Direttiva 74/394/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, recante decima modifica della direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conversativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1974 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0040
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0014
++++ ( 1 ) GU n . 12 del 27 . 1 . 1964 , pag . 161/64 . ( 2 ) GU n . L 38 dell'11 . 2 . 1974 , pag . 29 . ( 3 ) GU n . L 87 del 17 . 4 . 1971 , pag . 12 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1974 recante decima modifica della direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana ( 74/394/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che la direttiva 64/54/CEE del Consiglio , del 5 novembre 1963 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 74/62/CEE ( 2 ) , autorizza a titolo temporaneo l'uso del tiabendazolo , alla dose massima di 6 mg / kg per gli agrumi e di 3 mg / kg per le banane ; considerando che l'esperienza acquisita con l'impiego del tiabendazolo ha dimostrato che il mantenimento di tali dosi è tecnologicamente giustificato , date le proprietà fungistatiche di tale sostanza ; considerando che sul piano tecnologico potrebbe essere opportuno , per quanto riguarda gli agrumi , portare la dose succitata a 10 mg / kg , ma che , prima di prendere in considerazione siffatta misura , si devono approfondire talune conoscenze tecniche e scientifiche ; che occorre quindi prorogare il periodo transitorio previsto dalla direttiva 71/160/CEE ( 3 ) al fine di permettere i necessari esami , ferma restando l'eventuale inclusione del tiabendazolo in un futuro regime comunitario relativo agli antiparassitari ; considerando che le dosi massime di tiabendazolo ammesse dalla presente direttiva non si riferiscono a frutti presi isolatamente ma a campioni rappresentativi ; che il controllo di questi valori deve essere effettuato applicando un piano di campionatura ed un metodo di analisi appropriati , la cui definizione a livello comunitario è prevista all'articolo 8 , paragrafo 2 , della direttiva 64/54/CEE e che , in attesa dell'entrata in vigore di tali misure di esecuzione , continuano ad essere applicate le disposizioni nazionali in tale materia ; considerando che durante il periodo transitorio in tal modo previsto occorrerebbe , per quanto riguarda gli agrumi , esigere l'indicazione obbligatoria del trattamento al tiabendazolo nel commercio all'ingrosso e lasciare agli Stati membri la facoltà di esigere tale indicazione nel commercio al minuto , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Nella voce E 233 della sezione I dell'allegato della direttiva 64/54/CEE , 1 . il testo del comma b ) , lettera ii ) , è sostituito dal testo seguente : " ii ) per quanto riguarda gli agrumi , _ nel commercio all'ingrosso , il trattamento deve essere indicato sulle fatture e su una delle superfici esterne degli imballaggi , mediante la dicitura " Conservato con tiabendazolo " , _ nel commercio al minuto , gli Stati membri possono esigere che il trattamento sia indicato mediante un'indicazione visibile che garantisca senza possibilità di dubbio l'informazione del consumatore . " 2 . nel comma c ) , la data del 1 gennaio 1974 è sostituita da quella del 1 luglio 1976 . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1 gennaio 1974 e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 22 luglio 1974 . Per il Consiglio Il Presidente J . SAUVAGNARGUES