31974R2988

Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 29/11/1974 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0041


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( 1 ) GU n . C 129 dell'11 . 12 . 1972 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . C 89 del 23 . 8 . 1972 , pag . 21 .

( 3 ) GU n . 52 del 16 . 8 . 1960 , pag . 1121/60 .

( 4 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 5 ) GU n . L 175 del 23 . 7 . 1968 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2988/74 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1974

relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 75 , 79 e 87 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea conferiscono alla Commissione il potere di comminare ammende , sanzioni e penalità di mora alle imprese e alle associazioni di imprese che violino il diritto comunitario in materia di informazioni e di accertamenti o di divieto di discriminazione , di intese o di abuso di posizione dominante ; che dette disposizioni non prevedono tuttavia alcuna prescrizione ;

considerando che , nell'interesse della certezza del diritto , è necessario introdurre il principio della prescrizione e regolarne le modalità di applicazione ; che una tale regolamentazione , per essere completa , deve contemplare tanto il potere di comminare ammende e sanzioni quanto il potere di procedere all'esecuzione delle decisioni che comminano ammende , sanzioni e penalità di mora ; che in essa si devono fissare i termini della prescrizione , la sua data di decorrenza nonché gli atti che la interrompono o la sospendono ; che , in proposito , occorre tener conto degli interessi delle imprese e delle associazioni d'imprese , come pure delle esigenze inerenti alla prassi amministrativa ;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi alle disposizioni pertinenti del regolamento n . 11 relativo all'abolizione delle discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto , ai sensi dell'articolo 79 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea ( 3 ) , del regolamento n . 17 , primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ( 4 ) , e del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 del Consiglio , del 19 luglio 1968 , relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari , su strada e per vie navigabili ( 5 ) , che esso deve anche applicarsi alle disposizioni pertinenti dei futuri regolamenti nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Prescrizione dell'azione

1 . Il potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea è soggetto ad un termine di prescrizione di :

a ) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alle domande o notificazioni delle imprese o associazioni di imprese , alla ricerca di informazioni o all'esecuzione di accertamenti ;

b ) cinque anni per le altre infrazioni .

2 . La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione . Tuttavia , per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate , la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione .

Articolo 2

Interruzione della prescrizione dell'azione

1 . La prescrizione dell'azione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o di uno Stato membro , su richiesta della Commissione , ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione . La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa , o associazione di imprese , che abbia partecipato all'infrazione .

Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione ;

a ) le domande scritte di informazioni della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro , su richiesta della Commissione , nonché le decisioni con cui la Commissione esige le informazioni richieste ;

b ) i mandati scritti di accertamento rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o dall'autorità competente di uno Stato membro , su richiesta della Commissione , nonché le decisioni con cui la Commissione ordina accertamenti ;

c ) l'apertura di un procedimento da parte della Commissione ;

d ) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione .

2 . L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all'infrazione .

3 . Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione . La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto , se la Commissione non ha comminato una sanzione o un'ammenda entro tale termine ; questo termine è prolungato della durata della sospensione di cui all'articolo 3 .

Articolo 3

Sospensione della prescrizione dell'azione

La prescrizione dell'azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione .

Articolo 4

Prescrizione dell'esecuzione

1 . Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni che comminano ammende , sanzioni o penalità di mora per infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti o della concorrenza della Comunità economica europea si prescrive in cinque anni .

2 . La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile .

Articolo 5

Interruzione della prescrizione dell'esecuzione

1 . La prescrizione dell'esecuzione è interrotta :

a ) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda , della sanzione o della penalità di mora , oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica ;

b ) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro , su richiesta della Commissione , ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda , della sanzione o della penalità di mora .

2 . Dopo ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione .

Articolo 6

Sospensione della prescrizione dell'esecuzione

La prescrizione dell'esecuzione rimane sospesa :

a ) per tutto il periodo per il quale è stata concessa un'agevolazione di pagamento ;

b ) per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee .

Articolo 7

Applicazione nel tempo

Il presente regolamento si applica anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore .

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 26 novembre 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LECANUET