31976L0118

Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0049 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0221
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0221
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0232
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0232


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all ' alimentazione umana

( 76/118/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei tipi di latte conservato , per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione , all ' uso di denominazioni riservate , alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione ;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;

considerando che la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti di addizione e di trattamento utilizzati nella produzione dei tipi di latte conservato nonchù la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali tipi di latte sono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione allo scopo di semplificare e di accelerare la procedura ;

considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;

considerando che l ' applicazione di alcune delle norme di etichettatura definite nella presente direttiva non può essere prevista al momento , a causa delle difficoltà di comprensione che ne deriverebbero agli acquirenti ;

considerando che , in taluni casi , è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente ;

considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione ;

considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria relativa alle menzioni di qualità applicabili ai tipi di latte conservato , le disposizioni nazionali in materia continuano ad essere applicabili , ma che tale situazione dovrà essere riesaminata qualora entro tre anni non si sia potuto difinire un sistema comunitario ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA ;

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda i tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell ' allegato .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) « latte parzialmente disidratato » : il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell ' acqua dal latte , dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti , eventualmente con aggiunta di crema , di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti ; l ' aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare , nel prodotto finito , il 25 % dell ' estratto secco totale proveniente dal latte ; gli Stati membri possono tuttavia continuare a vietare sul proprio territorio la produzione e il commercio del latte parzialmente disidratato , se tale divieto esisteva prima del 1° ottobre 1974 .

Il Consiglio , quando stabilisce i criteri qualitativi previsti dall ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera d ) , e al più tardi entro due anni dalla notifica della presente direttiva , decide anche se mantenere o meno tale divieto ;

b ) « latte totalmente disidratato » : il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell ' acqua dal latte , dal latte totalmente o parzialmente scremato , dalla crema o da una miscela di tali prodotti , e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso nel prodotto finito .

3 . La conservazione dei prodotti definiti nell ' allegato è ottenuta mediante :

i ) sterilizzazione con trattamento a caldo , per i prodotti di cui al punto 1 , lettere da a ) a d ) ,

ii ) aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) , per i prodotti di cui al punto 1 , lettere da e ) a g ) ,

iii ) disidratazione , per i prodotti di cui al punto 2 .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù i prodotti definiti in allegato possano essere commercializzati soltanto se conformi alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato .

Articolo 3

1 . Le denominazioni di cui all ' allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli .

2 . Inoltre possono essere riservate , da parte degli Stati membri interessati e sul loro territorio , le seguenti denominazioni :

a ) « evaporated milk » in Irlanda e nel Regno Unito per designare il latte concentrato che contiene , in peso , almeno il 9 % di materia grassa e il 31 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

b ) « kondenseret kaffefloede » in Danimarca , « kondensierte Kaffeesahne » in Germania e « panna da caffè » in Italia , per designare il prodotto definito all ' allegato , punto 1 , lettera d ) ;

c ) « flodepulver » in Danimarca , « Rahmpulver » e « Sahnepulver » in Germania , per designare il prodotto definito all ' allegato , punto 2 , lettera d ) .

3 . Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , il Consiglio , su proposta della Commissione , può decidere di modificare o di abrogare le disposizioni previste al paragrafo 2 .

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni da adottare dalla Comunità in materia di sanità e di igiene relativamente ai prodotti di base di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , questi ultimi devono essere sottoposti ad un trattamento a caldo corrispondente almeno alla pastorizzazione , qualora il processo di fabbricazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , non comprenda un trattamento equivalente .

