31976L0770

Direttiva 76/770/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0204 - 0216
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0181


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura

( 76/770/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

visto l ' atto di adesione , in particolare l ' articolo 29 ,

vista la direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 1 ) , modificata dall ' atto di adesione , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , in applicazione dell ' atto di adesione , è stato previsto di decidere entro il 31 agosto 1976 di classificare nell ' allegato I della direttiva 71/354/CEE le unità di misura di cui all ' allegato II ;

considerando che , in applicazione della direttiva 71/354/CEE , si prevede di esaminare prima del 31 dicembre 1977 la situazione delle unità e dei nomi di unit riportati nel capitolo II dell ' allegato I della presente direttiva ;

considerando che la quindicesima conferenza generale dei pesi e delle misure ( CGPM ) , riunitasi il 27 maggio 1975 a Parigi su convocazione del comitato internazionale dei pesi e delle misure ( CIPM ) , ha adottato nuove risoluzioni internazionali che riguardano il sistema internazionale di unità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' articolo 1 della direttiva 71/354/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 1

1 . Gli Stati membri rendono obbligatorio il disposto del capitolo A dell ' allegato entro il 21 aprile 1978 al più tardi .

2 . Gli Stati membri vietano l ' impiego dopo il 31 dicembre 1977 al più tardi delle unità di misura definite al capitolo B dell ' allegato .

3 . Gli Stati membri vietano l ' impiego dopo il 31 dicembre 1977 al più tardi delle unità di misura definite al capitolo C dell ' allegato .

4 . La situazione delle unità di misura , dei nomi e dei simboli riportati nel capitolo D dell ' allegato sarà esaminata entro il 31 dicembre 1979 .

5 . L ' obbligo d ' impiego delle unità di misura mantenute temporaneamente alle condizioni stabilite ai capitoli B , C e D dell ' allegato non può essere introdotto dagli Stati membri in cui tali unità non sono autorizzate a decorrere dal 21 aprile 1973 . »

Articolo 2

Nella direttiva 71/354/CEE è inserito il seguente articolo :

« Articolo 2 bis

Gli Stati membri possono autorizzare l ' uso di prodotti , attrezzature e strumenti per i quali si utilizzano unità di misura non autorizzate dalla presente direttiva , già immessi sul mercato prima delle date previste dalla medesima , nonchù la fabbricazione , l ' immissione in commercio e l ' utilizzazione dei prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di detti prodotti , attrezzature e strumenti . »

Articolo 3

Gli allegati I e II della direttiva 71/354/CEE sono sostituiti dall ' allegato della presente direttiva .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentori e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1977 al più tardi e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . L 243 del 29 . 11 . 1971 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 55 .

ALLEGATO

INDICE

Capitolo A : Unità di misura il cui impiego deve essere reso obbligatorio entro il 21 aprile 1978 al più tardi

1 . Unità SI , loro multipli e sottomultipli decimali

1.1 . Unità SI di base

1.2 . Altre unità SI

1.3 . Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali

1.4 . Nomi e simboli speciali autorizzati

2 . Unità definire in base alle unità SI ma che non sono multipli e sottomultipli decimali di queste

3 . Unità definite indipendentemente dalle sette unità SI di base

4 . Unità e nomi di unità ammessi unicamente in settori di applicazione specializzati

5 . Unità composte

Capitolo B : Unità di misura disciplinate dell ' articolo 1 , paragrafo 2

6 . Unità speciali

7 . Caso speciale della temperatura

8 . Unità del sistema imperiale

Capitolo C : Unità di misura disciplinate dall ' articolo 1 , paragrafo 3

9 . Unità del sistema imperiale

10 . Unità CGS

11 . Altre unità

Capitolo D : Unità , nomi e simboli coutemplati dall ' articolo 1 , paragrafo 4

12 . Unità del sistema imperiale

13 . Altre unità

14 . Unità composte ( utilizzate temporaneamente )

CAPITOLO A

UNITÈ DI MISURA IL CUI IMPIEGO DEVE ESSERE RESO OBBLIGATORIO ENTRO IL 21 APRILE 1978 AL PIU TARDI

1 . UNITÈ SI , LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI

1.1 . Unità SI di base

Grandezza *

Unità *

nome *

simbolo *

Lunghezza * metro * m

Massa * chilogrammo * kg *

Tempo * secondo * s *

Intensità di corrente elettrica * ampère * A *

Temperatura termodinamica * kelvin * K *

Quantità di matcria * mole * mol *

Intensità luminosa * candela * cd *

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti :

Unità di lunghezza

Il metro è la lunghezza pari a 1 650 763,73 lunghezze d ' onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli 2p10 e 5d6 dell ' atomo di cripto 86 .

( 11a CGMP , 1960 , ris . 6 ) .

Unità di massa

Il chilogrammi è l 'unità di massa ; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo .

( 3a CGMP , 1901 , pag . 70 del resoconto ) .

Unità di tempo

Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell ' atomo del cesio 133 .

( 13a CGMP , 1967 , ris . 1 )

Unità di intensità di corrente elettrica )

L ' ampère è l ' intensità di una corrente elettrica costante che , percorrendo due conduttori paralleli rettilinei , di lunghezza infinita , di sezione circolare trascurabile , posti alla distanza di un metro l ' uno dall ' altro nel vuoto , produrrebbe fra questi conduttori un forza eguale a 2 × 10-7 newton su ogni metro di lunghezza .

( CIPM , 1946 , ris . 2 , approvata dalla 9a CGPM , 1948 )

Unità di temperatura termodinamica

Il kelvin , unità di temperatura termodinamica , è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell ' acqua .

( 13a CGMP , 1967 , ris . 4 ) .

Unità di quantità di materia

La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12 .

Quando si usa la mole , le entità elementari devono essere specificate ; esse possono essere atomi , molecole , ioni , elettroni , altre particelle , oppure raggruppamenti specificati di tali particelle .

( 14a CGMP , 1971 , ris . 3 ) .

Unità di intensità luminosa

La candela è l ' intensità luminosa , nella direzione perpendicolare , di una superficie di 1/000 000 di metro quadrato di un corpo nero alla temperatura di solidificazione del platino sotto la pressione di 101 325 newton al metro quadrato .

1.1.1 . Nome e simolo speciali dell ' unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius

Grandezza *

Unità *

nome *

simbolo *

Temperatura Celsius * grado Celsius * °C *

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T -T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 con T0 = 273,15 kelvin . Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius . L ' unità « grado Celsius » è uguale all ' unità « kelvin » .

1.2 . Altre unità SI

1.2.1 . Unità supplementari SI

Grandezza *

Unità *

nome *

simbolo *

Angolo piano * radiante * rd *

Angolo solido * steradiante * sr *

( 11a CGMP , 1960 , ris . 12 ) .

Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti :

Unità di angolo piano

Il radiante è l ' angolo piano compreso tra due raggi che , sulla circonferenza di un cerchio , intercettano un arco di lunghezza pari a quella del raggio

( racc . ISO R/31/I , 2a ed . , dicembre 1965 ) .

Unità da angolo solido

Lo steradiante è l ' angolo solido che , avvendo il vertric al centro di una sfera , delimita sulla superficie di questa un ' aera pari a quella di un quadrato di lato uguale al raggio della sfera .

( racc . ISO/31/I , 2a ed . , dicembre 1965 ) .

1.2.2 . Unità derivate SI

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base e dalle unità supplementari SI vengono indicare mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1 .

1.2.3 . Unità derivate Si che hanno nomi e simboli speciali

Grandezza *

Unità *

nome *

simbolo *

Espressione *

in altre unità SI *

in unità SI di base o supplementari *

Frequenza * hertz * Hz * * s-1 *

Forza * newton * N * * m . kg . s-2 *

Pressione e tensione * pascal * Pa * N . m-2 * m-1 . kg . s-2 *

Energia , lavoro , quantità di calore * joule * J * N . m * m2 . kg . s-2 *

Potenza ( 1 ) * watt * W * J . s-1 * m2 . kg . s-2 *

Quantità di elettricità , carica elettrica * coulomb * C * * s . A *

Tensione elettrica , potenziale elettrico , forza elettromotrice * volt * V * W . A-1 * m2 . kg . s-2 . A-1 *

Resistenza elettrica * ohm * * * V . A-1 * m2 . kg . s-2 . A-2 *

Conduttanza elettrica * siemens * s * A . V-1 * m-2 . kg-1 . s3 . A2 *

Capacità elettrica * farad * F * C . V -1 * m-2 . kg-1 . s4 . A2 *

Flusso magnetico * weber * Wb * V . s * m2 . kg . s-2 . A-1 *

Induzione magnetica * tesla * T * Wb . m-2 * kg . s-2 . A-1 *

$Induttanza elettrica * henry * H * Wb . A-1 * m2 . kg . s-2 . A-2 *

Flusso luminoso * lumen * lm * * cd . sr *

Illuminamento * lux * lx * lm . m-2 * m-2 . cd . sr *

Attività * becquerel * bq * * s-1 *

Dose assorbita ( 2 ) * gray * Gy * J . kg-1 * m2 . s-2 *

( 1 ) Nomi speciali dell ' unità di potenza : il nome « voltampère » , simbolo « VA » , per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome « var » , simbolo « var » , per esprimere la potenza elettrica reattiva . Il nome « var » non è incluso in risoluzioni della CGPM .

