31975L0324

Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 09/06/1975 pag. 0040 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0125
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0125
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0119


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

( 75/324/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in alcuni Stati membri i generatori aerosol devono soddisfare a talune caratteristiche tecniche fissate con prescrizioni tassative ; che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro e ostacolano quindi gli scambi all ' interno della Comunità ;

considerando che questi ostacoli all ' instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri sia in complemento , sia un luogo e posto delle loro legislazioni attuali : che queste prescrizioni devono concernere in modo particolare la fabbricazione , le condizioni di riempimento e le capacita nominali dei generatori aerosol ;

considerando che allo stato attuale della tecnica conviene limitare il campo di applicazione della presente direttiva ai generatori aerosol con recipiente di metallo , di vetro o di materia plastica ;

considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche o finite nell ' allegato della presente direttiva ; che , per facultare l ' attuazione delle misure necessarie a tale scopo , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico della direttiva « generatori aerosol » ;

considerando che potrebbe accadere che generatori aerosol immessi nel mercato , pur rispondendo alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato , compromettano la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a tale pericolo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai generatori aerosol definiti all ' articolo 2 ad eccezione di quelli aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 ml e di quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore a quella indicata ai punti 3.1 . , 4.1.1 . , 4.2.1 . , 5.1 . e 5.2 . dell ' allegato della presente direttiva .

Articolo 2

per generatore aerosol s ' intende , ai sensi della presente direttiva , l ' insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo , vetro o materia plastica , contenente un gas compresso , liquefatto o disciolto sotto pressione , insieme o non ad un liquido , una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa , sotto forma di schiuma , di pasta o di polvere o allo stato liquido .

Articolo 3

Il responsabile dell ' immissione nel mercato dei generator aerosol appone sui medesimi il simbolo « 3 » ( epsilon rovesciato ) , attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato .

Articolo 4

Gli Stati membri , per motivi connessi con i requisiti contenuti nella presente direttiva e nel suo allegato , non possono rifiutare , vietare nù limitare l ' immissione nel mercato di un generatore aerosol conforme alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 7 .

Articolo 6

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progress tecnico della direttiva « generatori aerosol » , in appresso denominato « Comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

Articolo 7

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo , o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine di 2 mesi . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri e attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta e pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 8

1 . Fatte salve altre direttive comunitarie , segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi , su ogni generatore aerosol o su un etichetta ad esso applicata nel caso che non si possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni ( capacità totale pari od inferiore a 150 ml ) devono essere impresse in modo ben visibile , leggibile ed indelebile le seguenti indicazioni :

a ) il nome , l ' indirizzo , o il marchio depositato del responsabile dell ' immissione nel mercato del generatore aerosol .

b ) il simbolo di conformità alla presente direttiva , ossia il simbolo « 3 » ( epsilon rovesciato ) ,

c ) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento ,

d ) le menzioni di cui al punto 2.2 . dell ' allegato ,

e ) il contenuto netto in peso e in volume .

2 . Gli Stati membri possono subordinate l ' immissione nel mercato sul loro territorio dei generatori aerosol , all ' impiego , per la redazione dell ' etichettatura , della o delle lingue nazionali .

Articolo 9

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti ad evitare che sui generatori aerosol vengano apposti marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo « 3 » ( epsilon rovesciato ) .

Articolo 10

1 . Se uno Stato membro costata , in base ad una motivazione dettagliata , che uno o più generatori aerosol , quantunque conformi alle prescrizioni della presente direttiva , possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l ' immissione nel mercato di tale o tali generatori aerosol . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione .

2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso .

3 . Qualora la Commissione ritenesse necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio , secondo la procedura prevista all ' articolo 7 ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione ;

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il resto delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

fatto a Bruxelles , addì 20 maggio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 83 dell ' 11 . 10 . 1973 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . C 101 del 23 . 11 . 1973 , pag . 28 .

ALLEGATO

1 . DEFINIZIONI

1.1 . Pressioni

Per « pressioni » s 'intendono le pressioni interne espresse in bar ( pressioni relative ) .

1.2 . Pressione di prova

Per « pressione di prova » s 'intende la pressione alla quale il recipiente vuoto del generatore aerosol può essere sottoposto per 25 secondi senza che si producano fughe , nù appaiano , nel caso dei recipienti di metallo o di materia plastica , deformazioni visibili e permanenti ad eccezione di quelle ammesse al punto 6.1.1.2 .

1.3 . Pressione di rottura

Per « pressione di rottura » s'intende la pressione minima che provoca un ' apertura o una rottura del recipiente del generatore aerosol .

1.4 . Capacità totale del recipiente

Per « capacità totale » s 'intende il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all ' orlo della sua apertura .

1.5 . Capacità netta

Per « Capacità netta » s ' intende il volume espresso in millilitri del recipiente del generatore aerosol confezionato .

