31977L0062

Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 15/01/1977 pag. 0001 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 1 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0029


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

( 77/62/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte nel campo delle forniture pubbliche sono vietate dagli articoli 30 e seguenti del trattato ;

considerando che è opportuno completare tale divieto mediante un coordinamento delle procedure in materia di appalti pubblici di forniture , per assicurare , con la creazione di eguali condizioni di partecipazione agli stessi in tutti gli Stati membri , una trasparenza che permetta un miglior controllo dell ' osservanza del divieto in questione ;

considerando che l ' accesso dei prodotti originari dei paesi terzi agli appalti pubblici di forniture nella Comunità è oggetto della risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ( 3 ) e della dichiarazione della Commissione del 21 dicembre 1976 ( 4 ) ;

considerando che , in materia di appalti di lavori pubblici , il coordinamento è stato attuato sulla base di taluni principi relativi al divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio , alla pubblicità comunitaria degli appalti , all ' elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione ed all ' istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l ' osservanza di detti principi ; che è opportuno estendere tale metodo e tali principi agli appalti pubblici di forniture , apportandovi alcuni adattamenti per tener conto della natura particolare degli appalti in esame ;

considerando che la presente direttiva non osta in particolare all ' applicazione degli articoli 36 e 223 del trattato ;

considerando che gli enti che gestiscono attualmente i servizi di trasporto negli Stati membri sono tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato ; che , conformemente agli obiettivi della politica comune dei trasporti , occorre assicurare la parità di trattamento non solo tra le imprese che si dedicano allo stesso tipo di trasporto , ma anche tra queste e quelle che si dedicano ad altri tipi di trasporto ;

considerando che è opportuno , in attesa dell ' elaborazione di misure di coordinamento delle procedure applicabili agli organismi di trasporto , con riguardo alla particolare situazione sopra enunciata , escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli enti di cui sopra che , in base al loro stato giuridico , vi rientrerebbero ;

considerando che in materia di appalti di forniture è necessario evitare che i servizi di produzione , erogazione e trasporto di acqua e di energia nonchù i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni siano sottoposti a regimi differenti a seconda che essi dipendano dallo Stato , dagli enti pubblici territoriali o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico o che abbiano una distinta personalità giuridica ; che è quindi necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva i servizi di cui sopra che vi rientrerebbero in base al loro stato giuridico , in attesa che l ' esperienza acquisita permetta di adottare una soluzione definitiva ;

considerando che ù necessario prevedere casi ecceszionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate ; che tali casi debbono però essere espressamente limitati ;

considerando che gli appalti di forniture per importi inferiori a 200 000 unità di conto europee possono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure di coordinamento , data la loro limitata importanza sul piano concorrenziale ;

considerando che con decisione n . 3289/75/CEE CECA del 18 dicembre 1975 ( 5 ) la Commissione , su parere conforme del Consiglio , ha definito un ' unità di conto europea che rappresenta un valore medio dell ' evoluzione delle monete degli Stati membri ; che il valore di tale unità di conto in ciascuna delle monete degli Stati membri è stabilito quotidianamente e che l ' utilizzazione di detta unità di conto per l ' applicazione della direttiva richiede che sia fissata una data di riferimento ;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiundicatrici degli Stati membri ; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell 'interesse ; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire ; che , più in particolare , nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse alle gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l ' offerta in conformità alle condizioni prescritte ;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare , come è d ' uso negli Stati membri , nel capitolato d ' oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente ;

considerando che le disposizioni della direttiva verranno riesaminate e potranno essere oggetto di revisione , come risulta dalla risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ( 6 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva :

a ) gli « appalti pubblici di forniture » sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra un fornitore ( persona fisica o giuridica ) ed una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b ) , aventi per oggetto la fornitura di prodotti . Tale fornitura può comportare , a titolo accessorio , lavori di posa e d ' installazione ;

b ) sono considerate « amministrazioni aggiudicatrici » lo Stato , gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico oppure , negli Stati membri che non conoscono tale concetto , gli enti equivalenti , enumerati nell ' allegato I ;

c ) il fornitore che presenta un ' offerta è designato con l ' espressione « offerente » ; chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta è designato con l ' espressione « candidato » .

Articolo 2

1 . Per aggiudicare gli appalti pubblici di forniture , i poteri aggiudicatori applicano le proprie procedure nazionali , adattate alla presente direttiva .