( 2 ) Ed altre grandezze di identiche dimensioni per la radiazioni ionizzanti .

Alcune unità dalle unità di base SI possono essere espresse impiegando le unità del capitolo A .

In particolare , alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra , per esempio : l ' unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m-1 . kg . s-1 oppure N . s . m-2 oppure Pa . s .

1.3 . Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali

Fattore * Prefisso * Simbolo * Fattore * Prefisso * Simbolo *

1018 * exa * E * 10-1 * deci * d *

1015 * peta * P * 10-2 * centi * c *

1012 * tera * T * 10-3 * milli * m *

109 * giga * G * 10-4 * micro * *

106 * mega * M * 10-9 * nano * n *

103 * chillo * k * 10-12 * pico * p *

102 * eto * h * 10-15 * femto * f *

101 * deca * da * 10-18 * atto * a *

I nomi ed i somboli dei multipli e sottomultipli decimali dell ' unità di massa vengono formati mediante l ' aggiunta dei prefissi alla parola « grammo » e dei loro simboli al simbolo « g » .

Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un ' unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione , un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore , al denominatore o in entrambi .

Sono vietati i prefessi composti , cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra .

1.4 . Nomi e simboli speciali autorizzati

1.4.1 . Nomi e simboli speciali di multipli e sottomultipli decimali di unità SI

Grandezza *

Unità *

nome *

simbolo *

relazione *

Volume * litro * 1 * 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 *

Massa * tonnellata * t * 1 t = 1 Mg = 103 kg *

Pressione e tensione * bar * bar * 1 bar = 105 Pa *

1.4.2 . Nomi e somboli speciali di mutlipli e sottomultipli decimali di unità SI il cui impiego è riservato a settori di applicazione specializzati

Grandezza *

Unità *

nome *

simbolo *

relazione *

Area delle superfici agrarie e dei fondi * ara * a * 1 a = 102 m 2 *

Massa lineare delle fibre tessili e dei filati * tex* ( 1 ) * tex* * 1 rex = 10-6 kg . m-1 *

( 1 ) Il segno * dopo un nuome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM , dalla CIPM o dal BIPM . Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso .

Avvertanza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1 . 3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nelle tabelle dei punti 1.4.1 . e 1.4.2 .

Il multiplo 10 9 a è nondimeno denominato « ettaro » .

2 . UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE

Grandezza * Unità * nome * simbolo * relazione *

Angolo piano * angolo giro* ( a ) * * 1 angolo giro = 2 * rad *

* grado centesimale* oppure gon* * gon* * 1 gon = */200 rad *

* grado sessagesimale * ° * 1° = */180 rad *

* minuto d ' anglo * ' * 1' = */10 800 rad *

* secondo d ' angolo * " * 1" = */648 000 rad *

Tempo * minuto * min * 1 min = 60 s *

* ora * h * 1 h = 3 600 s *

* giorno * d * 1 d = 86 400 s *

( a ) Non esiste un simbolo internazionale .

Avvertenza : I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi « grado » e « gon » ed i relativi simboli soltanto al simbolo « gon » .

3 . UNITÀ DEFINITE INDIPENDENTEMENTE DALLE SETTE UNITÀ SI D BASE

L ' unità di massa atomica è pari 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C .

L ' elettronvolt è l ' energia cinetica acquisita da un elettrone che passa nel vuoto da un punto ad un altro che abbia un potenziale superiore di 1 volt .

Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore *

Massa * Unità di massa atomica * * * 1 u * 1,6605655 . 10-27 kg *

Energia * Elettronvolt * eV * 1 eV * 1,6021892 . 10-19 J *

Il valore di queste unità , espresso in unità SI , non è conosciuto esattamente . I valori indicati sono estratti dal bollettino CODATA n . 11 , del dicembre 1973 , del Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche .

Avvertenza : A queste due unità ed ai loro simboli si applicano i prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 .

4 . UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI

Grandezza * Unità * nome * valore *

Vergenza dei sistemi ottici * diottria* * 1 diottria = 1 m-1 *

Massa delle pietre preziose * carato metrico * 1 caratometrico = 2 . 10-4 kg *

Avvertenza : A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3 .

5 . UNITÀ COMPOSTE

Combinando le unità citate al capitolo A si formano unità composte .

CAPITOLO B

UNITÀ DI MISURA DISCIPLINATE DALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2

6 . UNITÀ SPECIALI * *

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori * * 6.1 . Volume ( economia forestale e commercio del legno ) * *

Festmeter* * 1 Fm* = 1 m3 *

Raummeter* * 1 Rm* = 1 m3 *

6.2 . Forza * *

Chilogramma forza * 1 kgf = 9,806 65 N *

Chilopond* * 1 kp* *

6.3 . Pressione * *

Torr * 1 torr = 101325/760 Pa *

Atmosfera tecnica* * 1 at* = 98 066,5 Pa *

Metro d ' acqua* * 1 mH3O* = 9 806,65 Pa *

( convenzionale : 1 mH2O ) * *

Millimetro di mercurio* ( 1 ) * 1 mmHg* = 133,322 Pa *

( convenzionale : 1 mmHg ) * *

6.4 . Potenza * *

Pferdestaerke* * 1 PS* = 735,498 75 W *

Paardekracht* * 1 pk* *

Cheval vapeur* * 1 CV* *

Cavallo vapore* * 1 cv* *

6.5 . Quantità di calore * *

Caloria 15° C* * 1 cal*15 = 4,185 5 J *

Termia* * 1 th* = 4,185 5 . 106 J *

Frigoria* * 1 fg* = 4,185 5 . 103 J *

Caloria I.T . * a calIT = 4,186 8 J *

Caloria termochimica* * 1 cal*th = 4,184 J *

6.6 . Luminanza * *

Stilb * 1 sb = 104 cd . m-3 *

Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui ai punti 6.5 e 6.6 , al torr ed al metro d ' acqua ( punto 6.3 ) .

7 . CASO SPECIALE DELLA TEMPERATURA

La denominazione « grado kelvin » ed il simbolo « °K » ( in luogo di 4 kelvin » , simbolo « K » ) potranno venire utilizzati sino al 31 dicembre 1977 .

8 . UNITÀ DEL SISTEMA IMPERIALE*

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori approssimati

8.1 . Lunghezza *

Chain * 1 chain = 20,12 m *

Furlong * 1 fur = 201,2 m *

Nautical Mile ( UK ) * 1 nautical mile = 1853 m *

8.2 . Area * *

Rood * 1 rood = 1012 m2 *

8.3 . Volume * *

Cubic yard * 1 cu yd = 0,7646 m3 *

Bushel * 1 bu = 36,37 . 10-3m3 *

8 . 4 . Massa * *

Dram * 1 dr = 1,772 . 10 -3kg *

Cental * 1 ctl = 45,36 kg *

8.5 . Pressione * *

Inch of Water * 1 in H2O = 249,089 Pa *

8.6 . Forza * *

Ton-force * 1 tonf = 9,964 . 103N *

8.7 . Illuminamento * *

Foot Candle * 1 ft candle = 10,76 lx *

8 . 8 . Velocità * *

Knot ( UK ) * 1 knot = 0,51477 m . s-1

( 1 ) Eccettuato il caso della misurazione della « tensione arteriosa » ( pressione sanguigna ) : vedi capitolo C , punto 11 .

