31975H0436

75/436/Euratom, CECA, CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0094


++++

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1975

concernente l ' imputazione dei costi e l ' intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente

( 75/436/Euratom , CECA , CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica ,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , nel quadro della dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di ambiente ( 3 ) , è stato ritenuto il principio detto « chi inquina paga » ;

considerando che è infatti necessario che in tutta la Comunità vengano applicati gli stessi principi par l ' imputazione dei costi della protezione dell ' ambiente contro l ' inquinamento , e ciò allo scopo di evitare distorsioni agli scambi e alla concorrenza che sarebbero incompatibili con il buon funzionamento del mercato comune e con l ' obiettivo d ' espansione economica equilibrita perseguito dalla Comunità , e allo scopo altresì di promuovere gli obiettivi che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia di ambiente si propone ;

considerando che , al fine di facilitare l ' applicazione di detto principio , e necessario che le Comunità europee e gli Stati membri lo precisino meglio definendone le modalità di applicazione e certe deroghe che possono esservi associate , tenuto conto delle difficolta di applicazione di questo principio e delle differenze di altre politiche con la politica della protezione dell ' ambiente ,

RACCOMANDA , ai sensi del trattato CEE , agli Stati membri di uniformarsi , per quanto riguarda l ' imputazione dei costi e l ' intervento dei pubblici poteri in materia di protezione dell ' ambiente , ai principi e alle modalità d ' applicazione contenuti nella comunicazione della Commissione allegata alla presente raccomandazione .

Fatto a Bruxelles , addì 3 marzo 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . KEATING

( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 7 . 1974 , pag . 31 .

( 2 ) GU n . C 116 del 30 . 9 . 1974 , pag . 35 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l ' imputazione dei costi e l ' intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente

Principi e modalità di applicazione

1 . Nel quadro della dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di ambiente , è stato ritenuto il principio cosiddett « chi inquina paga » . Il programma di azione prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio una proposta relativa all ' applicazione di questo principio , comprese le eventuali eccezioni .

L ' imputazione agli inquinatori dei costi della lotta contro l ' inquinamento da essi causato li incita a ridurre l ' inquinamento stesso e a ricercare prodotti o tecniche meno inquinanti e consentirà così una più razionale utilizzazione delle risorse dell ' ambiente ; ciò inoltre corrisponde ai criteri di efficacia e di equità .

Allo scopo di evitare che gli scambi e l ' ubicazione degli investimenti vengano pregiudicati da distorsioni di concorrenza , il che sarebbe incompatibile con il buon funzionamento del mercato comune , è necessario che in tutta la Comunità vengano applicati gli stessi principi per l ' imputazione dei costi della protezione dell ' ambiente contro l ' inquinamento .

2 . A tal fine , sia le Comunità europee a livello comunitario , sia gli Stati membri nelle loro legislazioni nazionali in materia di protezione dell ' ambiente devono applicare il principio « chi inquina paga » , secondo il quale le persone fisiche o giuridiche , di diritto pubblico o privato , responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo , al fine di rispettare le misure e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o , qualora non esistano i suddetti obiettivi , le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri ( 1 ) .

In linea di massima , quindi , la protezione dell ' ambiente non deve essere assicurata da politiche basate sulla concessione di aiuti e che addosserebbero alla collettività l ' onere della lotta contro l ' inquinamento .

3 . Si considera « inquinatore » colui che degrada direttamente o indirettamente l ' ambiente , ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione ( 2 ) .

Quando la determinazione dell ' inquinatore risulta impossibile o troppo difficile , e pertanto arbitraria , e quando l ' inquinamento ambientarie è il risultato di un insieme di cause contemporanee ( inquinamento cumulativo ( 3 ) ) , oppure della successione di parecchie di queste cause ( catene di inquinatori ( 4 ) ) , i costi della lotta antinquinamento dovrebbero essere imputati ai singoli punti ( della catena o dell ' inquinamento cumulativo ) mediante gli strumenti legislativi o amministrativi che offrano la soluzione migliore sui piani economico e amministrativo e che contribuiscano nel modo più efficace al miglioramento dell ' ambiente .