Articolo 5

1 . Per la fabbricazione dei prodotti definiti all ' allegato , punto 1 , lettere da a ) a d ) è autorizzato solo il trattamento mediante :

* bicarbonati di sodio e di potassio , *

E 331 * citrati di sodio ( sali di sodio dell ' acido citrico ) , *

E 332 * citrati di potassio ( sali di potassio dell ' acido citrico ) , *

E 339 * ortofosfati di sodio ( sali di sodio dell ' acido ortofosforico ) , *

E 340 * ortofosfati di potassio ( sali di potassio dell ' acido ortofosforico ) , *

* cloruro di calcio , *

E 450 * polifosfati di sodio e di potassio : *

* a ) difosfati , *

* b ) trifosfati qualora si tratti di tipi di latte concentrato trattato ad elevata temperatura ( UAT ) , *

* c ) polifosfati lineari ( con una percentuale massima dell ' 8 % di composti ciclici ) qualora si tratti di tipi di latte concentrato trattato ad elevata temperatura ( UAT ) ; *

- purchù la quantità totale di tali aggiunte calcolata nel prodotto finito non sia superiore in peso allo :

- 0,2 % per i prodotti la cui sostanza secca totale non supera il 28 % ,

- 0,3 % per i prodotti la cui sostanza secca totale supera il 28 % ;

- purchù nei tipi di latte concentrato trattato a temperatura elevata ( UAT ) , il tenore totale in trifosfati e in polifosfati lineari espresso in P2Os non sia superiore allo 0,1 % in peso ;

- purchù il tenore totale in fosfato aggiunto espresso in P2Os non superi lo 0,1 % per i prodotti in cui la materia secca totale non supera il 28 % , e non superi lo 0,15 % per i prodotti in cui la materia secca totale supera il 28 % .

2 . Per la fabbricazione dei prodotti definiti all ' allegato , punto 1 , lettere da e ) a g ) , è autorizzato soltanto il trattamento mediante :

a ) le sostanze elencate nel paragrafo 1 , purchù la loro quantità totale nel prodotto finito non sia superiore allo 0,2 % in peso e il tenore totale di fosfato aggiunto espresso in P2O5 non superi lo 0,1 % ;

b ) lattosio in quantità non superiore allo 0,02 % in peso , con l ' eventuale aggiunta di fosfato tricalcico , in quantità non superiore al 10 % del lattosio aggiunto .

3 . Per la fabbricazione dei prodotti definiti all ' allegato , punto 2 , è autorizzato soltanto il trattamento mediante :

a ) le sostanze elencate nel paragrafo 1 ,

- purchù la loro quantità totale nel prodotto finito non sia superiore in peso allo 0,5 % , di cui lo 0,2 % al massimo di bicarbonato di sodio e di potassio . Quest ' ultima quantità può essere dello 0,3 % al massimo nel caso del latte totalmente disidratato del tipo « Hatmaker » o « Roller » , diverso da quello destinato ad essere commercializzato al dettaglio , per la fabbricazione del quale non è usata nessun ' altra delle sostanze elencate al paragrafo 1 ; tuttavia il Regno Unito può autorizzare la vendita al dettaglio di tale latte sul suo territorio ;

- purchù il tenore totale di fosfato aggiunto espresso in P2O5 non superi in peso lo 0,25 % ;

b ) acido l-ascorbico ( E 300 ) , ascorbato di sodio ( E 301 ) , acido palmityl 6 l-ascorbico ( E 304 ) , soli o mescolati nella dose massima in peso dello 0,05 % espresso in acido ascorbico .

4 . Qualora la denominazione dei prodotti di cui all ' allegato , punto 2 , lettere a ) , c ) e d ) , faccia riferimento a una soluzione istantanea , è inoltre autorizzata per la loro fabbricazione l ' utilizzazione di lecitine ( E 322 ) nella dose massima in peso dello 0,5 % .

5 . La percentuale di un additivo menzionata in questo articolo riguarda la sostanza anidra .

6 . Gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l ' uso di additivi supplementari per il latte totalmente disidratato utilizzato in macchine automatiche ed etichettato espressamente come tale .

7 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio l 'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell ' allegato .

Articolo 6

Fermo restando le disposizioni adottate in virtù dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , il tenore di lattati dei prodotti definiti all ' allegato non deve essere superiore a 300 mg per 100 g di estratto secco lattico sgrassato .

