31973D0109

73/109/CEE: Decisione della Commissione, del 2 gennaio 1973, relativa ad una procedura d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (IV/26.918 - Industria europea dello zucchero)

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 26/05/1973 pag. 0017 - 0048


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( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 2 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 993/62 .

( 3 ) GU n . 308 del 18 . 12 . 1967 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 2268/63 .

( 5 ) Le campagne saccarifere iniziano il 1 * luglio del primo anno citato e terminano il 30 giugno dell'anno seguente .

( 6 ) La valutazione della compatibilità di tali accordi di collaborazione con le disposizioni dell'articolo 85 è riservata ad altre procedure .

( 7 ) La valutazione della compatibilità dei contratti relativi alla creazione di queste organizzazioni di vendita con le disposizioni dell'articolo 85 è riservata ad altre procedure .

( 8 ) La valutazione della compatibilità di quest'accordo con le disposizioni dell'articolo 85 è riservata ad un'altra procedura .

( 9 ) Traduzione : " nessun movimento di merce da Paese a Paese , se non a seguito di accordi tra produttori interessati " .

( 10 ) Traduzione : " Ciascuno a casa propria " .

( 11 ) Traduzione : " Rispettare in tal modo lo stesso principio del " ciascuno a casa propria " globalmente accettato dai fabbricanti europei di zucchero , perlomeno dai maggiori gruppi di produttori-raffinatori " .

( 12 ) Traduzione : " Qualora il fabbisogno annuale venga soddisfatto esclusivamente presso le fabbriche delle nostre associate , concediamo uno sconto di DM 0,30/100 kg sul prezzo contrattuale alla fine della campagna saccarifera ( 30 giugno ) " .

( 13 ) Traduzione : " . . . soppressione della concorrenza per le restituzioni all'esportazione , al fine di garantire ad ogni produttore almeno il prezzo d'intervento . Di conseguenza , eliminazione della concorrenza per vendere zucchero sul mercato interno , dove il prezzo è più stabile , piuttosto che doverlo esportare ( cio vale soprattutto per la Francia ) . . . " .

( 14 ) Traduzione : " Per quanto riguarda l'Olanda , il principio di base è che noi non desideriamo fare nulla che possa ostacolare Suiker-Unie o C . S . M . , come essi non desiderano fare mulla che ci disturbi " .

( 15 ) GU n . 139 del 24 . 12 . 1962 , pag . 2921/62 .

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 gennaio 1973

relativa ad una procedura d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ( IV/26.918 _ Industria europea dello zucchero )

( 73/109/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 85 ed 86 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 3 e 15 ,

visto il regolamento n . 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 ( 2 ) , in particolare gli articoli 1 e 2 ,

visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 ( 3 ) ed i relativi regolamenti d'esecuzione ,

vista la decisione adottata dalla Commissione il 31 maggio 1972 d'iniziare una procedura d'ufficio a norma dell'articolo 3 del regolamento n . 17 ,

dopo aver sentito le imprese interessate , conformemente all'articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 ed alle disposizioni del regolamento n . 99/63/CEE ( 4 ) ,

visto il parere emesso il 5 dicembre 1972 dal Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti , sentito a norma dell'articolo 10 del regolamento n . 17 ,

I

A

1 . Considerando che la presente decisione riguarda le seguenti imprese che sono i principali produttori e venditori di zucchero nella Comunità :

_ Raffinerie Tirlemontoise S . A . , Bruxelles ,

_ Centrale Suiker Maatschappij N . V . , Amsterdam ,

_ Cooperatieve Vereniging Suiker Unie U . A . , Rotterdam ,

_ Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft mbH e Co KG , Colonia , nonché la sua associata Pfeifer e Langen , Colonia ,

_ Suedzucker Verkauf GmbH , Oberursel , nonché le sue associate Sueddeutsche Zucker A . G . , Mannheim e Zuckerfabrik Franken , Ochsenfurt ,

_ Sucre-Union S . A . , Parigi ,

_ Société des Raffineries et Sucreries Say , Parigi ,

_ Société F . Béghin S . A . , Thumeries ,

_ Générale Sucrière S . A . , Parigi ,

_ Société Nouvelle de Raffinerie Lebaudy-Sommier S . A . , Neuilly s/Seine , nonché il Gruppo d'Interesse Economico Lebaudy-S . U . C . , Parigi ,

_ Sucres e Denrées S . A . , Parigi ,

_ Eridania Zuccherifici Nazionali SpA , Genova ,

_ Società Generale di Zuccherifici ( Société Générale de Sucreries ) , Bruxelles ,

_ Cavarzere _ Produzioni Industriali , Padova ,

_ Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri SpA , Roma ,

_ Romana Zucchero SpA , Genova ,

_ Zuccherificio del Volano SpA , Genova ,

_ Agricola Industriale Emiliana ( A . I . E ) SpA , Bologna ,

_ Zuccherificio di Sermide SpA , Genova ,

_ S . A . D . A . M . SpA , Bologna ;

2 . considerando che gli zuccheri cui si riferisce questa decisione sono lo zucchero greggio e lo zucchero bianco della voce 17.01 della nomenclatura doganale della CEE ; che lo zucchero greggio è prodotto ad uno stadio intermedio della produzione e non è utilizzabile in quanto tale per il consumo alimentare , mentre invece lo zucchero bianco è un produtto finito ; che quest'ultimo si suddivide in quattro categorie ( numerate da I a IV ) , secondo il grado di purezza ( raffinazione ) ; che , di fatto , la categoria IV non è mai stata prodotta nella CEE , la categoria III è stata prodotta soltanto in Francia ed attualmente quasi esclusivamente le categorie I e II sono prodotte nei Paesi della CEE , con una tendenza sempre più marcata a produrre soprattutto zucchero della categoria I ;

3 . considerando che la produzione totale di zucchero bianco della Comunità è passata da 6,8 millioni nel 1968/1969 a circa 8,1 millioni di tonnellate nel 1971/1972 , mentre , nello stesso periodo , il consumo è salito da 5,9 a 6,5 millioni di tonnellate ( 5 ) ; che , di conseguenza , durante le suddette quattro campagne , la produzione ha registrato una costante eccedenza oscillante tra l'11 % ed il 24 % del consumo di zucchero nella C . E . E . ;

4 . considerando che la Francia è il maggiore produttore di zucchero della Comunità : che la produzione francese di zucchero ( compresa quella dei D . O . M . ) è passata da 2 620 000 tonnellate nel 1968/1969 a 3 230 000 tonnellate nel 1971/1972 ; che il 75 % circa di tale produzione è realizzata dalle seguenti imprese : Sucre-Union ( 26 % ) , Béghin ( 14 % ) , Say ( 14 % ) , Générale Sucrière ( 10 % ) , Lebaudy-S . U . C . ( 9 % ) , e che il resto è prodotto da una decina di imprese minori ; che l'eccedenza della produzione rispetto al consumo francese ha raggiunto 885 000 tonnellate nel 1968/1969 e 1 440 000 tonnellate nel 1971/1972 ;

considerando che la Société Anonyme Sucre-Union ( in appresso " Sucre-Union " ) è stata fondata nel 1966 da 23 zuccherifici francesi che le hanno affidato l'incarico di commercializzare la loro produzione ; che , di queste 23 imprese , 9 sono società cooperative che detengono il 50 % del capitale sociale della Sucre-Union ;

considerando che la Société des Raffineries et Sucrerie Say ( in appresso " Say " fa parte di un Gruppo d'Interesse Economico , il G . I . S . E . C . , che , pur esistendo tuttora , non sembra più agire in quanto ente unitario ;

considerando che la Société F . Béghin S . A . ( in appresso " Béghin " ) è il produttore con il maggior fatturato , nel quale tuttavia lo zucchero rappresenta solo il 46 % circa ( l'attività principale de Béghin è la produzione di carta ) ; che un'impresa del G . I . S . E . C . , la Sucrerie Centrale de Cambrai , è stata assorbita da Béghin ; che le società Say e Béghin hanno deciso di procedere alla loro fusione col 1 * gennaio 1973 ;

considerando che la Société Nouvelle de Raffinerie Lebaudy-Sommier S . A . è controllata dalla società holding Lebaudy-Frères , di cui Générale Sucrière possiede , dal 1 * gennaio 1972 , la maggioranza azionaria ; che la società Lebaudy-Sommier commercializza la sua produzione , dal 1 * gennaio 1969 , per il tramite del Gruppo d'Interesse Economico Lebaudy-S . U . C . ( in appresso " Lebaudy-S . U . C . " ) ; che tale gruppo commercializza , inoltre , la produzione di altri produttori , tra cui l'Union Sucrière de l'Aisne , che detiene l'11 % del capitale di Lebaudy-Sommier ;

considerando che , fra le società francesi dedite al commercio all'ingrosso di zucchero , due hanno un' importanza preponderante : Bauche et Sucres e Denrées ; che Sucres e Denrées tratta la maggior parte dei propri affari in qualità di commerciante indipendente ;

5 . considerando che anche il Belgio ha una produzione ampiamente eccedentaria rispetto al consumo ; che , infatti , mentre il consumo belga di zucchero è stato in media pari a circa 350 000 tonnellate dal 1968/1969 al 1971/1972 , la produzione è salita da 530 000 tonnellate nel 1968/1969 a 770 000 tonnellate nel 1971/1972 ; che , di conseguenza , l'eccedenza della produzione belga , pari a circa 200 000 tonnellate nel 1968/1969 , ha raggiunto 400 000 tonnellate nella campagna 1971/1972 ;

considerando che il più importante zuccherificio belga è la Raffinerie Tirlemontoise ( in appresso " R . T . " , che realizza da sola più del 50 % della produzione belga di zucchero utilizzando i propri impianti e affittando gli impianti di altri zuccherifici ( Grand-Pont , Quévy e Peronnes ) ; che essa controlla od ha la possibilità di controllare , sia attraverso partecipazioni maggioritarie ( Warneton , Oreye e Moerbecke-Waes ) , sia attraverso contratti di commercializzazione ( Liers , Embresin e Naveau ) , la produzione di numerosi altri zuccherifici belgi ; che , con i suddetti mezzi , la R . T . esercita od ha la possibilità di esercitare un'influenza determinante su circa l'85 % della produzione belga di zucchero ; che , importando il Belgio quantità minime di zucchero bianco , si puo quindi considerare che la R . T . dispone dell'85 % circa del mercato belga ;

considerando che due imprese belghe , la Société pour l'Exportation de Sucre S . A . , di Anversa ( in appresso " Export " ) e la S . A . Hottlet et Cie , di Edegem ( in appresso " Hottlet " ) , commercializzano all'estero lo zucchero di produzione belga ; che la R . T . esporta talvolta direttamente la propria produzione sui mercati esteri , soprattutto quando si tratta di forniture da produttore a produttore ;

6 . considerando che non esiste alcun produttore di zucchero nel Lussemburgo , il cui fabbisogno è soddisfatto dai produttori belgi ed in particolare dalla R . T . ;

7 . considerando che lo Stato membro che registra il maggior deficit di zucchero è l'Italia ; che la produzione italiana di zucchero è ammontata , secondo le campagne , a 1,1 ed a 1,3 millioni di tonnellate , mentre il consumo è da 1,4 millioni di tonnellate nel 1968/1969 a 1,55 millioni di tonnellate nel 1971/1972 ; che il deficit di zucchero in Italia è dunque oscillato fra il 12 % ed il 25 % del consumo ;

considerando che la struttura dell'industria saccarifera italiana , che , nel corso degli anni , ha subito numerose modifiche nel senso di una sempre maggiore concentrazione , puo attualmente essere caratterizzata come segue :

_ il primo gruppo saccarifero , che controlla più di un terzo del mercato italiano , è quello costituitosi interno alla Società Eridania , le cui attività sono peraltro importanti anche sul piano commerciale e su quello finanziario ; tale gruppo , dopo aver assorbito la " Saccarifera sarda " e la " Saccarifera lombarda " , ha recentemente incorporato la " Società Fondiaria Agricola Industriale " ( SFAI ) ed ha acquistato la maggioranza azionaria della società " S . P . I . C . A.-Lauis " ; esso possiede inoltre una partecipazione del 15 % nello " Zuccherificio d'Avezzano " ;

_ il secondo gruppo saccarifero è attualmente il " Gruppo Padano " , le cui attività sono coordinate dalla " Société Générale de Sucreries " con sede a Bruxelles , che ha recentemente assorbito la società " Zuccherificio e Raffineria di Pontelongo " ; a seguito della recente presa di controllo della " Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri " ( secondo produttore italiano dopo Eridania ) , questo gruppo controlla un terzo circa del mercato italiano , ponendosi praticamente allo stesso livello del gruppo " Eridania " ; l'altra società del gruppo è la " Cavarzere-Produzioni Industriali " che ha assorbito nel 1967 la " Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri " ;

_ negli ultimi tempi , una concentrazione si è effettuata attorno all'A . I . E . ( Agricola Industriale Emiliana ) ; infatti , tale società , che controlla già la " S . F . I . R . " ( Società Fondiaria Industriale Romagnola ) e lo " Zuccherificio e Raffineria di Mizzana " , ha assunto una partecipazione nella " Romana Zucchero " , legata a sua volta allo " Zuccherificio del Volano " , pertanto si puo ora considerare che un nuovo gruppo di notevole potenza si è aggiunto ai due precedenti ;

_ il resto della produzione italiana è suddiviso tra una dozzina di piccole imprese che affidano generalmente la commercializzazione del loro zucchero alle società dei tre grandi gruppi di cui sopra ;

considerando che non esisteva in Italia una rete commerciale indipendente per la vendita dello zucchero , poiché tale prodotto era commercializzato dai grandi produttori ; che solo da poco tempo qualche commerciante ha cominciato ad occuparsi della distribuzione dello zucchero in Italia ;

8 . considerando che nei Paesi Bassi esiste un certo deficit della produzione di zucchero rispetto al consumo ; che tale deficit è passato da 50 000 a 100 000 tonnellate circa durante le ultime campagne ;

considerando che il più importante produttore olandese è la Cooperatieve Vereniging Suiker Unie U . A . , Rotterdam ( in appresso " S . U . " ) ; che essa è stata costituita nel 1966 con la fusione di quattro cooperative ;

considerando che il secondo produttore di zucchero dei Paesi Bassi è la Centrale Suiker Maatschappij N . V . , Amsterdam ( in appresso " C . S . M . " ) ;

considerando che i produttori olandesi di zucchero hanno concluso nel 1953 una convenzione avente per oggetto l'approvvigionamento delle barbabietole , ai sensi della quale la C . S . M . e le cooperative attualmente raggruppate nella S.U . si sono viste attribuire rispettivamente il 37,48 % ed il 62,52 % della produzione olandese ; che , inoltre , i due produttori olandesi cooperano molto strettamente in numerose loro attività ( acquisto in comune delle barbabietole , collaborazione per quanto riguarda l'utilizzazione dei sotto-prodotti , messa in comune della ricerca scientifica , cooperazione nella prospezione di mercato nella publicità e nella promozione delle vendite , uniformazione dei prezzi " franco fabbrica " e delle condizioni di vendita ) 6 .

considerando che , tenuto conto delle importazioni di zucchero nei Paesi Bassi , la SU e la CSM detengono congiuntamente una quota del mercato olandese pari ad almeno l'85 % ;

considerando che tre importatori : N . V . Internatio Produkten , Leonard Jacobson en Zonen e Handels-maatschappij Dudok de Wit en Co ( in appresso rispettivamente " Internatio " , " Jacobson " e " Dudok de Wit " effettuano importazioni sul mercato olandese di zucchero destinate in special modo all'industria di trasformazione ;

9 . considerando che in Germania il bilancio saccarifero è nel complesso in equilibrio , sia pure con particolarità regionali ; che i produttori di zucchero sono raggruppati , dal 1 * luglio 1968 , in organizzazioni di vendita ( 7 ) , in cui territori sono nettamente delimitati ;

considerando che gli zuccherifici dello Schleswig-Holstein e di una parte della Bassa Sassonia sono raggruppati nella Norddeutsche Zucker GmbH & Co . KG , Uelzen ( in appresso " NZV " ) ; che la produzione dei suddetti zuccherifici è pari a 600 000 tonnellate ( circa il 27 % della produzione tedesca ) e supera il fabbisogno del loro mercato ; che le eccedenze di zucchero bianco vengono per la maggior parte esportate in Paesi terzi ;

considerando che gli zuccherifici della Renania del Nord-Vestfalia ed alcuni della Bassa Sassonia ( 11 imprese ) sono riuniti nella Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft mbH & Co . KG , Colonia ( in appresso " WZV " ) ; che la produzione di questi zuccherifici si aggira intorno alle 750 000 tonnellate ( circa il 35 % della produzione tedesca ) ; che essa è inferiore al fabbisogno del mercato della WZV , cui appartengono la Renania del Nord-Vestfalia , la Renania-Palatinato ed una parte della Bassa Sassonia e dell'Assia ( definito nei contratti con gli intermediari-commissionari di zona " territorio di particolare interesse " della WZV ) ; che il deficit di questa zona è coperto anzitutto con forniture provenienti dal Nord , specialmente sotto forma di zucchero greggio destinato ad essere raffinato dai produttori della zona occidentale della Germania , ed in parte anche con importazioni provenienti dalle vicine zone eccedentarie del Belgio e dalla Francia ;

considerando che l'impresa principale della WZV è Pfeifer & Langen , che copre da sola circa il 50 % della produzione totale di zucchero di questa zona ; che Pfeifer & Langen ha una partecipazione del 21 . % nella WZV ;

considerando che la vendita dello zucchero di marca in imballaggi per uso domestico è effettuata attraverso la Nordwestdeutsche Markenzuckervertriebs-GmbH & Co KG , Bielefeld/Colonia ( in appresso " NWZV " ) di cui fanno parte sia imprese associate alla WZV sia imprese associate alla NZV ; che la maggior parte della produzione viene collocata attraverso la WZV e la NWZV ; che , per il resto , le imprese associate provvedono individualmente al collocamento della loro produzione , in parte attraverso gli stessi intermediari di cui si servono le organizzazioni di vendita , in parte direttamente all'industria di trasformazione ; che solo una piccola parte della produzione viene esportata ;

considerando che nella Germania meridionale i produttori saccariferi sono raggruppati nella Suedzucker Verkaufsgesellschaft mbH & Co . KG , Oberursel ( in appresso " SZV " ) ; che la produzione si aggira intorno alle 800 000 tonnellate ( circa il 38 % della produzione tedesca ) ; che delle 5 società associate , la Sueddeutsche Zucker AG , Mannheim ( in appresso " SZAG " ) è di gran lunga l'impresa più importante ; che essa rappresenta , anche nei confronti dei produttori saccariferi degli altri Stati membri , una delle principali imprese della Comunità ; che tale impresa assicura il 70 % della produzione saccarifera della SZV , corrispondente al 29 % della produzione saccarifera tedesca ed all'8 % della produzione della Comunità ; che essa possiede una partecipazione del 25 % nel secondo zuccherificio della Germania meridionale , la Zuckerfabrik Franken , mentre il rimanente 75 % è detenuto dalla Sueddeutsche Zuckerrueben-Verwertungsgesellschaft ; che la SZ AG ha una partecipazione del 51,5 % nella SZV , la validità delle cui delibere è sottoposta dallo statuto alla condizione d'esser presa con almeno l'80 % dei voti ;

considerando che la produzione delle imprese associate nella SZV viene venduta prevalentemente tramite la SZV , che determina in modo autonomo la sua politica di vendita ; che , inoltre , le imprese associate nella SZV vendono anche individualmente lo zucchero di loro produzione ai fini della denaturazione , dell'esportazione o del consumo alimentare nel territorio nazionale ;

che , in quest'ultimo caso , esse si servono degli stessi intermediari della SZV ;

considerando che la SZV mantiene sul suo mercato , che confina con quello della NZV e della WZV , una rete di rappresentanti di zona che vendono lo zucchero in suo nome e per suo conto ; che la SZV non importa e non esporta direttamente ;

considerando che non è possibile effettuare una stima quantitativa esatta del consumo di zucchero di questa zona , perché i dati statistici vengono elaborati soltanto per i singoli LAEnder , mentre il mercato della SZV _ come quelli della WZV e della NZV _ non coincide con le frontiere dei Laender ; che il consumo di zucchero puo essere tuttavia approssimativamente stimato ad 800 000 tonnellate ; che una parte della produzione ( tra 10 000 e 20 000 tonnellate ) viene esportata dalla SZ AG negli altri Stati membri della CEE , ed in particolare in Italia , mentre un'altra parte è esportata in paesi terzi ;

considerando che Berlino e la Saar si trovano in una situazione particolare ; che Berlino è in parte approvvigionata con zucchero importato dalla Repubblica democratica tedesca ; che la Saar , non compresa né nel territorio di vendita della WZV né in quello della SZV , è approvvigionata in massima parte con zucchero d'origine francese ;