2 . La presente direttiva non si applica :

a ) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da enti che gestiscono servizi di trasporto ;

b ) gli appalti pubblici di forniture stipulati da aziende di produzione , trasporto ed erogazione di acqua e di energia , nonchù i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni .

3 Se lo Stato , un ente pubblico territoriale o una delle persone giuridiche di diritto pubblico oppure uno degli enti equivalenti , enumerati nell ' allegato I , accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici , indipendentemente dal suo stato giuridico , diritti speciali o esclusivi di esercitare un ' attività di servizio pubblico , l ' atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare , per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell ' ambito di tale attività , il principio della non discriminazione in base alla nazionalità .

Articolo 3

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici regolati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù :

a ) di un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all ' utilizzazione in comune di un ' opera da parte degli Stati firmatari ; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione , che potrà procedere ad una consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici con decisione 71/306/CEE ( 7 ) , modificata dalla decisione 77/63/CEE ( 8 ) ;

b ) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo ;

c ) della procedura specifica di un ' organizzazione internazionale .

Articolo 4

1 . Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure aperte » ai sensi della presente direttiva ( articoli da 7 a 10 , 13 , 17 , 18 da 20 a 25 ) , le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un ' offerta .

2 . Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure ristrette » ai sensi della presente direttiva ( articoli 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , da 17 a 25 ) le procedure nazionali in cui soltanto i fornitori invitati dall ' amministrazione aggiudicatrice possono presentare delle offerte .

3 . Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all ' articolo 6 sono soggetti alle sole disposizioni dell ' articolo 7 .

Articolo 5

1 . a ) I titoli II , III e IV e l ' articolo 6 si applicano , alle condizioni di cui all ' articolo 4 , agli appalti pubblici di forniture il cui valore di stima , IVA esclusa , sia uguale o superiore a 200 000 unità di conto europee .

b ) L ' unità di conto europea è quella definita dalla decisione n . 3289/75/CECA .

c ) il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione è la media del valore aggiornato dei dodici mesi precedenti , calcolato l ' ultimo giorno del mese di ottobre ogni due anni con effetto al 1° gennaio successivo . Tale controvalore , calcolato dalla Commissione , è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i primi giorni di novembre .

d ) il funzionamento delle modalità di calcolo di cui alla lettera c ) sarà esaminato in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici su iniziativa della Commissione due anni dopo la prima data della loro entrata in vigore .

e ) Tali modalità saranno in ogni caso rivedute non appena il Consiglio avrà deliberato sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione e relativa all ' utilizzazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) nel bilancio generale delle Comunità europee , nonchù negli atti giuridici adottati dalle istituzioni .

2 . Quando si tratta di appalti che presentano un carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato , assume come base per l ' applicazione del paragrafo 1 loro valore cumulato durante l ' anno successivo alla prima fornitura o durante il periodo del contratto qualora tale periodo ecceda dodici mesi .

3 . Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati , si assume come base per l ' applicazione del paragrafo 1 il valore di stima della totalità di questi lotti .

4 . Nessun progetto di a acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all ' applicazione del presente articolo .

Articolo 6

1 . Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i loro appalti di forniture senza applicare le procedure previste all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 , nei seguenti :

a ) in mancanza di offerte o in caso di offerte irregolari , dopo aver seguito una delle procedure previste dalla presente direttiva , o in caso di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV , purchù le condizioni iniziali dell ' appalto non vengano fondamentalmente modificare ;

b ) per le forniture la cui fabbricazione o consegna , a causa di particolarità tecniche , artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva , non possono essere affidate che ad un fornitore determinato ;

c ) per gli oggetti fabbricati puramente a scopo di ricerca , di prova , di studio o di messa a punto ;

d ) nella misura dello stretto necessario , quando l ' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l ' amministrazione aggiudicatrice in questione non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure previste all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 ;

e ) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente , o all ' ampliamento di forniture o impianti esistenti , se il cambiamento di fornitore costringesse l ' amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe un ' incompatibilità o delle difficoltà tecniche sproporzionate ;

f ) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa all ' interno della Comunità ;

g ) quando le forniture sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato , o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato ;

h ) per gli appalti di forniture di equipaggiamenti nel settore dell ' informatica , fatte salve le decisioni del Consiglio adottate su proposta della Commissione e che definiscono le categorie di materiale cui non si applica la presente eccezione . Non è più possibile ricorrere alla presente eccezione dopo il 1° gennaio 1981 , salvo decisione del Consiglio presa su proposta della Commissione che modifica questa data .

