31975R2759

Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0170
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0170
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0086
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0086


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2759/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 .

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore delle carni suine sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , a motivo del loro numero , della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare in particolare modo un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme secondo i prodotti ;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che in particolare nel settore delle carni suine , per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata , è necessario che si possano adottare misure atte a facilitare l ' adeguamento dell ' offerta alle esigenze del mercato e misure di intervento ; che queste ultime possono consistere in acquisti effettuati da organismi d ' intervento ; che è tuttavia necessario prendere in considerazione anche le misure di aiuto all ' ammasso privato , poichù sono quelle che meno perturbano la normale commercializzazione dei prodotti e possono ridurre l ' entità degli acquisti degli organismi d ' intervento ; che a tal fine è opportuno prevedere , tra l ' altro , la fissazione di un prezzo di base per l ' introduzione delle misure d ' intervento e le condizioni in cui effettuare tale intervento ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni suine implica l ' instaurazione alle frontiere esterne della Comunità di un regime unico di scambi ; che , oltre al sistema degli interventi , anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all ' esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all ' interno della Comunità ;

considerando che l ' applicazione alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di prelievi che tengano conto dell ' incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale , e della necessità di proteggere l ' industria di trasformazione comunitaria è in linea di massima sufficiente per raggiungere tale scopo ;

considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità dovute a offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale ; che a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando i prezzi d ' offerta franco frontiera siano inferiori a tali prezzi ; che tuttavia il sistema dei prezzi limite non funzionerà per i prodotti per i quali è difficile determinare un prezzo d ' offerta sufficientemente rappresentativo per tutti i prodotti contemplati da una sola voce tariffaria ; che è pertanto necessario permettere di derivare l ' importo supplementare ;

considerando che , per poter controllare il volume delle importazioni , occorre prevedere la possibilità di ricorrere ad un regime di titoli d ' importazione che comporti la costituzione di una cauzione a garanzia dell ' importazione ;

considerando che la possibilità di accordare all ' esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni suine ; che , per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni , è opportuno prevedere la possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni suine ;

considerando che , come complemento al sistema sopra indicato , è opportuno prevedere la possibilità di vietare totalmente o parzialmente , nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga , il ricorso al regime perfezionamento attivo ;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che tuttavia , il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , rivelarsi insufficiente ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne , mentre gli ostacoli all ' importazione in precedenza esistenti saranno stati eliminati , è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione , risultanti dall ' applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali , possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri ; che è necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato , destinati a rimediare alla situazione ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni in questione , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato ; grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune , siano rese applicabili nel settore delle carni suine ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui gli articoli 39 e 100 del trattato ;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1566/72 ( 3 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e si applica ai seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

a ) 01.03 A II * Animali vivi della specie suina , delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura *

b ) 01.02 A III a ) * Carni della specie suina domestica , fresche , refrigerate o congelate *

02.01 B II c ) * Frattaglie della specie suina , domestica , fresche , refrigerate o congelate *

02.05 A e B * Lardo , escluso il lardo comportante parti magre ( ventresca ) e grasso di maiale non pressato nù fuso , nù estratto con solventi , fresco , refrigerato , congelato , salato o in salamoia , secco o affumicato *

02.06 B * Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica , salate o in salamoia , secche o affumicate *

15.01 A * Strutto ed altri grassi di maiale pressati , fusi o estratti a mezzo di solventi *

c ) 16.01 * Salsicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue *

16.02 A II * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti fegato diverso da quello d ' oca o di anatra *

16.02 B III a ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate , contenenti carni o frattaglie , della specie suina domestica *

2 . Ai sensi del presente regolamento è considerato « trimestre » un periodo di tre mesi con inizio al 1° febbraio , al 1° maggio , al 1° agosto o al 1° novembre .

TITOLO 1

Regime dei prezzi

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l ' adeguamento dell ' offerta alle esigenze del mercato , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere adottate le seguenti misure comunitarie :

- misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione , della trasformazione e della commercializzazione ;

- misure intese a migliorarne la qualità ;

- misure intese a permettere l ' elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine , tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati ;

- misure intese ad agevolare l ' accertamento dell ' evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti .

Le norme generali relative a tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

Articolo 3

Per evitare o attenuare una forte flessione dei prezzi , possono essere prese le seguenti misure d ' intervento :

- aiuti all ' ammasso privato ;

- acquisti effettuati dagli organismi d ' intervento .

Possono essere oggetto di aiuti all ' ammasso privato i prodotti determinati secondo le norme previste dall ' articolo 5 .

Gli acquisti effettuati dagli organismi d ' intervento riguardano le carcasse a mezzene fresche o refrigerate [ sottovoce ex 02.01 A III a ) 1 della tariffa doganale comune ] e possono riguardare la pancetta ( ventresca ) fresca o refrigerata [ sottovoce ex 02.01 A III a ) 5 della tariffa doganale comune ] e il lardo fresco o refrigerato ( sottovoce ex 02.05 A I della tariffa doganale comune ) .