10 . considerando che esistono legami finanziari tra un certo numero di produttori europei di zucchero ; che la R . T . è collegata attraverso due società holding European Sugar e European Sugar France alla Tate & Lyle di Londra , che detiene una quota importante del mercato britannico ; che l'European Sugar France , nella quale la R . T . ha una partecipazione del 56,7 % , controlla per il 50,9 % un'altra società holding , la Compagnie Européenne de l'Industrie Sucrière , in cui sono del pari rappresentate le società Béghin ( 33,4 % ) , Eridania ( 15,1 % ) e SZ AG ( 0,5 % ) ; che la Compagnie Européenne de l'Industrie Sucrière è stata creata allo scopo d'acquisire il controllo dell'impresa francese Say di cui essa possiede attualmente il 50,13 % del pacchetto azionario ; che , in seguito alla fusione di Say con Béghin , che dovrà essere effettuata nel gennaio 1973 , tale situazione risulterà probabilmente modificata e le società R . T . , Eridania , SZ AG e Tate & Lyle disporranno insieme soltanto del 10 % circa delle azioni di Say ; che , d'altro canto , la R . T . ha una partecipazione nella Raffineria d'Erstein , importante raffineria dell'est della Francia ;

B

11 . considerando che fino al 30 giugno 1968 la produzione e la commercializzazione di zucchero erano regolate nei diversi Paesi membri della CEE da organizzazioni nazionali di mercato ; che , a partire dal 1 * luglio 1968 , la commercializzazione e la produzione dello zucchero sono disciplinate dal regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio e dai relativi regolamenti d'esecuzione ;

considerando che lo scopo di tale normativa è , in primo luogo , d'assicurare ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità , il livello di garanzia necessario all'impiego ed al tenore di vita , evitando sia la sovrapproduzione che la carenza di zucchero ; che il meccanismo di base apprestato per il raggiungimento di questi obbiettivi si basa essenzialmente sulla fissazione di prezzi d'intervento e di quote di produzione ; che , per ogni campagna saccarifera , è fissato , tra l'altro , un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco prodotto nella Comunità e che gli organismi d'intervento della CEE sono obbligati ad acquistare a questo prezzo lo zucchero presentato loro ; che , tuttavia , per evitare i rischi di sovrapproduzione , è stato previsto l'obbligo d'acquisto soltanto entro determinate quote ; che , a tal fine , sono state attribuite una quota di base ed una quota massima ad ogni impresa saccarifera ;

considerando che la quota massima è eguale al 135 % della quota di base nella Repubblica federale di Germania , in Francia ed in Italia e al 116 % di tale quota di base in Belgio e nei Paesi Bassi , tenuto conto di un regime speciale che è stato scelto in questi due Paesi , che la vendita dello zucchero di tali produttori è , quindi , garantita al prezzo d'intervento a concorrenza della loro quota massima ; che , quando la loro produzione è compresa tra la quota di base e la quota massima , i produttori devono pagare un contributo per la parte di produzione che supera la loro quota di base ; che , viceversa , se la loro produzione supera la quota massima , non è accordata loro alcuna garanzia di smercio per le quantità eccedenti tale quota e che queste devono essere in tal caso vendute sul mercato mondiale senza poter beneficiare di restituzioni all'esportazione ;

considerando che la protezione del mercato comunitario nei confronti del mercato mondiale , sul quale lo zucchero è offerto generalmente ad un prezzo inferiore a quello della CEE , è assicurata mediante la fissazione di un prezzo d'entrata superiore di circa il 16 % al prezzo d'intervento ;

considerando che la normativa comunitaria ha previsto vari sistemi di aiuto ai produttori di zucchero al fine di permettere loro di collocare le eccedenze ; che la misura principale consiste nell'attribuire loro una restituzione per l'esportazione verso il mercato mondiale nonché per le forniture di zucchero all'industria chimica ; che puo essere inoltre previsto un premio di denaturazione per lo zucchero destinato al consumo animale ;

considerando che , per quanto riguarda il magazzinaggio , i produttori sono obbligati a pagare un contributo per i quantitativi prodotti nei limiti della loro quota massima ; che le spese di magazzinaggio sono loro rimborsate in modo forfettario e proporzionale alla durata del medesimo ;

considerando che sul mercato italiano esiste una situazione particolare dovuta sia alla normativa comunitaria sia a disposizioni speciali adottate dalle autorità nazionali ; che per questo Paese è stato fissato un prezzo d'intervento regionalizzato ; che tale prezzo è superiore di circa il 5 % al prezzo d'intervento in vigore negli altri Stati membri della Comunità ; che , dal momento dell'entrata in vigore della normativa comunitaria , un prelievo di 23 lire al kg ( denominato " sovrapprezzo " ) è stato applicato al prezzo dello zucchero venduto in Italia ; che tanto lo zucchero di produzione italiana quanto lo zucchero d'importazione sono soggetti a tale prelievo ; che , se tale sovrapprezzo fosse applicato integralmente allo zucchero importato in Italia il suo prezzo sarebbe superiore al prezzo massimo di vendita fissato dalle autorità italiane ; che queste hanno organizzato nel quadro della " Cassa conguaglio zucchero " un sistema di gare nel quale una parte dell'ammontare del suddetto sovrapprezzo è messa in aggiudicazione ; che tali gare sono aperte a tutte le imprese , italiane o meno , che producono , vendono o utilizzano zucchero ; che la quantità offerta deve essere pari ad un minimo di 1 000 tonnellate ; che è stato previsto , nelle ultime gare , che una quantità pari al massimo al 25 % del totale delle quantità aggiudicate puo essere importata da imprese che non sono risultate aggiudicatarie , ma che hanno presentato una domanda a tal fine ; che , in questo caso , tali imprese beneficiano d'una riduzione del " sovrapprezzo " uguale alla media delle riduzioni risultanti dalla gara ; che il sistema delle gare si applica soltanto alle importazioni di zucchero bianco , mentre quelle di zucchero greggio beneficiano d'una riduzione fissa del " sovrapprezzo " pari a circa la metà , senza dover passare attraverso le gare ;

considerando che in Italia un prezzo massimo al consumo dello zucchero è stato fissato dalle autorità nazionali in base al prezzo d'intervento in vigore per l'Italia e determinante l'ammontare di tutti gli altri elementi del prezzo che devono esservi aggiunti , in particolare i margini commerciali ;

considerando che la regolamentazione comunitaria non determina la formazione effettiva dei prezzi sui mercati dei vari Stati membri ; che la possibilità di vendere agli organismi d'intervento , al prezzo d'intervento , quantitativi di zucchero prodotti nei limiti della quota massima permette soltanto d'evitare che i prezzi di vendita all'interno della Comunità scendano sensibilmente e durevolmente al di sotto del prezzo d'intervento ; che , in pratica , a causa dell'inatteso aumento della produzione e delle eccedenze , il prezzo di vendita è stato in generale inferiore al prezzo indicativo ; che nella maggior parte dei Paesi e delle campagne , questo prezzo si è avvicinato al prezzo d'intervento ; che , peraltro , nei Paesi Bassi e nella R . F . A . i prezzi erano superiori e s'avvicinavano talvolta al prezzo indicativo ;

considerando che qualsiasi raffronto tra i prezzi nei vari vari Stati membri è necessariamente approssimativo , poiché è difficile valutare come le singole imprese calcolano i costi di trasporto ( costi effettivi o forfettari ) , d'imballaggio e di commercializzazione , le condizioni di pagamento e di consegna da esse stipulate e se esistano eventuali differenze qualitative che si riflettono sul prezzo ;

considerando che la normativa comunitaria non impone alcuna limitazione al commercio fra gli Stati membri ; che , tuttavia , poco dopo l'entrata in vigore di tale normativa , i commercianti e l'industria di trasformazione hanno incominciato a lamentarsi dell'andamento del commercio intracomunitario ; che sono stati portati a conoscenza della Commissione numerosi casi in cui fornitori belgi e francesi , nonostante cospicue disponibilità ; hanno dichiarato ad acquirenti di altri Stati membri di non essere in grado d'effettuare forniture , dato che i quantitativi disponibili erano riservati al mercato nazionale ;

considerando che , a seguito di tale riduzione a quanto pare artificiale dell'offerta e di talune misure restrittive praticate su alcuni mercati nazionali , la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad indagini sui mercati degli Stati membri per raccogliere informazioni più precise ; che , in base al risultato di tali indagini , è stata iniziata la procedura che ha portato alla presente decisione e cha ha permesso di accertare quanto segue ;

C

12 . considerando che i produttori saccariferi della Comunità si sono adoperati , sin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comunitaria del mercato dello zucchero , per ottenere una regolamentazione generale per la vendita dello zucchero per il consumo alimentare nei singoli mercati nazionali , nonché per il collocamento , specie nei paesi terzi , delle cospicue eccedenze ;

considerando che è in particolare a tal fine che è stata organizzata nel quadro del Comité Européen des Fabricants de Sucre ( C . E . F . S . ) la riunione del 30 maggio 1968 a Monaco , cui hanno partecipato i rappresentanti dei principali produttori e delle organizzazioni saccariferi del Mercato comune e che aveva come scopo la ripartizione delle quantità disponibili tra il mercato del consumo alimentare e quello delle eccedenze ;

considerando che , poco tempo dopo tale riunione , nel luglio 1968 , i produttori saccariferi francesi , preoccupati di risolvere il problema della vendita delle eccedenze , hanno tentato di farlo nell'ambito dell'Association syndicale de défense des intérêts économiques , agricoles et sucriers ; che scopo di tale Associazione era la ripartizione uniforme della produzione e dei relativi ricavi tra i due sopraccitati mercati ; che l'accordo , notificato alla Commissione in conformità delle disposizioni del regolamento n . 17 , ha funzionato solo nella campagna 1968/1969 ( 8 ) ; che , in tale campagna , i produttori francesi hanno venduto zucchero destinato all'esportazione nei Paesi terzi , alla denaturazione e ad impieghi nell'industria chimica solo a patto che lo zucchero fornito fosse effetivamente utilizzato per gli usi stabiliti ; che , in alcuni casi , i contratti di vendita stabilivano che lo zucchero fornito principalmente per uno dei suddetti usi potesse essere venduto anche in altri mercati purché venisse pagato un supplemento di prezzo ;

considerando che , nella campagna 1969/1970 , sono stati formulati in maniera più generalizzata i principi di vendita dei produttori saccariferi della Comunità ; che essi non riguardavano più soltanto i rapporti tra determinati Stati membri , ma in generale la cooperazione dei produttori di zucchero , specialmente nel quadro delle forniture da produttore a produttore ; che , in base ad appunti riferentisi a conversazioni sulla politica commerciale seguita dalla R . T . , il rappresentante di quest'ultima ha riassunto in questi termini tale politica commerciale : " pas de mouvements de marchandises de pays à pays , si ce n'est en concertation de producteur à producteur " ( 9 ) ; che anche la R . T . ha ripetutamente sottolineato la necessità di una razionalizzazione comportante una collaborazione sempre più stretta con i grandi gruppi di produttori-raffinatori e diversi accordi con taluni altri produttori di zucchero ;

considerando che , d'altra parte , Export ha definito in un telex alla R . T . con l'espressione " chacun chez soi " ( 10 ) ; la politica commerciale seguita e l'ha precisata in un altro telex a Sucre-Union in cui è affermato : " . . . respecter ainsi la même règle du , , chacun chez soi " que celle que les fabricants de sucre européens ont adoptée dans leur ensemble , du moins les plus grands groupes de fabricants raffinuers " ( 11 ) ;

considerando che il principio " ciascuno a casa propria " è stato applicato in modo diverso secondo le caratteristiche proprie a ciascun mercato interessato ( struttura del mercato , ubicazione degli stabilimenti e funzione del commercio ) e secondo le situazioni che si sono presentate nel corso delle varie campagne ( stato d'approvvigionamento , entità del raccolto ;

considerando che , per l'applicazione del principio di cui sopra , i produttori di zucchero impiegano identiche modalità , e cioè :

_ vendite dirette od indirette di zucchero a concorrenti di un'altra zona di vendita ,

_ vendite di zucchero con l'accordo dei concorrenti di tale altra zona ,

_ vendite in un'altra zona ad un prezzo maggiorato , calcolato in funzione del prezzo praticato dai concorrenti ,

_ imposizione ai commercianti dell'obbligo di seguire tale politica ;

che queste diverse modalità sono state impiegate separatamente o cumulativamente , in funzione della situazione economica dei diversi mercati ;

considerando , quindi , che è opportuno esaminare , nei suoi particolari , il comportamento delle imprese interessate sui diversi mercati e durante le varie campagne ;

13 . considerando che , per quanto riguarda più particolarmente l'Italia , questo paese è sempre dipeso , per la copertura del suo fabbisogno di zucchero , dalle importazioni provenienti da altri paesi ; che , tuttavia , durante la campagna 1968/1969 , le importazioni italiane sono state relativamente modeste , soprattutto perché la produzione nazionale era stata eccezionalmente favorevole nella campagna precedente ed erano disponibili scorte importanti le quali diminuivano il fabbisogno d'importazione ; che , ciononostante , alcune industrie trasformatrici italiane non consideravano completamente soddisfacente la loro situazione d'approvvigionamento e si lamentavano della mancanza d'offerte interessanti da parte dei fornitori degli altri Stati membri ; che questi , dal canto loro , ed in particolare i produttori francesi e belga , disponevano d'importanti quantitativi di zucchero destinavano , in parte , alla denaturazione od all'esportazione verso i paesi terzi ;

considerando che da alcuni documenti relativi alla campagna 1968/1969 risulta che i produttori francesi e belga si erano ripartiti le loro vendite verso l'Italia . rendendo uniformi le loro condizioni di vendita e garantendo ai loro acquirenti italiani che essi avrebbero effettuato altre vendite sul mercato italiano soltanto con un supplemento di prezzo ;

considerando che , all'inizio della campagna 1969/1970 , in occasione della conclusione di nuovi contratti di vendita per quantitativi molto importanti tra i fornitori francesi e belgi , da un lato , e la società Eridania che agiva in nome degli acquirenti italiani , dall'altro , sono stati discussi , in una riunione svoltasi a Parigi il 29 luglio 1969 , i mezzi da utilizzare al fine d'impedire offerte sul mercato italiano a prezzi inferiori da parte di " outsiders " ; che , ai fini da una soluzione generale del problema creato dalle forniture di zucchero sul mercato italiano , i rappresentanti delle imprese interessate si sono riuniti successivamente l'11 settembre 1969 a Genova ; che , nel corso di questa riunione , sono stati fissati i principi di base per la fornitura di zucchero all'Italia come risulta dalla successiva corrispondenza commerciale tra le imprese che effettuano importazioni ed esportazioni di zucchero nel mercato italiano ;

considerando che la suddetta corrispondenza attesta , in particolare , l'esistenza di due gruppi incaricati di centralizzare le forniture di zucchero nel mercato italiano , il gruppo dei raffinatori-produttori di zucchero francese , belga e , per la campagna 1969/1970 , anche tedesco ( in appresso " gruppo dei fornitori " ) ed il gruppo degli acquirenti italiani ( in appresso " gruppo degli importatori " ) ; che il gruppo dei fornitori comprende essenzialmente le imprese francesi Béghin , Say , Générale Sucrière , Lebaudy-S . U . C . e talvolta anche Sucre-Union , l'impresa belga R . T . , l'impresa tedesca SZ AG ( soltanto per la campagna 1969/1970 ) e la società francese Sucres & Denrées le cui attività si pongono soprattuto al livello del commercio all'ingrosso di zucchero e che è stata incaricata di centralizzare le offerte e d'organizzare le vendite di tutto il gruppo ( ad eccezione di quelle della SZ AG ) ; che il gruppo degli importatori comprendeva inizialmente i produttori italiani di zucchero presenti alla riunione di Genova dell'11 settembre 1969 e , più precisamente , la società Eridiana , incaricata del coordinamento del gruppo , Italiana per l'industria degli Zuccheri , Romana Zucchero e Zuccherificio del Volano , Zuccherifico e Raffineria di Pontelongo e Cavarzere-Produzioni Industriali , Agricola Industriale Emiliana ( A . I . E . ) , Zuccherifico di Sermide , S . A . D . A . M . , Società Fondiaria Agricola Industriale ( S . F . A . I . ) e S . P . I . C . A.-Lauis ; che , successivamente , la società Eridiana ha assorbito la S . F . A . I . e la S . P . I . C . A.-Lauis ; che lo Zuccherificio e Raffineria di Pontelongo è diventato la Société Générale de Sucrerie e che questa , assieme alla Cavarzere-Produzioni Industriali , ha assunto il controllo dell'Italiana per l'Industria degli Zuccheri ; che l'A . I . E . ha , dal canto suo , assunto il controllo della Romana Zucchero e dello Zuccherificio del Volano ;

considerando che lo zucchero importato dal gruppo degli importatori è stato in seguito venduto al consumo ed alle industrie trasformatrici italiane agli stessi prezzi ed alle stesse condizioni di vendita dello zucchero di produzione nazionale , come risulta dalle conferme di vendita inviate dai produttori italiani alla loro clientela ; che , in base alle statistiche disponibili , il gruppo degli importatori ha praticamente fornito il 75 % circa dell'ammontare complessivo delle importazioni autorizzate per gara e che i quantitativi di zucchero aggiudicati all'Eridania o ad ogni altro singolo membro del gruppo sono stati forniti per intero direttamente dal gruppo dei fornitori ; che nella campagna 1969/1970 il 15 % circa dei quantitativi forniti dal gruppo dei fornitori era riservato alla SZ AG che ha effettivamente fornito tale zucchero ( peraltro , non tramite Sucres & Denrées ) ; che , oltre a questa collaborazione con i produttori francesi e belga , la SZ AG ha continuato a concertarsi con i produttori italiani , per cui la maggior parte delle sue vendite su questo mercato è stata effettuata direttamente ai produttori italiani , in modo da permettere a questi ultimi di rivendere lo zucchero importato allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni dello zucchero di loro produzione ;

considerando che , inoltre , i sopraccitati produttori stranieri di zucchero si sono impegnati a non vendere ad eventuali altri acquirenti italiani di zucchero , ed in particolare all'industria trasformatrice , salvo che con un supplemento di prezzo ( supplemento di 1,25 FF/100 kg per la campagna 1968/1969 ; di 1,65 FF per quella 1969/1970 ; di 1,75 FF per quella 1970/1971 ) ; che , di conseguenza , le vendite in Italia effettuate fuori del gruppo dei fornitori sono rimaste limitate a piccoli quantitativi offerti da " outsiders " ; che , in una riunione svoltasi a Genova il 22 settembre 1970 tra i membri dei due gruppi , sono stati riconfermati i rispettivi precedenti impegni al fine di poter sormontare talune difficoltà che si erano talvolta manifestate tra fornitori ed acquirenti ; che , durante le campagne 1970/1971 e 1971/1972 , la maggior parte del fabbisogno italiano d'importazione è stata pure soddisfatta con forniture dirette dei produttori stranieri ai produttori italiani ;

14 . considerando che , per quanto riguarda più particolarmente i Paesi Bassi , a partire dalla campagna 1968/1969 i produttori olandesi hanno acquistato crescenti quantitativi di zucchero bianco da concorrenti stabiliti in Belgio ed in Germania ; che , per ciascuna delle tre prime campagne saccarifere , si sono verificati i seguenti acquisti :

S.U . C . S . M .