1.6 . Volume della fase liquida

Per « volume della fase liquida » s ' intende la parte del volume del recipiente del generatore aerosol confezionato occupata dalle fasi non gassose .

1.7 . Condizioni di prova

Per « condizioni di prova » s ' intendono le pressioni di prova e di rottura esercitate idraulicamente a 20° C ( ± 5° C ) .

1.8 . Componenti infiammabili

Per « Componenti infiammabili » s ' intendono :

a ) i gas che a pressione normale sono infiammabili a contatto con l ' aria :

b ) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di scintilla inferiore o uguale a 100° C .

Il metodo per la determinazione del punto di scintilla e definito nell ' allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/146/CEE ( 2 ) .

2 . DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 . Costruzione ed accessori

2.1.1 . Il generatore aerosol condizionato deve essere tale da soddisfare , nelle normali condizioni d ' impiego e di immagazzinamento , alle disposizioni del presente allegato .

2.1.2 . La valvola deve permettere una chiusura praticamente ermetica del generatore aerosol in normali condizioni di trasporto e di immagazzinamento e deve essere protetta , ad esempio mediante un coperchio di protezione , da qualsiasi apertura involontaria e da qualsiasi deterioramento

2.1.3 . La resistenza meccanica del generatore aerosol non deve essere diminuita dall ' azione delle sostanze contenute , neanche per un periodo prolungaro di immagazzinamento .

2.2 . Iscrizioni

Fatte salve , in particolare , le direttive concernenti le sostanze ed i preparati pericolosi , su ogni generatore aerosol o sul suo imballaggio si dovranno apporre , in modo ben visibile e leggibile , le seguenti indicazioni :

( a ) « Recipiente sotto pressione . Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore al 50° C . Non perforare nù bruciare neppure dopo l ' uso » .

( b ) « Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente » , a meno che il generatore aerosol sia stato previsto a tale scopo .

( c ) « Infiammabile » o il simbolo di una fiamma se il contenuto comprende più del 45 % in peso di componenti infiammabili o più di 250 g di queste materie

3 . DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI METALLO

3 . 1 . Capacità

La capacità totale di questi recipienti non può superare i 1 000 ml .

3.1.1 . Pressione di prova del recipiente

a ) Per i recipienti destinati ad essere condizionati ad una pressione inferiore a 6,7 bar a 50° C la pressione di prova deve essere di almeno 10 bar .

b ) Per i recipienti destinati ad essere condizionati da una pressione uguale o superiore a 6,7 bar a 50° C , la pressione di prova deve essere superiore del 50 % alla pressione interna a 50° C .

3.1.2 . Riempimento

A 50° C la pressione del generatore aerosol non deve superare 12 bar qualunque sia il tipo di gas utilizzato per il condizionamento .

3.1.3 . Volume della fase liquida

A 50° C il volume della fase liquida esistente non deve superare l ' 87 % della capacità netta .

Tuttavia , per i recipienti a fondo concavo , che può raggiungere il 95 % della capacità netta .

4 . DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI VETRO

4.1 . Recipienti plastificati o protetti in modo permanente

I recipienti di questo tipo possono essere utilizzati per il condizionamento con gas compresso , liquefatto o disciolto .

4.1.1 . Capacità

La capacità totale di tali recipienti non può superare i 220 ml .

4.1.2 . Rivestimento

Il rivestimento deve essere un involucro protettore di materia plastica o di altro materiale appropriato , destinato ad evitare il rischio di protezione di schegge di vetro nel caso di rottura accidentale del recipiente , e deve essere concepito in modo che non si verifichi alcuna protezione di schegge di vetro quando il generatore aerosol confezionato , portato alla temperatura di 20° C , cade da un ' altezza di 1,8 m su una superficie di cemento .

4.1.3 . Pressione di prova del recipiente

a ) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas compresso o disciolto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 12 bar .

b ) I recipienti per il condizionamento con gas liquefatto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 10 bar .

4.1.4 . Riempimento

a ) I generatori aerosol condizionati con gas compressi non dovranno essere sottoposti , a 50° C , ad una pressione superiore a 9 bar .

b ) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti , a 50° C , ad una pressione superiore a 8 bar .

c ) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti o con miscele di gas liquefatti non dovranno essere sottoposti , a 20° C , a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella :

Capacità totale * Percentuale in peso di gas liquefatto nella miscela totale * 30 % * 50 % * 90 % *

da 50 a 80 ml * 3,5 bar * 2,8 bar * 2,5 bar *

da oltre 80 a 160 ml * 3,2 bar * 2,5 bar * 2,2 bar *

da oltre 160 a 220 ml * 2,8 bar * 2,1 bar * 1,8 bar *

La tabella indica i limiti di pressione ammissibili a 20° C in funzione della percentuale di gas .

Per le percentuali di gas non riportate nella tabella le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione .

4.1.5 . Volume della fase liquida

A 50° C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato non deve superare il 90 % della capacità netta .

4.2 . Recipienti di vetro non protetto sono condizionati soltanto con gas liquefatti o disciolti .

4.2.1 . Capacità

La capacità totale di questi recipienti non può superare i 150 ml .

4.2.2 . Pressione di prova del recipienti

La pressione di prova del recipienti deve essere di almeno 12 bar .

4.2.3 . Riempimento

a ) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti , a 50° C , ad una pressione superiore a 8 bar .

b ) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti no dovranno essere sottoposti , a 20° C , a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella :

Capacità totale * Percentuale in peso di gas liquefatto nella miscela totale * 20 % * 50 % * 90 % *

da 50 a 70 ml * 1,5 bar * 1,5 bar * 1,25 bar *

da oltre 70 a 150 ml * 1,5 bar * 1,5 bar * 1 bar *

La tabella indica i limiti di pressione ammissibile a 20° C in funzione della percentuale di gas liquefatto .

Per le percentuali di gas non riportate nella tabella , le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione .

4.2.4 . Volume della fase liquida

A 50° C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato con gas liquefatto o disciolto non deve superare il 90 % della capacità netta .

5 . DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI MATERIA PLASTICA

5.1 . I generatori aerosol con recipiente di materia plastica , che scoppiando possono produrre schegge , sono assimilati al generatori aerosol con recipiente di vetro non protetto .

5.2 . I generatori aerosol con recipiente di materia plastica , che scoppiando non possono produrre schegge , sono assimilati al generatori aerosol con recipiente di vetro protetto .

6 . PROVE

6 . 1 . Requisiti concernenti le prove , che il responsabile dell ' immissione nel mercato deve garantire

6.1.1 . Prova idraulica sui recipienti vuoti

6.1.1.1 . I recipienti per generatori aerosol di metallo , di vetro o di materia plastica , devono poter resistere a una prova di pressione idraulica , conformemente al punti 3.1.1 . , 4.1.3 . e 4.2.2 .

6.1.1.2 . I recipienti di metallo con deformazioni asimmetriche , deformazioni notevoli o altri difetti analoghi , saranno rifiutati . Tuttavia , a condizione che il recipiente superi la prova di rottura , è ammessa una leggera deformazione simmetrica del fondo o del profilo della parete superiore .

6.1.2 . Prova di rottura dei recipienti vuoti di metallo

Il responsabile dell ' immissione nel mercato deve assicurarsi che la pressione di rottura dei recipienti sia superiore almeno del 20 % alla pressione di prova prevista .

6.1.3 . Prova di caduta dei recipienti di vetro protetto

Il fabbricante deve assicurarsi che i recipienti soddisfino alle condizioni di prova di cui al punto 4.1.2 .

6.1.4 . Verifica individuale dei generatori aerosol confezionati

6.1.4.1 . a ) Ogni generatore aerosol confezionato deve essere immerso in un bagno d ' acqua . La temperatura del bagno e la durata dell ' immersione nel bagno dovranno permettere

- al contenuto del generatore aerosol di raggiungere una temperatura uniforme di 50° C , oppure

- alla pressione del generatore aerosol di raggiungere quella esercitata dal contenuto ad una temperatura uniforme di 50° C .

b ) Ogni generatore aerosol che presenti una deformazione visibile permanente o una fuga deve essere rifiutato .

6.1.4.2 . Tuttavia , il responsabile dell ' immissione nel mercato può utilizzare , sotto la sua responsabilità è d ' accordo con il comitato di cui all ' articolo 6 della direttiva , qualsiasi sistema di prova che consenta di ottenere un risultato equivalente a quello del bagno d ' acqua .

6.2 . Esempi di prove di controllo che possono essere effettuate dagli Stati membri

6.2.1 . Prove dei recipienti vuoti

La pressione di prova viene applicata per 25 secondi su cinque recipienti prelevati a caso su una partita omogenea di 2 500 recipienti vuoti , cioè fabbricati con i medisimi materali e con il medesimo processo di fabbricazione in serie continua , o su una partita che costituisca la produzione oraria .

Se un solo recipiente non supera la prova , si preleveranno a caso dalla stessa partita dieci recipienti supplementari che verranno sottoposti alla stessa prova .

Se uno di tali recipienti non supera la prova , l ' intera partita è considerata non idonea .

6.2.2 . Prova dei generatori aerosol confezionati

Le prove di controllo di tenuta sono effettuate immergendo in un bagno d ' acqua un numero significativo di generatori aerosol confezionati . La temperatura del bagno e la durata dell ' immersione dei generatori aerosol nel bagno dovranno permettere al contenuto di raggiungere una temperatura uniforme di 50° C per il tempo necessario per potersi assicurare che non si verifichino fughe o rotture .

La partita di generatori aerosol che non supera tali prove deve essere considerata non idonea .

( 1 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 .