CAPITOLO C

UNITÀ DI MISURA DISCIPLINATE DALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3

9 . UNITÀ DEL SISTEMA IMPERIALE*

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori approssimati

9.1 . Lunghezza * *

Hand * 1 hand = 0,1016 m *

Yard * 1 yd = 0,9144 m *

9.2 . Area * *

Square inch * 1 sq in = 6,452 . 10-4 m3 *

Square yard * 1 sq yd = 0,8361 m2 *

Square mile * 1 sq mile = 2,59 . 106 m2 *

9.3 . Volume * *

Cubic inch * 1 cu in = 16,39 . 10-6 m3 *

Cubic foot * 1 cu ft = 0,0283 m3 *

$Cran * 1 cran = 170,5 . 10-3 m3 *

9.4 . Massa * *

Grain * 1 gr = 0,0648 . 10-3 kg *

Stone * 1 st = 6,35 kg *

Quarter * 1 qr = 12,70 kg *

Hundredweight * 1 cwt = 50,80 kg *

Ton * 1 ton = 1016 kg *

9.5 . Forza * *

Pound-force * 1 lbf = 4,448 N *

9.6 . Energia * *

British Thermal Unit * 1 Btu = 1055,06 J *

Foot Pound-force * 1 ft lbf = 1,356 J *

Therm * 1 therm = 105,506 . 106 J *

9.7 . Potenza * *

Horsepower * 1 hp = 745,7 W *

9.8 . Temperatura * *

Degree Fahrenheit * 1°F = ( 5/9 ) K *

10 . UNITÀ CGS

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori

Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore *

Forza * dina * dyn * 1 dyn = 10-5 N *

Energia * erg * erg * 1 erg = 10-7 J *

Viscosità dinamica * poise * P * 1 P = 10-1 Pa . s *

Viscosità cinematica * stoke * St * 1 St = 10-4 m2 . s-1 *

Accelerazione di gravità * gal * Gal * 1 Gal = 10-2 m . s-2 *

11 . ALTRE UNITÀ

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori

Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore *

Lunghezza d ' onda , * * * *

distanze atomiche * ángstroem * Â * 1 Â = 10-10 m *

Sezione efficace * barn * b * 1 b = 10-28 m2 *

Massa * quintale* ( a ) * * 1 quintale = 102 kg *

Pressione * atmosfera normale * atm * 1 atm = 101 325 Pa *

Tensione arteriosa * millimetro di * * *

( Pressione sanguigna ) * mercurio* * * *

* ( convenzionale : 1 mmHg ) * mmHg* * 1 mmHg = 133,322 Pa *

Volume ( economica * * * *

forestale e commercio del legno * stero * st * 1 st = 1 m3 *

( a ) Non esiste un simbolo internazionale .

Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli che figurano ai punti 10 e 11 , ad eccezione del quintale .

CAPITOLO D

UNITÀ , NOMI E SIMBOLI CONTEMPLATI DALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4

12 . UNITÀ DEL SISTEMA IMPERIALE*

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori aprossimati * *

12.1 . Lunghezza * *

Inch * 1 in = 2,54 . 10-2 m *

Foot * 1 ft = 0,3048 m *

Fathom ( 1 ) * 1 fm = 1,829 m *

Mile * 1 mile = 1609 m *

12.2 . Area * *

Square foot * 1 sq ft = 0,929 . 10-1 m2 *

Acre * 1 ac = 4047 m2 *

12.3 . Volume * *

Fluid ounce * 1 fl oz = 28,41 . 10-6 m3 *

Gill * 1 gill = 0,1421 . 10-3 m3 *

Pint * 1 pt = 0,5683 . 10-3 m3 *

Quart * 1 qt = 1,137 . 10-3 m3 *

Gallon * 1 gal = 4,546 . 10-3 m3 *

12.4 . Massa * *

Ounce ( avoirdupois ) * 1 oz = 28,35 . 10-3 kg *

Trov ounce * 1 oz tr = 31,10 . 10-3 kg *

Pound * 1 lb = 0,4536 kg *

( 1 ) Utilizzatto unicamente per la navigazione marittima .

13 . ALTRE UNITÀ

Grandezze , nomi di unità , simboli e valori

Grandezza * Unità * nome * simbolo * valore *

Attività di una sorgente * * * *

radioattiva * curie * Ci * 1 Ci = 3,7 . 1010 B q *

Angolo piano * * g* ( 1 ) * 1 kg = */200 rad *

Dose assorbita * rad * rd ( 2 ) * 1 rd = 10-2 Gy *

Dose assorbita equivalente * rem* * rem* * 1 rem = 1 rd *

Esposizione di ionizzazione * roentgen * R * 1 R = 2,58 . 10-4 C.kg-1 *

( 1 ) Simbolo del « grado centesimale » .

( 2 ) Il simbolo indicato dal BIPM c « rad » .

Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui al punto 1.3 , ad eccezione del simbolo « g » .

14 . UNITÀ COMPOSTE ( UTILIZZATE TEMPORANEAMENTE )

Sino alle rispettive date indicate dall ' articolo 1 , le unità di cui ai capitoli B , C e D possono essere combinate fra di loro o con quelle del capitolo A per costituire unità composte .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

( 76/768/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio ; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione ; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo ; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche ;

considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione , l ' etichettatura e l ' imballaggio dei prodotti cosmetici ;

considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali ; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali ; che tale distinzione risulta sopratutto della definizione particolareggiati dei prodotti cosmetici , la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi , sia ai fini perseguiti con il loro impiego ; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie ; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione , mentre non rientrano nell ' ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti , inalati , iniettati o innestati nel corpo umano ;

considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d ' applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all ' allegato V ;

considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso ; che è necessario , in particolare , tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione ;

considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi , in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche , sono misure di applicazione di carattere tecnico , e che per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione , a determinate condizioni precisate nella presente direttiva , il compito di adottarle ;

considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure all ' uopo necessarie , è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione , in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici ;

considerando che è necessario elaborare , in base a ricerche scientifiche e tecniche , proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti , le tinture per capelli , i conservati ed i filtri ultravioletti , tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti ;

considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio , pur esendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati , potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica ; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano ( epidermide , sistema pilifero e capelli , unghie , labbra , organi gentiali esterni ) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli , profumarli , proteggerli per mantenerli in buono stato , modificarne l ' aspetto o correggere gli odori corperei .

2 . Sono da considerate prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all ' allegato I .

3 . Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell ' allegato V , nonchù i prodotti cosmetici contenenti coloranti diversi da quelli citati agli allegati III e IV e che non sono destinati a venire in contatto con le mucose . Riguardo a tali prodotti , gli Stati membri possono adottare tutte le diposizioni che ritengono utili .

Articolo 2

I prodotti cosmetici commercializzati all ' interno della Comunità non devono poter causare danni alla salute umana se applicati in normali condizioni di uso .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinchù i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati .

Articolo 4

Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall ' articolo 2 , gli Stati membri vietano l ' immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono :

a ) sostanze di cui all ' allegato II ;

b ) sostanze elencate nella parte prima dell ' allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate ;

c ) coloranti diversi da quelli elencati nella parte seconda dell ' allegato III , se detti prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni ;

d ) coloranti elencati nella seconda parte dell ' allegato III utilizzati oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate se detti prodotti sono destinati ad esser applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni .

Articolo 5

Per un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri ammettono l ' immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono :

a ) sostanze elencate nella prima parte dell ' allegato IV , nei limiti stabiliti e delle condizioni indicate ;

b ) coloranti elencati nella seconda parte dell ' allegato IV , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate , se questi prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni ;

c ) coloranti elencati nella terza parte dell ' allegato IV , se tali prodotti sono destinati a non venire in contatto con le mucose o ad avere solo un breve contatto con la pelle .

Alla scadebza del termine di tre anni , tali sostanze e coloranti saranno :

- o definitivamente ammessi ;

- o definitivamente vietati ( allegato II ) ;

- o mantenuti per un nuovo periodo di tre anni nell ' allegato IV ;

- o soppressi da tutti gli allegati della presente direttiva .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri adottano adeguate misure affinchù i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi , recipienti o etichette portano le seguenti indicazioni , in caratteri indelebili facilmente leggibili e visibili :

a ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell ' immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all ' interno della Comunità . Tali indicazioni possono essere abbreviate , purchù l ' abbreviazione permetta , in linea di massima , di identificare l ' impresa . Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità , gli Stati membri possono esigere l ' indicazione del paese d ' origine ;

b ) il contenuto nominale al momento della confezione ;

c ) la data di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni ;

d ) le precauzioni per l 'uso , sopratutto quelle riportate nella colonna « modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta » degli allegati III e IV che debbono figurare sul recipiente ; in caso di impossibilità pratica , queste indicazioni devono figurare sull ' imballaggio esterno o sull ' unito foglio di istruzioni ; in tal caso sulla parte esterna del recipiente dovrà figurare una indicazione abbreviata che rinvii alle indicazioni sopra citate ;

e ) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l ' identificazione della fabbricazione ; tuttavia in casi di impossibilità pratica diovuta alle dimensioni ridotte degli articoli cosmetici , tale menzione deve figurare obbligatoriamente soltanto sull ' imballaggio esterno degli stessi articoli .

2 . Gli Stati membri adottano adeguate misure affinchù nell ' etichettatura , nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici , i testi , le denominazioni , imarchi , le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati .

2 . Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettere b ) , c ) e d ) , vengano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali .

3 . Inoltre , per rendere possibile nei casi di alterazione delle salute un trattamento medico pronto ed adeguato , ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti , le quali garantiranno che queste informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento .

Articolo 8

1 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 10 :

- i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ,

- i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri .

2 . secondo la stessa procedura vengono fissate le modifiche necessarie per adeguare l ' allegato II al progresso tecnico .

Articolo 9

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

Articolo 10

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progretto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progretto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adottate le misure progettate , quando sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 11

Fatto salvo l ' articolo 5 , al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell ' articolo 14 , paragrafo 1 , per l ' applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri , la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite .

Articolo 12

1 . Se uno Stato membro costata , in base ad una motivazione dettagliata , che un prodotto cosmetico , quantunque conforme alla prescrizioni della presente direttiva , può mettere in pericolo la salute , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l ' immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione .

2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso .

3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio , secondo la procedura prevista all ' articolo 10 ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti .

Articolo 13

Ogni atto individuale , adottano in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell 'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici , deve essere motivato circostanziatamente . Detto atto viene notificato all 'interessato con l 'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti della legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati .

Articolo 14

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio , per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva , l ' immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva .

3 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 40 dell ' 8 . 4 . 1974 , pag . 71 .

( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 16 .

ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

- Creme , emulsioni , lozioni , gel e oli per la pelle ( mani , piedi , viso ecc . )

- Maschere di bellezza ( ad esclusione dei prodotti per il peeling )

- Fondotinta ( liquidi , paste , ciprie )

- Cipria per il trucco , talco per il dopobagno e per l ' igiene corporale , ecc .

- Saponi di bellezza , saponi deodoranti , ecc .

- Profumi , acque da toletta ed acque di Colonia

- Preparazioni per bagni e docce ( sali , schiume , oli , gel , ecc . )

- Prodotti per la depilazione

- Deodoranti ed antisudoriferi

- Prodotti per la cura dei capelli :

- tinture per capelli e decoloranti

- prodotti per l ' ondulazione , la stiratura e il fissaggio

- prodotti per la messa in piega

- prodotti per pulire i capelli ( lozioni , polveri , shampoo )

- prodotti per mantenere i capelli in forma ( lozioni , creme , oli )

- prodotti per l ' acconciatura dei capelli ( lozioni , lacche , brillantine )

- Prodotti per la rasatura ( saponi , schiume , lozioni , ecc . )

- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi

- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra

- Prodotti per la cura dei denti e della bocca

- Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse

- Prodotti per cure intime esterne

- Prodotti solari

- Prodotti abbronzanti senza sole

- Prodotti per schiarire la pelle

- Prodotti antirughe

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI

1 . Acetilammino-2-cloro-5 benzossazolo

2 . ss-acetossietil trimetilammonio idrossido ( Acetilcolina ) e suoi sali

3 . Deanoli aceglumas *

4 . Spironolactonum *

5 . Acido [ ( idrossi-4 iodo-3 fenossi )-4 diiodo-3,5 fenil ] acetico ( 3,3' , 5-triiodo-tioacetico acido ) e suoi sali

6 . Mathotrexatum *

7 . Acidum aminocaproicum * e suoi sali

8 . Cinchophenum * , suoi sali , derivati e sali dei suoi derivati

9 . Acidum thyropropicum * e suoi sali

10 . Acido tricloracetico

11 . Aconitum napellus L . ( foglie , radici e preparati )

12 . Aconitina ( alcaloide principale dell ' Aconitum napellus L . ) e suoi sali

13 . Adonis vernalis L . e suoi preparati

14 . Epinephrinum *

15 . Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali

16 . Alcoli acetilenici , loro esteri , loro eteri ossidi e loro sali

17 . Isoprenalinum *

18 . Allile , isotiocianato d'

19 . Alloclamidum * e suoi sali

20 . Nalorphinum * , suoi sali e suoi ossidi

21 . Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale : tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali , ripartato nella risoluzione A . P . ( 69 ) 2 del Consiglio d ' Europa , rilasciate diero prescrizione medica

22 . Amminobenzene , suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati ( Anilina )

23 . Betoxycainum * e suoi sali

24 . Zoxazolaminum *

25 . Procainamidum * , suoi sali e suoi derivati

26 . Amminodifenile , di -( Benzidina )

27 . Tuaminoheptanum * , suoi isometri e suoi sali

28 . Octodruinum * e suoi sali

29 . Ammino-2-bis -( metossi-4-fenil ) 1-2 etanolo e suoi sali

30 . Ammino-2-metil-4 esano e suoi sali

31 . Ammino-4-salicilico , acido e suoi sali

32 . Amminotoluene , suoi isomeri , loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

33 . Amminoxileni , loro isomeri , loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

34 . Imperatorine ( metil-3'-buteno-2' xilossi ) 9 osso-7 furo ( 3,2 g ) cromo

35 . Ammi maius L . e suoi preparati

36 . Amilene cloruro ( dicloro-2,3 metil-2 butano )

37 . Androgena ( sostanze ad attività )

38 . Antracene ( olio di )

39 . Antibiotici salvo quelli nominati nell ' allegato IV

40 . Antimonio e suoi composti

41 . Apocynum cannabinum L . e suoi preparati

42 . 5 , 6 , 6a , 7-Teraidro-6-metil-4 H-dibenzo [ di , g ] chinolina-10 , 11-diol . ( Apomorfina ) e suoi sali

43 . Arsenico e suoi composti

44 . Atropa bella donna L . e suoi preparati

45 . Atropina , suoi sali e suoi derivati

46 . Bario ( sali di ) salvo il solfato di bario , le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda e parte terza ) recanti il simbolo Ba

47 . Benzene

48 . Benzimidazolone

49 . Benzo-azepina e dibenzoazepina , suoi sali e derivati

50 . 2 -( dimetilamino ) metil-2-butanol-bebzoato e suoi sali ( Amilocaina )

51 . Benzoil-trimetil-Ossipiperidina ( Benzamina ) e suoi sali

52 . Isorcarboxazidum *

53 . Bendroflumethiazidum * e suoi derivati

54 . Clucinio e suoi composti

55 . Bromo elementare

56 . Bretylii tosilas *

57 . Carbromalum *

58 . Bromisovalum *

59 . Brompheniraminum * e suoi sali

60 . Benzilonii brominum *

61 . Terylammonii bromidum *

62 . Brucina

63 . Tetracainum * e suoi sali

64 . Mofebutazonum *

65 . Tolbutamidum *

66 . Carbutamidum *

67 . Phenylbutazonum *

68 . Cadmio e suoi composti

69 . Cantaris vesicatoria

70 . Cantaridina

71 . Phenprobamatum*

72 . Carbazzolo ( derivati nitrati del )

73 . Carbonio ( solfuro di )

74 . Catalase

75 . Cefelina e suoi sali

76 . Chenopodium ambrosioides L . ( essenza )

77 . Cloralio idrato

78 . Cloro elementare

79 . Chlorpropramidum*

80 . Diphenoxylatum*

81 . Cloridrato-citrato di 2-4 diammino-azobenzene ( Crizoidina , cloridrato e citrato )

82 . Chlorzoxazonum*

83 . Clorodimetilammino metil pirimidina ( Crimidina )

84 . Chlorprothixenum* e suoi sali

85 . Clofenanidum

86 Bis - ( cloroetil ) metilammino -N ossido e suoi sali ( Mustina N-ossido )

87 . Chlormethinum* e suoi sali

88 . Cyclophosphamidum * e suoi sali

89 . Mannomustinum* e suoi sali

90 . Butanilicainum* e suoi sali

91 . Chlormezanonum*

92 . Triparanolum*

93 . [ ( Cloro-4 fenil )-2 fenil-2 ) acetil-2 diosso-1,3 indane ] ( Clorofacinone )

94 . Chlorphenoxaminum*

95 . Phenaglycodolum*

96 . Cloruro di etile

97 . Sali di cromo , acido cromico e suoi sali

98 . Claviceps purpurea Tul . , suoi alcaloidi e preparati

99 . Conium maculatum L . ( frutti , polvere , preparati )

100 . Glycyclamidum*

101 . Cobalto ( benzene sulfonato di )

102 . Colchicina , suoi sali e suoi derivati

103 . Colchicoside e suoi derivati

104 . Colchicum autumnale L . e suoi preparati

105 . Convallatossina

106 . Anamirta Cocculus L . ( frutti )

107 . Croton tiglium L . ( olio )

108 . N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil ) N ' -butilurea

109 . Curaro e curarine

110 . Curarizzanti di sintesi

111 . Cianidrico ( acido ) e suoi sali

112 . Cicloesil-1 dietilammino-3 ( dietilamminometil-2 fenil )-1 propano e suoi sali

