31976L0119

Direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0058 - 0062
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0041


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo

( 76/119/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la ripartizione internazionale del lavoro comporta il ricorso al regime del perfezionamento passivo e cioè all ' esportazione delle merci e dei prodotti ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione , lavorazione o riparazione ;

considerando che un certo numero di imprese comunitarie si rivolge ad industrie straniere che hanno i mezzi tecnici appropriati o l ' esclusività di un brevetto per compiere le operazioni di perfezionamento ;

considerando che l ' istaurazione dell unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dalle disposizione del titolo I , capitolo 1 , parte seconda , del trattato ;

considerando che la Commissione , attraverso una raccomandazione del 29 novembre 1961 indirizzata agli Stati membri ( 3 ) , ha fissato i principi che devono essere applicati , in materia di trattamento tariffario , ai prodotti reimportati in seguito all ' esportazione temporanea ;

considerando che gli Stati membri originari , in applicazione della raccomandaazione sopracitata , hanno previsto disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative che permettono a persone , ivi stabilite , d ' esportare temporaneamente al di fuori del territorio doganale nazionale , in vista della loro reimportazione dopo trasformazione , lavorazione o riparazione , merci di ogni specie ed origine che soddisfino alle condizioni previste dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , e prodotti che , essendo sottoposti al regime del perfezionamento attivo , dopo il loro trattamento devono subire un ' ulteriore trasformazione al di fuori del territorio doganale della Comunità ; che , tuttavia , il ricorso al suddetto regime si effettua secondo procedure nazionali che sono sensibilmente differenti da uno Stato membro dall ' altro ;

considerando che la presente direttiva non può costituire ostacolo all ' applicazione delle disposizioni adottate , in particolare nel settore della politica commerciale , per limitare quantitativamente le esportazioni o le importazioni ;

considerando che l ' unione doganale istituita dal trattato rende necessario l ' istaurazione di norme comuni in materia di esportazione temporanea per il perfezionamento passivo ;

considerando che bisogna prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dei * all ' importazione applicabili ai prodotti perfezionati , per evitare che al momento della reimportazione siano tassate le merci esportate dalla Comunità per essere sottoposto a perfezionamento ;

considerando che , nonostante la protezione tariffaria assicurata dal previsto sistema di tassazione , la concessione del regime di perfezionamento passivo può essere rifiutata dagli Stati membri d ' esportazione temporanea qualora vi sia il rischio di arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari ;

considerando che la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo ( 4 ) , agli articoli 22 e 23 , ha considerato la possibilità che tutti o parte dei prodotti compensatori , dei prodotti intermedi o delle merci tal quali , possano formare oggetto di una esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo ; che conviene prevedere la possibilità di adottare , nel quadro della presente direttiva , le disposizioni particolari richieste dal coordinamento dei regimi del perfezionamento attivo e del perfezionamento passivo ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme comuni e di prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro termini appropriati ;

considerando che l ' industria irlandese non sarà in grado , durante il periodo dell ' applicazione graduale della tariffa doganale comune nei nuovi Stati membri , di far fronte alla riduzione della protezione tariffaria che risulta dalla esenzione totale o parziale , prevista dalla presente direttiva , sia per i suoi scambi con i paesi erzi che per quelli che vengono effettuati nell ' ambito comunitario ;

considerando che quindi che occorre prevedere che l ' Irlanda provveda all ' entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 1° luglio 1977 ;

considerando che , a norma dell ' articolo 46 dell ' atto di adesione ( 5 ) , le disposizioni della presente direttiva per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all ' interno della Comunità , fintantochù sono riscossi dazi doganali sugli scambi intracomunitari ; che tali disposizioni sono pertanto applicabili agli scambi ra gli Stati membri originari della Comunità , da un lato , dell ' altro la Danimarca , il Regno Unito e - al più tardi dal 1° luglio 1977 - l ' Irlanda , nonchù tra la Danimarca e il Regno Unito e - dal 1° luglio 1977 al più tardi - tra ognuno di questi paesi e l ' Irlanda ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa la norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative al regime del perfezionamento passivo .

