31977L0092

Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0014 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0219


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

concernente misure destinate a facilitare l ' effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni ( ex gruppo 630 CITI ) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

( 77/92/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale cosi realizzato si applica in particolare alla facoltà di iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

considerando che l ' accesso alle attività di agente e di mediatore di assicurazioni e l ' esercizio di tali attività non sono regolamentati in tutti gli Stati membri ; che in alcuni esiste libertà di accesso e di esercizio , mentre in altri è prescritto tassativamente il possesso di un titolo per potere accedere alla professione ;

considerando che , date le differenze esistenti negli Stati membri in merito alla delimitazione delle attività di agente e mediatore di assicurazioni , è necessario determinare con la massima esattezza le attività cui si applica la presente direttiva ;

considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che , al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste , siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ,

considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate , segnatamente mediante l ' adozione di misure transitorie , quali quelle previste dai programmi generali ( 3 ) per evitare difficoltà ingiustificate per i cittadini degli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è subordinato ad alcuna condizione ;

considerando che , per ovviare a eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere nell ' ammettere , come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività considerate negli Stati membri ospitanti in cui esse sono disciplinate , l ' esercizio effettivo dell ' attività nello Stato membro di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza recente , qualora non sia richiesta una formazione preliminare , allo scopo di garantire che il beneficiario possiede cognizioni professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ;

considerando che , tenuto conto della situazione esistente nei Paesi Bassi , dove i mediatori a seconda delle loro conoscenze professionali sono divisi in più categorie , occorre prevedere un sistema equivalente per i cittadini degli altri Stati membri che intendono accedere all ' una o all ' altra delle categorie medesime ; che il criterio più equo ed obiettivo da adottare a tal fine è costituito dal numero degli impiegati che il beneficiario ha od ha avuto alle sue dipendenze ;

considerando anche che , quando l ' attività di agente implica una procura permanente da parte di una o più società di assicurazioni , tale da conferire al beneficiario il potere di impegnare il nome della o delle società in questione per tutti o parti degli atti che rientrano nel normale esercizio della loro attività , l ' interessato deve poter accedere all ' attività di mediatore nello Stato membro ospitante ;

considerando che la presente direttiva non avrà più ragione di essere allorchù il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività in questione e del loro esercizio , nonchù il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli saranno stati realizzati ;

considerando che , qualora gli Stati membri subordinino anche per i salariati l ' accesso alle attività enumerate nella direttiva o l ' esercizio di queste al possesso di cognizioni e attitudini professionali , la presente direttiva deve anche applicarsi a detta categoria di persone al fine eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 312/76 ( 5 ) ;

considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e dell società di cui al titolo I dei programmi generali , nonchù per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività non salariate di cui all ' articolo 2 .

2 . La presente direttiva si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri che , conformemente al regolamento ( CEE ) n . 1612/68 , vogliono esercitare , a titolo subordinato , le attività di cui all ' articolo 2 .

Articolo 2

1 . La presente direttiva si applica alle seguenti attività , purchù rientrino nel gruppo ex 630 CITI dell ' allegato III del programma generale per la eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento :

a ) l ' attività professionale di coloro che mettono in relazione contraenti e società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra queste , ai fini della copertura dei rischi da assicurare o riassicurare , preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione , particolarmente in caso di sinistro ;

b ) l ' attività professionale di quanti hanno il compito , in virtù di uno o più contratti o mandati , di presentare , di proporre e di preparare o di concludere contratti di assicurazione o di collaborare alla loro gestione ed esecuzione , particolarmente in caso di sinistro , a nome e per conto , o soltanto per conto di una o più società di assicurazione ;

c ) le attività delle persone diverse da quelle menzionate alle lettere a ) e b ) , ma che agiscono per conto di queste , ed eseguono suprattutto lavori introduttivi , presentano contratti d ' assicurazione o riscuotono premi , senza che tali operazioni possano comportare l ' assunzione di un impegno verso il pubblico o da parte del pubblico .

2 . Sono particolarmente contemplate dalla presente direttiva le attività svolte sotto le seguenti denominazioni di uso corrente negli Stati membri :

a ) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1 , lettera a ) :

- in Italia :

- Mediatore di assicurazioni

- Mediatore di riassicurazioni

b ) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1 , lettera b ) :

- in Italia :

- Agente di assicurazioni

c ) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1 , lettera c ) :

- in Italia :

- Subagente

Articolo 3

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l ' accesso ad un ' attività di cui all ' articolo 2 , e per il relativo esercizio , provvedono affinchù , prima di stabilirsi o di cominciare ad esercitare un ' attività temporanea , il beneficiario sia informato , a sua richiesta , della regolamentazione da cui è disciplinata la professione che il beneficiario stesso prevede di esercitare .