1968/1969 251 t 5 150 t

1969/1970 72 t 5 660 t

1970/1971 24 600 t 10 353 t

che i concorrenti che hanno fornito loro tale zucchero sono la R . T . e Pfeifer & Langen ; che , nel corso della campagna 1971/1972 , tali acquisti sono ulteriormente aumentati e che ad esempio , durante tale campagna , la SU ha acquistato 10 400 tonnellate di zucchero bianco dalla sola Pfeifer & Langen ; che nessuna di queste forniture ha avuto per oggetto zucchero greggio ; che , prescindendo dalle forniture alla SU durante la campagna 1968/1969 , che riguardano lo zucchero destinato alla denaturazione , questo zucchero bianco è stato commercializzato nei Paesi Bassi tramite la rete di distribuzione dei produttori olandesi , a condizioni e prezzi uguali a quelli dello zucchero di produzione nazionale ; che la maggior parte di esso è stata venduta in imballagi recanti il marchio dei produttori olandesi ; che la RT e Pfeifer & Langen non hanno effettuato , in generale , altre forniture sul mercato olandese ;

considerando che , al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria , la RT ed i produttori olandesi , SU e CSM , hanno rifiutato di fornire zucchero a clienti stabiliti nei Paesi dei loro concorrenti ; che questi produttori hanno invocato lo stesso motivo per giustificare tale rifiuto , che cioè i quantitativi disponibili dovevano essere riservati al mercato nazionale e non consentivano alcuna possibilità d'esportazione , nonostante l'esistenza di cospicue eccedenze , specie in Belgio ;

considerando che , la R . T . ha esportato nei Paesi Bassi durante le campagne 1968/1969 e 1969/1970 soltanto alcune centinaia di tonnellate di zucchero ed a condizione che esso fosse adibito alla denaturazione ; che , le suddette campagne , la R . T . ha più volte ricordato agli esportatori belgi che essa non desiderava che lo zucchero fosse esportato liberamente nei Paesi Bassi , e che tali esportazioni avrebbero dovuto essere effetuate soltanto attraverso i produttori olandesi CSM e SU e su richiesta dei medisimi , allo scopo di permetter loro di mantenere il controllo del mercato nazionale ;

considerando che , dopo una pressione concorrenziale piuttosto vicace esercitata sul mercato olandese durante le due prime campagne mediante zucchero importato principalmente dalla Francia ed in parte anche dal Belgio , proveniente sia da piccoli zuccherifici indipendenti sia da commercianti tedeschi indipendenti , la RT ed i produttori olandesi hanno deciso di integrare nel loro circuito i commercianti belgi ed olandesi ; che , a tal fine , la RT ha dato , a partire dalla campagna 1970/1971 e ad eccezione delle sue forniture dirette ai produttori olandesi , l'esclusiva delle sue vendite nei Paesi Bassi alle società Export ed Hottlet , a condizione che tali imprese riforniscano soltanto acquirenti od utilizzatori finali per i quali hanno ottenuto il consenso dei produttori olandesi di zucchero , CSM e SU ; che i produttori hanno spiegato un tal fatto con la preoccupazione di non perturbare la struttura del mercato olandese ; che la RT ha pure subordinato la concessione di tale esclusiva ai commercianti belgi alla condizione che essi si astengano dall'esportare nei Paesi Bassi zucchero proveniente da produttori belgi indipendenti dal gruppo della RT ;

considerando che , in pratica , i produttori olandesi hanno dato il loro accordo per forniture di zucchero d'origine belga nei Paesi Bassi soltanto a condizione che lo zucchero sia venduto all'industria del latte ; che , a tal fine , i commercianti olandesi che riforniscono normalmente l'industria del latte hanno specificato nelle loro offerte d'acquisto di zucchero belga , che lo zucchero era destinato a clienti per i quali i produttori olandesi avevano dato il loro consenso e che nei contratti di vendita figurava la clausola che lo zucchero era destinato all'industria del latte ;

considerando che l'industria olandese del latte consuma quantitativi di zucchero piuttosto cospicui , rappresentanti circa 50 _ 70 000 tonnellate per campagna ; che tale zucchero è utilizzato nella fabbricazione del latte condensato destinato principalmente all'esportazione fuori dai Paesi Bassi ;

considerando , inoltre , che durante la campagna 1970/1971 sono stati forniti quantitativi molto modesti di zucchero belga anche all'industria chimica olandese ; che il sistema di vendita impiegato per l'industria del latte è stato utilizzato anche per le vendite all'industria chimica ;

considerando che tale prassi è proseguita durante la campagna 1971/1972 ; che le vendite all'industria del latte hanno registrato addirittura un sensibile aumento ; che la R . T . ha dichiarato d'aver fornito all'industria del latte la maggior parte delle 70 000 tonnellate di zucchero vendute nei Paesi Bassi durante tale campagna ;

considerando che i due produttori olandesi di zucchero , SU e CSM , garantiscono la quasi totalità della produzione di zucchero dei Paesi Bassi ; che le importazioni di zucchero nei Paesi Bassi rappresentano circa il 10 _ 15 % della produzione nazionale ; che , inoltre , i suddetti produttori hanno controllato la quasi totalità dello zucchero importato , ad eccezione di una parte delle forniture di zucchero sopratutto francese durante la campagna 1968/1969;

considerando che , nella campagna 1968/1969 , i commercianti olandesi hanno acquistato in Francia importanti quantitativi di zucchero , all'incirca 90 000 tonnellate , la cui fornitura è stata ripartita in più campagne ; che la maggior parte di questo zucchero è stata fornita da Sucre-Union ( 70 000 tonnellate circa ) ed , in misura minore , dalla società Lafosse-Boudesson che vende zucchero per conto di Lebaudy-S . U . C . ;

considerando che , a seguito di tali importazioni , i produttori ed i commercianti olandesi si sono accordati per garantire , tra l'altro , che questi ultimi avrebbero collocato lo zucchero importato ad un prezzo non troppo competitivo rispetto a quello dello zucchero di produzione olandese ; che , inoltre , gli ultimi quantitativi importati dovevano essere presentati in imballaggi di 50 kg ed in pacchetti di 1 kg recanti tutti il marchio della SU e che lo zucchero cosi confezionato doveva quindi essere rivenduto ai produttori che lo avrebbero venduto essi stessi ; che , durante le campagne 1969/1970 e 1970/1971 , più di 14 000 tonnellate di zucchero prodotto in Francia sono state cosi riacquistate dai produttori olandesi ; che il prezzo d'acquisto dei produttori olandesi era leggermente inferiore ai prezzi ai quali essi hanno successivamente rivenduto tale zucchero ; che questi ultimi prezzi erano identici a quello dello zucchero di produzione olandese ;

considerando che i commercianti olandesi hanno dovuto accettare le disposizioni di tale accordo , avendo i produttori olandesi , e specialmente la SU , minacciato d'impedire loro le tradizionali importazioni in ammissione temporanea di zucchero destinato all'industria del latte , approvvigionando essi stessi tale industria alle condizioni del mercato mondiale ;

considerando che , a decorrere dalla campagna successiva ( 1970/1971 ) , i produttori olandesi hanno associato i commercianti olandesi nell'accordo da essi concluso con la R . T . , che le forniture di zucchero belga vengono da allora effettuate per il tramite dei commercianti belgi ed olandesi in accordo con i produttori olandesi CSM e SU ; che questa prassi è proseguita durante la campagna 1971/1972 ;

15 . considerando che per quanto riguarda più particolarmente le esportazioni di zucchero nella parte occidentale della Germania e la vendita dello zucchero importato in tale territorio , si rileva che dal 1968/1969 in poi Pfeifer & Langen ha acquistato crescenti quantitativi di zucchero dai suoi concorrenti belgi e francesi :

Zucchero bianco Zucchero greggio

1968/1969 1 000 t _

1969/1970 881t 8 361 t

1970/1971 22 900 t 24 853 t

che i contratti per la fornitura di zucchero greggio sono stati conclusi con la R . T . ;

considerando che nel 1971/1972 è continuata la tendenza ad acquistare zucchero da concorrenti stranieri ; nonostante l'aumento della produzione saccarifera e la diminuzione del fabbisogno da coprire nella R . F . di Germania rispetto all'anno precedente ; che Pfeifer & Langen ha importato meno zucchero bianco ( 3 574 tonnellate ) , ma ha continuato ad acquistare cospicui quantitativi di zucchero greggio ( 23 419 tonnellate ) dalla R . T . ; che Pfeifer & Langen acquista quantitativi anche maggiori ( circa 125 000 tonnellate per campagna ) da imprese della Germania del Nord non associate alla WZV ; che , d'altronde , Pfeifer & Langen ha venduto nel 1971/1972 a concorrenti di altri Stati membri quantitativi non trascurabili come , tra l'altro , 10 400 tonnellate a S.U . ( nel 1970/1971 solo 4 600 tonnellate ) ;

considerando che lo zucchero acquistato presso concorrenti stranieri è stato venduto da Pfeifer & Langen , od anche dalla WZV , eventualmente dopo essere stato trasformato , alle stesse condizioni , agli stessi prezzi e con lo stesso marchio di quello di propria produzione ; che la merce venduta da Pfeifer & Langen ai suoi concorrenti sul mercato olandese è stata rivenduta alle stesse condizioni del prodotto nazionale ;

considerando che , oltre a queste vendite da produttore a produttore , le statistiche disponibili indicano altre importazioni di zucchero nella parte occidentale della Germania federale ; che tali forniture sono state modeste nelle campagne 1968/1969 e 1969/1970 ; che nel 1970/1971 e nel 1971/1972 esse sono leggermente aumentate , pur restando di gran lunga inferiori alle importazioni dei produttori ; che tali importazioni hanno rappresentato meno del 3 % delle forniture complessive di zucchero destinato al consumo alimentare in questo territorio ( tenuto conto tanto dello zucchero bianco quanto di quello greggio , poiché _ dopo la trasformazione dello zucchero greggio da parte dell'industria nazionale _ si ha un mercato unico ) ; che le forniture di zucchero provenienti dal nord e figuranti nelle statistiche sono da attribuire principalmente alle vendite di zucchero prodotto da imprese associate alla W . Z . V . nella Bassa Sassonia , alle vendite tramite l'organizzazione comune di vendita NWZV , nonché a vendite di zucchero greggio a Pfeifer & Langen ; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 373D0109.1

considerando che , per quanto riguarda le ulteriori vendite da parte di offerenti stranieri nel mercato della W . Z . V . , gli accertamenti hanno messo in luce , come risulta da numerosi esempi di vendite di produttori francesi e belgi nel 1968/1969 , ma anche _ per quanto riguarda i produttori belgi _ nel 1970/1971 e nel 1971/1972 che , per lo zucchero fornito ai fini della denaturazione o dell'esportazione in Paesi terzi , gli intermediari venivano obbligati a non rivendere per il consumo alimentare all'interno della Comunità lo zucchero adibito ai suddetti scopi ; che cio si spiega soprattutto se si tiene presente che lo zucchero destinato alla denaturazione od all'esportazione in Paesi terzi è stato venduto , in linea di masima , al prezzo d'intervento e quindi ad un prezzo inferiore a quello dello zucchero destinato al consumo alimentare nella Comunità ; che si è sempre rigorosamente vigilato sull'osservanza di quest'obbligo ;

considerando che è stata autorizzata la rivendita di tale zucchero soltanto su richiesta e con pagamento di un supplemento di prezzo ; che quando , dopo l'abolizione del premio di denaturazione nel 1969 , lo zucchero destinato originariamente alla denaturazione è stato rivenduto nella R . F . di Germania a prezzi più bassi dei prezzi interni correnti , la R . T . , in seguito alle proteste dei produttori saccariferi tedeschi , ha dato , il 24 luglio 1969 , al suo esportatore l'ordine di vietare queste operazioni e di non concludere in futuro affari di questo tipo né in Germania né nei Paesi Bassi ; che ad alcuni commercianti , che rivenduto senza autorizzazione a prezzi più bassi zucchero destinato alla denaturazione , è stato reclamato il risarcimento dei danni ; che in seguito , non sono state più constatate forniture di zucchero destinato alla denaturazione sul mercato dello zucchero destinato al consumo alimentare nella Comunità ;

considerando che nel 1968/1969 sono stati constatati alcuni casi di rifiuto di fornitura allorché lo zucchero importato in Germania era destinato ad essere rivenduto per il consumo alimentare ; che un commerciante della Saar , che aveva ordinato zucchero francese , ha giustificato ad un cliente tedesco la mancata fornitura dichiarando che l'industria saccarifera tedesca aveva invitato i suoi fornitori francesi a non vendere nel mercato tedesco ;

considerando che , nella campagna 1969/1970 , sono state accertate vendite di zucchero d'origine belga da parte di commercianti di zucchero i quali dovevano avere il consenso di Pfeifer & Langen per rivendere lo zucchero per l'alimentazione umana in Germania oppure applicare un sovrapprezzo di FB 10 ;

considerando che , all'inizio della campagna 1970/1971 , è aumentata la domanda d'importazione , essendosi manifestata in Germania una penuria di zucchero , mentre la situazione in Belgio continuava ad essere caratterizzata da eccedenze , perché , dopo l'abolizione dei premi fissi di denaturazione la diminuzione delle restituzioni all'esportazione , la vendita all'interno della Comunità appariva più conveniente ; che , rispetto alla campagna precedente , sono stati effettivamente importati quantitativi notevolmente superiori , ma che si è trattato per 3/4 di vendite da produttore a produttore ; che , in certi casi , l'impresa belga Export , dopo essersi consultata con la R . T . , ha rifiutato le richieste degli importatori tedeschi ; che , come risulta dalla corrispondenza fra i fornitori ed i clienti interessati , è stato comunicato che la R . T . non trattava al momento per tali destinazioni ovvero che , dopo stretti contatti fra la R . T . e Pfeifer & Langen , è stato chiesto un prezzo che non appariva sufficientemente interessante ; che tale prezzo è stato calcolato tenendo conto del prezzo interno comunicato da Pfeifer & Langen ; che è stato preso come base il prezzo franco-fabbrica in ( vigore in vigore ad Aachen ( superiore dell'1 _ 2 % al prezzo in vigore in altre parti del mercato della WZV ) ; che da tale prezzo sono stati detratti i costi di trasporto e di sdoganamento per lo zucchero belga ed i margini di utile nonché un importo corrispondente ad " un piccolo vantaggio di prezzo " ( 0,5 % rispetto alle offerte interne ) , concesso agli acquirenti tedeschi ; che lo scopo era di non perturbare il mercato interno tedesco nell'ambito della clientela di Pfeifer & Langen ; che la R . T . ha preteso da Export l'applicazione di questo prezzo anche ad esportazioni eventuali di zucchero di diversa origine belga ;

considerando che nell'ottobre 1970 la WZV e Pfeifer & Langen sono riuscite ad ottenere un aumento del prezzo interno pari a 1,5 DM/100 kg ( circa 2 % ) , cui è seguito nel dicembre 1970 un ulteriore aumento di 2 DM ; che nel novembre 1970 i commercianti tedeschi originariamente interessati hanno comunicato ad Export di aver nel frattempo concluso contratti annuali con l'industria nazionale per la copertura del loro fabbisogno ;

considerando che ai commercianti tedeschi che acquistano zucchero dalla WZV e da Pfeifer & Langen viene imposto l'obbligo di vendere lo zucchero di provenienza diversa soltanto con l'accordo delle suddette imprese ;

considerando che il mercato della WZV si suddivide in varie zone di vendita ; che in determinate zone la WZV vende soltanto per il tramite dei suoi quattro commissionari di zona ; che nei contratti con detti commissionari è stipulato l'altro , che i commissionari vendono nelle rispettive zone di vendita in nome proprio e per conto della WZV , alle condizioni di consegna e di pagamento da questa stabilite e soltanto a commercianti all'ingrosso , all'industria di trasformazione e ad imprese similari ;

considerando che il commissionario riceve una provigione di base , una provvigione per lo star del credere ed una provvigione di zona ; che quest'ultima è una provvigione speciale " per tutte le vendite che _ con il reciproco consenso _ vengono effettuate direttamente e cioè non per il tramite del commissionario di zona " , nella zona di sua competenza ; che , se il prezzo franco fabbrica supera di un certo ammontare il prezzo d'intervento della categoria II , il commissionario riceve una provvigione supplementare , calcolata in base al detto ammontare ; che è vietato trasferire alla clientela ; sotto qualsiasi forma , la commissione ;

considerando che nel territorio confinante con la zona di di vendita della NZV , la WZV si è riservata il diritto di vendita prioritaria ( " first hand " ) ; che il commissionario è tenuto a comunicare alla WZV tutte le trattative in corso e ad aspettare che la suddetta decida di fire uso o meno del suo diritto di vendita ; che il commissionario s'impegna , anche per tutte le imprese cui è collegato , a non vendere zucchero nell'ambito della zona particolare d'interesse né per conto e per il tramite di produttori o commercianti nazionali od esteri né in nome e per conto proprio , se non con l'accordo espresso della WZV ; che , ove zucchero d'altra provenienza sia venduto senza accordo preventivo oppure attraverso intermediari non concordati , sono previste ammende contrattuali ;

considerando che Pfeifer & Langen ha concluso con gli intermediari della WZV contratti di rappresentanza che prevedono , tra l'altro , il divieto di vendere , sia in qualità di rappresentante che in qualità di commerciante in proprio , zucchero d'altra provenienza senza l'accordo di Pfeifer & Langen ;

considerando che altri commercianti vengono riforniti direttamente dalla WZV e da Pfeifer & Langen soltanto se hanno sottoscritto uno dei suddetti contratti oppure se hanno accettato le suddette condizioni ; che questo è il caso di alcuni commercianti che hanno rifornito , già prima del 1968/1969 , importanti clienti nella Renania del Nord-Vestfalia ; che , tali commercianti , quando non hanno accettato i principi contrattuali della WZV , sono stati rinviati ai rispettivi commissionari di zona ;

considerando che , secondo gli accertamenti della Commissione , la WZV ha controllato l'osservanza del divieto di concorrenza chiedendo ai commercianti da essa forniti di informarla di eventuali vendite di zucchero di provenienza diversa ; che , tuttavia , i commercianti che vendono per conto della WZV o di Pfeifer & Langen possono trattare zucchero destinato alla denaturazione o all'esportazione verso i Paesi terzi ; che quest'attività rappresenta una parte importante del loro fatturato ;

