Direttiva 76/770/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0204 - 0216
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0181
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 76/770/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , visto l ' atto di adesione , in particolare l ' articolo 29 , vista la direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 1 ) , modificata dall ' atto di adesione , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , in applicazione dell ' atto di adesione , è stato previsto di decidere entro il 31 agosto 1976 di classificare nell ' allegato I della direttiva 71/354/CEE le unità di misura di cui all ' allegato II ; considerando che , in applicazione della direttiva 71/354/CEE , si prevede di esaminare prima del 31 dicembre 1977 la situazione delle unità e dei nomi di unit riportati nel capitolo II dell ' allegato I della presente direttiva ; considerando che la quindicesima conferenza generale dei pesi e delle misure ( CGPM ) , riunitasi il 27 maggio 1975 a Parigi su convocazione del comitato internazionale dei pesi e delle misure ( CIPM ) , ha adottato nuove risoluzioni internazionali che riguardano il sistema internazionale di unità , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' articolo 1 della direttiva 71/354/CEE è sostituito dal seguente testo : « Articolo 1 1 . Gli Stati membri rendono obbligatorio il disposto del capitolo A dell ' allegato entro il 21 aprile 1978 al più tardi . 2 . Gli Stati membri vietano l ' impiego dopo il 31 dicembre 1977 al più tardi delle unità di misura definite al capitolo B dell ' allegato . 3 . Gli Stati membri vietano l ' impiego dopo il 31 dicembre 1977 al più tardi delle unità di misura definite al capitolo C dell ' allegato . 4 . La situazione delle unità di misura , dei nomi e dei simboli riportati nel capitolo D dell ' allegato sarà esaminata entro il 31 dicembre 1979 . 5 . L ' obbligo d ' impiego delle unità di misura mantenute temporaneamente alle condizioni stabilite ai capitoli B , C e D dell ' allegato non può essere introdotto dagli Stati membri in cui tali unità non sono autorizzate a decorrere dal 21 aprile 1973 . » Articolo 2 Nella direttiva 71/354/CEE è inserito il seguente articolo : « Articolo 2 bis Gli Stati membri possono autorizzare l ' uso di prodotti , attrezzature e strumenti per i quali si utilizzano unità di misura non autorizzate dalla presente direttiva , già immessi sul mercato prima delle date previste dalla medesima , nonchù la fabbricazione , l ' immissione in commercio e l ' utilizzazione dei prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di detti prodotti , attrezzature e strumenti . » Articolo 3 Gli allegati I e II della direttiva 71/354/CEE sono sostituiti dall ' allegato della presente direttiva . Articolo 4 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentori e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1977 al più tardi e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . L 243 del 29 . 11 . 1971 , pag . 29 . ( 2 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 55 . ALLEGATO INDICE Capitolo A : Unità di misura il cui impiego deve essere reso obbligatorio entro il 21 aprile 1978 al più tardi 1 . Unità SI , loro multipli e sottomultipli decimali 1.1 . Unità SI di base 1.2 . Altre unità SI 1.3 . Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali 1.4 . Nomi e simboli speciali autorizzati 2 . Unità definire in base alle unità SI ma che non sono multipli e sottomultipli decimali di queste 3 . Unità definite indipendentemente dalle sette unità SI di base 4 . Unità e nomi di unità ammessi unicamente in settori di applicazione specializzati 5 . Unità composte Capitolo B : Unità di misura disciplinate dell ' articolo 1 , paragrafo 2 6 . Unità speciali 7 . Caso speciale della temperatura 8 . Unità del sistema imperiale Capitolo C : Unità di misura disciplinate dall ' articolo 1 , paragrafo 3 9 . Unità del sistema imperiale 10 . Unità CGS 11 . Altre unità Capitolo D : Unità , nomi e simboli coutemplati dall ' articolo 1 , paragrafo 4 12 . Unità del sistema imperiale 13 . Altre unità 14 . Unità composte ( utilizzate temporaneamente ) CAPITOLO A UNITÈ DI MISURA IL CUI IMPIEGO DEVE ESSERE RESO OBBLIGATORIO ENTRO IL 21 APRILE 1978 AL PIU TARDI 1 . UNITÈ SI , LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI 1.1 . Unità SI di base Grandezza * Unità * nome * simbolo * Lunghezza * metro * m Massa * chilogrammo * kg * Tempo * secondo * s * Intensità di corrente elettrica * ampère * A * Temperatura termodinamica * kelvin * K * Quantità di matcria * mole * mol * Intensità luminosa * candela * cd * Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti : Unità di lunghezza Il metro è la lunghezza pari a 1 650 763,73 lunghezze d ' onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli 2p10 e 5d6 dell ' atomo di cripto 86 . ( 11a CGMP , 1960 , ris . 6 ) . Unità di massa Il chilogrammi è l 'unità di massa ; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo . ( 3a CGMP , 1901 , pag . 70 del resoconto ) . Unità di tempo Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell ' atomo del cesio 133 . ( 13a CGMP , 1967 , ris . 1 ) Unità di intensità di corrente elettrica ) L ' ampère è l ' intensità di una corrente elettrica costante che , percorrendo due conduttori paralleli rettilinei , di lunghezza infinita , di sezione circolare trascurabile , posti alla distanza di un metro l ' uno dall ' altro nel vuoto , produrrebbe fra questi conduttori un forza eguale a 2 × 10-7 newton su ogni metro di lunghezza . ( CIPM , 1946 , ris . 2 , approvata dalla 9a CGPM , 1948 ) Unità di temperatura termodinamica Il kelvin , unità di temperatura termodinamica , è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell ' acqua . ( 13a CGMP , 1967 , ris . 4 ) . Unità di quantità di materia La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12 . Quando si usa la mole , le entità elementari devono essere specificate ; esse possono essere atomi , molecole , ioni , elettroni , altre particelle , oppure raggruppamenti specificati di tali particelle . ( 14a CGMP , 1971 , ris . 3 ) . Unità di intensità luminosa La candela è l ' intensità luminosa , nella direzione perpendicolare , di una superficie di 1/000 000 di metro quadrato di un corpo nero alla temperatura di solidificazione del platino sotto la pressione di 101 325 newton al metro quadrato . 1.1.1 . Nome e simolo speciali dell ' unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius Grandezza * Unità * nome * simbolo * Temperatura Celsius * grado Celsius * °C * La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T -T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 con T0 = 273,15 kelvin . Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius . L ' unità « grado Celsius » è uguale all ' unità « kelvin » . 1.2 . Altre unità SI 1.2.1 . Unità supplementari SI Grandezza * Unità * nome * simbolo * Angolo piano * radiante * rd * Angolo solido * steradiante * sr * ( 11a CGMP , 1960 , ris . 12 ) . Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti : Unità di angolo piano Il radiante è l ' angolo piano compreso tra due raggi che , sulla circonferenza di un cerchio , intercettano un arco di lunghezza pari a quella del raggio ( racc . ISO R/31/I , 2a ed . , dicembre 1965 ) . Unità da angolo solido Lo steradiante è l ' angolo solido che , avvendo il vertric al centro di una sfera , delimita sulla superficie di questa un ' aera pari a quella di un quadrato di lato uguale al raggio della sfera . ( racc . ISO/31/I , 2a ed . , dicembre 1965 ) . 1.2.2 . Unità derivate SI Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base e dalle unità supplementari SI vengono indicare mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1 . 