113 . Cyclomenolum* e suoi sali

114 . Natrii hexacyclonas*

115 . Hexapropymatum*

116 . Dextropropoxyphenum *

117 . 0,0'-diacetil N-allil normorfina

118 . Pipazetatum* e suoi sali

119 . ( * , * -1 dibromofeniletil )-5 metil-5 idantoina

120 . bis -( trimetilammonio )-1,5 pentano ( sali di ) ( per es . : Pentamethonii bromidum* )

121 . Azamethonii bromidum*

122 . Cyclarbamatum*

123 . Clofenotanum*

124 . bis -( trietilammonio )-1,6 esano ( sali di ) ( per es : Hexamethonii bromidum* )

125 . Dicloroetano ( Cloruri di etilene )

126 . Dicloroetilene ( Cloruri di acetilene )

127 . Lysergidum* e suoi sali

128 . Dietilamminoetil ( fenil-4' idrossi-3' benzoato )-2 e suoi sali

129 . Ciachocaium* e suoi sali

130 . Dietilammino-3 propil cinnamato

131 . Dietilnitro-4 fenil tiofosfato

132 . N, N'-bis ( 2-dietilamminoetil ) ossamido bis ( 2-clorobenzile ) ( sali di ) ( per es . : Ambenonii chloridum * )

133 . Methyprylonum* e suoi sali

134 . Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale

135 . ( diidrossi-2,6 metil-4 aza-4 esil )-7 teofillina ( Xantinolo )

136 . Dioxethedrinum* e suoi sali

137 . Piprocurarii iodidum*

138 . Propyphenazonum*

139 . Tetrabenazinum* e suoi sali

140 . Captodianum*

141 . Mefechlorazinum* e suoi sali

142 . Dimetilammina

143 . ( Dimetilammino)-1 [ ( dimatilammino )-metil ]-2 butano-2 benzoato e suoi sali

144 . Methapyrilenum* e suoi sali

145 . Metampramonum* e suoi sali

146 . Amitriptylinum * e suoi sali

147 . Metforminum* e suoi sali

148 . Isosorbidi dinitras *

149 . Dinitrile malonico

150 . Dinitrile succinico

151 . Dinitrofenoli isomeri

152 . Inproquonum*

153 . Dimevamidum* e suoi sali

154 . Diphenylpyralinum* e suoi sali

155 . Sulfinpyrazonum*

156 . N -( 4-Ammino-4-osso-3,3-difenil-butil ) -N,N-diisopropil-N-metil-amonio ( sali di ) ( per es . : isopropanidi iodidum* )

157 . Benactyzinum*

158 . Benzatropinum* e suoi sali

159 . Cyclizinum* e suoi sali

160 . Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4

161 . Probenecidum*

161 . Disulfiramum*

163 . Emetina , suoi sali e suoi derivati

164 . Efedrina e suoi sali

165 . Oxanamidum* e suoi derivati

166 . Eserina o fisostigmina e suoi sali

167 . Esteri dell ' acido p-amminobenzoico ( con gruppo ammino libero ) , salvo quello citato nell ' allegato IV ( parte prima )

168 . Esteri della colina e della metilcolina e loro sali

169 . Caramiphenum* e suoi sali

170 . Estere dietilfosforico del para nitrofenolo

171 . Metethoheptazinum* e suoi sali

172 . Oxypheneridinum* e suoi sali

173 . Ethoheptazinum* e suoi sali

174 . Metheptazinum* e suoi sali

175 . Methylphenidatum* e suoi sali

176 . Doxylaminum* e suoi sali

177 . Tolboxanum*

178 . Monobenzonum*

179 . Parethoxycainum* e suoi sali

180 . Fenozolonum*

181 . Glutethimidum* e suoi sali

182 . Etilene ( ossido di )

183 . Bemegridum* e suoi sali

184 . Valnoctamidum*

185 . Haloperidolum*

186 . Paramethazonum*

187 . Fluanisonum*

188 . Trifluperidolum*

189 . Fluoresonum*

190 . Fluorouracilum*

191 . Fluoridrico ( acido ) , suoi sali , suoi composti complessi e gli idrofluoruri salvo quelli nominati nell ' allegato IV ( parte prima )

192 . Furfuriltrimetilammonio ( sali di ) ( per es . : Furtrethonii iodidum* )

193 . Galantaminum*

194 . Gestagena ( sostanze ad attività ) , ad eccezione di quelle riprese nominativamente nell ' allegato V

195 . Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano ( o HCH )

196 . Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo , endodimetilene-1,4 ; 8,5 naftalene ( Endrina )

197 . Esaclororoetano

198 . Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene ( Isodrina )

199 . Idrastina , idrastinina e loro sali

200 . Idrazidi e loro sali

201 . Idrazina , suoi derivati e loro sali

202 . Octamoxinum* e suoi sali

203 . Warfarinum* e suoi sali

204 . Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell ' acido

205 . Methocarbamolum*

206 . Propatylnitratum*

207 . Bis ( idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran ) 3 il )-1,1 metiltio-3 propano

208 . Fenadiazolum*

209 . Nitroxolinum* e suoi sali

210 . Iosciamina , suoi sali e suoi derivati

211 . Hyoscyamus niger L . , ( foglie , semi , polveri e preparati )

212 . Pemolinum* e suoi sali

213 . Iodio elementare

214 . bis-(trimetilammonio)-1,10 decano ( sali di ) ( per es . : Decamethonii bromidum* )

215 . Ipeca Uragoga ipecacuanha baill . e specie vicine ( ci e loro preparati )

215 . N-(isopropil-2 pentene-4 oil ) urea ( Apronalide )

217 . Santonina

218 . Lobelia inflata l . e preparati

219 . Lobelinum* e suoi sali

220 . Acido barbiturico , suoi derivati e loro sali

221 . Mercurio e suoi composti ad eccezione di quelli nominati all ' allegato IV e all ' allegato V

222 . Mescalina e suoi sali

223 . Poliacetaldeide ( metaldeide )

224 . ( Metossi-2 allil-4 fenossi )-2 N,N dietilacetammide e suoi sali

225 . Coumetarolum*

226 . Dextromethorphanum* e suoi sali

227 . Metilammino-2 eptano e suoi sali

228 . Isometheptenum* e suoi sali

229 . Mecamylaminium*

230 . Guaifenesinum*

231 . Dicoumarolum*

232 . Phenmetrazinum* , suoi derivati e suoi sali

233 . Thiamazolum*

234 . ( Metil-2' metossi-2' fenil-4 ') diidropirano-3,4 cumarina ( ciclocumarolo )

235 . Carisoprodolum*

236 . Meprobamatum*

237 . Tefazolinum* e suoi sali

238 . Arecolina

239 . Poldini Metilsulfas*

240 . Hydroxyzinum*

241 . Naftolo * -

242 . Naftilammine * e * e loro sali

243 . u Naftil-3-idrossi-4-cumarina

244 . Naphazolinum * e suoi sali

245 . Neostigmina e suoi sali ( per es . : Neostigmini bromidum* )

246 * Nicotina a suoi sali

247 . Nitriti di amile

248 . Nitriti metallici , salvo nitrito di sodio

249 . Nitrobenze

250 . Nitrocresoli e loro sali alcalini

251 . Nitrofurantoinum*

252 . Furazolidonum*

253 . Nitroglicerina

254 . Acenocoumarolum*

255 . Nitroferricianuri alcalini ( Nitroprussiati )

256 . Nitrostilbeni , omologhi e loro derivati

257 . Noradrenalina e suoi sali

258 . Noscapinum* e soui sali

259 . Guanethidinum* e suoi sali

260 . Estrogena ( sostanze ad attività ) , salvo quelle nominate all 'allegato V

261 . Oleandrina

262 . Chlortalidonum*

263 . Pelletterina e suoi sali

264 . Pentacloroetano

265 . Pentaerithrityli tetranitras*

266 . Petrichloralum*

267 . Octamylaminum* e suoi sali

268 . Fenolo e suoi sali alcalini , tranne le eccezioni previste all ' allegato III

269 . Phenacemidum*

270 . Difencloxazinum*

271 . Fenil-2 indanedione-1,3 ( fenindione )

272 . Ethylphenacemidum

273 . Phenprocoumonum*

274 . Fenyramidolum*

275 . Triamterenum* e suoi sali

276 . Pirofostato di tetraetile

277 . Tricresilfosfato

278 . Psilocybinum*

279 . Fosforo e fosfuri metallici

280 . Thalidomidum* e suoi sali

281 . Physostigma Venenosum Balf .