Articolo 7

1 . Le sole indicazioni obbligatorie da far figurare sugli imballaggi , recipienti o etichette dei prodotti definiti all ' allegato , in modo ben visibile , chiaramente leggibile e indelebile , sono le seguenti :

a ) una delle denominazioni riservata ai prodotti in causa conformemente all ' articolo 3 ;

b ) la menzione « soluzione istantanea » e un ' indicazione riferentesi all ' utilizzazione di lecitina , che accompagnino direttamente la denominazione , qualora ci si sia avvalsi dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 ;

c ) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito , salvo per i prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , lettere b ) e f ) , e punto 2 , lettera b ) , nonchù , per i prodotti definiti in allegato , punto 1 , la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte ;

d ) un ' indicazione supplementare relativa al procedimento di disidratazione per i prodotti di cui all ' allegato , punto 2 ;

e ) per i prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , destinati alla vendita diretta al consumatore , le istruzioni per l ' uso ; tale indicazione può essere sostituita da un ' informazione significativa sull ' uso del prodotto , qualora quest ' ultimo sia destinato ad essere consumato tale e quale ; sino alla scadenza del periodo transitorio di cui alla lettera h ) , gli Stati membri possono prescrivere che , se detta indicazione si riferisce a quantità espresse in peso o volume , esse debbano essere espresse anche nell ' equivalente in unità di misura del sistema imperiale ;

f ) per i prodotti di cui all ' allegato , punto 2 , destinati alla vendita diretta al consumatore , le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione , compresa , salvo per i prodotti di cui alla lettera b ) , dell ' allegato , punto 2 , l ' indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione ; sino alla scadenza del periodo transitorio di cui alla lettera h ) , gli Stati membri possono prescrivere che , se dette raccomandazioni si riferiscono a quantità espresse in peso o volume , esse debbano essere espresse anche nell ' equivalente in unità di misura del sistema imperiale ;

g ) la menzione « UAT » o « trattamento a temperatura elevata » per i prodotti di cui all ' allegato , punto 1 , lettere da a ) a d ) , quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico ;

h ) il peso nominale espresso in grammi o in chilogrammi e , per i prodotti liquidi o semiliquidi in bottiglia , il volume nominale espresso in litri , centilitri o millilitri . Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia , si applicano le disposizioni nazionali relative alla misurazione e all ' indicazione del volume nominale e del peso nominale .

Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzato nella Comunità l ' uso dell ' unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE ( 4 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 5 ) , l ' indicazione del peso o del volume nominale del contenuto espressa in unità di misura del sistema internazionale è accompagnata , qualora l ' Irlanda o il Regno Unito lo richiedano per i prodotti commercializzati sul loro territorio , dall ' indicazione del volume o del peso nominale del contenuto espresso nell ' equivalente in unità di misura del sistema imperiale calcolate in base ai seguenti tassi di conversione :

1 ml = 0,0352 fluid ounces ,

1 l = 1,760 pints o

0,220 gallons ,

1 g = 0,0353 ounces ( avoirdupois ) ,

1 kg = 2,205 pounds ;

i ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo o la sede sociale del fabbricante , del condizionatore o di un rivenditore stabilito all ' interno della Comunità .

2 . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere da a ) a d ) e h ) , devono figurare su uno dei lati principali dell ' imballaggio o del recipiente e nello stesse campo visivo .

3 . In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri possono :

a ) mantenere le disposizioni nazionali che impongono l ' indicazione :

- di un elenco degli ingredienti ,

- di un elenco degli additivi ,

- di una menzione relativa alla data ,

- dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento ; tuttavia , questa indicazione può essere fornita soltanto in codice ,

- del paese d ' origine ; tale menzione non può tuttavia essere richiesta per i prodotti fabbricati all ' interno della Comunità ,

- con riserva del paragrafo 8 , di raccomandazioni particolari concernenti l ' utilizzazione dei prodotti parzialmente o totalmente scremati per i lattanti , quando sono commercializzati al dettaglio ;

b ) mantenere o prevedere le disposizioni nazionali che impongono l ' indicazione di una menzione relativa all ' apposizione della data sui prodotti definiti all ' allegato , punto 1 , lettere da a ) a d ) , qualora questi siano stati ottenuti mediante il trattamento a temperatura elevata ( UAT ) e confezionati in modo asettico .