Articolo 4

1 . Anteriormente al 1° agosto di ogni anno è fissato un prezzo di base , valevole dal 1° novembre dello stesso anno , per le carni della specie suina domestica , in carcasse o mezzene , in seguito denominate « suini macellati » , di una qualità tipo determinata in base a una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini .

Il prezzo di base è fissato tenendo conto :

- del prezzo limite e del prelievo applicabili durante il trimestre che inizia il 1° agosto di ogni anno ;

- della necessità di fissare questo prezzo a un livello tale che contribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei prezzi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità .

2 . Se il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati , stabilito sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati secondo coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro , si colloca ad un livello inferiore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità di mantenervisi , possono essere decise misure d ' intervento .

3 . Gli organismi d ' intervento designati dagli Stati membri adottano le misure d ' intervento alle condizioni definite negli articoli da 5 a 7 .

4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato ,

- è fissato il prezzo di base ,

- è determinata la qualità tipo dei suini macellati .

5 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata ,

- fissa l ' elenco dei mercati rappresentativi ,

- determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini .

6 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 24 ,

- sono decise le misure d ' intervento e il termine della loro applicazione ,

- sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo .

Articolo 5

1 . Il prezzo d ' acquisto per i suini macellati della qualità tipo non può essere superiore al 92 % nù inferiore all ' 85 % del prezzo di base .

2 . Per il prodotti diversi dai suini macellati e di una qualità tipo , i prezzi d ' acquisto sono derivati dal prezzo d ' acquisto dei suini macellati in funzione del rapporto esistente fra ciascuno dei prezzi limite di tali prodotti e i prezzi limite dei suini macellati .

3 . Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo , i prezzi d ' acquisto sono derivati da quelli valevoli per le qualità tipo in questione , tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità rispetto alle qualità tipo . Tali prezzi valgono per qualità definite .

4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 24 :

a ) sono determinati i prodotti oggetto delle misure d ' intervento nonchù , per quanto concerne gli acquisti , le qualità di questi prodotti ; inoltre , per alcune regioni della Comunità , certe categorie di peso possono essere escluse dall ' applicazione delle misure d ' intervento se non sono rappresentative delle caratteristiche della produzione di suini nelle regioni considerate ;

b ) sono fissati i prezzi d ' acquisto e l ' importo degli aiuti all ' ammasso privato ;

c ) sono stabilite le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare le condizioni d ' acquisto e di ammasso dei prodotti soggetti alle misure d ' intervento di cui all ' articolo 3 .

Articolo 6

1 . Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento , conformemente alle disposizioni degli articoli 3 , 4 e 5 , è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire agli acquirenti parità di trattamento e di accesso alle merci .

2 . Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita , le condizioni di collocamento delle scorte e , eventualmente , di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento , sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Articolo 7

1 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali per la concessione degli aiuti all ' ammasso privato .

2 . Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 8

All ' importazione nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascuno trimestre , secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Articolo 9

1 . Il prelievo applicabile ai suini macellati si compone :

a ) di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione , nella Comunità , di un chilogrammo di carne suina .

I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità sono stabiliti una volta all ' anno , per un periodo di 12 mesi che inizia il 1° agosto , in funzione dei prezzi d ' entrata di tali cereali e della loro maggiorazione mensile .

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente sulla base dei prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi precedente il trimestre nel corso del quale è calcolato detto elemento .

Tuttavia , nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre , al 1° febbraio e dal 1° maggio , si tiene conto dell ' evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se una nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla stessa data ;

b ) di un elemento pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per il quattro trimestri che precedono il 1° maggio di ciascuno anno .

Detto almeno è stabilito una volta all ' anno per un periodo di dodici mesì che inizia il 1° agosto .

2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata .

- determina la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di carne suina , nonchù le percentuali dei vari cereali da foraggio che rientrano in tale quantità ;

- adotta le norme di applicazione del presente articolo .

Articolo 10

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , diversi dai suini macellati , il prelievo è derivato dal prelievo dei suini macellati in funzione del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi di tali prodotti e il prezzo dei suini macellati .

2 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , il prelievo è uguale alla somma dei seguenti elementi :

a ) un primo elemento derivato dal prelievo dei suini macellati in funzione del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi di tali prodotti e il prezzo dei suini macellati ,

b ) un secondo elemento uguale al 7 % del prezzo d ' offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° maggio di ogni anno . Tuttavia , tale percentuale è uguale a 10 per i prodotti di cui alla voce ex 16.02 della tariffa doganale comune .

Tale elemento è stabilito una volta all ' anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° agosto .

3 . in deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 , il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 B II , ex 15.01 A , ex 16.01 A e ex 16.02 A II della tariffa doganale comune , la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT , è limitato all ' importo risultante da tale consolidamento .