1.2.3 . Unità derivate Si che hanno nomi e simboli speciali Grandezza * Unità * nome * simbolo * Espressione * in altre unità SI * in unità SI di base o supplementari * Frequenza * hertz * Hz * * s-1 * Forza * newton * N * * m . kg . s-2 * Pressione e tensione * pascal * Pa * N . m-2 * m-1 . kg . s-2 * Energia , lavoro , quantità di calore * joule * J * N . m * m2 . kg . s-2 * Potenza ( 1 ) * watt * W * J . s-1 * m2 . kg . s-2 * Quantità di elettricità , carica elettrica * coulomb * C * * s . A * Tensione elettrica , potenziale elettrico , forza elettromotrice * volt * V * W . A-1 * m2 . kg . s-2 . A-1 * Resistenza elettrica * ohm * * * V . A-1 * m2 . kg . s-2 . A-2 * Conduttanza elettrica * siemens * s * A . V-1 * m-2 . kg-1 . s3 . A2 * Capacità elettrica * farad * F * C . V -1 * m-2 . kg-1 . s4 . A2 * Flusso magnetico * weber * Wb * V . s * m2 . kg . s-2 . A-1 * Induzione magnetica * tesla * T * Wb . m-2 * kg . s-2 . A-1 * $Induttanza elettrica * henry * H * Wb . A-1 * m2 . kg . s-2 . A-2 * Flusso luminoso * lumen * lm * * cd . sr * Illuminamento * lux * lx * lm . m-2 * m-2 . cd . sr * Attività * becquerel * bq * * s-1 * Dose assorbita ( 2 ) * gray * Gy * J . kg-1 * m2 . s-2 * ( 1 ) Nomi speciali dell ' unità di potenza : il nome « voltampère » , simbolo « VA » , per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome « var » , simbolo « var » , per esprimere la potenza elettrica reattiva . Il nome « var » non è incluso in risoluzioni della CGPM . ( 2 ) Ed altre grandezze di identiche dimensioni per la radiazioni ionizzanti . Alcune unità dalle unità di base SI possono essere espresse impiegando le unità del capitolo A . In particolare , alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra , per esempio : l ' unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m-1 . kg . s-1 oppure N . s . m-2 oppure Pa . s . 1.3 . Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali Fattore * Prefisso * Simbolo * Fattore * Prefisso * Simbolo * 1018 * exa * E * 10-1 * deci * d * 1015 * peta * P * 10-2 * centi * c * 1012 * tera * T * 10-3 * milli * m * 109 * giga * G * 10-4 * micro * * 106 * mega * M * 10-9 * nano * n * 103 * chillo * k * 10-12 * pico * p * 102 * eto * h * 10-15 * femto * f * 101 * deca * da * 10-18 * atto * a * I nomi ed i somboli dei multipli e sottomultipli decimali dell ' unità di massa vengono formati mediante l ' aggiunta dei prefissi alla parola « grammo » e dei loro simboli al simbolo « g » . Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un ' unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione , un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore , al denominatore o in entrambi . Sono vietati i prefessi composti , cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra . 1.4 . Nomi e simboli speciali autorizzati 1.4.1 . Nomi e simboli speciali di multipli e sottomultipli decimali di unità SI Grandezza * Unità * nome * simbolo * relazione * Volume * litro * 1 * 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 * Massa * tonnellata * t * 1 t = 1 Mg = 103 kg * Pressione e tensione * bar * bar * 1 bar = 105 Pa * 1.4.2 . Nomi e somboli speciali di mutlipli e sottomultipli decimali di unità SI il cui impiego è riservato a settori di applicazione specializzati Grandezza * Unità * nome * simbolo * relazione * Area delle superfici agrarie e dei fondi * ara * a * 1 a = 102 m 2 * Massa lineare delle fibre tessili e dei filati * tex* ( 1 ) * tex* * 1 rex = 10-6 kg . m-1 * ( 1 ) Il segno * dopo un nuome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM , dalla CIPM o dal BIPM . Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso . Avvertanza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1 . 3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nelle tabelle dei punti 1.4.1 . e 1.4.2 . Il multiplo 10 9 a è nondimeno denominato « ettaro » . 2 . UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE Grandezza * Unità * nome * simbolo * relazione * Angolo piano * angolo giro* ( a ) * * 1 angolo giro = 2 * rad * * grado centesimale* oppure gon* * gon* * 1 gon = */200 rad * * grado sessagesimale * ° * 1° = */180 rad * * minuto d ' anglo * ' * 1' = */10 800 rad * * secondo d ' angolo * " * 1" = */648 000 rad * Tempo * minuto * min * 1 min = 60 s * * ora * h * 1 h = 3 600 s * * giorno * d * 1 d = 86 400 s * ( a ) Non esiste un simbolo internazionale . Avvertenza : I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi « grado » e « gon » ed i relativi simboli soltanto al simbolo « gon » . 3 . UNITÀ DEFINITE INDIPENDENTEMENTE DALLE SETTE UNITÀ SI D BASE L ' unità di massa atomica è pari 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C . L ' elettronvolt è l ' energia cinetica acquisita da un elettrone che passa nel vuoto da un punto ad un altro che abbia un potenziale superiore di 1 volt . Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore * Massa * Unità di massa atomica * * * 1 u * 1,6605655 . 10-27 kg * Energia * Elettronvolt * eV * 1 eV * 1,6021892 . 10-19 J * Il valore di queste unità , espresso in unità SI , non è conosciuto esattamente . I valori indicati sono estratti dal bollettino CODATA n . 11 , del dicembre 1973 , del Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche . Avvertenza : A queste due unità ed ai loro simboli si applicano i prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 . 4 . UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI Grandezza * Unità * nome * valore * Vergenza dei sistemi ottici * diottria* * 1 diottria = 1 m-1 * Massa delle pietre preziose * carato metrico * 1 caratometrico = 2 . 10-4 kg * Avvertenza : A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3 . 5 . UNITÀ COMPOSTE Combinando le unità citate al capitolo A si formano unità composte . CAPITOLO B UNITÀ DI MISURA DISCIPLINATE DALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 6 . UNITÀ SPECIALI * * Grandezze , nomi di unità , simboli e valori * * 6.1 . Volume ( economia forestale e commercio del legno ) * * Festmeter* * 1 Fm* = 1 m3 * Raummeter* * 1 Rm* = 1 m3 * 6.2 . Forza * * Chilogramma forza * 1 kgf = 9,806 65 N * Chilopond* * 1 kp* * 6.3 . Pressione * * Torr * 1 torr = 101325/760 Pa * Atmosfera tecnica* * 1 at* = 98 066,5 Pa * Metro d ' acqua* * 1 mH3O* = 9 806,65 Pa * ( convenzionale : 1 mH2O ) * * Millimetro di mercurio* ( 1 ) * 1 mmHg* = 133,322 Pa * ( convenzionale : 1 mmHg ) * * 6.4 . Potenza * * Pferdestaerke* * 1 PS* = 735,498 75 W * Paardekracht* * 1 pk* * Cheval vapeur* * 1 CV* * Cavallo vapore* * 1 cv* * 6.5 . Quantità di calore * * Caloria 15° C* * 1 cal*15 = 4,185 5 J * Termia* * 1 th* = 4,185 5 . 106 J * Frigoria* * 1 fg* = 4,185 5 . 103 J * Caloria I.T . * a calIT = 4,186 8 J * Caloria termochimica* * 1 cal*th = 4,184 J * 6.6 . Luminanza * * Stilb * 1 sb = 104 cd . m-3 * Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui ai punti 6.5 e 6.6 , al torr ed al metro d ' acqua ( punto 6.3 ) . 7 . CASO SPECIALE DELLA TEMPERATURA La denominazione « grado kelvin » ed il simbolo « °K » ( in luogo di 4 kelvin » , simbolo « K » ) potranno venire utilizzati sino al 31 dicembre 1977 . 8 . UNITÀ DEL SISTEMA IMPERIALE* Grandezze , nomi di unità , simboli e valori approssimati 8.1 . Lunghezza * Chain * 1 chain = 20,12 m * Furlong * 1 fur = 201,2 m * Nautical Mile ( UK ) * 1 nautical mile = 1853 m * 8.2 . Area * * Rood * 1 rood = 1012 m2 * 8.3 . Volume * * Cubic yard * 1 cu yd = 0,7646 m3 * Bushel * 1 bu = 36,37 . 10-3m3 * 8 . 4 . Massa * * Dram * 1 dr = 1,772 . 10 -3kg * Cental * 1 ctl = 45,36 kg * 8.5 . Pressione * * Inch of Water * 1 in H2O = 249,089 Pa * 8.6 . Forza * * Ton-force * 1 tonf = 9,964 . 103N * 8.7 . Illuminamento * * Foot Candle * 1 ft candle = 10,76 lx * 8 . 8 . Velocità * * Knot ( UK ) * 1 knot = 0,51477 m . s-1 ( 1 ) Eccettuato il caso della misurazione della « tensione arteriosa » ( pressione sanguigna ) : vedi capitolo C , punto 11 . CAPITOLO C UNITÀ DI MISURA DISCIPLINATE DALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 9 . UNITÀ DEL SISTEMA IMPERIALE* Grandezze , nomi di unità , simboli e valori approssimati 9.1 . Lunghezza * * Hand * 1 hand = 0,1016 m * Yard * 1 yd = 0,9144 m * 9.2 . Area * * Square inch * 1 sq in = 6,452 . 10-4 m3 * Square yard * 1 sq yd = 0,8361 m2 * Square mile * 1 sq mile = 2,59 . 106 m2 * 9.3 . Volume * * Cubic inch * 1 cu in = 16,39 . 10-6 m3 * Cubic foot * 1 cu ft = 0,0283 m3 * $Cran * 1 cran = 170,5 . 10-3 m3 * 9.4 . Massa * * Grain * 1 gr = 0,0648 . 10-3 kg * Stone * 1 st = 6,35 kg * Quarter * 1 qr = 12,70 kg * Hundredweight * 1 cwt = 50,80 kg * Ton * 1 ton = 1016 kg * 9.5 . Forza * * Pound-force * 1 lbf = 4,448 N * 9.6 . Energia * * British Thermal Unit * 1 Btu = 1055,06 J * Foot Pound-force * 1 ft lbf = 1,356 J * Therm * 1 therm = 105,506 . 