4 . In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni che la Comunità deve adottare per quanto concerne gli alimenti dietetici , gli Stati membri possono mantenere o prevedere le disposizioni nazionali che impongono l ' indicazione delle quantità di vitamine aggiunte .

5 . Qualora i prodotti di cui all ' allegato siano confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto superiore a 20 kg e non siano commercializzati al dettaglio , le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere da b ) a h ) , possono figurare solo sui documenti di accompagnamento .

6 . Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 g per unità , che siano presentati in imballaggio globale , le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere da b ) a h ) , possono figurare solo sull ' imballaggio globale .

7 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , e per un periodo di 4 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri possono consentire che sugli imballaggi , recipienti ed etichette , la denominazione riservata sia accompagnata dalla denominazione precedentemente utilizzata secondo gli usi o le disposizioni nazionali in vigore al momento della notifica della presente direttiva .

8 . Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3 , lettera a ) , ultimo trattino , sulla base di una relazione della Commissione accompagnata , eventualmente , da proposte appropriate .

In ogni caso tale deroga scade , per quanto riguarda i prodotti parzialmente scremati , cinque anni dopo la notifica della presente direttiva .

9 . Gli Stati membri si astengono dal precisare , oltre a quanto previsto al paragrafo 1 , le modalità secondo cui debbono essere fornite le indicazioni di cui a tale paragrafo .

Gli Stati membri possono tuttavia vietare il commercio dei prodotti di cui all ' allegato qualora le indicazioni previste nel paragrafo 1 , lettere da a ) a g ) , non figurino nella o nelle lingue nazionali su uno dei lati principali dell ' imballaggio oppure , nel caso indicato al paragrafo 5 , sui documenti di accompagnamento .

10 . I paragrafi da 1 a 9 sono applicabili fatte salve le disposizioni che la Comunità deve adottare in materia di etichettatura .

Articolo 8

I prodotti di cui all ' articolo 1 , destinati al commercio al dettaglio , devono essere condizionati dal fabbricante o dal condizionatore in recipienti chiusi , che proteggano il prodotto da qualsiasi influenza nociva e che devono essere consegnati infatti al consumatore .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinchù il commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 , conformi alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato , non possa essere ostacolat dall ' applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento o l ' etichettatura di tali prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale .

2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi :

- di tutela della salute pubblica ,

- di repressione delle frodi , semprechù dette disposizioni non siano tali da ostacolare l ' applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva ,

- di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza , di denominazione d ' origine e di repressione della concorrenza sleale .

Articolo 10

1 . Se uno Stato membro , in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti , emersi dopo l ' adozione della direttiva , constata che l ' impiego , nei prodotti definiti nell ' allegato , di una delle sostanze elencate nell ' articolo 5 o il tasso massimo di cui è autorizzato l ' impiego presentano un pericolo per la salute pubblica , pur essendo conformi alle disposizioni della presente direttiva , può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni , sul proprio territorio , l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente di altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi a giustificazione della decisione .

2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari ; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso .

3 . La Commissione , se ritiene che , per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica , siano necessarie delle modifiche alla direttiva , inizia la procedura prevista dall ' articolo 12 per adottare le modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali modifiche .

Articolo 11

1 . Il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta :

a ) se necessario , i criteri di purezza degli additivi e dei prodotti di trattamento di cui all ' articolo 5 ,

b ) i criteri igienici , chimici e fisici dei prodotti di cui all ' allegato ,

c ) i criteri microbiologici dei prodotti definiti nell ' allegato ,

d ) i criteri di qualità del latte totalmente disidratato che può essere utilizzato per la produzione di latte parzialmente disidratato secondo l ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) .