16 . considerando che per quanto riguarda più particolarmente l'esportazione di zucchero nel mercato della Germania meridionale e la vendita di zucchero importato in questa zona , si constata che la SZ AG e Franken hanno acquistato dal 1970/1971 quantitativi crescenti di zucchero dai loro concorrenti in Francia :

SZ AG

zucch . raffin . zucch . greggio

1970/1971 286 t 11 200 t

1971/1972 4 500 t 13 900 t

Franken

zucch . raffin . zucch . greggio

1970/1971 _ _

1971/1972 4 000 t 9 200 t

che lo zucchero greggio è stato acquistato da Béghin , mentre lo zucchero raffinato sia da Béghin che da Sucre-Union ; che lo zucchero cosi acquistato è stato venduto _ eventualmente dopo trasformazione _ agli stessi prezzi , alle stesse condizioni e con lo stesso marchio del prodotto nazionale ;

considerando che la SZ AG ha , da parte sua , venduto la maggior parte delle quantità di zucchero che essa ha esportato ( in media , il 75 % ) direttamente ai suoi concorrenti , ossia ai produttori italiani ( nelle ultime 4 campagne rispettivamente 1 500 , 17 100 , 8 400 e 17 000 tonnellate ) ;

considerando che , oltre a queste vendite da produttore a produttore , le statistiche disponibili rivelano altre vendite , soprattutto di zucchero proveniente dalla Francia , nel mercato della SZV ; che tali importazioni sono state molto modeste nel 1968/1969 e nel 1969/1970 ed hanno rappresentato circa l'1 % del fatturato complessivo in questa zona ( sono escluse le esportazioni dei produttori francesi nella Saar ) ; che nel 1970/1971 e nel 1971/1972 la loro importanza non è sensibilmente aumentata ; che , in termini quantitativi , essa regredisce sempre più rispetto alle importazioni effettuate dai produttori della Germania meridionale ;

considerando che le statistiche rivelano , inoltre , l'esistenza di forniture di zucchero proveniente da altre zone della Germania nel mercato della SZV ; che bisogna tener conto che le statistiche riferendosi ai LAender non danno un quadro generale esatto ; che è certo , tuttavia , che una gran parte delle forniture della Renania del Nord _ Vestfalia alla Renania _ Palatinato riguarda territori appartenenti al mercato della WZV e che , viceversa , le forniture all'Assia sono da attribuire in buona parte a vendite di zucchero dell'impresa Friedberg , associata alla SZV stabilita , nella parte dell'Assia compresa nel mercato della SZV ; che , di conseguenza , l'aliquota delle vendite della SZV e delle sue associate nella zona di vendita della Germania del Sud , nettamente distinta da quella della WZV e della NZV , puo essere stimata pari almeno al 90-95 % ; che la produzione delle associate della SZV è venduta _ ad eccezione dei quantitativi destinati alla denaturazione ed all'esportazione _ principalmente per il tramite della SZV , che determina in modo indipendente i prezzi e la politica di vendita ;

considerando che , per quanto riguarda la vendita dello zucchero nel mercato della SZV , gli elementi d'informazione raccolti dalla Commissione durante le indagini hanno permesso di rilevare quanto segue :

_ la SVZ utilizza per le sue vendite di zucchero all'interno della zona di sua competenza 17 rappresentanti di zona , con i quali ha stipulato dei contratti , definiti contratti di rappresentanza di commercio , che stabiliscono l'obbligo dei rappresentanti di concludere affari soltanto in nome e per conto della SZV , di conformarsi alle sue istruzioni di visitare regolarmente la clientela ( beneficiando dell'assistenza della SZV ) , di vigilare sul regolare andamento delle vendite e sulle solvibilità dei clienti , di sorvegliare , senza diritto ad alcun compenso supplementare , i magazzini della loro zona e , soprattutto , di non assumere la rappresentanza di altri produttori o commercianti di zucchero o dei suoi surrogati e di non svolgere un'attività commerciale in proprio , relativa allo zucchero , se non previa autorizzazione della SZV ( in caso contrario , è previsto lo scioglimento del contratto senza preavviso ) ;

_ le imprese associate della SZV possono commercializzare lo zucchero di loro produzione tramite i suddetti rappresentanti di zona , poiché per essi la citata previa autorizzazione si considera già concessa ;

_ i produttori non membri della SZV possono invece commercializzare il loro zucchero tramite i rappresentanti di zona della SZV soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione di quest'ultima ;

considerando che le imprese di distribuzione della Germania meridionale sono intermediari che vendono in proprio , oltre allo zucchero , anche altri prodotti ; che , nel settore dello zucchero , esse operano entro certi limiti anche direttamente per una o più associate della SZV , non essendo lo zucchero di tali imprese venduto esclusivamente per il tramite della SZV ;

considerando che , allorché le predette imprese hanno voluto vendere zucchero d'altra provenienza destinato alla trasformazione ovvero tipi speciali di zucchero per conto di altre imprese , esse hanno ricevuto la richiesta autorizzazione previo accordo tra i loro diversi committenti , quando esse agivano per conto di più associate della SZV ; che cio vale tanto per lo zucchero di provenienza straniera quanto per quello prodotto in altre zone della Germania ;

considerando che la SZV vende occasionalmente anche per il tramite di commercianti in proprio ; che essa non è rappresentata in altre zone della Germania ; che essa non importa né esporta direttamente ; che le operazioni d'importazione e d'esportazione , nonché le forniture a scopo di denaturazione , sono effettuate direttamente dalle associate della SZV ;

considerando che le imprese associate della SZV , ed in particolare Franken , impiegano normalmente nelle loro vendite di zucchero per il consumo alimentare all'inteno della Comunità gli stessi intermediari cui ricorre la SZV ; che i contratti da essi stipulati hanno essenzialmente lo stesso contenuto dei contratti della SZV cui si è già accennato ;

considerando che , da quando esiste la SZV , le sue associate , e più ancora essa stessa , applicano un sistema di sconti annuali di quantità oppure di fedeltà ; che in una serie di fatture o di contratti di vendita della SZV si legge : " Bei ausschliesslicher Dekkung Ihres Jahresbedarfs bei unseren Gesellschafterfabriken vergueten wir auf den Kontraktpreis am Ende des Zuckerwirtschaftsjahres ( 30 . Juni ) einen Jahresmengenrabatt in Hoehe von DM 0,30 je 100 kg " ( 12 ) che per una parte della clientela , soprattutto nelle zone occidentali del mercato della SZV , tale sconto di DM 0,30/100 kg viene detratto immediatamente dal prezzo figurante in fattura ;

considerando che , secondo le dichiarazioni degli interessati , lo sconto viene concesso anche se l'acquirente acquista entro certi limiti zucchero di provenienza diversa ; che , tuttavia , secondo gli accertamenti della Commissione , il premio di fedeltà , per lo meno in alcuni casi , è stato soppresso ovvero ne è stata annunciata la soppressione allorquando l'interessato continuava ad importare altro zucchero ; che , di conseguenza , gli acquirenti di cui trattasi hanno sospeso ogni importazione ;

17 . considerando che per quanto riguarda più in particolare il comportamento della R . T . nei confronti dei commercianti belgi Export e Hottlet , che esportano tradizionalmente lo zucchero belga , tale impresa ha imposto nei suoi contratti di vendita con i suddetti commercianti l'inclusione di clausole limitanti la destinazione dello zucchero in modo da obbligarli :

_ a rivendere lo zucchero della R . T . soltanto a produttori concorrenti e ad imporre lo stesso obbligo agli eventuali ulteriori intermediari di tali vendite ; ovvero

_ a rivendere lo zucchero della R . T . nei paesi dei suddetti produttori concorrenti soltanto con l'accordo di questi e ad imporre lo stesso obbligo agli eventuali ulteriori intermediari di tali vendite ; ovvero

_ a rivendere lo zucchero della R . T . sul mercato delle eccedenze ( denaturazione , industria chimica , esportazioni verso il mercato mondiale ) soltanto a condizione che lo zucchero sia effettivamente destinato ad uno dei suddetti usi e ad imporre lo stesso obbligo agli eventuali ulteriori intermediari di tali vendite ;

considerando che clausole di tal genere sono inserite sistematicamente nei contratti di vendita conclusi dalla R . T con questi due commercianti belgi ; che , al di fuori dei contratti comportanti tali clausole , la R . T . rifiuta di vender loro zucchero ; che l'applicazione di tali clausole da parte dei due commercianti è stata ottenuta mediante pressioni esercitate dalla R . T . , la quale li ha informati che non avrebbe più fornito loro zucchero , soprattutto quello destinato all'esportazione verso i Paesi terzi , che rappresenta la maggior parte del fatturato dei due commercianti in questione ; che , in mancanza d'altre importanti fonti d'approvvigionamento , i due commercianti hanno dovuto cedere a tali pressioni della R . T . ;

considerando che , sul mercato belga , i due suddetti commercianti ed altri intermediari sono autorizzati soltanto ad esercitare un'attività di mediatore ; che è loro impossibile , quindi , d'esportare lo zucchero che la R . T . vuole sia destinata al mercato belga ;

D

18 . considerando che , per quanto riguarda in particolare le gare per l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi , allo scopo di permettere ai produttori di zucchero della Comunità di collocare una parte della loro produzione sul mercato mondiale dove il prezzo dello zucchero è , generalmente , molto inferiore a quello fissato per la CEE , la regolamentazione comunitaria ha previsto il pagamento di una restituzione periodica per lo zucchero prodotto entro le quote massime previste ; che , inoltre , a decorrere dalla campagna 1969/1970 , è stato istituito un sistema di gare per permettere altre restituzioni all'esportazione , i cui importi variano in funzione delle offerte presentate dai partecipanti ;

considerando che , a decorrere dall'inizio del 1970 , i principali produttori francesi e belgi , ovverossia le imprese Say , Béghin , Lebaudy-S . U . C . , Générale Sucrière , Sucre-Union , R . T . e Sucres & Denrées si sono concertate per partecipare alle suddette gare come risulta , tra l'altro , dal seguente telex inviato dalla R . T . ad Export : " . . . suppression de la concurrence aux restitutions de manière à ce que tout producteur soit assuré au minimum du prix d'intervention . En conséquence , suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur où l'on est sûr du prix plutôt que de devoir exporter ( ceci s'applique essentiellement à la France ) . . . " 13 che tali imprese raggruppano tutti i grandi produttori di zucchero dei due Paesi eccedentari della Comunità , nonché il principale commerciante francese , Sucre & Denrées ;

che molte di queste imprese hanno riconosciuto di essersi concertate sulle offerte da presentare alle suddette gare ; che tale concertazione aveva per oggetto sia i quantitativi da offrire all'esportazione sia l'importo delle restituzioni ;

considerando che i certificati d'esportazione sul mercato mondiale , rilasciati alle imprese aggiudicatarie delle suddette gare , lasciano a queste ultime un certo margine di tempo per l'esecuzione delle operazioni di fornitura ; che , a decorrere dalla campagna 1970/1971 , tali certificati sono diventati trasferibili che i commercianti tedeschi hanno ottenuto una parte cospicua dei quantitativi aggiudicati ; che non è provato che tale concertazione sia continuata durante la campagna 1971/1972 ;

II

Considerando che i principali produttori e venditori di zucchero della Comunità hanno posto in atto , a partire dalla campagna saccarifera 1968/69 , delle pratiche concordate miranti a controllare gli scambi di zucchero tra Stati membri allo scopo di garantire la protezione dei loro mercati rispettivi e di restringere cosi considerevolmente la concorrenza tra determinati gruppi di produttori e di venditori di zucchero ; che queste pratiche concordate si sono realizzate soprattutto con l'attuazione delle seguenti misure :

_ forniture tra produttori concorrenti ,

_ misure concernenti le forniture intracomunitarie ad acquirenti diversi dai produttori concorrenti ( consenso dei produttori del mercato di destinazione , maggiorazione di prezzo od allineamento sui prezzi del paese destinatario ) ,

_ misure prese nei confronti delle imprese distributrici miranti a restringere od a escludere la libera importazione o la libera esportazione all'interno del mercato comune e ad obbligare cosi tali imprese al rispetto della concertazione tra produttori ,

_ concertazione in materia di offerte presentate alle gare per le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi ;

A

1 . considerando che le seguenti imprese hanno posto in atto una pratica concordata per le forniture di zucchero sul mercato italiano :

_ Eridania , Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri , Cavarzere-Produzioni Industriali , Società

Generale di Zuccherifici , Agricola Industriale Emiliana ( A . I . E . ) , Zuccherificio del Volano , Romana Zucchero , S . A . D . A . M . e Zuccherificio di Sermide , da un lato , e

_ Sucres & Denrées , Béghin , Say , Générale Sucrière , Lebaudy-SUC , Sucre-Union , R . T . e SZ AG , dall'altro ,

considerando che tale pratica concordata consiste in particolare nel fatto che i predetti produttori italiani hanno , di comune accordo , acquistato zucchero direttamente dai produttori francesi , belga e tedesco già citati per poi rivenderlo agli stessi prezzi ed alle medesime condizioni di vendita del prodotto nazionale ; che queste forniture sono state ripartite tra i fornitori secondo determinate quote e che , salvo per la SZ AG , esse sono state effettuate in comune , per il tramite di Sucres & Denrées ; che forniture individuali dei suddetti fornitori a destinazione di altri acquirenti italiani sono state effettuate soltanto con una maggiorazione del prezzo ; che l'instaurazione di questa pratica concordata è stata decisa in alcune riunioni alle quali hanno preso parte gli interessati e che di essa si trova traccia nella loro corrispondenza commerciale relativa alle predette forniture ; che la SZ AG , per quanto è a conoscenza della Commissione , ha fatto parte del gruppo dei fornitori soltanto per la campagna saccarifera 1969/1970 , ma che tale impresa ha continuato durante le campagne seguenti , a fornire direttamente ai produttori italiani suoi concorrenti la maggior parte dello zucchero da essa esportato in Italia ;

considerando che questa pratica concordata ha per oggetto e per effetto d'impedire , restringere e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

2 . considerando , infatti , che qualsiasi forma di concorrenza è stata esclusa sul mercato italiano tra i predetti fornitori francesi , belga e tedesco ed il gruppo degli importatori italiani ; che le restrizioni sono particolarmente evidenti perché , da un lato , i fornitori si sono ripartiti fra loro , con quote , i quantitativi da fornire ( per quanto riguarda la SZ AG , soltanto per la campagna 1969/1970 , per quanto consta alla Commissione ) , e , dall'altro , i fornitori francesi e belga hanno canalizzato le loro offerte per il tramite di Sucres & Denrées , mentre i produttori italiani sono stati rappresentati dalla società Eridania ;

considerando che , senza queste vendite tra produttori d'importanti quantitativi di zucchero , i produttori dei paesi eccedentari , ed in particolare della Francia e del Belgio , venderebbero ciascuno per proprio conto il loro zucchero sul mercato italiano , fissandone essi stessi le quantità , i prezzi ed i canali distributivi ; che , pertanto , per i quantitativi venduti ai loro concorrenti , tali produttori rinunciano ad un'attività commerciale indipendente sul mercato italiano ;

considerando , inoltre , che tali vendite tra produttori consentono ai produttori-acquirenti di disporre di quantitativi più consistenti di zucchero e di rivenderli poi , trattandosi di un prodotto essenzialmente omogeneo , agli stessi prezzi ed alle medesime condizioni di vendita dello zucchero di loro produzione ; che cio è reso possibile dalla costituzione di un gruppo d'importatori ;

considerando , d'altro canto , che gli interessati hanno più volte affermato che la concentrazione della domanda ( importatori ) e dell'offerta ( fornitori ) sarebbe stata resa necessaria dal sistema di gare messo in vigore dalle autorità italiane , soprattutto per i notevoli quantitativi aggiudicati in una sola volta e che , di fronte ad una tale considerevole domanda , i fornitori stranieri sarebbero stati indotti a ripartire fra loro , in base alle singole capacità di fornitura , i quantitativi di zucchero aggiudicati nelle gare ; che , a questo proposito , è stato fatto rilevare che solo le grandi imprese saccarifere italiane disporrebbero di una rete di distribuzione capace d'assicurare la vendita dei grandi quantitativi di zucchero importato , che , inoltre , la concentrazione delle forniture di zucchero destinate al mercato italiano avrebbe portato ad una notevole riduzione delle spese di trasporto ( concessione di tariffe particolarmente favorevoli da parte della SNCF ) e che , infine , le forniture di zucchero all'Italia non sarebbero sempre state effettuate soltanto per il tramite dei due citati gruppi , quello degli importatori e quello dei fornitori , ma vi sarebbero state forniture dirette a clienti italiani , soprattutto da parte di Sucre-Union e Générale Sucrière ;

considerando , tuttavia , che questi elementi non sono tali da smentire l'esistenza di restrizioni alla concorrenza ; che , infatti , il sistema di gare attualmente in vigore in Italia non comporta la necessità di una siffata concentrazione della domanda e dell'offerta ; che la maggior parte delle forniture di zucchero importato sul mercato italiano , benché abbiano formato oggetto di gare per l'importazione , sono state comunque effettuate nell'ambito del sistema di commercializzazione attuato di comune accordo tra i produttori interessati dei vari paesi ; che qualsiasi concorrenza è stata esclusa sul mercato italiano per questi importanti quantitativi di zucchero ;

considerando che , in via normale , un produttore non ha interesse a vendere grandi quantitativi di un determinato prodotto ad uno o più suoi concorrenti ; che esso puo ottenere profitti più importanti fornendo direttamente il prodotto ai commercianti ed agli utilizzatori interessati ; che le forniture da produttore a produttore si spiegano quindi col fatto che esse hanno rappresentato un mezzo efficace per restringere la concorrenza tra gli interessati e per impedire alle imprese utilizzatrici italiane di procurarsi liberamente dai fornitori esteri lo zucchero loro necessario ; che le restrizioni di concorrenza risultanti dalle forniture tra produttori sono particolarmente gravi poiché esse concernono una parte assai importante dei quantitativi di zucchero scambiati tra i paesi interessati ;