2 . Entro la fine del mese di giugno di ogni anno , gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto in cui figurano il numero e l ' importo degli appalti aggiudicati nell ' anno civile precedente sulla base del paragrafo 1 , lettere da a ) a f ) , almeno per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dagli Stati , Laender , regioni , province e dipartimenti . Nella misura del possibile , gli Stati membri ripartiscono gli appalti aggiudicati secondo le singole disposizioni .

TILOLO II

Norme comuni nel settore tecnico

Articolo 7

1 . Le prescrizioni tecniche , definite nell ' allegato , nonchù la descrizione dei metodi di prova , di controllo o di omologazione sono contenute nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto . Tali prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate .

In tal caso si deve fare riferimento , in ordine di preferenza :

1 ) alle norme comunitari rese obbligatorie da un atto delle Comunità ;

2 ) alle altre norme comunitarie ( in particolare norme CECA o europee ( in particolare norme CEN e CENELEC ) accettate dal paese dell ' amministrazione aggiudicatrice ;

3 ) alle norme internazionali accettate dal paese dell ' amministrazione aggiudicatrice ( in particolare norme ISO e CEI ) ;

4 ) alle norme nazionali del paese dell ' amministrazione aggiudicatrice ;

5 ) a qualsiasi altra norma

2 . Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall ' oggetto dell " appalto , gli Stati membri vietano l ' introduzione , nelle clausole contrattuali di un determinato appalto , di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l ' effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti . É in particolare vietata l ' indicazione di marche , brevetti o tipi nonchù la specificazione di un ' origine o di una produzione determinate ; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione « o equivalente » è autorizzata quando l ' oggetto dell ' appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intellegibili per tutti gli interessati .

Articolo 8

Quando sono messi a concorso dei progetti o quando i bandi di gara lasciano agli offerenti la possibilità di presentare varianti al progetto dell ' amministrazione , le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un ' offerta per il solo motivo che è stata elaborata con un metodo di calcolo tecnico diverso da quello in uso nel paese in cui è aggiudicato l ' appalto , a condizione che l ' offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d ' oneri . Gli offerenti devono unire alla loro offerta tutte le giustificazioni necessarie alla verifica dei progetti e fornire qualunque chiarimento supplementare che l ' amministrazione aggiudicatrice ritenga indispensabile .

TITOLO III

Norme comuni in materia di pubblicità

Articolo 9

1 . Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture a mezzo di procedura aperta o di procedura ristretta , fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara .

2 . Questo bando è inviato quanto prima , per i canali più appropriati , all ' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed è pubblicato per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , nelle lingue ufficiali delle Comunità ; l ' unico testo facente fede è quello nella lingua originale . Il bando è redatto secondo i modelli che figurano all ' allegato III .

3 . Nella procedura accelerata di cui all ' articolo 12 , il bando di gara è pubblicato in tutte le edizioni della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee soltanto nella lingua originale .

4 . La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee pubblica il bando di gara di cui ai paragrafi precedenti non oltre nove giorni dalla data di spedizione e , nel caso della procedura accelerata dell ' articolo 12 , non oltre cinque giorni dalla data di spedizione .

5 . La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell ' amministrazione aggiudicatrice non deve aver luogo prima della data di spedizione che deve essere in essa menzionata . La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

6 . Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione .

7 . Le spese di pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità . La lunghezza del bando non pu ò essere superiore a una pagina della suddetta Gazzetta , ossia circa 650 parole . Il bando è redatta in conformità delle rubriche dei modelli che figurano nell ' allegato III . Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui figurano uno o più bandi di gara riproduce il modello o i modelli cui si riferiscono il bando o i bandi pubblicati .

Articolo 10

1 . Nelle procedure aperte , il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara .

2 . Semprechù siano stati richiesti in tempo utile , i capitolati d ' oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della loro domanda .

3 . Semprechù siano state richieste in tempo utile , le informazioni complementari sui capitolati s ' oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte .

4 . Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi e dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d ' oneri , il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prolungato .

Articolo 11

1 . Nelle procedure ristrette , il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazione aggiudicatrici non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara .

2 . Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte . La lettera d ' invito è accompagnata dal capitolato d ' oneri e dai documenti complementari .

3 . Il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera dell ' invito .