106 J * 9.7 . Potenza * * Horsepower * 1 hp = 745,7 W * 9.8 . Temperatura * * Degree Fahrenheit * 1°F = ( 5/9 ) K * 10 . UNITÀ CGS Grandezze , nomi di unità , simboli e valori Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore * Forza * dina * dyn * 1 dyn = 10-5 N * Energia * erg * erg * 1 erg = 10-7 J * Viscosità dinamica * poise * P * 1 P = 10-1 Pa . s * Viscosità cinematica * stoke * St * 1 St = 10-4 m2 . s-1 * Accelerazione di gravità * gal * Gal * 1 Gal = 10-2 m . s-2 * 11 . ALTRE UNITÀ Grandezze , nomi di unità , simboli e valori Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore * Lunghezza d ' onda , * * * * distanze atomiche * ángstroem * Â * 1 Â = 10-10 m * Sezione efficace * barn * b * 1 b = 10-28 m2 * Massa * quintale* ( a ) * * 1 quintale = 102 kg * Pressione * atmosfera normale * atm * 1 atm = 101 325 Pa * Tensione arteriosa * millimetro di * * * ( Pressione sanguigna ) * mercurio* * * * * ( convenzionale : 1 mmHg ) * mmHg* * 1 mmHg = 133,322 Pa * Volume ( economica * * * * forestale e commercio del legno * stero * st * 1 st = 1 m3 * ( a ) Non esiste un simbolo internazionale . Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli che figurano ai punti 10 e 11 , ad eccezione del quintale . CAPITOLO D UNITÀ , NOMI E SIMBOLI CONTEMPLATI DALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4 12 . UNITÀ DEL SISTEMA IMPERIALE* Grandezze , nomi di unità , simboli e valori aprossimati * * 12.1 . Lunghezza * * Inch * 1 in = 2,54 . 10-2 m * Foot * 1 ft = 0,3048 m * Fathom ( 1 ) * 1 fm = 1,829 m * Mile * 1 mile = 1609 m * 12.2 . Area * * Square foot * 1 sq ft = 0,929 . 10-1 m2 * Acre * 1 ac = 4047 m2 * 12.3 . Volume * * Fluid ounce * 1 fl oz = 28,41 . 10-6 m3 * Gill * 1 gill = 0,1421 . 10-3 m3 * Pint * 1 pt = 0,5683 . 10-3 m3 * Quart * 1 qt = 1,137 . 10-3 m3 * Gallon * 1 gal = 4,546 . 10-3 m3 * 12.4 . Massa * * Ounce ( avoirdupois ) * 1 oz = 28,35 . 10-3 kg * Trov ounce * 1 oz tr = 31,10 . 10-3 kg * Pound * 1 lb = 0,4536 kg * ( 1 ) Utilizzatto unicamente per la navigazione marittima . 13 . ALTRE UNITÀ Grandezze , nomi di unità , simboli e valori Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore * Attività di una sorgente * * * * radioattiva * curie * Ci * 1 Ci = 3,7 . 1010 B q * Angolo piano * * g* ( 1 ) * 1 kg = */200 rad * Dose assorbita * rad * rd ( 2 ) * 1 rd = 10-2 Gy * Dose assorbita equivalente * rem* * rem* * 1 rem = 1 rd * Esposizione di ionizzazione * roentgen * R * 1 R = 2,58 . 10-4 C.kg-1 * ( 1 ) Simbolo del « grado centesimale » . ( 2 ) Il simbolo indicato dal BIPM c « rad » . Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui al punto 1.3 , ad eccezione del simbolo « g » . 14 . UNITÀ COMPOSTE ( UTILIZZATE TEMPORANEAMENTE ) Sino alle rispettive date indicate dall ' articolo 1 , le unità di cui ai capitoli B , C e D possono essere combinate fra di loro o con quelle del capitolo A per costituire unità composte . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 76/768/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio ; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione ; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo ; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche ; considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione , l ' etichettatura e l ' imballaggio dei prodotti cosmetici ; considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali ; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali ; che tale distinzione risulta sopratutto della definizione particolareggiati dei prodotti cosmetici , la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi , sia ai fini perseguiti con il loro impiego ; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie ; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione , mentre non rientrano nell ' ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti , inalati , iniettati o innestati nel corpo umano ; considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d ' applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all ' allegato V ; considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso ; che è necessario , in particolare , tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione ; considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi , in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche , sono misure di applicazione di carattere tecnico , e che per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione , a determinate condizioni precisate nella presente direttiva , il compito di adottarle ; considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure all ' uopo necessarie , è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione , in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici ; considerando che è necessario elaborare , in base a ricerche scientifiche e tecniche , proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti , le tinture per capelli , i conservati ed i filtri ultravioletti , tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti ; considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio , pur esendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati , potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica ; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano ( epidermide , sistema pilifero e capelli , unghie , labbra , organi gentiali esterni ) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli , profumarli , proteggerli per mantenerli in buono stato , modificarne l ' aspetto o correggere gli odori corperei . 2 . Sono da considerate prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all ' allegato I . 3 . Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell ' allegato V , nonchù i prodotti cosmetici contenenti coloranti diversi da quelli citati agli allegati III e IV e che non sono destinati a venire in contatto con le mucose . Riguardo a tali prodotti , gli Stati membri possono adottare tutte le diposizioni che ritengono utili . Articolo 2 I prodotti cosmetici commercializzati all ' interno della Comunità non devono poter causare danni alla salute umana se applicati in normali condizioni di uso . Articolo 3 Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinchù i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . Articolo 4 Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall ' articolo 2 , gli Stati membri vietano l ' immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono : a ) sostanze di cui all ' allegato II ; b ) sostanze elencate nella parte prima dell ' allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate ; c ) coloranti diversi da quelli elencati nella parte seconda dell ' allegato III , se detti prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni ; d ) coloranti elencati nella seconda parte dell ' allegato III utilizzati oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate se detti prodotti sono destinati ad esser applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni . Articolo 5 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri ammettono l ' immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono : a ) sostanze elencate nella prima parte dell ' allegato IV , nei limiti stabiliti e delle condizioni indicate ; b ) coloranti elencati nella seconda parte dell ' allegato IV , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate , se questi prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni ; c ) coloranti elencati nella terza parte dell ' allegato IV , se tali prodotti sono destinati a non venire in contatto con le mucose o ad avere solo un breve contatto con la pelle . Alla scadebza del termine di tre anni , tali sostanze e coloranti saranno : - o definitivamente ammessi ; - o definitivamente vietati ( allegato II ) ; - o mantenuti per un nuovo periodo di tre anni nell ' allegato IV ; - o soppressi da tutti gli allegati della presente direttiva . Articolo 6 1 . Gli Stati membri adottano adeguate misure affinchù i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi , recipienti o etichette portano le seguenti indicazioni , in caratteri indelebili facilmente leggibili e visibili : a ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell ' immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all ' interno della Comunità . Tali indicazioni possono essere abbreviate , purchù l ' abbreviazione permetta , in linea di massima , di identificare l ' impresa . Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità , gli Stati membri possono esigere l ' indicazione del paese d ' origine ; b ) il contenuto nominale al momento della confezione ; c ) la data di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni ; d ) le precauzioni per l 'uso , sopratutto quelle riportate nella colonna « modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta » degli allegati III e IV che debbono figurare sul recipiente ; in caso di impossibilità pratica , queste indicazioni devono figurare sull ' imballaggio esterno o sull ' unito foglio di istruzioni ; in tal caso sulla parte esterna del recipiente dovrà figurare una indicazione abbreviata che rinvii alle indicazioni sopra citate ; e ) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l ' identificazione della fabbricazione ; tuttavia in casi di impossibilità pratica diovuta alle dimensioni ridotte degli articoli cosmetici , tale menzione deve figurare obbligatoriamente soltanto sull ' imballaggio esterno degli stessi articoli . 2 . Gli Stati membri adottano adeguate misure affinchù nell ' etichettatura , nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici , i testi , le denominazioni , imarchi , le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono . Articolo 7 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . 2 . Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettere b ) , c ) e d ) , vengano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali . 3 . Inoltre , per rendere possibile nei casi di alterazione delle salute un trattamento medico pronto ed adeguato , ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti , le quali garantiranno che queste informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento . Articolo 8 1 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 10 : - i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici , - i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri . 2 . secondo la stessa procedura vengono fissate le modifiche necessarie per adeguare l ' allegato II al progresso tecnico . Articolo 9 1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno . Articolo 10 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progretto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progretto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adottate le misure progettate , quando sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione . Articolo 11 Fatto salvo l ' articolo 5 , al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell ' articolo 14 , paragrafo 1 , per l ' applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri , la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite . Articolo 12 1 . Se uno Stato membro costata , in base ad una motivazione dettagliata , che un prodotto cosmetico , quantunque conforme alla prescrizioni della presente direttiva , può mettere in pericolo la salute , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l ' immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione . 2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso . 3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio , secondo la procedura prevista all ' articolo 10 ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti . Articolo 13 Ogni atto individuale , adottano in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell 'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici , deve essere motivato circostanziatamente . Detto atto viene notificato all 'interessato con l 'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti della legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati . Articolo 14 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio , per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva , l ' immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva . 3 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . C 40 dell ' 8 . 4 . 1974 , pag . 71 . ( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 16 . ALLEGATO I ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI - Creme , emulsioni , lozioni , gel e oli per la pelle ( mani , piedi , viso ecc . ) - Maschere di bellezza ( ad esclusione dei prodotti per il peeling ) - Fondotinta ( liquidi , paste , ciprie ) - Cipria per il trucco , talco per il dopobagno e per l ' igiene corporale , ecc . - Saponi di bellezza , saponi deodoranti , ecc . - Profumi , acque da toletta ed acque di Colonia - Preparazioni per bagni e docce ( sali , schiume , oli , gel , ecc . ) - Prodotti per la depilazione - Deodoranti ed antisudoriferi - Prodotti per la cura dei capelli : - tinture per capelli e decoloranti - prodotti per l ' ondulazione , la stiratura e il fissaggio - prodotti per la messa in piega - prodotti per pulire i capelli ( lozioni , polveri , shampoo ) - prodotti per mantenere i capelli in forma ( lozioni , creme , oli ) - prodotti per l ' acconciatura dei capelli ( lozioni , lacche , brillantine ) - Prodotti per la rasatura ( saponi , schiume , lozioni , ecc . ) - Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi - Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra - Prodotti per la cura dei denti e della bocca - Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse - Prodotti per cure intime esterne - Prodotti solari - Prodotti abbronzanti senza sole - Prodotti per schiarire la pelle - Prodotti antirughe ALLEGATO II ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI 1 . Acetilammino-2-cloro-5 benzossazolo 2 . ss-acetossietil trimetilammonio idrossido ( Acetilcolina ) e suoi sali 3 . Deanoli aceglumas * 4 . Spironolactonum * 5 . Acido [ ( idrossi-4 iodo-3 fenossi )-4 diiodo-3,5 fenil ] acetico ( 3,3' , 5-triiodo-tioacetico acido ) e suoi sali 6 . Mathotrexatum * 7 . Acidum aminocaproicum * e suoi sali 8 . Cinchophenum * , suoi sali , derivati e sali dei suoi derivati 9 . Acidum thyropropicum * e suoi sali 10 . Acido tricloracetico 11 . Aconitum napellus L . ( foglie , radici e preparati ) 12 . Aconitina ( alcaloide principale dell ' Aconitum napellus L . ) e suoi sali 13 . Adonis vernalis L . e suoi preparati 14 . Epinephrinum * 15 . Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali 16 . Alcoli acetilenici , loro esteri , loro eteri ossidi e loro sali 17 . Isoprenalinum * 18 . Allile , isotiocianato d' 19 . Alloclamidum * e suoi sali 20 . Nalorphinum * , suoi sali e suoi ossidi 21 . Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale : tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali , ripartato nella risoluzione A . P . ( 69 ) 2 del Consiglio d ' Europa , rilasciate diero prescrizione medica 22 . Amminobenzene , suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati ( Anilina ) 23 . Betoxycainum * e suoi sali 24 . Zoxazolaminum * 25 . Procainamidum * , suoi sali e suoi derivati 26 . Amminodifenile , di -( Benzidina ) 27 . Tuaminoheptanum * , suoi isometri e suoi sali 28 . Octodruinum * e suoi sali 29 . Ammino-2-bis -( metossi-4-fenil ) 1-2 etanolo e suoi sali 30 . Ammino-2-metil-4 esano e suoi sali 31 . Ammino-4-salicilico , acido e suoi sali 32 . Amminotoluene , suoi isomeri , loro sali e loro derivati alogenati e solfonati 33 . Amminoxileni , loro isomeri , loro sali e loro derivati alogenati e solfonati 34 . Imperatorine ( metil-3'-buteno-2' xilossi ) 9 osso-7 furo ( 3,2 g ) cromo 35 . Ammi maius L . e suoi preparati 36 . Amilene cloruro ( dicloro-2,3 metil-2 butano ) 37 . Androgena ( sostanze ad attività ) 38 . Antracene ( olio di ) 39 . Antibiotici salvo quelli nominati nell ' allegato IV 40 . Antimonio e suoi composti 41 . Apocynum cannabinum L . e suoi preparati 42 . 5 , 6 , 6a , 7-Teraidro-6-metil-4 H-dibenzo [ di , g ] chinolina-10 , 11-diol . ( Apomorfina ) e suoi sali 43 . Arsenico e suoi composti 44 . Atropa bella donna L . e suoi preparati 45 . Atropina , suoi sali e suoi derivati 46 . Bario ( sali di ) salvo il solfato di bario , le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda e parte terza ) recanti il simbolo Ba 47 . Benzene 48 . Benzimidazolone 49 . Benzo-azepina e dibenzoazepina , suoi sali e derivati 50 . 