3 . considerando , inoltre , che il gruppo dei fornitori si è impegnato nei confronti del gruppo degli importatori ad effettuare forniture di zucchero ad altri acquirenti italiani soltanto con un'aumento di prezzo ; che , come risulta dalla corrispondenza commerciale tra le imprese interessate , tale aumento di prezzo , deciso di comune accordo dai due gruppi , comprende , da un lato , un margine di distribuzione e , dall'altro , un margine di sicurezza a favore dei produttori italiani , margine che è stato poi aumentato a varie riprese ;

considerando che il fatto che i membri del gruppo di fornitori si sono impegnati a praticare prezzi maggiorati a qualsiasi acquirente non membro del gruppo degli importatori _ aggiunto agli altri svantaggi esistenti per l'esecuzione degli ordinativi ( in particolare , incertezza del risultato delle gare , necessità di disporre di quantitativi importanti e spese di trasporto più elevate ) _ ha reso molto difficile , se non impossibile , qualsiasi vendita libera di zucchero in Italia ; che , infatti , dopo un certo numero di tentativi ( spesso infruttuosi ) effettuati durante le prime campagne per ottenere zucchero d'origine comunitaria a condizioni più interessanti , gli acquirenti italiani indipendenti si sono rassegnati a trasmettere i loro ordinativi ai fornitori abituali cioè ai produttori saccariferi italiani ;

considerando che le forniture effettuate in Italia , eccetto quelle realizzate tra il gruppo dei fornitori e quello degli importatori , sono state molto limitate , soprattutto a causa delle restrizioni imposte dal sistema di commercializzazione ;

considerando che a cio s'aggiunge il fatto che gli acquirenti italiani più importanti , ed in particolare gli utilizzatori industriali , sono stati indotti a concludere contratti annuali d'approvvigionamento con i produttori italiani di zucchero membri del gruppo degli importatori , dato che non hanno potuto ottenere offerte ferme e vantaggiose da parte dei venditori stranieri ;

considerando che , a causa dell'applicazione del precitato aumento di prezzo , altri acquirenti italiani di zucchero sono stati obbligati a concludere contratti d'acquisto a condizioni ineguali per prestazioni equivalenti ; che , infatti , l'aumento di prezzo non puo essere giustificato per quanto riguarda il margine per le spese di distribuzione ed ancor meno per quanto riguarda il margine di sicurezza ;

4 . considerando che questa pratica concordata mirante ad impedire che lo zucchero francese , belga e della Germania meridionale sia fornito liberamente sul mercato italiano , in concorrenza con i produttori italiani , costituisce una restrizione di concorrenza suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri in un senso che puo nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati ; che ad essa si applica quindi il divieto sancito dall'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che tale pratica concordata non puo essere esentata da tale divieto a norma dell'articolo 85 , paragrafo 3 , per il fatto stesso che non è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 del regolamento n . 17 ;

B

1 . considerando che le imprese S.U . e CSM , da un lato , e R . T . nonché Pfeifer & Langen , dall'altro , hanno posto in atto una pratica concordata per le forniture di zucchero sul mercato olandese ;

considerando che questa pratica concordata consiste nel fatto che i produttori olandesi hanno acquistato zucchero direttamente dai produttori belga e tedesco , rivendendolo poi agli stessi prezzi ed alle medesime condizioni di vendita del prodotto nazionale ; che l'instaurazione di questa pratica concordata tra gli interessati , risulta , per le forniture di zucchero belga , dalla corrispondenza commerciale in cui è chiaramente affermato che la R . T . non deve effettuare alcuna fornitura nei Paesi Bassi senza il consenso dell'industria saccarifera olandese , come pure dal modo col quale la R . T . ha obbligato i suoi esportatori ad effettuare forniture nei Paesi Bassi , soltanto col consenso dei produttori olandesi , oppure per destinazioni predeterminate , non solo di zucchero di sua produzione ma anche di quello di altri produttori belgi ; che tutte le altre forniture di zucchero belga nei Paesi Bassi sono state effettuate , di comune accordo tra i produttori , soltanto a determinati acquirenti ( industria olandese del latte ) ; che , per le forniture di zucchero tedesco , la pratica concordata risulta dal fatto che Pfeifer & Langen ha effettuato forniture ai produttori olandesi in modo sistematico ed in quantità crescente , senza che vi siano state , oltre a queste , altre forniture in quantità apprezzabile ;

considerando che il principio di base della pratica concordata tra la R . T . ed i due produttori olandesi , S.U . e C . S . M . , in applicazione della quale la RT non ha voluto mettere a disposizione zucchero per l'esportazione nei Paesi Bassi durante le campagne 1968/1969 e 1969/1970 , ad eccezione delle forniture destinate ai suoi concorrenti , è stato riaffermato più volte ed è espresso in particolare in una lettera della R . T . ad Export dove è scritto : " En ce cui concerne la Hollande , le principe de base est que nou souhaitons ne rien faire qui puisse heurter Suiker-Unie ou C . S . M . , de même qu'eux ne désirent rien faire qui nous dérangerait " ( 16 ) ;

considerando che questa pratica concordata ha per oggetto e per effetto d'impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

2 . considerando , infatti , che qualsiasi forma di concorrenza è stata esclusa sul mercato olandese tra i fornitori belga e tedesco ed i predetti produttori olandesi ; che , senza queste vendite tra produttori , le imprese belga e tedesca succitate , che sono per la loro ubicazione in posizione vantaggiosa , venderebbero ciascuno per proprio conto il loro zucchero sul mercato olandese , fissandone esse stesse i prezzi e le condizioni di vendita ed utilizzando i loro marchi ; che , pertanto , per i quantitativi venduti ai loro concorrenti , tali produttori rinunciano ad un'attività commerciale indipendente sul mercato olandese ;

considerando , inoltre , che queste vendite tra produttori permettono alle imprese saccarifere olandesi di disporre di quantità più importanti di zucchero e di rivenderle poi , trattandosi di un prodotto essenzialmente omogeneo , agli stessi prezzi ed alle medesime condizioni di vendita dello zucchero di loro produzione ;

considerando d'altronde che , per quanto riguarda più particolarmente le forniture di zucchero belga , gli interessati hanno fatto presente che una parte delle forniture della R . T . alla C . S . M . è stata fatta in esecuzione di una convenzione secondo la quale la R . T . produce zollette di zucchero a soluzione rapida per conto della C . S . M . che non possiede gli impianti all'uopo necessari ; che altre vendite effettuate dalla R . T . servono a completare la gamma delle qualità di zucchero vendute dalla C . S . M . ; che , tuttavia , la R . T . s'astiene dal vendere questi stessi tipi di zucchero nei Paesi Bassi ; che gli utilizzatori olandesi non hanno quindi più , per queste qualità di zucchero , alcuna possibilità di scelta , poiché la R . T . non le offre più direttamente sul loro mercato ; che , oltre a queste forniture di zucchero di qualità speciali , la R . T . fornisce pure delle quantità apprezzabili di zucchero bianco alla C . S . M . che lo rivende alle medesime condizioni di quello di sua produzione ;

considerando che , per quanto riguarda le forniture di zucchero della R . T . a S.U . , gli interessati hanno affermato che una parte di queste forniture concerne zucchero destinato ad essere denaturato ; che , tuttavia , anche se l'uso dello zucchero cosi venduto è ristretto al mercato parziale dell'alimentazione animale , gli utilizzatori di zucchero di questo mercato vedono ridursi il numero delle offerte fatte loro ed hanno quindi una scelta più limitata , se non inesistente ; che una minima parte soltanto dell vendite della R . T . alla S.U . riguarda zucchero destinato alla denaturazione ; che , viceversa , la maggior parte dello zucchero venduto dalla R . T . alla S.U . è zucchero bianco fornito in sacchi precedentemente consegnati da quest'ultima società alla prima ;

considerando che , in via normale , un produttore non ha interesse a vendere grandi quantitativi di zucchero ad uno o più suoi concorrenti ; che esso puo ricavare un profitto maggiore rifornendo direttamente i commercianti e gli utilizzatori interessati ; che le forniture da produttore a produttore si spiegano quindi col fatto che rappresentano un mezzo efficace per restringere la concorrenza tra gli interessati e per impedire gli utilizzatori olandesi di procurarsi liberamente presso i fornitori esteri lo zucchero loro necessario ; che le restrizioni di concorrenza derivanti dalle forniture tra produttori sono particolarmente gravi , poiché concernono una parte consistente dei quantitativi di zucchero scambiati fra i paesi interessati ;

3 . considerando , inoltre , che sul mercato olandese la concorrenza è stata ristretta per il fatto che la R . T . non effettua forniture di zucchero senza il consenso dei suoi concorrenti S.U . e C.S.M . ; che i produttori olandesi hanno dato il loro consenso , in linea di massima , soltanto per forniture all'industria del latte , dato che la maggior parte dello zucchero fornito a quest'industria è utilizzato per essere incluso nei prodotti derivati dal latte e non esercita quindi alcun effetto concorrenziale sulle vendite di zucchero dei prodottori olandesi ;

considerando che la pratica concordata in esame è stata continuata durante le campagne 1970/71 e 1971/1972 facendo partecipare i commercianti belgi ed olandesi a tali forniture concentrate ; che cio risulta dalle convenzioni stipulate con codesti commercianti e dal modo in cui esse sono state applicate ; che , a decorrere dalla campagna 1970/1971 , le possibilità di rifornimento dei suddetti commercianti ed utilizzatori olandesi si sono ulteriormente ridotte , perché la R . T . ha impedito ai commercianti belgi di vendere nei Paesi Bassi zucchero di altri produttori belgi ;

4 . considerando che tale pratica concordata , mirante ad impedire che lo zucchero belga e tedesco sia venduto liberamente sul mercato olandese in concorrenza con quello dei produttori olandesi , costituisce una restrizione di concorrenza suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che ad essa si applica quindi il divieto sancito dall'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che questa pratica concordata non puo essere esentata dal suddetto divieto a norma dell'articolo 85 , paragrafo 3 , per il fatto stesso che non è stata notificata ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 ;

C

1 . considerando che per quanto riguarda il mercato della parte occidentale della Germania federale esiste , a decorrere dalla campagna 1968/1969 , una pratica concordata tra Pfeifer & Langen e la R . T . , in base alla quale lo zucchero belga proveniente soprattutto dalla R . T . è stato fornito nel mercato di Pfeifer & Langen o della sua organizzazione di vendita WZV , in modo tale che la pressione concorrenziale che sarebbe potuta derivare dalla libera commercializzazione di questo zucchero è stata sensibilmente ridotta , si - da proteggere questo mercato ;

considerando che , mentre durante la campagna 1968/1969 la R . T . si è quasi completamente astenuta dall'effettuare vendite sul mercato tedesco , ad eccezione di 2 800 tonnellate , le sue forniture sono sensibilmente aumentate nell'anno seguente e soprattutto nel 1970/1971 ; che si trattava tuttavia , in linea di massima , di zucchero bianco e greggio fornito a Pfeifer & Langen ( e pure di quantità meno rilevanti fornite direttamente alla WZV ) ; che inoltre è stato possibile constatare che alcune forniture di zucchero belga a clienti situati nella parte occidentale della Germania federale sono state condizionate al consenso di Pfeifer & Langen od all'applicazione di prezzi equiparati a quelli di Pfeifer & Langen ;

considerando che gli interessati hanno affermato che si tratterebbe di un comportamento autonomo della R . T . e di una politica commerciale indipendente di quest'ultima nei confronti dei suoi concorrenti ; che , nei telex e nella corrispondenza commerciale con Export , la R . T . avrebbe cercato di chiarire ai suoi acquirenti questa politica commerciale , invitandoli ad adeguarvisi ; che ; in tale occasione , la R . T . non avrebbe esercitato pressioni di alcu genere ; che le dichiarazioni d'Export , secondo cui la R . T . avrebbe concordato con i suoi concorrenti la sua politica commerciale , si baserebbero su una serie di malintesi dovuti a divergenze d'opinioni ed a tensioni personali ; che Pfeifer & Langen pretende , inoltre , che si tratterebbe di mezzi di prova indiretti , in base ai quali non le puo esser mosso alcun addebito , che essa non avrebbe mai cercato di limitare le importazioni in Germania e d'ottenere un allineamento dei prezzi e che , del resto , cospicue importazioni sarebbero state effettuate al di fuori delle forniture da produttore a produttore ;

considerando che la Commissione ritiene che i documenti raccolti dimostrino indiscutibilmente l'esistenza d'una pratica concordata tra la R . T . e Pfeifer e Langen ; che le dichiarazioni d'Export non possono trovare la loro giustificazione in malintesi od in dissensi di carattere personale ; che , da un lato , tali dichiarazioni sono identiche a quelle della R . T . stessa ; che , d'altro lato , in un contratto di vendita di Moerbeke-Waes , impresa appartenente al gruppo della R . T . , il requisito del consenso di Pfeifer e Langen è oggetto di una clausola espressa il che non puo essere interpretato come una dichiarazione unilaterale di volontà ; che quanto sopra vale anche per l'applicazione di un prezzo equiparato a quello interno tedesco nel caso d'esportazione in Germania ; che il calcolo di questo prezzo rivela che è stato scelto come base il prezzo di vendita per Aachen , comunicato da Pfeifer e Langen alla R . T . ; che , proprio nella campagna 1970/1971 periodo al quale si riferisce la maggior parte dei documenti in possesso della Commissione , sarebbe stato possibile esportare in Germania a condizioni vantaggiose ; che , infatti , i prezzi di vendita ivi praticati sono stati aumentati del 2 % tanto nell'ottobre che nel dicembre 1970 , per un totale quindi del 4 % , mentre il prezzo d'intervento era rimasto immutato ed il cattivo raccolto aveva fatto aumentare il fabbisogno d'importazione ; che , a giudizio della Commissione , si deve attribuire alla pratica concordata il fatto che , in tali circostanze , le forniture della R . T . ad altri acquirenti tedeschi sono rimaste piuttosto limitate , mentre le forniture a Pfeifer e Langen sono improvvisamente aumentate ;

considerando che , in relazione agli altri fatti ed informazioni riferentisi alla cooperazione tra l'industria saccarifera belga e quella della parte occidentale della Germania federale l'espresso riferimento al consenso di Pfeifer e Langen non puo essere interpretato che come elemento di una concertazione per le forniture della R . T . ne territorio di vendita di Pfeifer e Langen , che altri indizi di tale pratica concordata si ritrovano nei ripetuti accenni al principio " ciascuno a casa propria " , nel modo in cui il fornitore principale , la R . T . , ha obbligato Export a vendere all'estero non soltanto lo zucchero di sua produzione ma anche quello proveniente da altri produttori belgi a prezzi equiparati a quelli del paese destinatario , nonché nel fatto che l'industria saccarifera del paese di destinazione ha vincolato a sé i principali commercianti del proprio paese vietando loro di vendere zucchero di provenienza estera senza il suo consenso , di modo che è stato reso difficile agli " outsiders " esteri di vendere nel mercato della WZV e del tutto impossibile , in ogni caso , di farlo tramite i commercianti vincolati alla WZV ;

considerando che tutte queste misure sarebbero incomprensibili se non si basassero su una concertazione tra i principali produttori di zucchero dei paesi interessati ; che Pfeifer e Langen avrebbe indubbiamente avuto la possibilità di competere efficacemente con la R . T . sul suo territorio , soprattutto nelle zone del Belgio vicine alla frontiera , dove essa avrebbe potuto guadagnare di più che in caso d'esportazione nei paesi terzi ; che , d'altronde , la tendenza normale della R . T . avrebbe dovuto essere quella di vendere le sue eccedenze nella zona di competenza della WZV vicina al suo territorio , poiché la WZV e Pfeifer e Langen avevano , più volte , aumentato i loro prezzi durante la campagna 1970/1971 e le spese di trasporto non esercitano _ come lo dimostra l'esistenza di forniture tra produttori _ un'influenza determinante ; che , di fatto , la R . T . ha , in generale , effettuato forniture molto limitate a clienti determinati nella zona di vendita della WZV ; che le altre cifre d'importazione figuranti nelle statistiche si riferiscono alle forniture di fabbricanti minori ad acquirenti finali oppure , in misura vieppiù ridotta , a commercianti indipendenti ; che risulta dalle dichiarazioni degli interessati che Pfeifer e Langen " si è sforzata d'opporsi decisamente ad ogni tentativo di penetrazione sul suo mercato " , e cio non soltanto con l'applicazione di prezzi particolarmente favorevoli nelle zone vicine alla frontiera , ma anche con l'obbligo imposto ai negozianti operanti nel territorio di vendita della WZV stessa ed i suoi membri ;

considerando che la pratica concordata succitata ha per oggetto e per effetto d'impedire , restringere e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

2 . considerando che le forniture tra produttori permettono agli acquirenti di disporre di quantità più consistenti di zucchero ; che , trattandosi di un prodotto essenzialmente omogeneo , lo zucchero è rivenduto dagli acquirenti _ ossia dal produttore o dalla sua organizzazione di vendita _ agli stessi prezzi , alle medesime condizioni e con gli stessi marchi di quello di loro produzione ;

considerando che , senza queste vendite tra produttori , la R . T . venderebbe per proprio conto il suo zucchero sui mercat vicini , fissandone essa stessa le quantità , i prezzi , i canali di distribuzione ed il condizionamento ; che , per i quantitativi venduti ai suoi concorrenti negli altri Stati membri , la R . T . rinuncia ad avere una propria politica commerciale ; che , in via normale , non è interesse di un produttore vendere i suoi prodotti ad un concorrente invece di commercializzarli egli stesso , come la R . T . sarebbe perfettamente in grado di fare , date la sua favorevole ubicazione e l'esistenza di clienti interessati alle sue esportazioni ( industrie trasformatrici e commercianti ) ; che se , tuttavia , la R . T . fornisce in maniera regolare e sistematica Pfeifer e Langen a condizioni meno favorevoli di quelle che essa otterrebbe vendendo tramite intermediari , cio non puo spiegarsi che con l'esistenza di una pratica concordata che ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza tra i produttori interessati ;

considerando che gli interessati hanno fatto presente che le forniture da produttore a produttore sarebbero economicamente giustificate tanto per i fornitori che per gli acquirenti ; che i vantaggi per le forniture di zucchero greggio sarebbero evidenti , poiché in questo caso gli acquirenti avrebbero la possibilità d'utilizzare pienamente le loro capacità di raffinazione e di rivolgersi alle fabbriche di zucchero greggio situate in prossimità della frontiera ; che tali fabbriche sarebbero molto più vicine della più prossima fabbrica di zucchero greggio del nord della Germania e che anche il tipo di trasporto utilizzato per lo zucchero greggio permetterebbe di realizzare economie ; che si eviterebbe cosi al fornitore di dover creare nel paese di destinazione una propria organizzazione commerciale con tutti i conseguenti problemi di magazzinaggio e di servizio reso alla clientela ; che la concorrenza non sarebbe ristretta , perché le forniture da produttore a produttore non sono esclusive , dato che cospicui quantitativi sono importati tramite i commercianti indipendenti ;

considerando che occorre , peraltro , osservare che l'esistenza di un effetto limitativo della concorrenza potrebbe essere contestata soltanto nei casi in cui i produttori , che non dispongano in proprio d'impianti di raffinazione , vendano zucchero greggio ad una raffineria ; che tali fabbricanti di zucchero greggio non sarebbero in concorrenza con i produttori di zucchero raffinato ;

considerando , tuttavia , che questa situazione particolare non sussiste nel caso di specie ; che la R . T . , la quale dispone in proprio d'importanti capacità di raffinazione e durante la prima campagna , ha raffinato essa stessa tutto lo zucchero greggio prodotto , ha stipulato contratti di fornitura di zucchero greggio ; che , per quanto riguarda lo zucchero greggio eventualmente acquistato in più come pure per quanto riguarda lo zucchero raffinato , il citato produttore deve essere considerato concorrente del produttore al quale cede una parte del suo zucchero greggio perché venga raffinato ( Pfeifer e Langen ) ;

considerando che le considerazioni precedenti valgono , a fortiori , per le forniture di zucchero già raffinato che i venditori potrebbero vendere per proprio conto nella zona del produttore concorrente ; che la circostanza che si tratta di forniture non esclusive è , nel caso di specie , irrilevante ;

considerando che , prese nel loro insieme , le succitate forniture da produttore a produttore costituiscono un mezzo efficace per impedire agli acquirenti di procurarsi liberamente lo zucchero loro necessario e , quindi , per restringere la concorrenza tra la R . T . e Pfeifer e Langen ; che le restrizioni di concorrenza derivanti da tali forniture tra produttori sono particolarmente gravi , poiché concernono una parte consistente dei quantitativi di zucchero scambiati tra questi due paesi ; che , inoltre , il fatto che la R . T . fornisca regolarmente ed in forti quantità zucchero al suo concorrente della zona occidentale della Germania federale rende poco probabile che tale impresa effettui altre forniture ad acquirenti di questa zona , tali di esercitarvi una pressione concorrenziale e nuocere alla sua collaborazione con Pfeifer e Langen ; che , di fatto , eccetto le forniture da produttore a produttore , la R . T . non ha esportato che piccoli quantitativi di zucchero nella parte occidentale della Germania federale ;