4 . Semprechù siano state richieste in tempo utile , le informazioni complementari sul capitolato d ' oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte .

5 . Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un ' offerta possono effettuarsi per lettera , per telegramma , per telescritto o per telefono . In questi ultimi tre casi , devono essere confermate per lettera .

6 . Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d ' oneri , il termine di cui al paragrafo o deve essere adeguatamente prolungato .

Articolo 12

1 . Nei casi in cui l ' urgenza renda inidonei i termini previsti all ' articolo 11 , le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i seguenti termini :

a ) un termine di ricezione delle domanda di partecipazione non inferiore a 12 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ;

b ) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell ' invito .

2 . Semprechù siano state richieste in tempo utile , le informazioni complementari sul capitolato d ' oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte .

3 . Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un ' offerta devono effettuarsi per lettera , per i canali più rapidi possibili . Quando sono fatte per telegramma , per telescritto o per telefono le domande di partecipazione alle gare devono essere confermate per lettera .

Articolo 13

Nelle procedure aperte , il bando di gara specifica almeno :

a ) la data di spedizione all ' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ;

b ) la procedura di aggiudicazione prescelta ;

c ) il luogo della consegna , la natura e la quantità dei prodotti , e , se l ' appalto è diviso in più lotti , la possibilità di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse ;

d ) il termine di consegna eventualmente stabilito ;

e ) l ' indirizzo , il numero telefonico e , se del caso , l ' indirizzo telegrafico e di telescrivente delle amministrazioni aggiudicatrici ;

f ) l ' indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti ed il termine per la presentazione di tale domanda , nonchù l ' importo e le modalità di pagamento della somma che si deve eventualmente versare per ottenere detti documenti ;

g ) il termine per la ricezione delle offerte , l ' indirizzo al quale esse debbono essere inviate e la o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte ;

h ) le persone ammesse ad assistere all ' apertura delle offerte , nonchù la data , l ' ora e il luogo di tale apertura ;

i ) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia eventualmente richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici sotto qualsiasi forma ;

j ) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione e/o i riferimenti alle disposizioni legislative o regolamentari che le prescrivono ;

k ) in applicazione dell ' articolo 18 , la forma giuridica determinata che dovrà assumere eventualmente il raggruppamento di fornitori cui sarà stato aggiudicato l ' appalto ;

l ) le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fornitori in vista della loro selezione ; queste informazioni e formalità possono essere solo quelle di cui agli articoli 20 , 22 e 23 ;

m ) il periodo di tempo durante il quale l ' offerente è vincolato alla propria offerta .

Articolo 14

Nelle procedure ristrette , il bando di gara specifica almeno :

a ) le indicazioni di cui all ' articolo 13 , lettere a ) , b ) , e ) e k ) ;

b ) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione , l ' indirizzo al quale tali domande devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte ;

c ) il termine entro cui l ' amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l ' invito a presentare le offerte ;

d ) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili e riguardanti la situazione propria del fornitore nonchù le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fornitori in vista della loro selezione ; queste informazioni e formalità possono essere solo quelle di cui agli articoli 20 , 22 e 23 .

Articolo 15

Nelle procedure ristrette , l ' invito a presentare l ' offerta contiene almeno :

a ) le indicazioni di cui all ' articolo 13 , lettere f ) , g ) , h ) , i ) , j ) , e m ) ;

b ) un riferimento al bando di gara di cui all ' articolo 14 ;

c ) l ' indicazione dei documenti da presentare eventualmente , sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato ai sensi dell ' articolo 14 , lettera d ) , sia a complemento delle informazioni di cui a detto articolo ed alle condizioni previste agli articoli 22 e 23 ;

d ) i criteri di aggiudicazione dell ' appalto se non figurano nel bando di gara .

Articolo 16

Le amministrazioni aggiudicatrici possono fare pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i bandi di gara concernenti gli appalti pubblici di forniture che non sono soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva , a condizione che il loro valore non sia inferiore a 100 000 unità di conto europee .

TITOLO IV

Norme comuni in materia di partecipazione

Articolo 17

1 . L ' aggiudicazione è fatta sulla base dei criteri previsti al capitolo 2 del presente titolo , previo accertamento dell ' idoneità dei fornitori non esclusi dalla gara sensi dell ' articolo 20 . L ' accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica , finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22 , 23 e 24 .

2 . Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori .

