sicurezza deve coprire almeno il 50 % della superficie del segnale .

5.3 . segnali supplementari

Fondo : bianco ; scritta : nero ,

o

Fondo : colore di sicurezza ; scritta : colore di contrasto .

$5.4 . Simbolo

Deve avere l ' aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari non necessari alla compresione .

6 . SEGNALI DI PERICOLO CON GIALLO/NERO

Designo : vedi G.U .

( Percentuale del colore di sicurezza almeno il 50 % )

Segnalazione di punti costanti di pericolo come ad esempio

punti nei quali sussiste un pericolo di urto , di caduta , di inciampo da parte di persone , oppure un pericolo di caduta di carichi ;

gradini , buche nel pavimento , ecc .

Allegato II : vedi : G.U .