3 . considerando che le possibilità della R . T . di vendere zucchero nella zona di competenza di Pfeifer e Langen , fuori del sistema di forniture da produttore a produttore , sono ulteriormente ridotte dal fatto che tali esportazioni richiedono il consenso di Pfeifer e Langen o non sono ammesse che se i prezzi sono equiparati a quelli di Pfeifer e Langen o della WZV ;

considerando che , in tal modo , nessun effetto concorrenziale deriva dalle forniture , anche ammesso che esse abbiano luogo ; che ne risulta che i commercianti e gli utilizzatori di questi paesi vedono ridursi le loro possibilità d'approvvigionamento ;

considerando che , in tale contesto , si deve mettere in risalto che i due produttori interessati hanno preso dei provvedimenti tanto per impedire ai commercianti d'importare zucchero proveniente da altri Stati membri quanto per limitare considerevolmente la possibilità per tali commercianti d'esportare liberamente zucchero ; che questi fatti saranno trattati in dettaglio più oltre al punto E ; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 373D0109.2

4 . considerando che la pratica concordata tra Pfeifer e Langen e la R . T . , che costituisce una restrizione di concorrenza all'interno del mercato comune , mira a proteggere il mercato belga e quello della parte occidentale della Germania federale ; che essa è pertanto suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri e rientra dunque nel divieto sancito dall'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che questa pratica concordata non puo essere esentata dal citato divieto a norma dell'articolo 85 , paragrafo 3 , per il fatto stesso che non è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 ;

D

Considerando che per quanto riguarda il mercato della parte meridionale della Germania esiste , almeno a decorrere dalla campagna 1970/1971 , una pratica concordata tra la SZ AG e Franken , da un lato , e Béghin e Sucre-Union , dall'altro , in virtù della quale la SZ AG e Franken hanno acquistato zucchero , in quantità crescente , direttamente dai citati produttori francesi e l'hanno in seguito rivenduto agli stessi prezzi ed alle medesime condizioni di vendita dello zucchero di loro produzione ; che questa pratica concordata risulta dal fatto che le forniture provenienti da altri paesi sono state effettuate da produttore a produttore al fine d'evitare una perdita di clienti e d'aliquote di mercato , come pure dal fatto che la SZV ha istituito un sistema di sconti di fedeltà che ha reso ancora più difficile la vendita dello zucchero importato ;

1 . considerando che i produttori francesi , a seguito dell'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria dello zucchero che ha aperto le frontiere , avrebbero potuto fornire zucchero nella parte meridionale della Germania in ragione delle loro importanti eccedenze e del livello di prezzi più elevato ivi esistente ( costantemente vicino al prezzo indicativo e quindi nettamente superiore ai prezzi francesi ) ; che , tuttavia , durante le due prime campagne ( 1968/1969 e 1969/1970 ) , non si constata praticamente alcuna esportazione dalla Francia in Germania , se si eccettuano le esportazioni verso il territorio della Saar che , tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria , è stato rifornito quasi esclusivamente con zucchero francese ; che l'aver mantenuto il sistema di rivenditori regionali che suddivide il mercato della Germania meridionale in zone di vendita esattamente delimitate e controllate e permette di sorvegliare la commercializzazione dello zucchero estero , come pure l'aver istituito sconti di fedeltà per i clienti che acquistino tutto , o quasi tutto , lo zucchero loro necessario dalle fabbriche della SZV , hanno contribuito a far si che le importazioni venissero effettuate soltanto in rari casi ed in quantità molto limitate ;

considerando che l'incremento quantitativo delle importazioni verificatosi nelle campagne 1970/1971 e 1971/1972 ha coinciso con un sensibile aumento delle forniture da produttore a produttore , identiche a quelle già effettuate in Italia dalla SZ AG durante le campagne precedenti ;

considerando che gli interessati hanno fatto rilevare che queste forniture da produttore a produttore sarebbero economicamente giustificate per compensare le variazioni di produzione causate dai raccolti e per utilizzare tutte le capacità disponibili ; che l'acquisto di zucchero eccedentario , greggio e bianco di qualità inferiore da trasformare in zucchero liquido , sarebbe particolarmente vantaggioso a causa delle lievi spese di trasporto ; che si eviterebbe al fornitore di dover creare una propria organizzazione commerciale nel paese dell'acquirente con i conseguenti problemi di magazzinaggio e di servizio reso alla clientela ; che l'acquirente avrebbe il vantaggio d'evitare di perdere dei clienti e delle aliquote di mercato ; che le forniture da produttore a produttore non avrebbero alcuna influenza sugli altri scambi intracomunitari di zucchero , che sono aumentati sul mercato della Germania meridionale e che non sarebbero in alcun modo impediti dall'esistenza del sistema di rivenditori regionali né da quello degli sconti di fedeltà ; che il fatto che tali importazioni rimangano comunque ad un basso livello sarebbe dovuto alle spese di trasporto che toglierebbero spesso ogni interesse alla vendita di zucchero in altri paesi ;

considerando che , a questo proposito , occore innanzitutto far rilevare che il basso livello delle importazioni non puo essere imputato alle spese di trasporto ; che , infatto , cio è dimostrato in primo luogo dal fatto che la Saar è fornita da fabbriche francesi situate a distanza molto superiore a quella delle fabbriche di zucchero dei produttori tedeschi ; che , in secondo luogo i dati sulle spese di trasporto forniti alla Commissione mettono in evidenza che , anche per grandi distanze ( fornitura effettuata da una fabbrica francese sul mercato della parte meridionale della Germania ) , tali spese non superano mai la differenza tra il prezzo d'intervento vigente in Francia ed il prezzo indicativo praticato nella Germania meridionale ; che , infine , le numerose domande avanzate ( spesso invano ) da clienti della Germania meridionale dimostrano che esiste un interesse economico per importare zucchero da altri Stati membri ;

considerando che i produttori francesi , per le loro importanti eccedenze e per i prezzi interessanti che avrebbero potuto realizzare , sarebbero stati perfettamente in grado di vendere ciascuno per proprio conto il loro zucchero sul mercato della SZV ; che , se Béghin e Sucre-Union , a decorrere dalla campagna 1970/1971 , vendono regolarmente ed in quantità crescenti zucchero ai loro principali concorrenti di questo mercato permettendo cosi - loro di rivendere questo zucchero come se fosse un prodotto nazionale , cio è dovuto ad una pratica concordata che , in base a quanto affermato dalla stessa SZ AG , tende ad evitare una perdita di clienti e d'aliquote di mercato , perdita che si verificherebbe in caso di vendita individuale ; che la concertazione fra produttori tedeschi e francesi è , altresi - , ribadita dal fatto che i produttori francesi interessati , oltre alle forniture da produttore a produttore , non hanno effettuato nessuna fornitura apprezzabile di zucchero , tale da esercitare una pressione concorrenziale , a clienti situati sul mercato della Germania meridionale ( ad eccezione della Saar ) ; che tale concertazione è posta ancor più in evidenza dai provvedimenti che la SZV ha adottato nei confronti dei suoi clienti nella sua qualità di organizzazione di vendita incaricata della distribuzione dello zucchero sul mercato interno ; che l'obbligo per gli intermediari di non vendere zucchero dei concorrenti e l'applicazione del sistema di sconti di fedeltà indicano chiaramente che si tende a restringere , od a rendere più difficile , il libero acquisto del prodotto importato sul mercato della Germania meridionale ; che gli acquisti effettuati dai principali membri della SZV , SZ AG e Franken , presso i loro concorrenti francesi , mirano allo stesso scopo , poiché impediscono l'intervento diretto dei produttori francesi sul mercato della Germania meridionale per i quantitativi cosi - acquistati ; che il fatto che siano i membri della SZV , e non quest'ultima direttamente , ad acquistare lo zucchero francese è conseguente alla norma dello statuto della SZV in base alla quale i membri si sono riservati il diritto d'importare e d'esportare , nonché alla circostanza che essi dispongono degli impianti di trasformazione a cio necessari ;

2 . considerando che la precitata pratica concordata restringe il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che essa permette alla SZ AG ed a Franken di rivendere lo zucchero acquistato presso i loro concorrenti ai prezzi ed alle condizioni da essi stessi fissati od a quelli della loro organizzazione di vendita , la SZV , come se si trattasse di prodotto nazionale ; che , a causa di tale pratica concordata , la maggior parte dei quantitativi di zucchero venduti dai due produttori francesi summenzionati sul mercato della Germania meridionale è assorbita e convogliata nei normali canali di vendita del mercato interno ; che , quindi , da tali vendite non deriva alcuna pressione concorrenziale e la posizione dei produttori nazionali sul loro mercato ne risulta rafforzata ;

considerando che la circostanza che la maggior parte dei quantitativi venduti dai produttori francesi consisteva in zucchero greggio ed in zucchero di qualità inferiore necessitanti un'ulteriore trasformazione , non inficia l'esistenza di una restrizione di concorrenza ; che i fornitori sarebbero stati perfettamente in grado , come d'altronde l'hanno fatto durante le prime due campagne , di raffinare essi stessi tutto il loro zucchero greggio e di trasformare direttamente lo zucchero bianco di qualità inferiore in zucchero liquido ;

considerando che , in tale contesto , occorre rilevare che è vietato ai commercianti della Germania meridionale d'importare zucchero proveniente da altri Stati membri ; che gli utilizzatori di questa parte della Germania sono legati alla SZV da uno sconto di fedeltà ; che , in tal modo , è stata realizzata una protezione quasi completa del mercato della Germania meridionale ; che si troveranno più ampi dettagli su questa situazione in appresso al punto E ;

3 . considerando che la pratica concordata tra la SZ AG e Franken , da un lato , e Béghin e Sucre-Union , dall'altro , la quale costituisce una restrizione di concorrenza all'interno del mercato comune , mira a sottarre il mercato della Germania meridionale alla concorrenza d'altri offerenti ; che essa è , quindi , suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri e ricade sotto il divieto sancito dall'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che tale pratica concordata non puo essere esentata da tale divieto a norma dell'articolo 85 , paragrafo 3 , per il fatto stesso che essa non è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 ;

E

considerando che alcune misure adottare da talune imprese precitate nei confronti di loro clienti e di commercianti ,che sono già state rilevate nel contesto delle pratiche concordate summenzionate ( vedansi punti A/D ) , violano di per sé stesse le regole di concorrenza del trattato ;

1 . considerando che il comportamento della R . T . nei confronti dei due commercianti belgi , Export e Hottlet , che , tradizionalmente e per le loro dimensioni e conoscenza del mercato si occupano dell'esportazione dello zucchero belga , deve essere valutato in base all'articolo 86 del trattato ;

considerando che la R . T . detiene una posizione dominante sul mercato saccarifero belgo-lussemburghese , il quale costituisce una parte sostanziale del mercato comune ; che , infatti , essa controlla la maggior parte della produzione saccarifera in Belgio e nel Lussemburgo ; che vi dispone di cospicue eccedenze di zucchero ; che possiede almeno il 50 % del capitale della N . V . Suikerfabrieken van Vlaanderen , MoerbekeWaes e della S . A . Raffinerie Notre-Dame , Oreye , il che le dà la possibilità di controllare tali imprese ; che queste , benché non siano strettamente collegate all'attività commerciale della R . T . , si discostano soltanto casualmente dalla politica di vendita da essa seguita ; che esse hanno sempre applicato condizioni identiche nelle loro offerte e nei loro contratti di vendita con i commercianti belgi ;

considerando che questa posizione dominante risulta dall'importanza dell'aliquota di mercato detenuta dalla R . T . sul mercato belgo-lussemburghese dello zucchero ( 85 % ) e dalla possibilità che essa ha d'avere un comportamento indipendente , che le permette d'operare senza tener molto conto dell'attività dei suoi concorrenti ; che , grazie alla sua forte posizione sul mercato belgo-lussemburghese , la R . T . esercita anche un'influenza su alcuni altri produttori belgi ( Naveau , Couplet , Donstiennes ) , in modo che anche questi seguono , in linea di massima , la politica commerciale della R . T . nei confronti dei commercianti belgi che , inoltre , tale posizione dominante è ulteriormente rafforzata , da un lato , dal fatto che la R . T . esercita pure una certa influenza sui mercati saccariferi d'altri Stati membri , ed in particolare della Francia , per le sue partecipazioni nelle imprese Say e Raffinerie d'Erstein come pure per i suoi legami finanziari con alcuni grandi produttori europei di zucchero e , dall'altro , per le sue conoscenze e realizzazioni tecniche avanzate ;

considerando che la R . T . ha sfruttato tale posizione dominante in modo abusivo , obbligando con pressioni economiche le imprese Export e Hottlet a rivendere lo zucchero da essa fornito soltanto a clienti o per usi determinati ed , inoltre , ad imporre tali restrizioni anche alla loro clientela ; che queste pressioni economiche hanno consistito nel rifiuto di vendere zucchero ai predetti due negozianti , sopprattutto per l'esportazione nei paesi terzi _ attività che rappresenta un'aliquota importante del loro fatturato _ nel caso in cui tale zucchero fosse rivenduto per usi da essa non autorizzati ; che , in mancanza d'altre fonti d'approvvigionamento importanti , i due citati commercianti hanno dovuto cedere alle pressioni della R . T . ;

considerando che tali abusi avevano lo scopo di limitare le fonti principali d'approvvigionamento dei suddetti commercianti , che avrebbero potuto voler acquistare zucchero per usi diversi da quelli voluti dalla R . T . , nonché quelle dei loro clienti ;

considerando che l'abuso della posizione dominante da parte della R . T . sul mercato belgo-lussemburghese è suscettibile di pregiudicare il commercio fra Stati membri in modo tale da nuocere alla realizzazione degli obbiettivi di un mercato unico tra Stati , poiché esso limita , ed in certi casi anche impedisce , la vendita dello zucchero in altri Stati membri della Comunità ; che tale comportamento della R . T . rientra quindi nel divieto sancito dall'articolo 86 del trattato ;

2 . considerando che il comportamento della S.U . e della C . S . M . nei confronti dei tre commercianti olandesi , Internatio , Jacobson e Dudek de Wit , deve essere valutato in base all'articolo 86 del trattato ;

considerando che i due produttori saccariferi olandesi , S.U . e C . S . M . , detengono una posizione dominante sul mercato olandese dello zucchero che costituisce una parte sostanziale del mercato comune ; che questi due produttori cooperano strettamente in quasi tutte le loro attività e cioè ; l'acquisto in comune della materia prima , il contingentamento della produzione , la collaborazione nell'utilizzazione dei sottoprodotti , la messa in comune della ricerca , la cooperazione nelle indagini di mercato , nella pubblicità e nella promozione delle vendite , l'uniformizzazione dei prezzi franco fabbrica e delle condizioni di vendita ; che , infatti , nei confronti delle altre imprese , e soprattutto dei tre citati commercianti , questi due produttori hanno un comportamento uniforme ed agiscono come entità unica ;

considerando che la posizione dominante di questi due produttori risulta dal fatto che essi producono tutto lo zucchero olandese e che le loro vendite rappresentano più dell'85 % del mercato olandese , nonché dalla possibilità che essi hanno d'avere un comportamento indipendente , che permette loro d'operare senza tener molto conto dell'attività dei loro concorrenti ; che questa posizione dominante è ulteriormente rafforzata dal fatto che essi controllano con diversi mezzi , diretti od indiretti , la quasi totalità dello zucchero importato nei Paesi Bassi ;

considerando che la S.U . e la C . S . M . hanno abusato di tale posizione dominante sul mercato olandese dello zucchero , obbligando i predetti commercianti olandesi a stipulare un accordo in base al quale essi s'impegnavano :

_ a non rivendere a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori olandesi gli importanti quantitativi di zucchero francese importato nel 1969 e 1970 ,

_ a rivendere , in sacchi da 50 kg ed in pacchetti da 1 kg , ai produttori olandesi le ultime quantità di tale zucchero ancora da importare , affinché questi ultimi potessero in seguito venderle sul mercato olandese con i loro marchi ed ai loro prezzi ,

_ a non più effettuare , senza il consenso dei produttori olandesi , siffatte importazioni di zucchero nei Paesi Bassi ;

che tale accordo è stato stipulato a seguito di pressioni economiche esercitate dai due produttori olandesi e consistenti nella minaccia fatta ai predetti commercianti di ostacolare le loro importazioni tradizionali in ammissione temporanea di zucchero destinato all'industria olandese del latte , attività questa che rappresenta un'aliquota importante del loro fatturato ; che i commercianti olandesi hanno ceduto a tale minaccia ; che , a decorrere dalla campagna 1970/1971 , i due produttori olandesi hanno inserito questi commercianti nei propri circuiti d'importazione concordati con la R . T . ;

considerando che tali abusi avevano lo scopo di limitare le fonti principali d'approvvigionamento dei commercianti olandesi che volevano importare liberamente zucchero nel loro paese nonché , di conseguenza , quelle dei loro clienti ;

considerando che lo sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte della S.U . e della C . S . M . sul mercato olandese è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri , poiché esso limita , ed in certi casi anche impedisce , la vendita nei Paesi Bassi dello zucchero proveniente da altri Stati membri della Comunità ; che tale comportamento della S.U . e della C . S . M . rientra quindi nel divieto sancito dall'articolo 86 del trattato ;