Articolo 4

Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) o l ' esercizio di questa siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali , commerciali o professionali , detto Stato membro riconosce come prova sufficiente di queste cognizioni e attitudini l ' esercizio effettivo di una delle attività considerate in un altro Stato membro :

a ) per quattro anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d ' impresa ;

b ) oppure per due anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d ' impresa , qualora il beneficiario provi di avere svolto , per almeno tre anni , delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni ;

c ) oppure per un anno , come indipendente o in qualità di dirigente d ' impresa , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

Articolo 5

1 . Qualora uno Stato membro subordini l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) o l ' esercizio di questa a condizioni più severe di quelle che richiede per l ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , esso può , per l ' accesso all ' attività di cui al primo caso o il suo esercizio , esigere che l ' attività in un altro Stato membro sia stata esercitata nel settore professionale di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) :

a ) per quattro anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d ' impresa ;

b ) oppure per due anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d ' impresa , qualora il beneficiario provi di avere svolto , per almeno tre anni , delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni ;

c ) oppure per un anno , come indipendente o in qualità di dirigente d ' impresa , qualora il beneficiario dimostri di avere ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

All ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) è assimilata una attività esercitata dal beneficiario conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) se essa comporta da parte di una o più società di assicurazione una procura permanente che consenta all ' interessato di impegnare il nome della o delle società in questione per tutti o parte degli atti che rientrano nel normale esercizio della loro attività .

2 . Tuttavia , nei Paesi Bassi l ' accesso all ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) o il suo esercizio sono inoltre soggetti alla condizione che l ' attività stessa sia stata esercitata :

- presso un ' impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno dieci impiegati , se egli vuole accedere all ' attività di « makelaar » ;

- presso un ' impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno cinque impiegati , se egli vuole accedere all ' attività di « assurantiebezorger » ;

- presso un ' impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno due impiegati , se egli vuole accedere all ' attività di « erkend assurantieagent » .

Articolo 6

1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso all ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere c ) o il suo l ' esercizio siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali , commerciali o professionali , detto Stato membro riconosce come prova sufficiente del possesso di dette cognizioni e attitudini l ' esercizio effettivo dell ' attività considerata in un altro Stato membro :

a ) per due anni consecutivi come indipendente ovvero nell ' esercizio di funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più società di assicurazioni ;

b ) oppure per un anno , alle condizioni di cui alla lettera a ) qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente

2 . L ' esercizio effettivo per almeno un anno di una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) e la formazione ricevuta per una di queste attività sono considerate equipollenti alle condizioni previste al paragrafo 1 .

Articolo 7

Nei casi previsti dagli articoli 4 , 5 e 6 , le attività in questione non devono essere cessate da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all ' articolo 9 , paragrafo 1 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini , esso deve essere applicato anche ai beneficiari .

Articolo 8

1 . È considerato come esercitante un ' attività di dirigente d ' impresa ai sensi dell ' articolo 4 e dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , chiunque abbia svolto nell ' attività corrispondente :

a ) la funzione di capo d ' azienda o di direttore di succursale ;

b ) oppure la funzione di sostituto del capo d ' azienda oppure quella di procuratore , qualora questa funzione implichi una responsabilità corrispondente a quella del capo d ' azienda rappresentato .

2 . È considerato come esercitante un ' attività di dirigente d ' impresa ai sensi dell ' articolo 4 anche chiunque abbia svolto presso una società di assicurazione un ' attività comprendente funzioni organizzative o di controllo del lavoro degli agenti .

3 . Le funzioni di cui all ' articolo 4 , lettera b ) e all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) devono implicare responsabilità in materia di acquisizione , gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione .

Articolo 9

1 . La prova che le condizioni di cui agli articoli 4 , 5 , 6 e 7 sono soddisfatte è costituita da un attestato rilasciato dall ' autorità o dall ' organismo competente dello Stato membro d ' origine o di provenienza , che l ' interessato dovrà allegare domanda presentata per esercitare nel paese ospitante una delle attività in questione .

2 . Gli Stati membri designano , nel termine previsto dall ' articolo 13 , le autorità e gli organismi competenti a rilasciare l ' attestato di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

3 . Nel termine previsto dall ' articolo 13 , ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità e gli organismi ai quali deve essere presentata la domanda di esercitare nello Stato membro ospitante le attività di cui all ' articolo 2 ed i relativi documenti .

Articolo 10

1 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una sola di queste due prove , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza di esso , l ' esibizione di un documento equivalente , rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d ' origine o di provenienza , dal quale risulti che l ' interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate .

2 . Quando nello Stato membro d ' origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1 , tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall ' interessato ad un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all ' occorrenza ad un notaio dello Stato membro d ' origine o di provenienza , che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato .

3 . I documenti rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 devono , al momento della loro presentazione , essere di data non anteriore a tre mesi .

4 . Gli Stati membri designano , entro il termine previsto all ' articolo 13 , le autorità e gli organismi competenti a rilasciare i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

Nel termine previsto dall ' articolo 13 , ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità e gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nello Stato membro ospitante le attività di cui all ' articolo 2 .

5 . Qualora nello Stato membro ospitante debba essere comprovata la solvibilità , detto Stato considera come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio , gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro di origine o di provenienza .

Articolo 11

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , o per il suo esercizio , e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri , lo stesso Stato membro fa in modo che possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente .

Articolo 12

La presente direttiva rimane applicabile fino all ' entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali in materia di accesso alle attività in questione e del loro esercizio .

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 14

Gli Stati membri comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 13 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 78 del 2 . 8 . 1971 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 113 del 9 . 11 . 1971 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 e pag . 36/62 .

( 4 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .

( 5 ) GU n . L 39 del 14 . 2 . 1976 , pag . 2 .