Articolo 18

I raggruppamenti di fornitori sono autorizzati a presentare offerte . La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell ' offerta , ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a effettuare tale trasformazione qualora l ' appalto gli venga aggiudicato e tale trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione .

Articolo 19

1 . Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici , sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell ' articolo 14 , lettera d ) , scelgono i candidati che essi inviteranno a presentare un ' offerta fra quelli che posseggono i requisiti richiesti agli articoli da 20 a 24 .

2 . Gli Stati membri si assicurano che le proprie amministrazioni aggiudicatrici si rivolgano alle qualificazioni richieste , alle stesse condizioni dei propri fornitori nazionali .

Capitolo 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

1 . Può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni fornitore ;

a ) che sia in stato di fallimento , di liguidazione , di cessazione di attività , di regolamento giudiziario o di concordato preventivo , le cui attività commerciali siano state sospese o che sia in ogni altra analoga situazione , risultante da una procedura della stessa natura , prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali ;

b ) a carico del quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento , regolamento giudiziario o di concordato preventivo , oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali ;

c ) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna , con sentenza passata in giudicato , per qualsiasi reato che incida sulla sua moralita professionale ;

d ) che , in materia professionale , abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall ' amministrazione aggiudicatrice ;

e ) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito e del paese dell ' amministrazione aggiudicatrice ;

f ) che non sia in regola con obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese in cui è stabilito o del paese dell ' amministrazione aggiudicatrice ;

g ) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo .

2 . Quando l ' amministrazione aggiudicatrice chiede al fornitore la prova che egli non si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) , c ) , e ) o f ) , essa accetta come prova sufficiente ;

- per i casi di cui alle lettere a ) , b ) o c ) , la produzione di un estratto del casellario giudiziale o , in mancanza di questo , di un documento equipollente rilasciato da un ' autorità giudiziaria o amministrattiva del paese d ' origine o di provenienza , da cui risulti che il fornitore non si trova in una di queste situazioni ;

- per i casi di cui alle lettere e ) o f ) , un certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro interessato .

3 . Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato o se esso non menziona tutti i casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) o c ) , esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata fatta dall ' interessato davanti ad un ' autorità giudiziaria o amministrativa , un notaio o qualsiasi altre autorità qualificata dello Stato membro in questione . Negli Stati membri che non prevedono siffatta dichiarazione giurata , essa può essere sostituita da una dichiarazione solenne . L ' autorità competente o il notaio rilasciano un certificato che attesti l ' autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne .

4 . Gli Stati membri designano , nel termine previsto all ' articolo 30 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di sui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

Articolo 21

Ogni fornitore che voglia concorrere all ' aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere invitato a provare la sua iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito : per il Belgio : « Registre du commerce » o « Handelsregister » ; per la Danimarca ; « Aktieselskabs-Registret » , « Forenings-Registret » o « Handelsregistret » per la Francia : « registre du commerce » e « Repertoire des metiers » ; per la Germania : « Handelsregister » e « Handwerksrolle » ; per l ' Italia : Registro della Camera di commercio , industria , agricoltura e artigianato o Registro delle commissioni provinciali per l ' artigianato ; per il Lussemburgo : « Registre aux firmes » e « Rôle de la Chambre des metiers » ; per i Paesi Bassi : « Handelsregister » ; per il Regno Unito e l ' Irlanda ; il fornitore pu ò essere invitato a presentare un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies » o « registered » oppure , se cosi non è , un certificato che precisi che l ' interessato ha dichiarato , sotto giuramento , di esercitare la professione in questione nel paese in cui si è stabilito in un luogo e sotto una ragione commerciale determinati .

Articolo 22

1 . La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del fornitore pu ò essere normalmente data mediante una o più delle referenze seguenti :

a ) idonee dichiarazioni bancarie ;

b ) la presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci dell ' impresa ;

c ) una dichiarazione concernente la cifra d ' affari globale e la cifra d ' affari relativa alla fornitura oggetto dell ' appalto , realizzate dall ' impresa per i tre ultimi esercizi .

2 . Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell ' invito a presentare l ' offerta la referenza o le referenze scelte , nonchù le referenze probanti diverse da quelle di cui al paragrafo 1 , che essi intendono richiedere .

3 . Se , per una ragione giustificata , il fornitore non è in grado di fornire le referenze richieste dall ' amministrazione aggiudicatrice , egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall ' amministrazione aggiudicatrice .