Articolo 2

1 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 46 dell ' atto di adesione s ' intende per regime di perfezionamento passivo il regime doganale che consente di esportate temporaneamente , al di fuori del territorio doganale della Comunità , merci di ogni specie ed origine della quali sia prevista la reimportazione sottoforma di prodotti compensatori , secondo la definizione di cui all ' articolo 3 , con parziale o totale esenzione dai dazi all ' importazione , dopo che esse sono state oggetto , al di fuori del territorio doganale della Comunità , di una o più operazioni di perfezionamento previste dall ' articolo 3 .

Per dazi all ' importazione si intendono sia i dazi doganali e tasse di effetto equivalente , sia i prelievi agricoli e altre imposizioni all ' importazione previste nell ' ambito della politica agricola comune o nell ' ambito dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di adesione .

In deroga al primo comma la direttiva non è applicabile nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale o all ' elemento fiscale di tali dazi che sono mantenuti da questi Stati conformemente all ' articolo 38 , paragrafi 3 e 4 , dell ' atto .

2 . All ' atto dell ' esportazione temporanea le merci di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni previste dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato e non devono beneficiare nù aver beneficiato di esoneri o rimborsi di dazi all ' importazione , nù di alcuna restituzione stabilita nell ' ambito comunitario .

3 . Il regime del perfezionamento passivo è parimenti applicabile , conformemente agli articoli 22 e 23 della direttiva 69/73/CEE a tutte le merci che si trovino nella Comunità sotto il regime del perfezionamento attivo .

4 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione del paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 14 .

Articolo 3

Per prodotti compensatori si intendono i prodotti ottenuti da una o più delle seguenti operazioni di perfezionamento :

a ) lavorazione delle merci , compresi il montaggio , l ' assemblaggio , l ' adattamento ad altre merci ,

b ) trasformazione delle merci ,

c ) riparazione delle merci , compresi il riattamento e la messa a punto .

Articolo 4

1 . Il beneficio del regime del perfezionamento passivo è concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche , stabilite nella Comunità , che facciano effettuare le operazioni di perfezionamento di cui all ' articolo 3 .

2 . Le autorità competenti dello stato membro d ' esportazione temporanea accordano , alle condizioni previste dall ' articolo 5 , il beneficio del regime agli interessati , su richiesta di quest ' ultimi e prima della temporanea esportazione delle merci , mediante autorizzazione globali o speciali .

3 . Il beneficio del regime del perfezionamento passivo è accordato soltanto a condizione che alle autorità competenti sia possibile identificare le merci esportate nei prodotti compensatori .

4 . Le autorità competenti possono rifiutare di concedere il beneficio del regime alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili .

Articolo 5

L ' autorizzazione fissa le condizioni alle quali deve svolgersi l ' operazione di perfezionamento passivo e , in particolare :

- i tassi di rendimento in funzione dei dati tecnici dell ' operazione o delle operazioni da effettuare , ove siano stati prefissati , o in mancanza , dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso genere ;

- le modalità d ' identificazione delle merci esportate nei prodotti compensatori da reimportare ;

- il termine di reimportazione in funzione del tempo necessario per effettuare l ' operazione o le operazioni di perfezionamento passivo .

Articolo 6

1 . Il beneficio del regime perfezionamento passivo non viene accordato dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione temporanea quando la sua concessione è di natura tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari .

2 . Gli elementi di fatto che hanno indotto le autorità competenti a rifiutare , in applicazione del paragrafo 1 , il beneficio del regime del perfezionamento passivo , vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione prima del decimo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficio è stato rifiutato .

la Commissione ne dà notizia agli Stati membri . Queste informazioni hanno carattere riservato .

Articolo 7

1 . Quando la reimportazione di prodotti compensatori sia effetuata in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea delle relative merci , l ' autorizzazione accordata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione temporanea viene riconoscuita dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si effettuata la reimportazione di tali prodotti compensatori .