3 . considerand} che il comportamento della SZV nei confronti dei suoi acquirenti deve essere valutato in base all'articolo 86 del trattato ;

considerando che la SZV detiene una posizione dominante sul mercato saccarifero della Germania meridionale che costituisce una parte sostanziale del mercato comune ; che essa vende la quasi totalità della produzione dei suoi membri ; che fissa essa stessa i prezzi e la politica di vendita ; che , nella misura in cui i membri della SZV effettuano vendite per proprio conto , essi utilizzano gli stessi intermediari ; che le vendite effettuate da " outsiders " a commercianti e ad industrie trasformatrici situate nel suo territorio di vendita sono trascurabili che questo territorio è nettamente separato da quelli della WZV e della NZV come pure dal vicino mercato francese ; che le forniture originarie di altre zone della Germania provenienti da stabilimenti non appartenenti alla SZV costituiscono delle eccezioni ; che altrettanto scarse e poco frequenti sono le vendite in provenienza dal vicino territorio francese a commercianti e ad industrie trasformatrici della Germania meridionale ; che , se è vero che i francesi vendono nella Saar , essi tuttavia non riforniscono , sul mercato della SZV , che i produttori tedeschi ( SZ AG e Franken ) ; che l'aliquota di mercato della SZV è valutabile ad almeno il 90 _ 95 % ; che questa posizione rende possibile un comportamento indipendente , che le permette d'operare senza tener molto conto dell'attività dei suoi concorrenti ;

considerando che la SZV ha , da un lato , abusato di questa posizione dominante , obbligando i suoi intermediari a non vendere , senza il suo consenso , zucchero proveniente da altri produttori ; che essa ha , in tal modo eliminato praticamente le possibilità degli offerenti esteri di vendere zucchero tramite i commercianti riforniti dalla SZV ; che tale consenso è stato accordato soltanto per l'importazione di qualità speciali di zucchero e di zucchero destinato al traffico di perfezionamento ; che gli interessati hanno affermato che esistono sul mercato della Germania meridionale altri commercianti in grado d'importare liberamente ed una serie d'imprese trasformatrici che s'approvvigionano anche all'estero ; che , cio nonostante , le possibilità di vendita d'offerenti esteri sul mercato della Germania meridionale , il cui elevato livello di prezzi ( assai vicino al prezzo indicativo ) potrebbe essere un incentivo per le esportazioni , sono state sensibilimente limitate , poiché i commercianti riforniti dalla SZV , e quindi a questa legati , non possono più acquistare da loro ; che l'obbligo imposto agli intermediari di non vendere zucchero estero senza esserne stati autorizzati rappresenta un abuso e viola quindi l'articolo 86 , quand'è imposto da un'impresa che detiene una posizione dominante ;

considerando , inoltre , che la SZV ha sfruttato abusivamente la sua posizione dominante accordando uno sconto di fedeltà ;

considerando che la concessione di uno sconto , che non è commisurato al quantitativo di merce acquistato ma che viene accordato soltanto se il fabbisogno annuo è stato acquistato esclusivamente presso la SZV , costituisce una discriminazione ingiustificata per gli acquirenti che , oltre allo zucchero della SZV , acquistano anche zucchero d'altra origine ; che , siccome gli acquirenti dipendono , almeno in parte , dalle forniture della SZV , poiché dispongono di capacità di magazzinaggio insufficienti ed hanno quindi bisogno di forniture regolari , l'inconveniente di perdere lo sconto di fedeltà supera rapidamente il vantaggio costituito dall'acquisto di zucchero da " outsiders " , anche se questi offrono a prezzi più convenienti ;

considerando che gli interessati hanno affermato che lo sconto di fedeltà , applicato già prima dell'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria del mercato dello zucchero , è molto basso , dato che non costituisce che lo 0,3 % del prezzo di vendita e che le offerte degli esportatori francesi sarebbero talmente favorevoli da compensare largamente la perdita dello sconto annuo ; che , inoltre , questo sconto sarebbe talvolta accordato anche in caso d'acquisto presso commercianti esteri ; che frequentemente ( per due terzi dei casi ) , in particolare nella parte occidentale della zona di vendita della SZV , lo sconto di fedeltà sarebbe dedotto direttamente dall'ammontare delle fatture relative alle varie vendite ;

considerando che lo sconto di fedeltà praticato , benché possa apparire piuttosto basso , puo in realtà provocare gli effetti soprammenzionati ; che la perdita dello sconto di fedeltà è assai sensibile anche per un'impresa che ha un fabbisogno annuo medio ; che , per un fabbisogno annuo di 30 000 tonnellate ( che non è un caso raro ) , lo sconto di fedeltà ammonta a 90 000 DM e , per un' fabbisogno di 50 000 tonnellate , a 150 000 DM ; che , se il cliente desidera acquistare da 3 a 5 000 tonnellate all'estero , l'offerta del fornitore straniero deve essere inferiore di 30 DM per tonnellata unicamente per compensare la perdita dello sconto annuo di fedelta ; che , tuttavia , offerte cosi vantaggiose sono praticamente da escludere ; che bisogna , inoltre , tener conto che lo sconto di fedeltà vale pure per gli acquisti futuri del cliente presso i produttori nazionali ; che non è possibile per il cliente far ricorso unicamente ai fornitori esteri , poiché esso è , di fatto , obbligato ad acquistare una parte del suo fabbisogno presso le vicine fabbriche nazionali e deve , dunque , sottostare alle condizioni della SZV in quanto offerente che domina il

considerando che risulta dagli elementi di cui la Commissione è a conoscenza che , almeno in alcuni casi , lo sconto è stato soppresso oppure che il suo mantenimento è stato collegato al fatto che l'impresa interessata cessasse le sue importazioni e che , in tali casi , l'attività d'importazione è effettivamente cessata , benché le offerte dall'estero fossero inferiori a quelle della SZV di 10 _ 20 DM alla tonnellata ; che l'importanza del sistema di sconti di fedeltà risiede in particolare nella possibilità che ne deriva di controllare gli acquisti della clientela presso i produttori esteri , controllo che puo essere facilmente effettuato per la conoscenza delle quantità acquistate in media ogni anno , le quali non subiscono forti variazioni ;

considerando che il fatto che lo sconto sia stato accordato , in qualche caso , malgrado acquisti effettuati presso produttori esteri e che , quindi , il suddetto controllo non sia stato severamente esercitato non modifica la constatazione che il solo annuncio od il solo rischio della soppressione dello sconto impedisce ai clienti d'effettuare altre importazioni , per lo meno in quantità importanti ed in modo sistematico ; che le scarse importazioni verificatesi al di fuori delle forniture da produttore a produttore si spiegano con queste forniture occasionali e provvisoriamente tollerate dalla SZV ;

considerando che il fatto che lo sconto di fedeltà sia stato in alcuni casi liquidato immediamente , ossia che il suo ammontare sia stato dedotto direttamente dall'importo della futtura , è irrelevante , poiché è determinante la circostanza che , nel caso in cui il cliente si sia rifornito presso produttori esteri , egli deve temere che lo sconto non sia più accordato in futuro , non solo per la prossima fornitura , ma anche per quelle successive , il che e , sul piano economico , altrettanto importante che la soppressione dello sconto annuale già dovuto ;

considerando che l'applicazione di un tale sconto di fedeltà fatta da un'impresa che occupa una posizione dominante , per limitare ulteriormente le possibilità d'importazione e per rafforzare e potenziare detta posizione , costituisce un abuso ; che tale abuso di posizione dominante della SZV sul mercato della Germania meridionale è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che il comportamento della SZV rientra dunque nel divieto sancito dall'articolo 86 del trattato ;

4 . considerando che le misure adottate dalla WZV e da Pfeifer e Langen nei confronti dei loro intermediari , per limitare le possibilità d'importazione e d'esportazione , vanno valutare in base all'articolo 85 del trattato ;

considerando che i contratti di commissione stipulati dalla WZV e quelli di rappresentanza commerciale stipulati da Pfeifer e Langen sono accordi che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune , poiché obbligano gli intermediari a rivendere lo zucchero fornito loro dalle suddette società soltanto in un territorio determinato ed a determinati clienti e a non vendere zucchero proveniente da altri produttori né come rappresentati di commercio né per loro proprio conto ;

considerando che tali contratti determinano , oltre alle suddette limitazioni , notevoli difficoltà per la vendita di zucchero importato sul mercato della parte occidentale della cerchia dei fornitori di zucchero destinao al consumo alimentare nel suddetto mercato ; che un attività d'intermediario per altri fornitori in tale mercato non è ammessa se non nel solo caso che essa sia compatibile con gli interessi comuni dei contraenti ; che , anche se un'autorizzazione in tal senso è accordata in un caso particolare , i contraenti conservano la possibilità di controllare tale vendita , sia per quanto riguarda la quantità , che , per cio che concerne la qualità , il fornitore , il cliente e il prezzo ; che , in base agli elementi a conoscenza della Commissione , un tale controllo ha effettivamente avuto luogo ed autorizzazioni sono state accordate soltano per la vendita di qualità particolari di zuccherro e di zucchero destinato ad essere denaturato ; che , pertanto , gli intermediari cosi vincolati non possono più rappresentare una clientela commerciale interssante per i fornitori stranieri , e soprattutto per i fornitori degli altri Stati membri ;

considerando che un'altra limitazione delle possibilità d'importazione deriva dal fatto che la commissione per la vendita di zucchero della WZV è calcolata in funzione della parte del prezzo di vendita che supera il prezzo d'intervento , di modo che i commissionari non hanno interesse alcuno a compromettere il livello generle dei prezzi con la vendita di zucchero importato a condizioni più favorevoli ;

considerando che , in conseguenza della determinazione di zone di vendita , gli intermediari non possono esportare in altri Stati membri lo zucchero prodotto dai membri della WZV ;

considerando che le parti in causa hanno fatto valere che l'articolo 85 , paragrafo 1 , non sarebbe applicabile poiché , in conformità della comunicazione della Commissione del 24 dicembre 1962 relativa ai contratti di rappresentanza eslusiva stipulati con rappresentati di commercio ( 15 ) i contratti di commissione e di rappresentanza di commercio di commissione e di rappresentanza di commercio non sarebbero soggetti al divieto sancito dal suddetto articolo ; che si tratterebbe d'intermediari di vendita dei committenti ; che il divieto di concorrenza sarebbe non soltanto legalemente sancito , ma risulterebbe anche dal particolare rapporto di fedeltà che il legal al committente ;

considerando che , nella citata comuicazione , la Commissione ha precisato che il criterio determinante non è dato dalla denominazione , bensi dalla funzione del rappresentate di commercio ; che essa ha definito il ruolo del rappresentante di commercio come quello di un organo ausiliario integrato nell'impresa del committente ed ha considerato l'impegno di lavorare per un certo periodo esclusivamente per un commitente come una conseguenza dell'obbligo particolare di tutela reciproca degli interessi che esiste tra il rappresentante di commercio e il suo committente e quindi non già come una restrizione della concorrenza ; che il fatto che determinati intermediari siano definiti rappresentanti di commercio o commissionari nei contratti stipulati con i loro fornitori non esenta la Commissione dall'esame della loro reale funzione economica ;

considerando che la particolarità del caso in esame sta nel fatto che gli intermediari definiti commissionari o rappresentanti di commercio non lavorano per un solo committente ; che essi operano non soltanto per la WZV , ma anche per alcuni dei suoi membir e per la NWZV ; che , nella misura in cui il committente è d'accordo , essi possono agire nella loro zona di vendita anche in qualità di intermediari per altri produttori ; che la loro attività di commercianti di zucchero destinato ad essere denaturato , e più particolarmente di zucchero destinato ad essere venduto sui mercati di paesi terzi , è molto più importante ;

considerando che , di conseguenza , gli intermediari non lovarano per un solo commitente , ma esercitano in larga misura funzioni di commercianti indipendenti , soprattuto per le vendite sul mercato mondiale ; che , pure sul mercato nazionale , essi lavorano simultaneamente per varie imprese con l'accordo di queste ultime ;

considerando che , in tali condizini , gli intermédiari della WZV e di Pfeifer e Langen non assumono necessariamente la funzione d'organi ausiliari ; che essi non sono integrati nell'impressa del loro committente , cio che ostacolerebe l'applicazione dell'articolo 85 ;

considerando che i contratti di distribuzione della WZV e di Pfeifer e Langen , in quanto disciplinano le importazioni e le esportazioni di zucchero tra Stati membri , non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 2 , primo capoverso , del regolamento n . 17 ; che , in mancanza di notifica , essi sono dunque vietati , senza che sia possibile esaminarli in base alle disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 3 ;

considerando che , anche nell'ipotesi che i contratti di vendita non siano soggetti all'obbligo di notifica , la Commissione ritiene che non ricorrano le condizioni per una dichiarazione d'esenzione ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 3 ; che non si comprende come il divieto d'importare , senza il consenso dell'industria saccarifera nazionale comporti per la distribuzione dei prodotti un rilevante vantaggio obbiettivo , che sia atto a compensare gli inconvenienti che ne derivano sul piano della concorrenza e riservi agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ;

F

considerando che il comportamento della R . T . , di Say , Béghin , Générale Sucriére , Lebaudy-S . U . C . , Sucre-Union e Sucres e Denrées per quanto riguarda le gare per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi deve essere valutato in base all'articolo 85 del trattato ;

considerando che la concertazione tra i suddetti produttori di zucchero ha avuto per oggetto e per effetto d'impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che tale concertazione ha avuto luogo sia per i quantitativi oggetto delle gare per l'esportazione verso i paesi terzi sia per le relative restituzioni ; che , in un sistema di gare , il gioco della concorrenza deve necessariamente poter aver libero campo ; che , se le offerte fatte dai partecipanti ad una gara non sono più il risultato di un calcolo economico individuale , ma derivano dalla conoscenza delle offerte degli altri partecipanti e da una concertazione con essi , il gioco della concorrenza è impedito o , per lo meno , falsato e ristretto ; che , benché le gare riguardino le esportazioni fuori della Comunità , esse concernono zucchero prodotto all'interno di essa , e che quindi il gioco della concorrenza è stato impedito , falsato o ristretto all'interno della Comunità ;

considerando che tale concertazione è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che , infatti , sono i principali produttori di vari Stati membri , la Francia ed il Belgio ( paesi che hanno le principali eccedenze di zucchero ) , che si sono concertati e che , pertano , hanno potuto far variare i quantitativi di zucchero che , senza tale concertazione , ciascuno di essi avrebbe venduto sui mercati dei paesi membri della Comunità ; che , inoltre , benché il sistema di gare previsto dalla regolamentazione comunitaria miri a smerciare globalmente una certa quantità di zucchero sul mercato mondiale , se le restituzioni sono attribuite dal gioco della concorrenza a coloro che hanno presentato le offerte più basse , i produttori rimangono nell'incertezza circa le loro possibilità d'esportare lo zucchero nei paesi terzi ; che , in base ai risultati delle gare , taluni produttori piuttosto che altri saranno obbligati a vendere quantitativi eccendentari di zucchero negli altri Stati membri della Comunità ; che in tal modo , la concertazione ha potuto provocare una modifica dei quantitativi commercializzati all'interno della Comunità da parte dei principali produttori francesi e belgi ; che , inoltre , come risulta dalla corrisppondenza commerciale delle imprese interessate , il fatto di disporre nel quadro di tali gare di una certa garanzia di sbocco per considerevoli quantitativi di zucchero e con rilevanti profitti è stato sicuramente uno degli elementi determinanti per la commercializzazione delle eccedenze dei suddetti produttori ; che tale concertazione alle altre adottare dagli interessati per proteggere taluni mercati nazionali ;

considerando che il fatto che la Commissione ha la possibilità di non dar seguito ad una gara di determinare cosi i quantitativi che saranno esportati sul mercato mondiale , non impedisce di concludere che la suddetta concertazione è suscettibile di pregiudicare il commercio fra Stati membri ; che , infatti , la Commissione non ha la possibilità di fissare a modo suo le condizioni per l'esportazione dello zucchero , tanto per le restituzioni che per i quantitativi , poiché è limitata nella sua scelta dalle offerte che le sono fatte dai produttori ; che essa puo , pertanto , fissare tali condizioni soltanto in relazione a tali offerte ; che , anche se la Commissione ha globalmente , per l'insieme di una campagna , un certo controllo delle esportazioni comunitarie , i produttori hanno la possibilità di modificare con la loro concertazione i risultati dell varie gare ;

considerando che questa pratica concordata rientra nel divieto sancito dall'articolo 85 paragrafo 1 del trattatto ;

III

considerando che le pratiche concordate summenzionate e soggette al divieto sancito dall'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato non possono beneficiare delle eccezioni previste dall'articolo 2 , paragrafo 1 , primo capoverso , del regolamento n . 26 ;

considerando che la prima di tali eccezioni , e cioe quella concernente " accordi , decisione , pratiche che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato " , non puo essere affatto invocata in presenza di un'organizzazione comune dei mercati che non lascia più sussistere le organizzazioni nazionali di mercato ; che dal terzo capoverso della motivazione del regolamento n . 26 risulta che la seconda di tali eccezioni , e cioè quella prevista a favore degli " accordi , decisioni e pratiche necessarie per il conseguimento degli obbiettivi enunciati nell'articolo 39 del trattato " , puo essere invocata soltanto qualora l'applicazione dell'articolo 85 , paragrafo 1 , pregiudichi il conseguimento degli obbiettivi della politica agricola comune nel settore dello zucchero ; che i mezzi necessari a tale conseguimento sono stati precisati dalle disposizioni del regolamento n . 1009/67/CEE e dei suoi regolamenti d'applicazione ( in particolare , prezzo minimo delle barbabietole , meccanismi di sostegno dei prezzi dello zucchero , quote base e quote massime di produzione per ogni impresa , misure destinate a favorite la vendita della produzione eccedentaria ) e che le pratiche concordate in esame non hanno nulla e che vedere esse siano esaminate ( separazione artificiale del mercato comunitario dello zucchero per uso alimentare , discriminazione nelle forniture , misure per limitare le importazioni , concertazione per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi ) ;

considerando che i mezzi previsti per il conseguimento degli obbiettivi della politica agricola comune nel settore dello zucchero devono permettere il funzionamento e lo svillupo del mercato comune dello zucchero , come è previsto dall'articolo 38 , paragrafo 4 , del trattato , ossia la libera circolazione di tale prodotto da uno Stato membro all'atro ; che , infatti , se il regolamento 1009/67/CEE prevede quantitativi di base per ciascuno Stato membro , tali quantitativi di base sono soltanto elementi di calcolo delle quote da attribuire a ciascuna impresa al solo fine di porre dei limiti alle garanzie di prezzo e di sbocco e non sono dunque una forma di ripartizione della produzione fra gli Stati membri ;

considerando che tra gli obbiettivi della politica agricola comune definiti all'articolo 39 del trattato , le motivazioni del regolamento n . 1009/67/CEE sottolineano l'importanza delle garanzie necessarie per l'impiego ed il tenore di vita dei produttori bieticoli e di canne da zucchero della Comunità ; che le pratiche concordate i esame , da un lato , non rientrano nel contesto degli strumenti previsti a tal fine dalla regolamentazione comunitaria ed appena ricordati e , dall'altro , sono state messe in atto per scopi totalmente estranei a tali obbiettivi ;

considerando , inoltre , che la concertazione per le gare comunitarie riguaranti le restituzioni all'esportazione conduce a falsare la concorrenza tra gli operatori , la quale costituisce lo scopo stesso del sistema di gare previsto dal regolamento n . 1009/67/CEE ;

considerando che , pertanto , le pratiche concordate in esame non possono in alcun modo essere considerate necessarie al conseguimento degli obbiettivi dell'articolo 39 del trattato nel settore zucchero e che esse sono addirittura contrarie alle misure previste dalla regolamentazione comunitaria come necessarie al conseguimento dei citati obiettivi in questo settore ;