4 . I coefficienti che esprimono i rapporti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Articolo 11

Se sul mercato della Comunità si constata un aumento notevole dei prezzi , se tale situazione rischia di protrarsi nel tempo e se pertanto il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni , possono essere adottate le misure necessarie .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali di applicazione del presente articolo .

Articolo 12

1 . I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

2 . Il prezzo limite per i suini macellati si compone di :

a ) un ammontare pari al valore sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessaria per produrre nei paesi terzi un chilogrammo di carne suina ;

b ) un ammontare forfettario corrispondente al maggior valore , rispetto a quello dei cereali da foraggio , degli alimenti diversi dai cereali necessari per produrre un chilogrammo di carne suina ;

c ) un ammontare forfettario che rappresenta le spese generali di produzione e di commercializzazione .

Il valore della quantità di cereali da foraggio è stabilito trimestralmente sulla base dei prezzi dei cereali rilevati sul mercato mondiale durante il periodo di sei mesi precedente il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite .

Tuttavia , nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre , dal 1° febbraio e dal 1° maggio , si tiene conto dell ' evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di tali cereali subisce una variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente .

3 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , diversi dai suini macellati , sono fissati prezzi limite soltanto per alcuni di essi . Tali prezzi limite sono derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione de rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 4 .

4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata

- determina la quantità di cereali da foraggio di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , nonchù la percentuale dei vari cereali da foraggio che rientrano in tale quantità ;

- determina l ' elenco dei prodotti per i quali sono fissati i prezzi limite ;

- adotta le norme per il calcolo del prezzo limite dei suini macellati .

Articolo 13

1 . Nel caso in cui il prezzo d ' offerta franco frontiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo limite , il prelievo applicabile a tale prodotto è aumentato di un ammontare supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d ' offerta franco frontiera .

Per alcuni dei prodotti per i quali non è fissato il prezzo limite , è instaurato un sistema detto di « prodotti pilota » e di « prodotti derivati » che consente di fissare importi supplementari .

2 . Tuttavia il prelievo non è aumentato dell ' importo supplementare nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire , e siano in grado di farlo , che i prezzo praticato all ' importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico .

3 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera è stabilito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi .

Tuttavia , qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi , viene stabilito un secondo prezzo d ' offerta franco frontiera per le esportazioni da questi altri paesi .

4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali relative al sistema di cui al paragrafo 1 , secondo comma .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Secondo la stessa procedura sono fissati , se necessario , gli importi supplementari .

Articolo 14

1 . Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione , rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta , a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità .

Tale titolo è valido per un ' importazione effettuata nella Comunità .

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell ' impegno di importare durante il periodo di validità del titolo ; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l ' importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente .

2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , determina l ' elenco dei prodotti per i quali sono richiesti i titoli d ' importazione .

3 . Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Articolo 15

1 . Nella misura necessaria per consentire l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale , la differenza tra questi corsi o prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione .

2 . La restituzione è la stessa per tutta la Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell ' interessato .

3 . Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento .

4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all ' esportazione , nonchù ai criteri di fissazione del loro importo .

5 . La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all ' articolo 24 . In caso di necessità la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare le restituzioni nell ' intervallo .

6 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Articolo 16

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso paragrafo .

Articolo 17

1 . Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento valgono le regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

2 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , sono vietate :

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ,

- l ' applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente .

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa , tra l ' altro , la limitazione del rilascio di titoli di importazione ad una determinata categoria di aventi diritto .

Articolo 18

1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari e limiti delle stesse .

2 . Quando si presenti la situazione prevista dal paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione .

3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione , ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio . Quest ' ultimo si riunisce senza indugio . Deliberando a maggioranza qualificata , il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione .

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 19

Non sono ammesse alla libera circolazione all ' interno della Comunità le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

Articolo 20

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall ' applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali , possono essere adottati , secondo la procedura di cui all ' articolo 24 , provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni . Detti provvedimenti possono essere adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato .

Articolo 21

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento , gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

Articolo 22

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento .

Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 24 .

Articolo 23

1 . È istituito un comitato di gestione per le carni suine , in seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Nel comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

Articolo 24

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro il termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti .

3 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato , le misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso la Commissione può rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , può adottare una decisione diversa nel termine di un mese .

Articolo 25

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 26

Nell ' applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato .

Articolo 27

Nel caso in cui l ' Italia si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 4 ) , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le misure necessarie per evitare distorsioni di concorrenza .

Articolo 28

1 . Il regolamento n . 121/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1861/74 ( 6 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

I visiti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell ' allegato .

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 42 .

( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 167 del 25 . 7 . 1972 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1974 , pag . 2283/67 .

( 6 ) GU n . L 197 del 19 . 7 . 1974 , pag . 3 .

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n . 121/67/CEE * Presente regolamento *

articolo 27 * articolo 26 *

articolo 29 * articolo 27