Nel caso di inquinamenti a catena , l ' imputazione dei costi puo quindi essere effetuata nel punto in cui il numero degli operatori è il più esiguo possibile e più facilmente controllabile , o dove si ha il contributo più efficace per il miglioramento dell ' ambiente , e in cui si evitano distorsioni di concorrenza .

4 . Per l ' applicazione del principio « chi inquina paga » , i principali mezzi a disposizione dei pubblici poter per evitare l ' inquinamento ambientale sono le norme ed i canoni . È possibile prevedere l ' applicazione congiunta di norme e di canoni .

a ) Tra le norme si possono distinguere :

i ) le « norme di qualità dell ' ambiente » che prescrivono , con mezzi giuridici coercitivi , i livelli di inquinamento o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati in un ambiente o in una parte di ambiente considerato .

ii ) le « norme sui prodotti » ( la parola « prodotto » è usata qui in senso lato ) che :

- fissano limiti per quanto riguarda i livelli degli agenti inquinanti o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati nella composizione o nelle emanazioni di un prodotto , oppure

- specificano le proprietà o le caratteristiche di progettazione di un prodotto , o ancora

- riguardano le modalità d ' utilizzazione ( 5 ) di un prodotto .

Ove sia d ' uopo , le norme sui prodotti possono includere specificazioni concernenti i metodi di prova , l ' imballaggio , l ' apposizione dei marchi e l ' etichettatura dei prodotti .

iii ) le norme per impianti fissi , talora dette « norme di procedimento » comprendono :

a ) le « norme d ' emissione » che fissano i livelli degli agenti inquinanti o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati nelle emanazioni provenienti da impianti fissi ;

b ) le « norme di progettazione o di costruzione degli impianti fissi » che determinano i requisiti per la progettazione e costruzione di impianti fissi allo scopo di proteggere l ' ambiente ;

c ) le « norme di utilizzazione » che determinato i requisiti ( 6 ) per l ' utilizzazione degli impianti fissi allo scopo di proteggere l ' ambiente .

b ) il canone ha lo scopo di incitare il responsabile dell ' inquinamento a prendere lui stesso , al minor costo , le misure necessarie per ridurre l ' inquinamento di cui è l ' autore ( funzione di stimolo ) e/o di fargli sostenere la sua parte delle spese per le misure collettive , come ad esempio le spese di depurazione ( funzione di ridistribuzione ) . Il canone sarà riscosso secondo il grado di inquinamento prodotto , in base ad un ' adeguata procedura amministrativa .

Il canone dovrebbe essere fissato in maniera da assolvere principalmente alla sua funzione di stimolo .

Qualora la funzione principale del canone sia la ridistribuzione , lo si dovrebbe stabilire , nel contesto delle misure sopra indicate , almeno in modo che , per una data regione e/o per un determinato obiettivo di qualità , l ' importo globale del canone sia pari alla somma degli oneri collettivi per l ' eliminazione degli inconvenienti ambientali .

Il gettito dei canoni puo essere utilizzato sia per il finanziamento delle misure adottate dai pubblici poteri , sia per contribuire al finanziamento di impianti realizzati da singoli inquinatori nella misura in cui essi rendono un servizio particolare alla collettività riducendo , su richiesta specifica dei pubblici poteri , gli inquinamenti o gli inconvenienti ambientali da loro provocati al di la del livello fissato dalle autorità competenti . In quest ' ultimo caso , il contributo concesso al finanziamento deve compensare esclusivamente i servizi resi da questi inquinatori alla collettivita .