2 . Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione sono autorizzate a modificare , in via eccezionale e se le circostanze lo giustifichino , le condizioni fissate dalle autorità dello Stato membro di esportazione , nel caso in cui tale modifica sia necessaria per permettere la reimportazione dei prodotti compensatori in applicazione del regime di perfezionamento passivo .

3 . Le modalità di cooperazione amministrativa tra le amministrazioni degli Stati membri , necessarie per l ' applicazione del paragrafo 1 , vengono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 .

Articolo 8

Le autorità competenti sia dello Stato membro di esportazione che dello Stato membro di reimportazione sono autorizzate , in particolare :

-a concedere una proroga al termine di validità originariamente stabilito ;

- a consentire che le reimportazione dei prodotti compensatori sia effettuata per mezzo di spedizioni frazionate ;

- ad autorizzare , quando le circostanze lo giustifichino ed in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , la reimportazione totale o parziale delle merci che si trovino ancora nello stato in cui erano all ' atto della temporanea esportazione , qui di seguito denominate « merci tal quali » o che si rovino sotto forma di prodotti risultanti da un trattamento incompleto in rapporto a quello previso dall ' autorizzazione , qui di seguito denominati « prodotti intermedi » .

Articolo 9

1 . In caso di cessione delle merci temporaneamente esportate in regime di perfezionamento passivo , le autorità competenti mantengono la concessione del beneficio di tale regime a condizione che i prodotti compensatori o , in caso d ' applicazione dell ' articolo 8 , terzo trattino , le merci tal quali o i prodotti intermedi , siano reimportati dal titolare dell ' autorizzazione .

All ' occorenza tali prodotti o merci possono essere reimportati da una persona diversa , purchù abbia ottenuto il consenso del primo titolare e sia prodotta la medesima persona soddisfi alle condizioni dell ' autorizzazione originaria .

2 . Le modalità di cooperazione amministrativa tra le amministrazioni degli Stati membri , necessarie per l ' applicazione del paragrafo 1 , vengono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 .

Articolo 10

1 . L ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione , prevsita dall ' articolo 2 , si realizza deducendo dall ' ammontare dei dazi all ' importazione afferenti alle merci reimportate , secondo l ' aliquota o l ' ammontare applicabile alla data d ' accettazione , da parte delle competenti autorità , del documento doganale di immissione in consumo ad esse relativo , l ' ammontare dei dazi all ' importazione che sarebbereo applicabili alle merci temporaneamente esportate se queste fossero importate nella comunità dal paese in cui sono state oggetto dell ' operazione o dell ' ultima operazione di perfezionamento .

Tuttavia , nel caso in cui le merci esportate temporaneamente potessero , all ' atto della loro importazione nella Comunità , essere classificate in una sottovoce tariffaria che prevede un ' aliquota speciale in funzione di una destinazione particolare che ivi avrebbero potuto ricevere , detta aliquota si applica a tali merci nel caso in cui alle stesse fosse stata assegnata una tale destinazione nel paese in cui ha avuto luogo l ' operazione d perfezionamento .

2 . Qualora i prodotti compensatori o i prodotti intermedi beneficino di un regime preferenziale tariffario per il fatto che lo Stato membro di reimportazione applica un regime del genere nei confronti del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi , l ' aliquota dei dazi all ' importazione da considerare per il calcolo dell ' importo da dedurre in forza del paragrafo 1 , è l ' aliquota o l ' ammontare che sarebbe applicabile se le merci temporaneamente esportate soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere accordato il suddetto regime preferenziale tariffario .

3 . Nella misura in cui esiste un dazio convenzionale e se l ' aliquota di tale dazio è inferiore a quella del dazio autonomo , l ' aliquota da considerare per il calcolo dei dazi doganali applicabili alle merci temporaneamente esportate è quella dei dazi convenzionali .