2 -( dimetilamino ) metil-2-butanol-bebzoato e suoi sali ( Amilocaina ) 51 . Benzoil-trimetil-Ossipiperidina ( Benzamina ) e suoi sali 52 . Isorcarboxazidum * 53 . Bendroflumethiazidum * e suoi derivati 54 . Clucinio e suoi composti 55 . Bromo elementare 56 . Bretylii tosilas * 57 . Carbromalum * 58 . Bromisovalum * 59 . Brompheniraminum * e suoi sali 60 . Benzilonii brominum * 61 . Terylammonii bromidum * 62 . Brucina 63 . Tetracainum * e suoi sali 64 . Mofebutazonum * 65 . Tolbutamidum * 66 . Carbutamidum * 67 . Phenylbutazonum * 68 . Cadmio e suoi composti 69 . Cantaris vesicatoria 70 . Cantaridina 71 . Phenprobamatum* 72 . Carbazzolo ( derivati nitrati del ) 73 . Carbonio ( solfuro di ) 74 . Catalase 75 . Cefelina e suoi sali 76 . Chenopodium ambrosioides L . ( essenza ) 77 . Cloralio idrato 78 . Cloro elementare 79 . Chlorpropramidum* 80 . Diphenoxylatum* 81 . Cloridrato-citrato di 2-4 diammino-azobenzene ( Crizoidina , cloridrato e citrato ) 82 . Chlorzoxazonum* 83 . Clorodimetilammino metil pirimidina ( Crimidina ) 84 . Chlorprothixenum* e suoi sali 85 . Clofenanidum 86 Bis - ( cloroetil ) metilammino -N ossido e suoi sali ( Mustina N-ossido ) 87 . Chlormethinum* e suoi sali 88 . Cyclophosphamidum * e suoi sali 89 . Mannomustinum* e suoi sali 90 . Butanilicainum* e suoi sali 91 . Chlormezanonum* 92 . Triparanolum* 93 . [ ( Cloro-4 fenil )-2 fenil-2 ) acetil-2 diosso-1,3 indane ] ( Clorofacinone ) 94 . Chlorphenoxaminum* 95 . Phenaglycodolum* 96 . Cloruro di etile 97 . Sali di cromo , acido cromico e suoi sali 98 . Claviceps purpurea Tul . , suoi alcaloidi e preparati 99 . Conium maculatum L . ( frutti , polvere , preparati ) 100 . Glycyclamidum* 101 . Cobalto ( benzene sulfonato di ) 102 . Colchicina , suoi sali e suoi derivati 103 . Colchicoside e suoi derivati 104 . Colchicum autumnale L . e suoi preparati 105 . Convallatossina 106 . Anamirta Cocculus L . ( frutti ) 107 . Croton tiglium L . ( olio ) 108 . N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil ) N ' -butilurea 109 . Curaro e curarine 110 . Curarizzanti di sintesi 111 . Cianidrico ( acido ) e suoi sali 112 . Cicloesil-1 dietilammino-3 ( dietilamminometil-2 fenil )-1 propano e suoi sali 113 . Cyclomenolum* e suoi sali 114 . Natrii hexacyclonas* 115 . Hexapropymatum* 116 . Dextropropoxyphenum * 117 . 0,0'-diacetil N-allil normorfina 118 . Pipazetatum* e suoi sali 119 . ( * , * -1 dibromofeniletil )-5 metil-5 idantoina 120 . bis -( trimetilammonio )-1,5 pentano ( sali di ) ( per es . : Pentamethonii bromidum* ) 121 . Azamethonii bromidum* 122 . Cyclarbamatum* 123 . Clofenotanum* 124 . bis -( trietilammonio )-1,6 esano ( sali di ) ( per es : Hexamethonii bromidum* ) 125 . Dicloroetano ( Cloruri di etilene ) 126 . Dicloroetilene ( Cloruri di acetilene ) 127 . Lysergidum* e suoi sali 128 . Dietilamminoetil ( fenil-4' idrossi-3' benzoato )-2 e suoi sali 129 . Ciachocaium* e suoi sali 130 . Dietilammino-3 propil cinnamato 131 . Dietilnitro-4 fenil tiofosfato 132 . N, N'-bis ( 2-dietilamminoetil ) ossamido bis ( 2-clorobenzile ) ( sali di ) ( per es . : Ambenonii chloridum * ) 133 . Methyprylonum* e suoi sali 134 . Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale 135 . ( diidrossi-2,6 metil-4 aza-4 esil )-7 teofillina ( Xantinolo ) 136 . Dioxethedrinum* e suoi sali 137 . Piprocurarii iodidum* 138 . Propyphenazonum* 139 . Tetrabenazinum* e suoi sali 140 . Captodianum* 141 . Mefechlorazinum* e suoi sali 142 . Dimetilammina 143 . ( Dimetilammino)-1 [ ( dimatilammino )-metil ]-2 butano-2 benzoato e suoi sali 144 . Methapyrilenum* e suoi sali 145 . Metampramonum* e suoi sali 146 . Amitriptylinum * e suoi sali 147 . Metforminum* e suoi sali 148 . Isosorbidi dinitras * 149 . Dinitrile malonico 150 . Dinitrile succinico 151 . Dinitrofenoli isomeri 152 . Inproquonum* 153 . Dimevamidum* e suoi sali 154 . Diphenylpyralinum* e suoi sali 155 . Sulfinpyrazonum* 156 . N -( 4-Ammino-4-osso-3,3-difenil-butil ) -N,N-diisopropil-N-metil-amonio ( sali di ) ( per es . : isopropanidi iodidum* ) 157 . Benactyzinum* 158 . Benzatropinum* e suoi sali 159 . Cyclizinum* e suoi sali 160 . Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 161 . Probenecidum* 161 . Disulfiramum* 163 . Emetina , suoi sali e suoi derivati 164 . Efedrina e suoi sali 165 . Oxanamidum* e suoi derivati 166 . Eserina o fisostigmina e suoi sali 167 . Esteri dell ' acido p-amminobenzoico ( con gruppo ammino libero ) , salvo quello citato nell ' allegato IV ( parte prima ) 168 . Esteri della colina e della metilcolina e loro sali 169 . Caramiphenum* e suoi sali 170 . Estere dietilfosforico del para nitrofenolo 171 . Metethoheptazinum* e suoi sali 172 . Oxypheneridinum* e suoi sali 173 . Ethoheptazinum* e suoi sali 174 . Metheptazinum* e suoi sali 175 . Methylphenidatum* e suoi sali 176 . Doxylaminum* e suoi sali 177 . Tolboxanum* 178 . Monobenzonum* 179 . Parethoxycainum* e suoi sali 180 . Fenozolonum* 181 . Glutethimidum* e suoi sali 182 . Etilene ( ossido di ) 183 . Bemegridum* e suoi sali 184 . Valnoctamidum* 185 . Haloperidolum* 186 . Paramethazonum* 187 . Fluanisonum* 188 . Trifluperidolum* 189 . Fluoresonum* 190 . Fluorouracilum* 191 . Fluoridrico ( acido ) , suoi sali , suoi composti complessi e gli idrofluoruri salvo quelli nominati nell ' allegato IV ( parte prima ) 192 . Furfuriltrimetilammonio ( sali di ) ( per es . : Furtrethonii iodidum* ) 193 . Galantaminum* 194 . Gestagena ( sostanze ad attività ) , ad eccezione di quelle riprese nominativamente nell ' allegato V 195 . Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano ( o HCH ) 196 . Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo , endodimetilene-1,4 ; 8,5 naftalene ( Endrina ) 197 . Esaclororoetano 198 . Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene ( Isodrina ) 199 . Idrastina , idrastinina e loro sali 200 . Idrazidi e loro sali 201 . Idrazina , suoi derivati e loro sali 202 . Octamoxinum* e suoi sali 203 . Warfarinum* e suoi sali 204 . Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell ' acido 205 . Methocarbamolum* 206 . Propatylnitratum* 207 . Bis ( idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran ) 3 il )-1,1 metiltio-3 propano 208 . Fenadiazolum* 209 . Nitroxolinum* e suoi sali 210 . Iosciamina , suoi sali e suoi derivati 211 . Hyoscyamus niger L . , ( foglie , semi , polveri e preparati ) 212 . Pemolinum* e suoi sali 213 . Iodio elementare 214 . bis-(trimetilammonio)-1,10 decano ( sali di ) ( per es . : Decamethonii bromidum* ) 215 . Ipeca Uragoga ipecacuanha baill . e specie vicine ( ci e loro preparati ) 215 . N-(isopropil-2 pentene-4 oil ) urea ( Apronalide ) 217 . Santonina 218 . Lobelia inflata l . e preparati 219 . Lobelinum* e suoi sali 220 . Acido barbiturico , suoi derivati e loro sali 221 . Mercurio e suoi composti ad eccezione di quelli nominati all ' allegato IV e all ' allegato V 222 . Mescalina e suoi sali 223 . Poliacetaldeide ( metaldeide ) 224 . ( Metossi-2 allil-4 fenossi )-2 N,N dietilacetammide e suoi sali 225 . Coumetarolum* 226 . Dextromethorphanum* e suoi sali 227 . Metilammino-2 eptano e suoi sali 228 . Isometheptenum* e suoi sali 229 . Mecamylaminium* 230 . Guaifenesinum* 231 . Dicoumarolum* 232 . Phenmetrazinum* , suoi derivati e suoi sali 233 . Thiamazolum* 234 . ( Metil-2' metossi-2' fenil-4 ') diidropirano-3,4 cumarina ( ciclocumarolo ) 235 . Carisoprodolum* 236 . Meprobamatum* 237 . Tefazolinum* e suoi sali 238 . Arecolina 239 . Poldini Metilsulfas* 240 . Hydroxyzinum* 241 . Naftolo * - 242 . Naftilammine * e * e loro sali 243 . u Naftil-3-idrossi-4-cumarina 244 . Naphazolinum * e suoi sali 245 . Neostigmina e suoi sali ( per es . : Neostigmini bromidum* ) 246 * Nicotina a suoi sali 247 . Nitriti di amile 248 . Nitriti metallici , salvo nitrito di sodio 249 . Nitrobenze 250 . Nitrocresoli e loro sali alcalini 251 . Nitrofurantoinum* 252 . Furazolidonum* 253 . Nitroglicerina 254 . Acenocoumarolum* 255 . Nitroferricianuri alcalini ( Nitroprussiati ) 256 . Nitrostilbeni , omologhi e loro derivati 257 . Noradrenalina e suoi sali 258 . Noscapinum* e soui sali 259 . Guanethidinum* e suoi sali 260 . Estrogena ( sostanze ad attività ) , salvo quelle nominate all 'allegato V 261 . Oleandrina 262 . Chlortalidonum* 263 . Pelletterina e suoi sali 264 . Pentacloroetano 265 . Pentaerithrityli tetranitras* 266 . Petrichloralum* 267 . Octamylaminum* e suoi sali 268 . Fenolo e suoi sali alcalini , tranne le eccezioni previste all ' allegato III 269 . Phenacemidum* 270 . Difencloxazinum* 271 . Fenil-2 indanedione-1,3 ( fenindione ) 272 . Ethylphenacemidum 273 . Phenprocoumonum* 274 . Fenyramidolum* 275 . Triamterenum* e suoi sali 276 . Pirofostato di tetraetile 277 . Tricresilfosfato 278 . Psilocybinum* 279 . Fosforo e fosfuri metallici 280 . Thalidomidum* e suoi sali 281 . Physostigma Venenosum Balf . 