2 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 12 :

a ) i metodi di analisi necessari per il controllo dei criteri di purezza di cui sopra ;

b ) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi d ' analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all ' allegato .

Articolo 12

1 . Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 , in appresso denominato « comitato » è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti : ai voti degli Stati membri è applicata la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato .

b ) Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione .

Articolo 13

Le disposizioni dell ' articolo 12 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della prima comunicazione al comitato , in applicazione dell ' articolo 12 , paragrafo 1 .

Articolo 14

La presente direttiva non pregiudica le legislazioni degli Stati membri concernenti le menzioni di qualità applicabili ai prodotti di cui all ' allegato e fabbricati nel loro territorio .

In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , il Consiglio riesamina le disposizioni del presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata , eventualmente da proposte appropriate .

Articolo 15

La presente direttiva non si applica :

- ai prodotti a carattere dietetico , nonchù ai prodotti destinati specificamente a lattanti e bambini in tenera età , fatte salve le disposizioni da adottare in materia dalla Comunità ,

- ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità .

Articolo 16

Entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri modificano , se necessario , le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva . Essi informano immediatamente la Commissione delle suddette modifiche , nonchù delle eccezioni previste dalla presente direttiva cui essi ricorrono . La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi per la prima volta in commercio negli Stati membri entro due anni da tale notifica .

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . TOROS

( 1 ) GU n . C 65 del 5 . 6 . 1970 , pag . 47 .

( 2 ) GU n . C 146 dell ' 11 . 12 . 1970 , pag . 26 .

( 3 ) GU n . L 291 del 29 . 11 . 1969 , pag . 9 .

( 4 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

( 5 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

ALLEGATO

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1 . Latte parzialmente disidratato cui si applica la presente direttiva :

a ) latte concentrato o latte concentrato non zuccherato o latte intero concentrato

il latte parzialmente disidratato contenente , in peso , almeno il 7,5 % di materia grassa e il 25 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

b ) latte concentrato scremato o latte concentrato scremato non zuccherato

il latte parzialmente disidratato contenente , in peso , non più dell ' 1 % di materia grassa e non meno del 20 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

c ) latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremate non zuccherato

il latte parzialmente disidratato contenente , in peso , più dell ' 1 % e meno del 7,5 % di materia grassa e più del 20 % di estratto secco totale proveniente dal latte ; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente , in peso , dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

d ) latte concentrato ricco di materia grassa o latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa

il latte parzialmente disidratato contenente , in peso , almeno il 15 % di materia grassa e il 26,5 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

e ) latte concentrato zuccherato e latte intero concentrato zuccherato

il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) e contenente , in peso , almeno l ' 8 % di materia grassa e il 28 % di estratto secco totale proveniente dal latte ; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio , contenente , in peso , almeno il 9 % di materia grassa e il 31 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

f ) latte concentrato scremato zuccherato

il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) e contenente , in peso , non più dell ' 1 % di materia grassa e non meno del 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

g ) latte concentrato parzialmente scremato zuccherato

il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) contenente , in peso , più dell ' 1 % e meno dell ' 8 % di materia grassa , e più del 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte ; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) e contenente , in peso , dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 28 % di estratto secco totale proveniente dal latte .

2 . Latte totalmente disidratato cui si applica la presente direttiva :

a ) latte in polvere , latte intero in polvere , polvere di latte o polvere di latte intero

il latte disidratato contenente , in peso , almeno il 26 % di materia grassa ;

b ) latte scremato in polvere o polvere di latte scremato

il latte disidratato contenente , in peso , al massimo l ' 1,5 % di materia grassa ;

c ) latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato

il latte disidratato il cui tenore in materia grassa à superiore all ' 1,5 % e inferiore al 26 % in peso ;

d ) latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa

il latte disidratato contenente , in peso , almeno il 42 % di materia grassa .