282 . Picrotossina

283 . Pilocarpina e suoi sali

284 . * -piperidil ( -2 ) benzil acetato forma L . treolevogiro ( Levofacetoperano ) e suoi tali

285 . Pipradrolum* e suoi sali

286 . Azacylonolum* e suoi sali

287 . Letamiverinum*

288 . Butopiprinum* e suoi sali

289 . Piombo ( composti , salvo quello nominato nell ' allegato V )

290 . Conina

291 . Prunus laurocerasus L . ( acqua distillata di lauroceraso )

292 . Metyraponum*

293 . Sostanze radioattive ( 1 )

294 . Juniperus sabina L . ( foglie , oli essenziali e preparati )

295 . Scopolamina , suoi sali e suoi derivati

296 . Sali di oro

297 . Selenio e suoi composti

298 . Solanum nigrum L . e suoi preparati

299 . Sparteina e suoi sali

300 . Glucocorticoidi

301 . Datura stramonium L . e suoi preparati

302 . Strofantine , loro genine ( Strofantidina ) e rispettivi derivati

303 . Strofanto ( specie ) e loro preparati

304 . Stricnina e suoi sali

305 . Strychnos ( specie ) o loro preparati

306 . Stupefacenti : ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961

307 . Sulfonammidi ( para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrigeno legati a un atomo di azoto ) e loro sali

308 . Sultiamum*

309 . Neodimio e suoi sali

310 . Thiotepum*

311 . Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati

312 . Tellurio e suoi composti

313 . Xylometazolinum* e suoi sali

314 . Tetracloroetilene

315 . Tetracloruro di carbonio

316 . Tetrafosfato di esaetile

317 . Tallio e suoi composti

318 . Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss

319 . Ethionamidum*

320 . Phenothiazinum* e suoi composti

321 . Tiurea e suoi derivati , salvo quelli nominati nell ' allegato IV ( parte prima )

322 . Mephenesinum* e suoi esteri

323 . Vaccini , tossine o sieri riportati nell ' allegato della seconda direttiva del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvivinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 )

324 . Tranylcyprominum* e suoi sali

325 . Tricloronitrometano

326 . Tribromo-etanolo ( alcole tribromo-etilico )

327 . Trichlormethinum* e suoi sali

328 . Tretaminum*

329 . Gallamini triehiodidum*

330 . Urginea Scilla Stern e suoi preparati

331 . Veratrina e suoi sali

332 . Schoenocaulon officinale Lind , suoi semi e suoi preparati

333 . Veratrum album L . rizomi e preparati

334 . Cloruro di vinile monomero

335 . Ergocalciferolum* + Clolecalciferolo ( vitamina D8 + D8 )

336 . Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini

337 . Yohimbina e suoi sali

338 . Dimethili sulfoxidum*

339 . Diphenhydraminum* e suoi sali

340 . p-butil terz.-fenol

341 . p-butil terz.-pinocatecol

342 . Dihydrotachysterolum*

343 . Diossano ( 1,4 dietilene diossido )

344 . Morfolina e suoi sali

345 . Piretro album L . e suoi preparati

346 . Maleato di pirianisamina

347 . Tripelennaminum*

348 . Tetraclorosalicilanilidi

349 . Diclorosalicilanilidi

350 . Tetrabromosalicilanilidi

351 . Dibromosalicilanilidi ( per es . : Metabromsalanum* e Dibromsalanum* )

352 . Bithionolum*

353 . Monosulfuri tiouramici

354 . Disulfuri tiouramici

355 . Dimetileformamide

356 . Acetone benzilidene

357 . Benzoati di coniferile , salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

358 . Furocumarine ( per es . : Trioxysalenum * e metossi-8 psoralene ) , salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

359 . Oli di semi di Laurus nobilis L .

360 . Olio si Sassafras officinale Nees contenente safrolo

361 . Iodotimolo .

( 1 ) La presente di sostanza radioattive naturale e di sostanze radioattive provenienti dalle contaminazioni artificiali ambientali è ammessa purchù le sostanze radioattive non siano arricchite per la fabbricazione di prodotti cosmetici e che la loro concentrazione rispetti le disposizioni delle direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( GU n . 11 del 20 . 2 . 1959 , pag . 221/59 ) .

ALLEGATO III

PARTE PRIMA

Elenco delle sostanze il cui è vietato nei prodotti cosmetici , salvo in determinati limiti e condizioni

Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

a * b * c * d * e * f *

1 * Acido borico * a ) Talchi * a ) 5 % * a ) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni * a ) Da non usare nella cura dei neonati *

* * b ) Prodotti per la cura della bocca * b ) 0,5 % * * *

* * c ) Altri prodotti * c ) 3 % * * *

2 * Acido tioglicolico , suoi sali ed esteri * a ) Prodotti per l ' arricciatura e la stiratura dei capelli : * * * *

* * - uso privato * a ) - 8 % pronto per l ' uso * * *

* * * pH * 9,5 * * *

* * - uso professionale * - 11 % pronto per l ' uso * * *

* * * pH * 9,5 * * *

* * b ) Depilatori * b ) 5 % * * *

* * * pH * 12,65 * * *

* * c ) Altri prodotto per il trattamento dei capelli , destinati ad essere eliminati dopo l ' applicazione * percentuali calcolate in acido tioglicolico * * *

3 * Acido ossalico , suoi esteri e suoi sali alcalini * Prodotti per capelli * 5 % * * Riservato ai parrucchieri *

4 * Chlorobutanolum* * Conservante * 0,5 % * Vietato negli aerosol * Contiene clorobutanolo *

5 * Ammoniaca * * 6 % calcolato in NH3 * * Superiore al 2 % : contiene ammoniaca *

6 * Tosylchloramidum natricum* * * 0,2 % * * *

7 * Clorati di metalli alcalini * a ) Dentrifici * a ) 5 % * * *

* * b ) Altri usi * b ) 3 % * * *

8 * Cloruro di metilene * * 35 % * Contenuto massimo di impurità : 0,2 % * Per i preparati in generatore aerosol : non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente *

* * * ( in caso di miscela con 1 , 1 , 1 , tricloroetano , la concentrazione totale non può superare il 35 % ) * * *

9 * Diamminobenzeni ( orto , meta ) , loro derivati sostituiti all ' azoto e loro sali nonchù derivati del paradiamminobenzene sostituiti all ' azoto ( 1 ) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 6 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . *

* * * * * Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . *

* * * * * Contiene diamminobenzeni . *

* * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia *

10 * Diamminotolueni , loro derivati sostituiti all ' azoto e loro sali ( 1 ) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 10 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . *

* * * * * Si consiglia una prova preliminare di sensibilità *

* * * * * Contiene diamminotolueni *

* * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia *

11 * Diamminofenoli ( 1 ) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 10 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . *

* * * * * Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . *

* * * * * Contiene diamminofenoli . *

* * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia *

12 * Dichlorophenum* * * 0,5 % massimo * * Contiene diclorofene *

13 * Acqua ossigenata * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 40 volumi , ossia 12 % di H2O2 * * Contiene x di % H2O2 *

14 * Formaldeide * a ) Preparati per indurire le unghie * a ) 5 % calcolato in aldeide formica * * a ) Proteggere le pipite con una sostanza grassa . Contiene x% di formaldeide *

* * b ) Uso come conservante * b ) 0,2 % * b ) Vietato come conservante nei generatori aerosol e nei prodotti per la cura della bocca * b ) Contiene formaldeide *

* * c ) Per la cura della bocca * c ) 0,1 % * * *

15 * Hexachlorophenum* * Conservante * 0,1 % * Vietato nei prodotti per la cura dei bambini e nei prodotti destinati all ' igiene intima * Da non usare nella cura dei neonati . *

* * * * * Contiene esaclorofene *

16 * Idrochinone ( 2 ) * * 2 % * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . *

* * * * * Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente . *

* * * * * Contiene idrochinone *

17 * Potassa caustica o soda caustica * a ) Prodotto solvente delle pipite delle unghie * a ) 5 % in peso ( 3 ) * * a ) Evitare il contatto con gli occhi . Pericolo di cecità . Da tenere lontano dai bambini *

* * b ) Prodotto per la stiratura dei capelli * b ) 2 % in peso ( 3 ) * * b ) Evitare il contatto con gli occhi . Pericolo di cecità . Da tenere lontano dai bambini *

* * c ) Altri usi come neutralizzante * c ) sino a pH 11 * * *

18 * Lanolina * * * * Contiene lanolina *

19 * a-Naftolo * Tintura per i capelli * 0,5 % * * Contiene a-Naftolo *

20 * Nitrito di sodio * Unicamente come anticorrosivo * 0,2 % * Da non usare con le amine secondarie * *

21 * Nitrometano * Unicamente come anticorrosivo * 0,3 % * * *

22 * Fenolo * Saponi e preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * 1 % * * Contiene fenolo *

23 * Acido picrico * Unicamente come anticorrosivo * 1 % * * Contiene acido picrico *

24 * Pirogallo ( 2 ) * Unicamente come tintura per capelli * 5 % * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente . Contiene pirogallo *

25 * Chinino e suoi sali * a ) Preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * a ) 0,5 % calcolato in chinino-base * * *

* * b ) Lozioni per capelli * b ) 0,2 % calcolato in chinino-base * * *

26 * Resorcina ( 2 ) * a ) Tintura per capelli * a ) 5 % * * a ) Può causare una reazione allergica . *

* * * * * Contiene resorcina . *

* * * * * Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione . *

* * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . *

* * * * * Se il prodotto viene a contratto con gli occhi , sciacquarli immediatamente *

* * b ) Lozioni per capelli * b ) 0,5 % * * b ) Può causare una reazione allergica . *

* * * * * Contiene resorcina *

* * c ) Preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * c ) 0,5 % * * c ) Può causare una reazione allergica . *

* * * * * Contiene resorcina . *

* * * * * Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

27 * Solfuri di ammonio , alcalini e alcalino-terrosi * * 2 % in paste * * *

* * * 20 % per i monosolfuri in soluzione acquosa senza additivo * * *

28 * Zinco ( cloruro e solfato ) * * 1 % calcolato in zinco * * *

29 * Zinco solfofenato * a ) Astringente * a ) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra * * a ) Evitare il contatto con gli occhi *

* * b ) Deodorante * b ) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra * * b ) Non vaporizzare negli occhi *

( 1 ) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l ' unità .

( 2 ) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2 .

( 3 ) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio .

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

a ) Rossi

Numero d ' ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni ( 4 ) * Restrizioni * Campo d ' applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza ( 4 ) *

1 * 12 085 * * * 3 % * *

2 * 12 150 * * * * *

3 * 12 490 * * * * *

4 * 14 720 * E 122 * * * E 122 *

5 * 14 815 * E 125 * * * E 125 *

6 * 15 525 * * * * *

7 * 15 580 * * * * *

8 * 15 585 * * * * *

9 * 15 630 * * * 3 % * *

* 15 630 Ba * * * * *

* 15 630 Sr * * * * *

10 * 15 850 * E 180 * * * E 180 *

11 * 15 865 * * * * *

* 15 865 Sr * * * * *

12 * 15 880 * * * * *

13 * 16 185 * E 123 * * * E 123 *

14 * 16 255 * E 124 * * * E 124 *

15 * 16 290 * E 126 * * * E 126 *

16 * 45 170 * * * * *

* 45 170 Ba * * * * *

17 * 45 370 * * * * Tenore massimo dell ' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina *

18 * 45 380 * * * * idem *

19 * 45 405 * * * * idem *

20 * 45 410 * * * * idem *

21 * 45 425 * * * * Tenore massimo dell ' 1 % in fluoresceina e del 3 % in monoiodofluoresceina *

22 * 45 430 * E 127 * * * E 127

* * * * * idem *

23 * 58 000 * * * * *

24 * 73 360 * * * * *

25 * 75 470 * E 120 * * * E 120 *

26 * 77 015 * E 420 * * * E 420 *

27 * 77 491 * E 172 * * * E 172 *

28 * * E 163 * * * E 163 *

29 * * E 162 * * * E 162 *

b ) Arancioni e gialli

1 * 10 316 * * r * * *

2 * 11 920 * * * * *

3 * 12 075 * * * * *

4 * 13 015 * E 105 * * * E 105 *

5 * 14 270 * E 103 * * * E 103 *

6 * 15 510 * * r * * *

7 * 15 980 * E 111 * * * E 111 *

8 * 15 985 * E 110 * * * E 110 *

9 * 19 140 * E 102 * * * E 102 *

10 * 45 350 * * * 6 % * *

11 * 47 005 * E 104 * * * E 104 *

12 * 75 100 * * * * *

13 * 75 120 * E 160 b * * * E 160 b *

14 * 75 125 * E 160 d * * * E 160 d *

15 * 75 130 * E 160 a * * * E 160 a *

16 * 75 135 * E 161 D * * * E 161 d *

17 * 75 300 * E 100 * * * E 100 *

18 * 77 489 * E 172 * * * E 172 *

19 * 77 492 * E 172 * * * E 172 *

20 * 40 820 * E 160 e * * * E 160 e *

21 * 40 825 * E 160 f * * * E 160 f *

22 * * E 101 * * * E 101 *

23 * 45 395 * * * Quando viene usato per i rossetti per le labbra , il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell ' 1 % * *

24 * * E 160 c * * * E 160 c *

c ) Verdi e blu

1 * 42 051 * E 131 * * * E 131 *

2 * 42 053 * * * * *

3 * 42 090 * * * * *

4 * 44 090 * * * * *

5 * 61 565 * * * * *

6 * 61 570 * * * * *

7 * 69 825 * * * * *

8 * 73 000 * * * * *

9 * 73 015 * E 132 * * * E 132 *

10 * 74 260 * * r * * *

11 * 75 810 * E 140 * * * E 140 *

12 * * E 141 * * * E 141 *

13 * 77 007 * * * * *

14 * 77 346 * * * * *

15 * 77 510 * * * * Esente da ioni di cianuro *

16 * 69 800 * E 130 * * * E 130 *

d ) Violetti , bruni , neri e bianchi

1 * 28 440 * E 151 * * * E 151 *

2 * 42 640 * * * * *

3 * 60 725 * * * * *

4 * 73 385 * * * *

5 * 77 000 * E 173 * * * E 173

6 * 77 002 * * * * *

7 * 77 004 * * * * *

8 * 77 005 * * * * *

9 * 77 120 * * * * *

10 * 77 220 * E 170 * * * E 170 *

11 * 77 231 * * * * *

12 * 77 266 * Parte di E 153 * * * E 153 *

13 * 77 267 * Parte di E 153 * * * E 153 *

14 * 77 400 * * * * *

15 * 77 480 * E 175 * * * E 175 *

16 * 77 499 * E 172 * * * E 172 *

17 * 77 713 * * * * *

18 * 77 742 * * * * *

19 * 77 745 * * * * *

20 * 77 820 * E 174 * * * E 174 *

21 * 77 891 * E 171 * * * E 171 *

* * Biossido di titanio ( e sue miscele con mica ) * * * *

22 * 77 947 * * * * *

23 * 75 170 * Guanina o essenza di Oriente * * *

24 * * * * * *

( Bianco 9 ) * * * * * *

Stearati di alluminio , di zinco , di magnesio e di calcio * * * * * *

25 * * E 150 * * * E 150 *

* * Caramello * * * *

( 1 ) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo .

( 2 ) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante ( la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l ' uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell ' occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ) oppure la concentrazione massima autorizzata .

( 3 ) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall ' allegato II o escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all ' allegato V .

( 4 ) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive .

ALLEGATO IV

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

a * b * c * d * e * f *

1 * Alcole metilico * Come denaturante per gli alcoli etilico i isopropilico * 5 % calcolata in % degli alcoli etilico e isopropilico * * *

2 * Thiomersalum* * Unicamente come conservante del bellett per gli occhi * 0,007 % calcolata come Hg . * * Contiene etilmercuritiosalicilato *

* * * In caso di miscuglio con altri composti mercurici autorizzati dalla presente direttiva , la concentrazione massima in Hg resta stabilita a 0,007 % * * *

3 * Composti fenilmercurici * idem * idem * * Contiene composti fenilmercurici *

4 * Cloroformio * Dentifrici * 4 % * * *

5 * Estere monoglicerico dell ' acido para-aminobenzoico * * 5 % * * Contiene monogliceride para-aminobenzoico *

6 * Idrossi-8-chinolina e suo solfato * * 0,3 % in base * Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole . Neppure nei talchi per neonati * Da non usare per i neonati *

7 * Monofluorofosfato di ammonio * Prodotti per l ' igiene della bocca * 0,15 % calcolata in F . * * Contiene monofluorofosfati di ammonio *

* * * In caso di miscuglio con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato , la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % * * *

8 * Monofluorofosfato di sodio * idem * 0,15 % * * Contiene monofluorofosfato di sodio *

* * * idem * * *

9 * Monofluorofosfato di potassio * idem * 0,15 % * * Contiene monofluorofosfato di potassio *

* * * idem * * *

10 * Monofluorofosfato di calcio * idem * 0,15 % * * Contiene monofluorofosfato di calcio *

* * * idem * * *

11 * Fluoruro di calcio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di calcio *

* * * idem * * *

12 * Fluoruro di sodio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di sodio *

* * * idem * * *

13 * Fluoruro di potassio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di potassio *

* * * idem * * *

14 * Fluoruro di ammonio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di ammonio *

* * * idem * * *

15 * Fluoruro di alluminio * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro di alluminio *