282 . Picrotossina 283 . Pilocarpina e suoi sali 284 . * -piperidil ( -2 ) benzil acetato forma L . treolevogiro ( Levofacetoperano ) e suoi tali 285 . Pipradrolum* e suoi sali 286 . Azacylonolum* e suoi sali 287 . Letamiverinum* 288 . Butopiprinum* e suoi sali 289 . Piombo ( composti , salvo quello nominato nell ' allegato V ) 290 . Conina 291 . Prunus laurocerasus L . ( acqua distillata di lauroceraso ) 292 . Metyraponum* 293 . Sostanze radioattive ( 1 ) 294 . Juniperus sabina L . ( foglie , oli essenziali e preparati ) 295 . Scopolamina , suoi sali e suoi derivati 296 . Sali di oro 297 . Selenio e suoi composti 298 . Solanum nigrum L . e suoi preparati 299 . Sparteina e suoi sali 300 . Glucocorticoidi 301 . Datura stramonium L . e suoi preparati 302 . Strofantine , loro genine ( Strofantidina ) e rispettivi derivati 303 . Strofanto ( specie ) e loro preparati 304 . Stricnina e suoi sali 305 . Strychnos ( specie ) o loro preparati 306 . Stupefacenti : ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961 307 . Sulfonammidi ( para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrigeno legati a un atomo di azoto ) e loro sali 308 . Sultiamum* 309 . Neodimio e suoi sali 310 . Thiotepum* 311 . Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati 312 . Tellurio e suoi composti 313 . Xylometazolinum* e suoi sali 314 . Tetracloroetilene 315 . Tetracloruro di carbonio 316 . Tetrafosfato di esaetile 317 . Tallio e suoi composti 318 . Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss 319 . Ethionamidum* 320 . Phenothiazinum* e suoi composti 321 . Tiurea e suoi derivati , salvo quelli nominati nell ' allegato IV ( parte prima ) 322 . Mephenesinum* e suoi esteri 323 . Vaccini , tossine o sieri riportati nell ' allegato della seconda direttiva del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvivinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 ) 324 . Tranylcyprominum* e suoi sali 325 . Tricloronitrometano 326 . Tribromo-etanolo ( alcole tribromo-etilico ) 327 . Trichlormethinum* e suoi sali 328 . Tretaminum* 329 . Gallamini triehiodidum* 330 . Urginea Scilla Stern e suoi preparati 331 . Veratrina e suoi sali 332 . Schoenocaulon officinale Lind , suoi semi e suoi preparati 333 . Veratrum album L . rizomi e preparati 334 . Cloruro di vinile monomero 335 . Ergocalciferolum* + Clolecalciferolo ( vitamina D8 + D8 ) 336 . Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini 337 . Yohimbina e suoi sali 338 . Dimethili sulfoxidum* 339 . Diphenhydraminum* e suoi sali 340 . p-butil terz.-fenol 341 . p-butil terz.-pinocatecol 342 . Dihydrotachysterolum* 343 . Diossano ( 1,4 dietilene diossido ) 344 . Morfolina e suoi sali 345 . Piretro album L . e suoi preparati 346 . Maleato di pirianisamina 347 . Tripelennaminum* 348 . Tetraclorosalicilanilidi 349 . Diclorosalicilanilidi 350 . Tetrabromosalicilanilidi 351 . Dibromosalicilanilidi ( per es . : Metabromsalanum* e Dibromsalanum* ) 352 . Bithionolum* 353 . Monosulfuri tiouramici 354 . Disulfuri tiouramici 355 . Dimetileformamide 356 . Acetone benzilidene 357 . Benzoati di coniferile , salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate 358 . Furocumarine ( per es . : Trioxysalenum * e metossi-8 psoralene ) , salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate 359 . Oli di semi di Laurus nobilis L . 360 . Olio si Sassafras officinale Nees contenente safrolo 361 . Iodotimolo . ( 1 ) La presente di sostanza radioattive naturale e di sostanze radioattive provenienti dalle contaminazioni artificiali ambientali è ammessa purchù le sostanze radioattive non siano arricchite per la fabbricazione di prodotti cosmetici e che la loro concentrazione rispetti le disposizioni delle direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( GU n . 11 del 20 . 2 . 1959 , pag . 221/59 ) . ALLEGATO III PARTE PRIMA Elenco delle sostanze il cui è vietato nei prodotti cosmetici , salvo in determinati limiti e condizioni Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta * a * b * c * d * e * f * 1 * Acido borico * a ) Talchi * a ) 5 % * a ) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni * a ) Da non usare nella cura dei neonati * * * b ) Prodotti per la cura della bocca * b ) 0,5 % * * * * * c ) Altri prodotti * c ) 3 % * * * 2 * Acido tioglicolico , suoi sali ed esteri * a ) Prodotti per l ' arricciatura e la stiratura dei capelli : * * * * * * - uso privato * a ) - 8 % pronto per l ' uso * * * * * * pH * 9,5 * * * * * - uso professionale * - 11 % pronto per l ' uso * * * * * * pH * 9,5 * * * * * b ) Depilatori * b ) 5 % * * * * * * pH * 12,65 * * * * * c ) Altri prodotto per il trattamento dei capelli , destinati ad essere eliminati dopo l ' applicazione * percentuali calcolate in acido tioglicolico * * * 3 * Acido ossalico , suoi esteri e suoi sali alcalini * Prodotti per capelli * 5 % * * Riservato ai parrucchieri * 4 * Chlorobutanolum* * Conservante * 0,5 % * Vietato negli aerosol * Contiene clorobutanolo * 5 * Ammoniaca * * 6 % calcolato in NH3 * * Superiore al 2 % : contiene ammoniaca * 6 * Tosylchloramidum natricum* * * 0,2 % * * * 7 * Clorati di metalli alcalini * a ) Dentrifici * a ) 5 % * * * * * b ) Altri usi * b ) 3 % * * * 8 * Cloruro di metilene * * 35 % * Contenuto massimo di impurità : 0,2 % * Per i preparati in generatore aerosol : non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente * * * * ( in caso di miscela con 1 , 1 , 1 , tricloroetano , la concentrazione totale non può superare il 35 % ) * * * 9 * Diamminobenzeni ( orto , meta ) , loro derivati sostituiti all ' azoto e loro sali nonchù derivati del paradiamminobenzene sostituiti all ' azoto ( 1 ) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 6 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . * * * * * * Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . * * * * * * Contiene diamminobenzeni . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia * 10 * Diamminotolueni , loro derivati sostituiti all ' azoto e loro sali ( 1 ) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 10 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . * * * * * * Si consiglia una prova preliminare di sensibilità * * * * * * Contiene diamminotolueni * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia * 11 * Diamminofenoli ( 1 ) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 10 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . * * * * * * Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . * * * * * * Contiene diamminofenoli . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia * 12 * Dichlorophenum* * * 0,5 % massimo * * Contiene diclorofene * 13 * Acqua ossigenata * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 40 volumi , ossia 12 % di H2O2 * * Contiene x di % H2O2 * 14 * Formaldeide * a ) Preparati per indurire le unghie * a ) 5 % calcolato in aldeide formica * * a ) Proteggere le pipite con una sostanza grassa . Contiene x% di formaldeide * * * b ) Uso come conservante * b ) 0,2 % * b ) Vietato come conservante nei generatori aerosol e nei prodotti per la cura della bocca * b ) Contiene formaldeide * * * c ) Per la cura della bocca * c ) 0,1 % * * * 15 * Hexachlorophenum* * Conservante * 0,1 % * Vietato nei prodotti per la cura dei bambini e nei prodotti destinati all ' igiene intima * Da non usare nella cura dei neonati . * * * * * * Contiene esaclorofene * 16 * Idrochinone ( 2 ) * * 2 % * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . * * * * * * Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente . * * * * * * Contiene idrochinone * 17 * Potassa caustica o soda caustica * a ) Prodotto solvente delle pipite delle unghie * a ) 5 % in peso ( 3 ) * * a ) Evitare il contatto con gli occhi . Pericolo di cecità . Da tenere lontano dai bambini * * * b ) Prodotto per la stiratura dei capelli * b ) 2 % in peso ( 3 ) * * b ) Evitare il contatto con gli occhi . Pericolo di cecità . Da tenere lontano dai bambini * * * c ) Altri usi come neutralizzante * c ) sino a pH 11 * * * 18 * Lanolina * * * * Contiene lanolina * 19 * a-Naftolo * Tintura per i capelli * 0,5 % * * Contiene a-Naftolo * 20 * Nitrito di sodio * Unicamente come anticorrosivo * 0,2 % * Da non usare con le amine secondarie * * 21 * Nitrometano * Unicamente come anticorrosivo * 0,3 % * * * 22 * Fenolo * Saponi e preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * 1 % * * Contiene fenolo * 23 * Acido picrico * Unicamente come anticorrosivo * 1 % * * Contiene acido picrico * 24 * Pirogallo ( 2 ) * Unicamente come tintura per capelli * 5 % * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente . Contiene pirogallo * 25 * Chinino e suoi sali * a ) Preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * a ) 0,5 % calcolato in chinino-base * * * * * b ) Lozioni per capelli * b ) 0,2 % calcolato in chinino-base * * * 26 * Resorcina ( 2 ) * a ) Tintura per capelli * a ) 5 % * * a ) Può causare una reazione allergica . * * * * * * Contiene resorcina . * * * * * * Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . * * * * * * Se il prodotto viene a contratto con gli occhi , sciacquarli immediatamente * * * b ) Lozioni per capelli * b ) 0,5 % * * b ) Può causare una reazione allergica . * * * * * * Contiene resorcina * * * c ) Preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * c ) 0,5 % * * c ) Può causare una reazione allergica . * * * * * * Contiene resorcina . * * * * * * Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * 27 * Solfuri di ammonio , alcalini e alcalino-terrosi * * 2 % in paste * * * * * * 20 % per i monosolfuri in soluzione acquosa senza additivo * * * 28 * Zinco ( cloruro e solfato ) * * 1 % calcolato in zinco * * * 29 * Zinco solfofenato * a ) Astringente * a ) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra * * a ) Evitare il contatto con gli occhi * * * b ) Deodorante * b ) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra * * b ) Non vaporizzare negli occhi * ( 1 ) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l ' unità . ( 2 ) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2 . ( 3 ) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio . PARTE SECONDA ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) a ) Rossi Numero d ' ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni ( 4 ) * Restrizioni * Campo d ' applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza ( 4 ) * 1 * 12 085 * * * 3 % * * 2 * 12 150 * * * * * 3 * 12 490 * * * * * 4 * 14 720 * E 122 * * * E 122 * 5 * 14 815 * E 125 * * * E 125 * 6 * 15 525 * * * * * 7 * 15 580 * * * * * 8 * 15 585 * * * * * 9 * 15 630 * * * 3 % * * * 15 630 Ba * * * * * * 15 630 Sr * * * * * 10 * 15 850 * E 180 * * * E 180 * 11 * 15 865 * * * * * * 15 865 Sr * * * * * 12 * 15 880 * * * * * 13 * 16 185 * E 123 * * * E 123 * 14 * 16 255 * E 124 * * * E 124 * 15 * 16 290 * E 126 * * * E 126 * 16 * 45 170 * * * * * * 45 170 Ba * * * * * 17 * 45 370 * * * * Tenore massimo dell ' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina * 18 * 45 380 * * * * idem * 19 * 45 405 * * * * idem * 20 * 45 410 * * * * idem * 21 * 45 425 * * * * Tenore massimo dell ' 1 % in fluoresceina e del 3 % in monoiodofluoresceina * 22 * 45 430 * E 127 * * * E 127 * * * * * idem * 23 * 58 000 * * * * * 24 * 73 360 * * * * * 25 * 75 470 * E 120 * * * E 120 * 26 * 77 015 * E 420 * * * E 420 * 27 * 77 491 * E 172 * * * E 172 * 28 * * E 163 * * * E 163 * 29 * * E 162 * * * E 162 * b ) Arancioni e gialli 1 * 10 316 * * r * * * 2 * 11 920 * * * * * 3 * 12 075 * * * * * 4 * 13 015 * E 105 * * * E 105 * 5 * 14 270 * E 103 * * * E 103 * 6 * 15 510 * * r * * * 7 * 15 980 * E 111 * * * E 111 * 8 * 15 985 * E 110 * * * E 110 * 9 * 19 140 * E 102 * * * E 102 * 10 * 45 350 * * * 6 % * * 11 * 47 005 * E 104 * * * E 104 * 12 * 75 100 * * * * * 13 * 75 120 * E 160 b * * * E 160 b * 14 * 75 125 * E 160 d * * * E 160 d * 15 * 75 130 * E 160 a * * * E 160 a * 16 * 75 135 * E 161 D * * * E 161 d * 17 * 75 300 * E 100 * * * E 100 * 18 * 77 489 * E 172 * * * E 172 * 19 * 77 492 * E 172 * * * E 172 * 20 * 40 820 * E 160 e * * * E 160 e * 21 * 40 825 * E 160 f * * * E 160 f * 22 * * E 101 * * * E 101 * 23 * 45 395 * * * Quando viene usato per i rossetti per le labbra , il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell ' 1 % * * 24 * * E 160 c * * * E 160 c * c ) Verdi e blu 1 * 42 051 * E 131 * * * E 131 * 2 * 42 053 * * * * * 3 * 42 090 * * * * * 4 * 44 090 * * * * * 5 * 61 565 * * * * * 6 * 61 570 * * * * * 7 * 69 825 * * * * * 8 * 73 000 * * * * * 9 * 73 015 * E 132 * * * E 132 * 10 * 74 260 * * r * * * 11 * 75 810 * E 140 * * * E 140 * 12 * * E 141 * * * E 141 * 13 * 77 007 * * * * * 14 * 77 346 * * * * * 15 * 77 510 * * * * Esente da ioni di cianuro * 16 * 69 800 * E 130 * * * E 130 * d ) Violetti , bruni , neri e bianchi 1 * 28 440 * E 151 * * * E 151 * 2 * 42 640 * * * * * 3 * 60 725 * * * * * 4 * 73 385 * * * * 5 * 77 000 * E 173 * * * E 173 6 * 77 002 * * * * * 7 * 77 004 * * * * * 8 * 77 005 * * * * * 9 * 77 120 * * * * * 10 * 77 220 * E 170 * * * E 170 * 11 * 77 231 * * * * * 12 * 77 266 * Parte di E 153 * * * E 153 * 13 * 77 267 * Parte di E 153 * * * E 153 * 14 * 77 400 * * * * * 15 * 77 480 * E 175 * * * E 175 * 16 * 77 499 * E 172 * * * E 172 * 17 * 77 713 * * * * * 18 * 77 742 * * * * * 19 * 77 745 * * * * * 20 * 77 820 * E 174 * * * E 174 * 21 * 77 891 * E 171 * * * E 171 * * * Biossido di titanio ( e sue miscele con mica ) * * * * 22 * 77 947 * * * * * 23 * 75 170 * Guanina o essenza di Oriente * * * 24 * * * * * * ( Bianco 9 ) * * * * * * Stearati di alluminio , di zinco , di magnesio e di calcio * * * * * * 25 * * E 150 * * * E 150 * * * Caramello * * * * ( 1 ) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo . ( 2 ) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante ( la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l ' uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell ' occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ) oppure la concentrazione massima autorizzata . ( 3 ) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall ' allegato II o escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all ' allegato V . ( 4 ) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive . ALLEGATO IV PARTE PRIMA ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta * a * b * c * d * e * f * 1 * Alcole metilico * Come denaturante per gli alcoli etilico i isopropilico * 5 % calcolata in % degli alcoli etilico e isopropilico * * * 2 * Thiomersalum* * Unicamente come conservante del bellett per gli occhi * 0,007 % calcolata come Hg . * * Contiene etilmercuritiosalicilato * * * * In caso di miscuglio con altri composti mercurici autorizzati dalla presente direttiva , la concentrazione massima in Hg resta stabilita a 0,007 % * * * 3 * Composti fenilmercurici * idem * idem * * Contiene composti fenilmercurici * 4 * Cloroformio * Dentifrici * 4 % * * * 5 * Estere monoglicerico dell ' acido para-aminobenzoico * * 5 % * * Contiene monogliceride para-aminobenzoico * 6 * Idrossi-8-chinolina e suo solfato * * 0,3 % in base * Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole . Neppure nei talchi per neonati * Da non usare per i neonati * 7 * Monofluorofosfato di ammonio * Prodotti per l ' igiene della bocca * 0,15 % calcolata in F . * * Contiene monofluorofosfati di ammonio * * * * In caso di miscuglio con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato , la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % * * * 8 * Monofluorofosfato di sodio * idem * 0,15 % * * Contiene monofluorofosfato di sodio * * * * idem * * * 9 * Monofluorofosfato di potassio * idem * 0,15 % * * Contiene monofluorofosfato di potassio * * * * idem * * * 10 * Monofluorofosfato di calcio * idem * 0,15 % * * Contiene monofluorofosfato di calcio * * * * idem * * * 11 * Fluoruro di calcio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di calcio * * * * idem * * * 12 * Fluoruro di sodio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di sodio * * * * idem * * * 13 * Fluoruro di potassio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di potassio * * * * idem * * * 14 * Fluoruro di ammonio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di ammonio * * * * idem * * * 15 * Fluoruro di alluminio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di alluminio * * * * idem * * * 16 * Fluoruro stannoso * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro stannoso * * * * idem * * * 17 * Idrofluoruro di cetilammina * idem * 0,15 % * * Contiene idrofluoruro di cetilammina * * ( idrofluoruro di esadecilammina ) * * idem * * * 18 * Diidrofluoruro di bis - ( idrossietil ) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina * idem * 0,15 % * * Contiene diidrofluoruro di bis - ( idrossietil ) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina * * * * idem * * * 19 * Diidrofluoruro di N , N' , N'-tri ( poliossietilene )-N - esadecil-propilenediammina * idem * 0,15 % * * Contiene diidrofluoruro di N , N' , N'-tri ( poliossietilene )-N - esadecil-propilenediammina * * * * idem * * * 20 * Idrofluoruro di ottadecilammina * idem * 0,15 % * * Contiene idrofluoruro di ottadecilammina * * * * idem * * * 21 * Silicofluoruro di sodio * idem * 0,15 % * * Contiene silicofluoruro di sodio * * * * idem * * * 22 * Silicofluoruro di potassio * idem * 0,15 % * Contiene silicofluoruro di potassio * * * * idem * * * 23 * Silicofluoruro di ammonio * idem * 0,15 % * Contiene silicofluoruro du ammonio * * * * idem * * * 24 * Silicofluoruro di magnesio * idem * 0,15 % * Contiene silicofluoruro di magnesio * * * * idem * * * 25 * Safrol * * 100 ppm * * * 26 * Bis ( idrossimetil )-1,3 tione-2 imidazolidina * Preparazioni per la cura dei capelli * a ) fino al 2 % * a ) Vietato nei generatori aerosol * a ) Contiene bis ( idrossimetil )-1,3 tione-2 imidazolidina * * * * b ) dal 2 % all ' 8 % * b ) idem * b ) - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * * * * * * - Contiene bis ( idrossimetil )-1,3 tione-2 imidazolidina * 27 * Bis ( idrossimetil)-1,3 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * * * * * * - Contiene bis ( idrossimetil)-1,3 tiurea * 28 * Idrossimetil-1 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * * * * * * - Contiene idrossimetil-1 tiurea * 29 * Idrossimetil-1 tione-2 imidazolidina * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * * * * * * - Contiene idrossimetil-1 tione-2 imidazolidina * 30 * Morfolino-metil-1 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * * * * * * - Contiene morfolinometil-1 tiurea * 31 * Bis ( morfolinometil )-1,3 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione * * * * * * - Contiene bis ( morfolinometil )-1,3 tiurea * 32 * 1 , 1 , 1 tricloroetano * Per generatori aerosol * 35 % * * Non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente * * ( metilcloroformio ) * * In caso di miscela con il cloruro di metilene , la concentrazione totale non può superare il 35 % * * * 33 * Tribromosalicilanilide ( per esempio tribromsalanum* ) * Sapone * 1 % * * Contiene tribromosalicilanilide * PARTE SECONDA ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI IL CUI USO È AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE MUCOSE SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 5 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) a ) Rossi Numero d ' ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni ( 4 ) * Restrizioni * Campo d ' applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza ( 4 ) * 1 * 12 120 * * * * * 2 * 12 350 * * * * * 3 * 12 385 * * * * * 4 * 14 700 * * r * * * 5 * 15 500 * * L ' uso di sali di bario è vietato nei rossetti per le labbra * * * * 15 500 Ba * * * * * 6 * 15 585 Ba * * * * * 7 * 15 620 * * * * * 8 * 15 800 * * * * * 9 * 16 035 * * * * * 10 * 26 100 * * * * * 11 * 27 290 * * * * * 12 * 45 160 * * * * * 13 * 75 480 * * * * * 14 * 75 580 * * * * * b ) Arancioni e gialli 1 * 18 965 * * * * * 2 * 45 340 * * * * * 3 * 47 000 * * * * * c ) Verdi e blu 1 * 42 040 * * * * * 2 * 42 140 * * * * * 3 * 42 170 * * * * * 4 * 42 735 * * * * * 5 * 44 040 * * * * * 6 * 44 045 * * * * * 7 * 59 040 * * * * * 8 * 61 554 * * * * * 9 * 62 085 * * * * * 10 * 77 288 * * * * Esente da ioni cromato * 11 * 77 289 * * * * idem * 12 * 77 520 * * * * * 13 * 74 160 * * * * * d ) Violetti , bruni , neri e bianchi 1 * 20 170 * * * * * 2 * 27 755 * E 152 * * * E 152 * 3 * 42 580 * * * * * 4 * 45 190 * * * * * 5 * 77 019 * * * * * 6 * 77 163 * Ossicloruro di bismuto * * * * * * ( e sue miscele con mica ) * * * * 7 * 77 265 * * * * * 8 * 77 718 * * * * * ( 1 ) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo . ( 2 ) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante ( la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l ' uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell ' occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ) oppure la concentrazione massima autorizzata . ( 3 ) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall ' allegato II o escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all ' allegato V . ( 4 ) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive . PARTE TERZA A . ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE Rossi 12310 , 12335 , 12420 , 12440 , 16140 , 16155 , 16250 , 17200 , 18000 , 18050 , 18055 , 18065 , 26105 , 45100 , 50240 , E 121 Arancioni e gialli 11680 , 11710 , 13065 , 15575 , 16230 , 18690 , 18736 , 18745 , 19120 , 19130 , 21230 , 71105 Blu e verdi 10006 , 10020 , 42045 , 42050 , 42080 , 42755 , 44025 , 62095 , 62550 , 63000 , 71255 , 74100 , 74220 , 74350 , blu di bromotimolo , verde di bromocresolo , n-dibutilammino-1,4 antrachinone Violetti , bruni , neri , bianchi 12010 , 12196 , 12480 , 16580 , 27905 , 42555 , 42571 , 43625 , 46500 , 51319 , 61710 , 61800 , sali di sodio dell ' acido diammino 2-4 azobenzenesulforico e 5 relativi coloranti ( Brown FK ) , porpora di bromocresolo B . ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE Rossi 11210 , 12090 , 12155 , 12170 , 12315 , 12370 , 12459 , 12460 , 13020 , 14985 , 14905 , 16045 , 16180 , 18125 , 18130 , 24790 , 27300 , 27306 , 28160 , 45220 , 60505 , 60710 , 62015 , 73300 Gialli e arancioni 11720 , 11725 , 11730 , 11765 , 11850 , 11855 , 11860 , 11870 , 12055 , 12140 , 12700 , 12740 , 12770 , 12790 , 13900 , 14600 , 15970 , 15975 , 18820 , 18900 , 19555 , 21090 , 21096 , 21100 , 21108 , 21110 , 21115 , 22910 , 25135 , 25220 , 26090 , 29020 , 40215 , 40640 , 41000 , 45376 , 47035 , 48040 , 48055 , 56205 , 4 -( 3-Clorofenilazoto )-3-idrossi-2-acido naftoico-O-anisidine ( pigmento arancio 4 ) , -3-ossipirene-5 , 8 , 10-trisolfonato di soda Blu e verdi 10025 , 26360 , 42052 , 42085 , 42095 , 42100 , 50315 , 50320 , 50400 , 50405 , 51175 , 52015 , 52020 , 52030 , 61505 , 61585 , 62045 , 62100 , 62105 , 62125 , 62130 , 62500 , 62560 , 63010 , 64500 , 74180 Violetti , bruni , neri , bianchi 12145 , 14805 , 15685 , 17580 , 20285 , 20470 , 21010 , 25410 , 30045 , 30235 , 40625 , 42510 , 42520 , 42525 , 42535 , 42650 , 48013 , 57020 , 60730 , 61100 , 61105 , 61705 , 62030 , 63165 , 63615 . ALLEGATO V ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1 . Acetato di piombo ( uso limitato ai prodotti per i capelli ) 2 . Esaclorofene ( per tutti gli usi , escluso l ' uso di cui all ' allegato III , parte prima ) 3 . Ormoni a ) - estrone - estradiolo e suoi esteri - estriolo e suoi esteri b ) - progesterone - etisteronum* 4 . Paradiamminobenzene e suoi sali 5 . Stronzio e suoi sali , esclusi quelli dei coloranti di cui all ' allegato III , parte seconda , e all ' allegato IV , parte seconda e parte terza 6 . Zirconio e suoi derivati 7 . Thiomersalum* e i composti fenilmercurici ( per gli usi come conservante dei preparati per lavare i capelli ( shampoo ) concentrati e delle creme contenenti emulsionanti non ionici che rendono gli altri conservanti inefficaci e alla concentrazione massima di 0,003 % espressa in Hg ) 8 . Lidocainum* 9 . Tyrothricinum