Articolo 23

1 . La dimostrazione delle capacità tecniche del fornitore secondo la natura , la quantità e l ' utilizzazione dei prodotti da fornire può essere data mediante :

a ) l ' elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni , con il relativo importo , la data e il destinatario , pubblico o privato :

- se si tratta di forniture per amministrazione ed enti pubblici , le consegne sono provate da certificati rilasciati o visuali dall ' autorità competente ;

- se si tratta di forniture a privati , i certificati sono rilasciati dall ' acquirente ; quando ciò non sia possibile , è ammessa una semplice dichiarazione del fornitore ;

b ) mediante la descrizione dell ' attrezzatura tecnica , delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità , e dei mezzi di studio e di ricerca dell ' impresa ;

c ) mediante l ' indicazione dei tecnici o degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell 'impresa , e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli della qualità ;

d ) per i prodotti da fornire ; mediante campioni , descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell ' amministrazione aggiudicatrice ;

e ) mediante certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati dal controllo della qualità , riconosciuti competenti , i quali attestino la conformità di articoli ben identificati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme ;

f ) quando i prodotti da fornire sono complessi o , in via eccezionale , devono rispondere ad uno scopo particolare , mediante un controllo effettuato dalle autorità dell ' amministrazione aggiudicatrice o , a loro nome , da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore risiede , salvo accordo di tale organismo ; tale controllo verte sulle capacità di produzione e , se necessario , di studio e di ricerca del fornitore e sulle misure usate da quest ' ultimo per controllare la qualità .

2 . L ' amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara le referenze che intende ottenere .

3 . La portata delle informazioni di cui al paragrafo 1 non può andare oltre l ' oggetto dell ' appalto e l ' amministrazione aggiudicatrice deve tener conto degli interessi giustificati del fornitore per quanto concerne la protezione dei segreti tecnici della sua impresa .

Articolo 24

Entro i limiti degli articoli da 20 a 23 , l ' amministrazione aggiudicatrice può invitare i fornitori a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli .

Capitolo 2

Criteri di aggiudicazione dell ' appalto

Articolo 25

1 . I criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrice si fondano per l ' aggiudicazione dell ' appalto sono :

a ) o unicamente i prezzo più basso ;

b ) o , quando l ' aggiudicazione si fa a favore dell ' offerta economicamente più vantaggiosa , diversi elementi di valutazione variabili secondo l ' appalto di cui trattasi : quali il prezzo , il termine di consegna , il costo d ' utilizzazione , il rendimento , la qualità , il carattere estetico e funzionale , il valore tecnico , il servizio successivo alla vendita e l ' assistenza tecnica .

2 . In quest ' ultimo caso le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d ' oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l ' applicazione , possibilmente nell ' ordine decrescente di importanza che è loro attribuita .

3 . La procedura italiana della scheda segreta può essere mantenuta per un periodo di tre anni dalla scadenza del termine di cui all ' articolo 30 .

4 . Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro , nell ' ambito di una regolamentazione vigente al momento dell ' adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza , si fonda su altri criteri per l ' aggiudicazione degli appalti , a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato .

5 . Se , per un determinato appalto , vengono presentate offerte manifestamente e anormalmente basse in rapporto alla fornitura , l ' amministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione prima di decidere in merito all ' aggiudicazione dell ' appalto . A tal fine esso chiede all ' offerente di fornirgli le giustificazioni necessarie , segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili .

6 . Nell ' aggiudicare l ' appalto l ' amministrazione aggiudicatrice tiene conto dei risultati della verifica di cui al paragrafo 5 .

7 . Se i documenti relativi ad un appalto prevedono l ' aggiudicazione al prezzo più basso , l ' amministrazione aggiudicatrice è tenuta a motivare il rigetto delle offerte ritenute troppo basse al comitato consultivo per gli appalti pubblici .

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 26

La presente direttiva non costituisce ostacolo all ' applicazione delle disposizioni in vigore al momento dell ' adozione della presente direttiva previste nella legge italiana n . 835 del 6 ottobre 1950 ( Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n . 245 del 24 ottobre 1950 ) nonchù nelle sue successive modifiche , fatta salva la compatibilità di tali disposizioni con il trattato .

Articolo 27

1 . Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali previste dall ' articolo 25 , paragrafo 4 e dall ' articolo 26 , nonchù le modalità della loro applicazione .

2 . Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione , per la prima volta 30 mesi dopo la data di notifica della direttiva e successivamente ogni anno , una relazione che ragguagli circa l ' applicazione di dette misure . Le relazioni vengono o sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici .

Articolo 28

Il calcolo di tutti i termini fissati dalla presente direttiva è effettuato secondo il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 1182/71 del Consiglio , del 3 giugno 1971 , che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo , alle date e ai termini ( 9 ) .

Articolo 29

1 . Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell ' applicazione della direttiva , gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione , per la prima volta 30 mesi dopo la data della sua notifica , un prospetto statistico relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici centrali o federali conformemente alla presente direttiva . La Commissione stabilirà il carattere di tale informazione statistica , previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici .

2 . Tenendo conto in particolare dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali , la Commissione , previo parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici , fissa l ' estensione , la ripartizione e le modalità della pubblicazione di detto prospetto statistico .

3 . La Commissione può chiedere informazioni relative agli appalti aggiudicati dalle altre amministrazione aggiudicatrici soggette all ' applicazione della direttiva , per discuterne in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici .

Articolo 30

Gli Stati mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 31

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testo delle disposizioni essenziali di diritto interno di carattere legislativo , regolamentare e amministrativo da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . C 46 del 9 . 5 . 1972 , pag . 34 .

( 2 ) GU n . C 30 del 25 . 3 . 1972 , pag . 17 .

( 3 ) GU n . C 11 del 15 . 1 . 1977 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . C 11 del 15 . 1 . 1977 , pag . 2 .

( 5 ) GU n . L 327 del 19 . 12 . 1975 , pag . 4 .

( 6 ) GU n . C 11 del 15 . 1 . 1977 , pag . 3 .

( 7 ) GU n . L 185 del 16 . 8 . 1971 , pag . 15 .

( 8 ) vedi pag . 15 della presente Gazzette ufficiale .

( 9 ) GU n . L 124 dell ' 8 . 6 . 1971 , pag . 1 .

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTITÀ EQUIVALENTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 , LETTERA b )

I . In tutti gli Stati membri :

le associazioni di diritto pubblico o le entità equivalenti costituite dagli enti pubblici territoriali come le associazioni di comuni , i consorzi intercomunali , i Gemeindeverbaende , ecc . ;

II . In Germania :

le « bundesunmittelbaren Koeperschaften , Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts » soggette ad un controllo di bilancio da parte dello Stato ;

III . In Belgio :

- il « fonds des routes 1955-1969 » , - « Wegenfonds » ,

- la « regie es voies aùriennes » - « Regie der luchtwegen » ,

- i centri pubblici di aiuto sociale ,

- gli organismi per la manutenzione delle chiese ,

- l ' « office rùgulateur de la navigation intùrieure » - « Dienst voor regeling van de binnenvaart » ,

- la « rùgie des services frigorifiques de l ' État belge » - « Regie der Belgische Rijkskoel en vriesdiensten » ;

IV . In Danimarca :

« andre forvaltningssubjekter » ;

V . In Francia ;

- gli enti pubblici di carattere amministrativo , su scala nazionale , regionale , dipartimentale o locale ,

- le università , gli pubblici di carattere scientifico e culturale e altri enti defini dalla legge n . 68-978 , del 12 novembre 1968 , sull ' orientamento dell ' istruzione superiore ;

VI . In Irlanda :

Le altre autorità pubbliche e cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato ;

VII . In Italia : - le università statali , gli istituti universitari di Stato , i consorzi per i lavori di sistemazione delle università ,

- gli istituti superiori scientifici e culturali , gli osservatori astronomici , astrofisici o vulcanologici ,

- gli enti di riforma fondiaria ,

- le istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo ;

VIII . In Lussemburgo :

Gli enti di pubblica utilità sottoposti all ' alta sorveglianza del governo , dei consorzi intercomunali e dei comuni ;

IX . Nei Paesi Bassi :

- : « Waterschappen » ,

- le « instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in art . 15 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs ( 1960 ) » , le « academische ziekenhuizen » ,

- la « Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ( TNO ) » e le organizzazioni da essa dipendenti ;

X . Nel Regno Unito :

- le Education Authorities » ,

- le « Fire Authorities » ,

- le « National Health Service Authorities » ,

- le « Police Authorities » ,

- la « Commissione for the New Towns » ,

- le « New Towns Corporations » ,

- la « Scottish Special Housing Association » ,

- la « Northern Ireland Housing Executive » .