* * * idem * * *

16 * Fluoruro stannoso * idem * 0,15 % * * Contiene fluoruro stannoso *

* * * idem * * *

17 * Idrofluoruro di cetilammina * idem * 0,15 % * * Contiene idrofluoruro di cetilammina *

* ( idrofluoruro di esadecilammina ) * * idem * * *

18 * Diidrofluoruro di bis - ( idrossietil ) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina * idem * 0,15 % * * Contiene diidrofluoruro di bis - ( idrossietil ) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina *

* * * idem * * *

19 * Diidrofluoruro di N , N' , N'-tri ( poliossietilene )-N - esadecil-propilenediammina * idem * 0,15 % * * Contiene diidrofluoruro di N , N' , N'-tri ( poliossietilene )-N - esadecil-propilenediammina *

* * * idem * * *

20 * Idrofluoruro di ottadecilammina * idem * 0,15 % * * Contiene idrofluoruro di ottadecilammina *

* * * idem * * *

21 * Silicofluoruro di sodio * idem * 0,15 % * * Contiene silicofluoruro di sodio *

* * * idem * * *

22 * Silicofluoruro di potassio * idem * 0,15 % * Contiene silicofluoruro di potassio *

* * * idem * * *

23 * Silicofluoruro di ammonio * idem * 0,15 % * Contiene silicofluoruro du ammonio *

* * * idem * * *

24 * Silicofluoruro di magnesio * idem * 0,15 % * Contiene silicofluoruro di magnesio *

* * * idem * * *

25 * Safrol * * 100 ppm * * *

26 * Bis ( idrossimetil )-1,3 tione-2 imidazolidina * Preparazioni per la cura dei capelli * a ) fino al 2 % * a ) Vietato nei generatori aerosol * a ) Contiene bis ( idrossimetil )-1,3 tione-2 imidazolidina *

* * * b ) dal 2 % all ' 8 % * b ) idem * b ) - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

* * * * * - Contiene bis ( idrossimetil )-1,3 tione-2 imidazolidina *

27 * Bis ( idrossimetil)-1,3 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

* * * * * - Contiene bis ( idrossimetil)-1,3 tiurea *

28 * Idrossimetil-1 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

* * * * * - Contiene idrossimetil-1 tiurea *

29 * Idrossimetil-1 tione-2 imidazolidina * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

* * * * * - Contiene idrossimetil-1 tione-2 imidazolidina *

30 * Morfolino-metil-1 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

* * * * * - Contiene morfolinometil-1 tiurea *

31 * Bis ( morfolinometil )-1,3 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l ' applicazione *

* * * * * - Contiene bis ( morfolinometil )-1,3 tiurea *

32 * 1 , 1 , 1 tricloroetano * Per generatori aerosol * 35 % * * Non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente *

* ( metilcloroformio ) * * In caso di miscela con il cloruro di metilene , la concentrazione totale non può superare il 35 % * * *

33 * Tribromosalicilanilide ( per esempio tribromsalanum* ) * Sapone * 1 % * * Contiene tribromosalicilanilide *

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI IL CUI USO È AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE MUCOSE SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

a ) Rossi

Numero d ' ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni ( 4 ) * Restrizioni * Campo d ' applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza ( 4 ) *

1 * 12 120 * * * * *

2 * 12 350 * * * * *

3 * 12 385 * * * * *

4 * 14 700 * * r * * *

5 * 15 500 * * L ' uso di sali di bario è vietato nei rossetti per le labbra * * *

* 15 500 Ba * * * * *

6 * 15 585 Ba * * * * *

7 * 15 620 * * * * *

8 * 15 800 * * * * *

9 * 16 035 * * * * *

10 * 26 100 * * * * *

11 * 27 290 * * * * *

12 * 45 160 * * * * *

13 * 75 480 * * * * *

14 * 75 580 * * * * *

b ) Arancioni e gialli

1 * 18 965 * * * * *

2 * 45 340 * * * * *

3 * 47 000 * * * * *

c ) Verdi e blu

1 * 42 040 * * * * *

2 * 42 140 * * * * *

3 * 42 170 * * * * *

4 * 42 735 * * * * *

5 * 44 040 * * * * *

6 * 44 045 * * * * *

7 * 59 040 * * * * *

8 * 61 554 * * * * *

9 * 62 085 * * * * *

10 * 77 288 * * * * Esente da ioni cromato *

11 * 77 289 * * * * idem *

12 * 77 520 * * * * *

13 * 74 160 * * * * *

d ) Violetti , bruni , neri e bianchi

1 * 20 170 * * * * *

2 * 27 755 * E 152 * * * E 152 *

3 * 42 580 * * * * *

4 * 45 190 * * * * *

5 * 77 019 * * * * *

6 * 77 163 * Ossicloruro di bismuto * * * *

* * ( e sue miscele con mica ) * * * *

7 * 77 265 * * * * *

8 * 77 718 * * * * *

( 1 ) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo .

( 2 ) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante ( la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l ' uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell ' occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ) oppure la concentrazione massima autorizzata .

( 3 ) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall ' allegato II o escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all ' allegato V .

( 4 ) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive .

PARTE TERZA

A . ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE

Rossi

12310 , 12335 , 12420 , 12440 , 16140 , 16155 , 16250 , 17200 , 18000 , 18050 , 18055 , 18065 , 26105 , 45100 , 50240 , E 121

Arancioni e gialli

11680 , 11710 , 13065 , 15575 , 16230 , 18690 , 18736 , 18745 , 19120 , 19130 , 21230 , 71105

Blu e verdi

10006 , 10020 , 42045 , 42050 , 42080 , 42755 , 44025 , 62095 , 62550 , 63000 , 71255 , 74100 , 74220 , 74350 , blu di bromotimolo , verde di bromocresolo , n-dibutilammino-1,4 antrachinone

Violetti , bruni , neri , bianchi

12010 , 12196 , 12480 , 16580 , 27905 , 42555 , 42571 , 43625 , 46500 , 51319 , 61710 , 61800 , sali di sodio dell ' acido diammino 2-4 azobenzenesulforico e 5 relativi coloranti ( Brown FK ) , porpora di bromocresolo

B . ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE

Rossi

11210 , 12090 , 12155 , 12170 , 12315 , 12370 , 12459 , 12460 , 13020 , 14985 , 14905 , 16045 , 16180 , 18125 , 18130 , 24790 , 27300 , 27306 , 28160 , 45220 , 60505 , 60710 , 62015 , 73300

Gialli e arancioni

11720 , 11725 , 11730 , 11765 , 11850 , 11855 , 11860 , 11870 , 12055 , 12140 , 12700 , 12740 , 12770 , 12790 , 13900 , 14600 , 15970 , 15975 , 18820 , 18900 , 19555 , 21090 , 21096 , 21100 , 21108 , 21110 , 21115 , 22910 , 25135 , 25220 , 26090 , 29020 , 40215 , 40640 , 41000 , 45376 , 47035 , 48040 , 48055 , 56205 , 4 -( 3-Clorofenilazoto )-3-idrossi-2-acido naftoico-O-anisidine ( pigmento arancio 4 ) , -3-ossipirene-5 , 8 , 10-trisolfonato di soda

Blu e verdi

10025 , 26360 , 42052 , 42085 , 42095 , 42100 , 50315 , 50320 , 50400 , 50405 , 51175 , 52015 , 52020 , 52030 , 61505 , 61585 , 62045 , 62100 , 62105 , 62125 , 62130 , 62500 , 62560 , 63010 , 64500 , 74180

Violetti , bruni , neri , bianchi

12145 , 14805 , 15685 , 17580 , 20285 , 20470 , 21010 , 25410 , 30045 , 30235 , 40625 , 42510 , 42520 , 42525 , 42535 , 42650 , 48013 , 57020 , 60730 , 61100 , 61105 , 61705 , 62030 , 63165 , 63615 .

ALLEGATO V

ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1 . Acetato di piombo ( uso limitato ai prodotti per i capelli )

2 . Esaclorofene ( per tutti gli usi , escluso l ' uso di cui all ' allegato III , parte prima )

3 . Ormoni

a ) - estrone

- estradiolo e suoi esteri

- estriolo e suoi esteri

b ) - progesterone

- etisteronum*

4 . Paradiamminobenzene e suoi sali

5 . Stronzio e suoi sali , esclusi quelli dei coloranti di cui all ' allegato III , parte seconda , e all ' allegato IV , parte seconda e parte terza

6 . Zirconio e suoi derivati

7 . Thiomersalum* e i composti fenilmercurici ( per gli usi come conservante dei preparati per lavare i capelli ( shampoo ) concentrati e delle creme contenenti emulsionanti non ionici che rendono gli altri conservanti inefficaci e alla concentrazione massima di 0,003 % espressa in Hg )

8 . Lidocainum*

9 . Tyrothricinum