Inoltre , il gettito dei canoni può essere assegnato , nel rispetto dell ' articolo 92 e seguenti del trattato CEE , al finanziamento , da parte di singoli inquinatori , di impianti per la protezione dell ' ambiente tenendo conto dell ' obiettivo costituito dalla riduzione energia degli attuali inconvenienti ambientali . In questo caso dette misure di finanziamento dovrebbero essere integrate in un programma pluriennale di finanziamento elaborato dalle autorità competenti .

Qualora il gettito dei canoni superasse il totale delle spese sostenute dai pubblici poteri in applicazione dei due capoversi precedenti , l ' eccedenza dovrebbe essere utilizzata preferibilmente da ogni governo nell ' ambito della sua politica ecologica ; per la concessione degli aiuti però , tale eccedenza dovrebbe essere utilizzata soltanto alle condizioni previste nei successivi paragrafi 6 e 7 .

Occorre che la Comunità cerchi , nella misura del possibile , di uniformare i metodi di calcolo usati dagli Stati membri per fissare i canoni .

c ) Onde evitare che distorsioni di concorrenza interessino gli scambi e l ' ubicazione degli investimenti nella Comunità , sarà certamente necessario arrivare sul piano comunitario ad un ' armonizzazione sempre più accentuata dei diversi strumenti applicabili in casi analoghi .

Finchù ciò non sarà stato realizzato , il problema dell ' imputazione dei costi della lotta contro l ' inquinamento non potrà dirsi completamente risolto a livello comunitario . La presente comunicazione della Commissione , quindi , è solo un primo passo verso l ' applicazione del principio « chi inquina paga » , passo che dovrà essere seguito il più presto possibile da un ' armonizzazione nella Comunità degli strumenti di applicazione di tale principio applicabili in casi analoghi , come è d ' altronde specificato al punto 8 , paragrafo 3 del presente regolamento .

5 . Gli inquinatori dovranno sostenere , secondo gli strumenti utilizzati e fatti salvi gli eventuali risarcimenti dovuti in base al diritto nazionale o internazionale e/o ad una regolamentazione da elaborare nella Comunità :

a ) le spese risultanti dalle misure da essi prese per lottare contro l ' inquinamento ( investimenti in attrezzature e materiale antinquinamento , attuazione di nuovi procedimenti , spese di funzionamento di impianti antinquinamento ecc . ) , anche se queste misure dovessero andare oltre le norme imposte dai pubblici poteri ,

b ) i canoni .

I costi addebitati agli inquinatori nel quadro dell ' applicazione del principio « chi inquina paga » dovrebbero conglobare tutte le spese necessarie per raggiungere un obiettivo da qualità ambientale , ivi comprese le spese amministrative direttamente connesse con l ' applicazione delle misure antinquinamento .

Le spese di costruzione , di acquisto e di funzionamento degli impianti di sorveglianza e di controllo dell ' inquinamento realizzati dai pubblici poteri possono , invece , essere a carico di questi ultimi .

6 . Eventuali eccezioni all ' applicazione del principio « chi inquina paga » potrebbero essere giustificate in casi limitati :

a ) nel caso in cui l ' applicazione immediata di norme molto costrittive o di canoni di un ammontare considerevole possa provocare gravi perturbazioni economiche sussiste il pericolo che l ' inglobamento rapido del costo della lotta antinquinamento nei costi di produzione dia luogo a costi sociali più elevati . Potrebbe allora essere necessario :

- concedere a taluni inquinatori un termine limitato per adattare i prodotti o i procedimenti produttivi alle nuove norme ,

- e/o accordare aiuti limitati nel tempo ed eventualmente a carattere regressivo .

Ad ogni modo , tali misure possono essere applicate soltanto ad impianti di produzione esistenti ( 7 ) nonchù a prodotti esistenti ;

b ) qualora , nel contesto di altre politiche ( per esempio politica regionale , industriale , sociale e politica agricola , politica di ricerca e di sviluppo scientifico ) , gli investimenti che hanno un effetto sulla protezione ambientale beneficino di aiuti destinati a risolvere taluni problemi strutturali di carattere industriale , agricolo o regionale .

Gli aiuti previsti alle lettere a ) e b ) dovranno evidentemente essere applicati dagli Stati membri rispettando le disposizioni in materia di aiuti statali previste nei trattati che istituiscono le Comunità europee , in particolare negli articoli 92 e seguenti del trattato CEE . Nell ' applicare agli aiuti in questione gli articoli 92 e seguenti del trattato CEE si terrà conto delle necessità che detti aiuti soddisfano in materia di protezione dell ' ambiente .

7 . Non sono considerati contrari al principio « chi inquina paga » ( 8 ) :

a ) i contributi finanziari eventualmente concessi alle collettività locali per costruire e gestire le installazioni pubbliche di protezione dell ' ambiente i cui costi non possano essere per il momento coperti totalmente dai canoni degli inquinatori che ne facciano uso . Nella misura in cui , oltre ai residui domestici , queste attrezzature servano anche al trattamento di altri scarichi , i servizi resi alle imprese debbono essere fatturati alle stesse in modo da ritlettere i costi reali di questi trattamenti ;

b ) i finanziamenti destinati a compensare le spese particolarmente onerose imposte a taluni inquinatori per ottenere un livello eccezionale di purezza dell ' ambiente ;

c ) i contributi concessi al fine di promuovere sforzi di ricerca e di sviluppo delle imprese per l ' impiego di tecniche , procedimenti di fabbricazione o prodotti meno inquinanti .

8 . Nell ' esecuzione dei compiti inerenti alla politica ambientale della Comunità , la Commissione si conformerà in particolare alle definizioni e alle modalità di applicazione del principio « chi inquina paga » di cui sopra .

La Commissione chiede al Consiglio di prendere atto di queste definizioni e modalità di applicazione e di raccomandare agli Stati membri di conformarvisi nelle rispettive legislazioni e negli atti amministrativi concernenti l ' imputazione dei costi in materia di ambiente .

La Commissione sottoporrà successivamente al Consiglio tutte le proposte utili in questo settore , soprattutto per quanto concerne l ' armonizzazione degli strumenti di gestione del principio « chi inquina paga » e la relativa applicazione specifica ai problemi di inquinamento transfrontaliero .

Ogni Stato applica il principio « chi inquina paga » a tutte le forme di inquinamento all ' interno del suo paese , a prescindere dal paese che subisce l ' inquinamento .

( 1 ) Fintantoche tale livello non sarà stato determinato dai pubblici poteri , anche l ' onere dei provvedimenti adottati da questi ultimi per evitare l ' inquinamento deve essere sostenuto dagli inquinatori , in applicazione del principio « chi inquina paga » .

( 2 ) La nozione d ' inquinatore , qui definita , lascia impregiudicata la normativa in materia di normativa in materia di responsabilità civile .

( 3 ) Per esempio , qualora in una località vari inquinatori siano responsabili contemporaneamente dell ' inquinamento dell ' aria con SO . , come le abitazioni private , gli utilizzatori di veicoli a motore e gli impianti industriali .

( 4 ) Per esempio , nel caso di inquinamento dell ' ambiente a causa di gas di scarico dei veicoli a motore , vanno considerati all ' origine dell ' inquinamento atmosferico non solo gli utilizzatori del veicolo , ma anche i costruttori dei veicoli ed i produttori del carburante .

( 5 ) Tali modalità di utilizzazione o requisiti possono anche costituire l ' oggetto di « codici della pratica » .

( 6 ) Tali modalità di utilizzazione o requisiti possono anche costituire l ' oggetto di « codici della pratica » .

( 7 ) L ' ampliamento o il trasferimento di impianti esistenti sono considerati come realizzazione di impianti nuovi semprechù l ' ampliamento o il trasferimento in questione implichino un aumento della capacità di produzione .

( 8 ) L ' elenco che segue può essere modificato dal Consiglio , su proposta della Commissione .