4 . Qualora sia applicabile l ' articolo 7 , paragrafo 1 , e fintanto che i dazi all ' importazione debbono essere riscossi nell ' ambito degli scambi tra lo Stato membro di reimportazione dei prodotti compensatori e quello di esportazione temporanea delle merci , l ' ammontare eventualmente da dedurre , in applicazione dei paragrafi 1 , 2 e 3 viene ridotto dell ' ammontare dei dazi all ' importazione che sarebbero stati applicabili alle merci temporaneamente esportate qualora queste ultime fossero state direttamente importate dallo Stato membro di esportazione temporanea per essere perfezionate .

5 . Nel caso in cui le merci siano vincolate o nuovamente vincolate sotto il regime del perfezionamento attivo , la data di accettazione del documento doganale di perfezionamento ad esse relativo vale a tale scopo quale data di accetazione del documento doganale di immissione in consumo di cui al paragrafo 1 .

Articolo 11

Per l 'applicazione dell ' articolo 10 , l 'ammontare dei dazi all ' importazione applicabili alle merci temporaneament esportate , è calcolato in funzione della quantità e della specie di tali merci alla data della loro esportazione , però in base al valore e secondo l ' aliquota loro applicabile alla data di accettazione , da parte delle competenti autorità , del documento doganale relativo alla loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori .

Articolo 12

Quando sia debitamente comprovato che la riparazione di una merce è stata effettuata gratuitamente per obblighi contrattuali o legali di garanzia , ovvero per difetto di fabbricazione , la reimportazione del prodotto compenstore è concessa in esenzione totale dai dazi doganali .

Questa norma non è , tuttavia , applicabile qualora sia stato tenuto conto di tale difetto all ' atto della prima immissione in consumo della merce per la determinazione del suo valore in dogana o per l ' applicazione della tariffa doganale comune .

Articolo 13

Il comitato del perfezionamento attivo , istituito dall ' articolo 26 della direttiva 69/73/CEE che d ' ora in poi sarà denominato comitato dei regimi doganali di perfezionamento , può prendere in esame ogni questione , relativa all ' applicazione della presente direttiva , che venga posta dal suo presidente sia di propria iniziativa , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 14

Le disposizioni necessarie all ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , degli articoli da 3 a 5 e da 7 a 12 sono adottate secondo la procedura stabilita dall ' articolo 28 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 69/73/CEE .

Articolo 15

1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche relative al complesso delle esportazioni temporanee e delle reimportazioni che sono state effettuate , in regime di perfezionamento passivo , rispettivamente con partenza dal e nel proprio territorio , a decorrere dal 1° del mese successivo all ' applicazione della direttiva . La Commissione ne dà notizia agli Stati membri .

2 . Le informazioni previste dal paragrafo 1 vengono fornite globalmente . Esse formano oggetto di due prospetti . Il primo riporta , per ogni sottovoce tariffaria o sottovoce statistica , la quantità ed il valore delle merci temporaneamento esportate in regime di perfezionamento passivo .

Il secondo riporta , per ogni sottovoce tariffaria o sottovoce statistica , i paesi in cui le operazioni di perfezionamento hanno avuto luogo nonchù la quantità ed il valore in dogana dei prodotti compensatori reimportati , distinguendo , da un latto , le reimportazione nello Stato membro di esportazione temporanea , dall ' altro la reimportazione in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea .

3 . Le informazioni che rischiano di compromettere segreti industriali o commerciali possono formare oggetto di prospetti distini a carattere confidenziale .

articolo 16

1 . Gli stati membro metono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua notifica .

L ' Irlanda tuttavia mette in vigore tali disposizioni al più tardi il 1° luglio 1977 .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . TOROS

( 1 ) GU n . C 19 del 12 . 4 . 1973 , pag . 51 .

( 2 ) GU n . C 36 del 1° . 6 . 1973 , pag . 38 .

( 3 ) GU n . 3 del 17 . 1 . 1962 , pag . 79/62 .

( 4 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .