77/706/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 16/11/1977 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0031
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1977 che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi ( 77/706/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' attuazione di una politica comune in materia di energia rientra negli obiettivi che la Comunità si è assegnata e che spetta alla Commissione di proporre le misure da prendere a tal fine ; considerando che l ' instaurazione di una solidarietà reale tra gli Stati membri in caso di difficoltà di approvvigionamento costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica comunitaria in materia di energia ; considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 73/238/CEE del 24 luglio 1973 , concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi ( 1 ) ; considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968 , che stabilisce l ' obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ( 2 ) , modificata dalla direttiva 72/425/CEE ( 3 ) ; considerando che in caso di difficoltà di approvvigionamento è opportuno ridurre il consumo d ' energia nella Comunità in funzione della prevedibile evoluzione delle disponibilità e degli eventuali prelievi dalle scorte di sicurezza ; considerando che la fissazione di un obiettivo comune è necessaria per salvaguardare l ' unità del mercato e per garantire che tutti gli utilizzatori di energia all ' interno della Comunità sostengano una parte equa delle difficoltà risultanti dalla crisi ; considerando che , pur rispettando l ' obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia , gli Stati membri prendono i provvedimenti più adeguati alla struttura del loro mercato , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . Qualora in uno o in più Stati membri insorgano difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi , la Commissione può , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE , fissare come obiettivo , per l ' insieme della Comunità , una riduzione del consumo di prodotti petroliferi fino al 10 % del consumo normale . Tale decisione è applicata per due mesi al massimo . 2 . Per salvaguardare l ' unità del mercato e garantire che tutti gli utilizzatori di energia nella Comunità sostengano un ' equa parte delle difficoltà risultanti dalla crisi , la Commissione : a ) alla scadenza del periodo di due mesi ed entro i limiti previsti al paragrafo 1 , propone al Consiglio un nuovo obiettivo di riduzione : - per i prodotti petroliferi non sostituibili , espresso in percentuale del consumo di prodotti ; - per i prodotti petroliferi sostituibili , espresso in percentuale del consumo di tutti i tipi di energia sostituibili ; b ) nel caso di un deficit più rilevante , può proporre al Consiglio che l ' obiettivo di riduzione sia portato oltre il 10 % ed esteso ad altre forme di energia . 3 . I quantitativi di prodotti petroliferi risparmiati in seguito alla riduzione differenziata del consumo , prevista al paragrafo 2 , vengono suddivisi tra gli Stati membri . 4 . Il Consiglio decide a maggioranza qualificata , entro dieci giorni , in merito a qualsiasi proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 . 5 . Qualora l ' azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro , la Commissione decide entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda . 6 . Ogni Stato membro può adire il Consiglio per quanto concerne qualunque decisione della Commissione che fissi un obiettivo di riduzione del consumo . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può abrogare o modificare tale decisione entro dieci giorni dalla data in cui è stato adito . 7 . Le decisioni della Commissione si applicano immediatamente dopo la loro notifica agli Stati membri . Articolo 2 Gli Stati membri mettono immediatamente in vigore tutti i provvedimenti atti a ridurre il loro consumo di prodotti petroliferi e/o il consumo d ' energia nel suo complesso in proporzione almeno uguale all ' obiettivo fissato conformemente all ' articolo 1 . Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti messi in vigore in conformità dell ' articolo 32 non appena siano entrati in vigore . Articolo 4 1 . Se la Commissione , dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE o in base ad informazioni comunicate da uno Stato membro , constata che le condizioni d ' approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi in uno o più Stati membri non giustificano più l ' applicazione di misure di riduzione del consumo , essa : a ) decide di modificarle o di abrogarle se le misure sono state istituite in base ad una decisione della Commissione ; b ) propone al Consiglio di modificarle o di abrogarle se le misure sono state istituite in base ad una decisione del Consiglio . 2 . Le decisioni della Commissione , adottate conformemente al paragrafo 1 , lettera a ) , hanno efficacia sin dalla loro notifica agli Stati membri . Ogni Stato membro può adire il Consiglio per quanto concerne qualsiasi decisione della Commissione che modifichi o abroghi le misure di riduzione . 3 . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro dieci giorni dalla data in cui è stato adito . Articolo 5 La Commissione , dopo aver consultato gli Stati membri , determina le modalità di applicazione della presente decisione . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinati della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 7 novembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) GU n . L 228 del 16 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 308 del 23 . 12 . 1968 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 154 .