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Ai sensi della direttiva , le prescrizioni tecniche in materia di appalti pubblici di forniture comprendono tutte le norme tecniche che sono menzionate in particolare nei capitolati d ' oneri e che permettono di caratterizzare obiettivamente un materiale , materiale , un prodotto o una fornitura ( precisandone fra l ' altro la qualità e le prestazioni ) in modo che tale materiale tale prodotto o tale fornitura risponda all ' uso a cui è destinato dall ' amministrazione aggiudicatrice .

Dette prescrizioni tecniche comprendono tutte le proprietà meccaniche , fisiche e chimiche pertinenti , le classificazioni e le norme , le condizioni di prova , di controllo e di ricezione delle forniture o degli elementi e dei materiali costitutivi , nella misura in cui sono richieste dall ' amministrazione aggiudicatrice . Le prescrizioni tecniche possono essere integrate o sostituite da un campione del materiale o dell ' elemento .

ALLEGATO III

MODELLI DI BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE

A . Procedure aperte

1 . Nome , indirizzo , numero telefonico e , se necessario , indirizzo telegrafico e di telescrivente dell ' amministrazione aggiudicatrice ( articolo 13 , lettera e ) ) :

2 . Procedura di aggiudicazione prescelta ( articolo 13 , lettera b ) ) :

3 . a ) Luogo della consegna ( articolo 13 , lettera c ) ) :

b ) Natura e quantità dei prodotti da fornire ( articolo 13 , lettera c ) ) :

c ) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse ( articolo 13 , lettera c ) ) :

4 . Termine di consegna eventualmente imposto ( articolo 13 , lettera d ) ) :

5 . a ) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti ( articolo 13 , lettera f ) ) :

b ) Termine per la presentazione di tale domanda ( articolo 13 , lettera f ) ) :

c ) ( eventualmente ) Importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti ( articolo 13 , lettera f ) ) :

6 . a ) Termine per la ricezione delle offerte ( articolo 13 , lettera g ) ) :

b ) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrase ( articolo 13 , lettera g ) ) :

c ) La lingua o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte ( articolo 13 , lettera g ) ) :

7 . a ) Persone ammesse ad assistere all ' apertura delle offerte ( articolo 13 , lettera h ) ) :

b ) Data , ora e luogo di tale apertura ( articolo 13 , lettera h ) ) :

8 . ( eventualmente ) Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste ( articolo 13 , lettera i ) ) :

9 . Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia ( articolo 13 , lettera j ) ) :

10 . ( eventualmente ) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l ' appalto ( articolo 13 , lettera k ) ) :

11 . Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere ( articolo 13 , lettera l ) ) :

12 . Periodo di tempo durante il quale l ' offerente è vincolato alla propria offerta ( articolo 13 , lettera m ) ) :

13 . Criteri utilizzati per l ' aggiudicazione dell ' appalto . I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nei capitolati d ' oneri ( articolo 25 ) :

14 Altre indicazioni :

15 . Data di spedizione del bando ( articolo 13 , lettera a ) ) :

B . Procedure ristrette

1 . Nome , indirizzo , numero telefonico e , se del caso , indirizzo telegrafico e di telescrivente dell ' amministrazione aggiudicatrice ( articolo 14 , lettera a ) ) :

2 . Procedura di aggiudicazione prescelta ( articolo 14 , lettera a ) ) :

3 . a ) Luogo della consegna ( articolo 14 , lettera a ) ) :

b ) Natura e quantità dei prodotti da fornire ( articolo 14 , lettera a ) ) :

c ) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse ( articolo 14 , lettera a ) ) :

4 . Termine di consegna eventualmente importo ( articolo 14 , lettera a ) ) :

5 . ( eventualmente ) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l ' appalto ( articolo 14 , lettera a ) ) :

6 . a ) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione ( articolo 14 , lettera b ) ) :

b ) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate ( articolo 14 , lettera b ) ):

c ) La lingua o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte ( articolo 14 , lettera b ) ) :

7 . Termine entro cui l ' amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l ' invito a presentare le offerte ( articolo 14 , lettera c ) ) :

8 . Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore , nonchù informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare ( articolo 14 , lettera d ) ) :

9 . Criteri di aggiudicazione dell ' appalto se non figurano nell ' invito a presentare le offerte ( articolo 15 , lettera d ) ) :

10 . Altre indicazioni :

11 . Data di spedizione del bando ( articolo 14 , lettera a ) ) :