IV

1 . Considerando che , a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni degli articoli 85 ed 86 , essa puo obbligare , mediante decisione , le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata ; che , sulla base degli elementi che precedono , la Commissione è in grado di constatare , nella fattispecie , delle infrazioni alle disposizioni degli articoli 85 e 86 ( vedasi l'articolo 1 della presente decisione ) o che , a norma dell'articolo 3 del citato regolamento , essa obbliga le imprese interessate a porre fine a tali infrazioni ;

2 . considerando che , in base all'articolo 15 , paragrafo 2 a ) , regolamento n . 17 , la Commissione puo , mediante decesione , infliggere alle imprese ed associazioni d'imprese ammende che variano da un minimo di mille ad un massimo di un milione di unità di conto , con facoltà d'aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese partecipanti , quando , intenzionalmente o per negligenza , commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo , 1 , o dell'articolo 86 , del trattato ;

considerando che le infrazioni costituite dalle pratiche concordate summenzionate sono state compiute intenzionalemente ; o quanto meno per negligenza , poiché gli interessati conoscevano , o almeno avrebbero devuto conoscere , gli effetti restrittivi sulla concorrenza di tali pratiche concordate ; che le misure che i diversi interessati hanno preso nei riguardi dei loro intermediari , di alcuni compratori od in occasione di gare per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ( vedasi II-E ed F ) devono essere valutate , ai fini della fissazione dell'ammontare delle ammende , in collegamento con le pratiche concordate alle quali tali imprese hanno preso parte ( vedasi II A/D ) ;

considerando che per determinare l'ammontare delle ammende si deve tener conto , a norma dell'articolo 15 paragrafo 2 , della gravità e della durata delle infrazioni ;

a ) considerando che per la valutazione della gravità delle infrazioni si devono fare le seguenti osservazioni generali ;

considerando che va tenuto presente , da un lato , che si tratta d'un prodotto d'importanza particolare per il consumatore e che le misure adottare dagli interessati contrastano chiaramente con l'obbiettivo del trattato C . E . E . di realizzare l'integrazione dei mercati ; che , a questo proposito , non va trascurato il fatto che le singole pratiche concordate mirano allo stesso scopo , quantunque le modalità d'applicazione varino secondo le particolarità di ciascun mercato e le diverse situazioni d'approvvigionamento in zucchero ; che ogni pratica concordata ha per effetto di ridurre al minimo le possibilità d'importare liberamente lo zucchero , senza il controllo dei produttori nazionali ;

considerando che conviene , d'altro lato , tener presente la produzione ed il commercio dello zucchero sono stati regolati fino al 30 giugno 1968 da organizzazioni nazionali di mercato che stabilivano anche le zone di vendita per la commercializzazione dello zucchero ; che si spiega cosi il persistere di vecchie abitudini ed il lento adattamento e sfruttamento delle possibilità che l'organizzazione comunitaria del mercato dello zucchero ha aperto per un libero commercio intracomunitario di tale particolarità del mercato comunitario dello zucchero , la cui organizzazione , benché comporti talune restrizioni , non elimina tuttavia la possibilità di concorrenza ;

considerando che , in generale , la durata delle infrazioni si è protratta per vari anni ;

b ) considerando che nel fissare l'ammontare delle ammende a carico delle singole imprese , si deve tener conto della natura e della durata delle infrazioni a cui hanno partecipato , dell'importanza del loro concorso e della loro posizione sui rispettivi mercati e nei confronti dei loro clienti ;

considerando che la R . T . ha preso parte sia alla pratica concordata per l'esportazione in Italia , sia a quella riguardante la politica commerciale con SU e CSM nonché con Pfeifer e Langen , sia a quella per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi ; che essa ha fatto valere , sul mercato belgo-lussemburghese , la propria influenza nei confronti dei suoi acquirenti più importanti e più capaci d'effettuare eventuali esportazioni ;

considerando che Sucres e Denrées , ha preso parte alla concertazione per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'esportazione in Italia ed ha occupato una funzione nell'organizzazione di tale esportazione , coordinando la totalità delle offerte e negoziando con Eridania le condizioni di fornitura ;

considerando che Say ha svolto un ruolo importante nel gruppo dei fornitori francesi e belga per l'esportazione in Italia ed ha anche partecipato alla concertazione per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'esportazione , mentre non ha partecipato alle pratiche riguardanti gli altri mercati della Comunità ;

considerando che Béghin non soltanto è il produttore più importante del gruppo di fornitori francesi e belga per l'esportazione in Italia ed ha partecipato alla concertazione per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'esportazione , ma ha anche effettuato ingenti forniture dirette ai suoi concorrenti tedeschi ( SZ AG e Franken ) ;

considerando che la Générale Sucrière ha partecipato sia alle pratiche concordate per l'esportazione verso l'Italia sia alla concertazione per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'espotazione ; che , nel corso della campagna 1971/1972 , ha assunto il controllo di Lebaudy-Sommier , anch'essa partecipante al gruppo dei fornitori francesi e belga per l'esportazione in Italia ;

considerando che Eridania è stata l'impresa attorno alla quale si è organizzato il gruppo degli importatori italiani per controlare la vendita in Italia dello zucchero prodotto negli altri paesi della CEE ; che è stata Eridania a promuovere ed a mettere a punto gli accordi di fornitura con i produttori francesi , belga e della Germania meridionale ; che , grazie all'organizzazione concordata di tali forniture , Eridania ha potuto mantenere ed anche rafforzare la sua posizione sul mercato italiano ;

considerando che la Società Italiana per l'Industria degli Zucchero , passata recentemente sotto il controllo del " Gruppo Padano " , ha sempre partecipato all'attività del gruppo degli importatori italiani ed è spesso riuscita a trar profitto dalle gare , grazie alle offerte presentate d'intesa col gruppo dei fornitori ;

considerando che la Cavarzere _ Produzioni Industriali , che forma con la Società Generale di Zuccherifici , a quale ha recentemente incorporato lo Zuccherificio e Raffineria di Pontelongo , un solo ed unico gruppo ( Gruppo Padano ) , ha anche , essa sempre participato all'attività del gruppo degli importatori italiani ed ha beneficiato dei risultati ottenuti dal gruppo alle gare per l'importazione di zucchero in Italia ;

considerando che la Romana Zucchero e lo Zuccherificio del Volano sono state sempre legate tra di loro , in particolare per quanto riguarda la politica commerciale , e che esse sono recentemente passate sotto il controllo dell'A . I . E . ; che queste imprese sono sempre state solidali con l'attività del gruppo degli importatori e che l'A . I . E . , al pari dello Zuccherificio del Volano , ha anch'essa profittato dei risultati conseguiti alle gare , sebbene in misura minore rispetto alle imprese già citate ( la Romana Zucchero ha partecipato solo occasionalmente alle gare , per quantità minime ) ;

considerando che la S . A . D . A . M . è nella stessa situazione dell'A . I . E . e dello Zuccherificio del Volano per quanto riguarda la sua partecipazione alle gare della Cassa Conguaglio Zucchero ;

considerando che SU e il principale produttore olandese di zucchero , e come tale , è interessato ed ha partecipato in larga misura al controllo delle importazioni nei Paesi Bassi , in collaborazione coi principali offerenti potenziali , la R . T . e Pfeifer e Langen ;

considerando che per CSM valgono , in linea di massima , le stesse considerazioni ; che la minore aliquota di mercato e la minore influenza sul mercato nazionale costituiscono , tuttavia , un elemento a favore della fissazione di una ammenda inferiore a quella di SU ;

considerando che Pfeifer e Langen , in ragione della sua produzione e della sua influenza in seno alla WZV , è l'impresa più importante della parte occidentale della Germania federale che essa ha svolto un'azione decisiva per porre sotto il proprio contrllo , a partire dall campagna 1968/1969 , una aprte essenziale delle importazioni di zucchero nella sua zona di vendita , grazie alla cooperazione con la R . T . , sia effettuando presso i suoi concorrenti esteri acquisti per una parte notevole del fabbisogno non soddisfatto , sia accordandosi con la R . T . affinché quest'ultima non desse seguito , a parte le forniture da produttore a produttore , alle offerte di concorrenti nella sua zona di vendita ; che , d'altra parte , Pfeifer e Langen ha preso parte , durante tra produttori per il mercato olandese consistente in forniture dirette di zucchero ai produttori olandesi ;

considerando che la SZ AG è uno dei principali produttori saccariferi della Comunità ed esercita un'influenza preponderante in seno alla SZV ; che essa ha partecipato per una sola campagna ( 1969/1970 ) all'attività d'esportazione verso l'Italia , ma che ha pero continuato anche in seguito , in accordo con i produttori italiani , ad esportare il suo zucchero in Italia soprattutto con forniture dirette ai suddetti produttori ; che essa ha gradualmente intensificato i suoi acquisti di zucchero da Sucre-Union e Béghin , riducendo cosi notevolmente la spinta concorrenziale sul mercato della Germania meridionale che questi quantitativi di zucchero avrebbero potuto provocare se venduti liberamente ;

considerando che anche l'attività della SVZ deve essere valutata nel contesto succitato ; che essa è stata incaricata della distribuzione dello zucchero della SZ AG e degli altri suoi membri nella parte meridionale della Germania ;

considerando che non v'e motivo di fissare un'ammenda nei confronti di Sucre-Union ; che quest'impresa ha si pertecipato all'attività del gruppo dei fornitori francesi e belga per l'esportazione sul mercato italiano , alle intese per le forniture dirette a concorrenti tedeschi , nonché alla concertazione per le offerte da presentare alle gare per le restituzioni all'esportazione versio i paesi , ma che è stata l'unica impresa che , nei limiti del possibile , ha sempre svolto un ruolo di " outsider " ed ha effettuato , oltre alle forniture dirette a concorrenti esteri , anche vendite di una certa importanza a commercianti ed industrie trasformatrici del paese di destinazione ; che lo stesso vale per Lebaudy-S . U . C . , poiché quest'impresa data la sua limitata quota di mercato e la sua dipendenza economica da Générale Sucrière , ha svolto un ruolo modesto ed ha inoltre effettuato forniture individuali , relativamente importanti , a livello intracomunitario ; che a partecipazione delle imprese italiane Romana Zucchero , Società Generale di Zuccherifici ( ex-Pontelongo ) e Zuccherificio di Sermide alle pratiche concordate mese in atto dal gruppo degli importatori e da quello dei fornitori sul mercato italiano è stata occassionale e quantitativamente molto limitata e che non vi è percio motivo di prevedere ammende a loro carico ; che neppure nei confronti di Franken appare giustificata l'imposizione di un'ammenda poiché il ruolo da essa svolto nell'organizzazione delle vendite nella Germani meridionale non è stato imporante e perché , nel rifornirsi direttamente presso i concorrenti esteri , non ha fatto altro che seguire l'esempio della SZ AG ; che pure per quanto riguarda la WZV non v'è motivo di prevedere ammende ; che appare sufficiente obbligare tutte queste imprese a porre fine alle infrazioni constatate , senza ulteriori sanzioni a loro carico ;

considerando che , sulla base di quanto sopra esposto , la Commissione ritiene opportuno fissare le ammende di cui all'articolo 3 della presente decisione ;

3 . considerando che la presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 dle Trattato C . E . E . ;

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Si constata che sono state commesse le seguenti infrazioni all'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che istituisce la Comunita economica europea :

1 . Eridania , Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri , Cavarzese _ Produzioni Industrali , Società Generale di Zuccherifici , Agricola Industriale Emiliana ( A . I . E . ) , Zuccherificio del Volano , Romana Zucchero , S . A . D . A . M . , Zuccherificio di Sermide , da un lato , e Sucres e Denrées , Béghin , Sucre-Union , Say , Générale Sucrière , Lebaudy-S . U . C . , Reffinerie Tirlemontoise e Sueddeutsche Zucker AG , dall'altro , hanno violato , dalla fine della campagna 1968/1969 , l'articolo 85 , paragrafo 1 , per aver messo in atto un pratica concordata avente per oggetto e per effetto di controllare le forniture di zucchero sul mercato italiano e di proteggere cosi tale mercato ;

2 . Suiker Unie e Centrale Suiker Maatschappij , da un lato , e la Raffinerie Tirlemontoise nonché Pfeifer e Langen , dall'altro , hanno violato , a partire dalla campagna 1968/1969 ( Pfeifer e Langen , soltanto dalla campagna 1970/1971 ) , l'articolo 85 , paragrafo 1 , per aver messo in atto una pratica concordata avente per oggetto e per effetto di controllare le forniture di zucchero sul mercato olandese provenienti dal Belgio e dalla parte occidentale della Germania federale e di proteggere cosi tale mercato ;

3 . Pfeifer e Langen , da un lato , e la Rafinerie Tirlemontoise , dall'altro , hanno violato , a partire dalla campagna 1968/1969 , l'articolo 85 , paragrafo 1 , per aver messo in atto una pratica concordata avente per oggetto e per effetto di controllare le forniture di zucchero belga sul mercato della parte occidenale della Germania federale e di proteggere cosi tale mercato ;

4 . Sueddeutsche Zucker AG e Franken , da un lato , e Beghin nonché Sucre-Union , dall'altro , hanno violato , a partire dalla campagna 1970/1971 , l'articolo 85 , paragrafo 1 , per aver messo in atto una pratica concordata avente per oggetto e per effetto di controllare le forniture di zucchero francese nella parte meridionale della Germania federale e di proteggere cosi tale mercato .

2 . Si constata che le seguenti misure , rilevate nel quadro delle pratiche concordate sopra esposte , contravvengono di per sé stesse all'articolo 86 od all'articoloo 85 , paragrafo 1 , del trattato :

1 . Raffinerie Tirlemontoise ha violato , a partie dalla campagna 1968/1969 , l'articolo 86 , per aver sottoposto a pressioni economiche gli esportatori belgi onde obbligarli a limitare le loro esportazioni ;

2 . Suiker Unie e Centrale Suiker Maatschappij hanno violate , durante la campagna 1969/1970 , l'articolo 86 per aver sottoposto a pressioni economiche gli importatori olandesi onde obbligarli a limitare le loro importazioni ;

3 . Suedzucker Verkauf GmbH ha violato , a partire dalla campagna 1968/1969 , l'articolo 86 , per aver impedito ai suoi intermediari di vendere zucchero d'altre provenienze e per aver vincolato i propri clienti mediante sconti di fedeltà ;

4 . Westdeutsche Zuckervertriebsgesellshaft e Pfeifer e Langen hanno violato , a partire dalla campagna 1968/1969 , l'articolo 85 , paragrafo 1 , per aver stipulato accordo con gli intermediati tali da restringere le loro possibilità d'importare e d'esportare zucchero all'interno della Comunità ;

3 . Si costata che la Reffinerie Tirlemontoise , Say , Béghin , Génerale Sucriere , Lebaudy-S . U . C . , Sucre-Union e Sucres e Denrées hanno violato nell'ano 1970 l'articolo 85 , paragrafo 1 , per aver concordato tra loro , ai fini della partecipazione alle gare indette dalla Commissione , gli importi da richiedere come restituzioni per l'esportazione nei Paesi , terzi , nonché i quantitativi da offrire .

Articolo 2

Le precitate imprese devono porre immediatamente fine alle infrazioni accertate .

Articolo 3

1 . Sono inflitte le seguenti ammende :

a ) a carico della Raffinerie Tirlemontoise , un'ammenda di 1 500 000 ( un milione cinquecentomila ) unita di conto , pari a 75 000 000 ( settantacinque milioni ) di franchi belgi ,

b ) a carico di Sucres e Denrées , un'ammenda di 1 000 000 ( un milione ) d'unita di conto , pari a 5 554 190 ( cinque milioni cinquecentocinquanta-quattromilacentonovanta ) franchi francesi ,

c ) a carico della Société des Raffineries et Sucreries Say , un'ammenda di 500 000 ( cinquecentomila ) unità di conto , pari a 2 777 095 ( due milioni settecentosettantasettemilanovantacinque ) franchi francesi ,

d ) a carico della Société F . Béghin S . A . , un'ammenda di 700 000 ( settecentomila ) unita di conto , pari a 3 887 933 ( tre milioni ottocentoottantasettemilanovecentotrentatré ) franchi franchesi ,

e ) a carico della Générale Sucrière S . A . un'ammenda di 400 000 ( quatrocentomila ) unità di conto , pari a 2 221 676 ( due milioni duecentoventunmilaseicentosetantasei ) franchi francesi ,

f ) a carico della Eridania Zuccherifici Nazionali SpA , un'ammenda di 1 000 000 ( un milione ) di unità di conto , pari a 625 000 000 ( seicentoventicinque milioni ) di lire italiane ,

g ) a carico della Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri SpA , un'ammenda di 300 000 ( trecentomila ) unità di conto , pari a 187 500 000 ( centootantasette milioni cinquecentomila ) lire Italiane ,

h ) a carico della Cavarzer _ Produzioni Industriali , un'ammenda di 200 000 ( duecentomila ) unità di conto , pari a 125 000 000 ( centoventicinque milioni ) di lire italiane ,

i ) a carico della Agricola Industriale Emiliana ( A . I . E . ) SpA , un'ammenda di 100 000 ( centomila ) unità di conto , pari a 62 500 000 ( sessantadue milioni cinquecentomila ) lire italiane ,

j ) a carico dell Zuccherificio del Volano SpA , un'ammenda di 100 000 ( centomila ) unità di conto , pari a 62 500 000 ( sessantadue milioni cinquecentomila ) lire italiane ,

k ) a carico della S . A . D . A . M . SpA , un'ammenda di 100 000 ( centomila ) unità di conto , pari a 62 500 000 ( sessantadue milioni cinquecentomila ) lire italiane ,

l ) a carico della Cooperative Vereniging Suiker Unie U . A . , un'ammenda di 800 000 ( ottocentomila ) unità di conto , pari a 2 896 000 ( due milioni otocentonovantaseimila ) fiorini olandesi ,

m ) a carico della Centrale Suiker Maatschappij N . V . , un'ammenda di 600 000 ( seicentomila ) unità di conto , pari a 2 172 000 ( due milioni centosettantaduemila ) fiorini olandesi ,

n ) a carico di Pfeifer e Langen , un'ammenda di 800 000 ( ottocentomila ) unità di conto , pari a 2 928 000 ( due milioni novecentoventottomila ) marchi tedeschi ,

o ) a carico della Sueddeutsche Zucker AG , un'ammenda di 700 000 ( settecentomila ) unità di conto , pari a 2 562 000 ( due milioni cinquecentosessantaduemila ) marchi tedeschi ,

p ) a carico della Suedzucker Verkauf GmbH , un'ammenda di 200 000 ( ducentomila ) unità di conto , pari a 732 000 ( settecentorrentaduemila ) marchi tedeschi ,

2 . La presente decisione costituisce titolo esecutivo , a norma dell'articolo 192 del trattato CEE , nei confronti delle quali è stata inflitta un'ammenda .

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

_ Raffinerie Tirlemontoise S . A .

182 , avenue de Tervueren

1040 Bruxelles

_ N . V . Centrale Suiker Maatschappij N . V .

Herengracht 493

NL Amsterdam-C

_ Cooperatieve Vereniging Suiker Unie U . A .

Boompjes 55

NL Rotterdam

_ Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft mbH e Co KG

D 5 Koeln 1

Rothgerbach 5

_ Pfeifer e Langen

D 5 Koeln

Postfach 190 108

_ Suezucker Verkauf GmbH

D 637 Oberursel

Hohemarktstrasse 152

_ Sueddeutsche Zucker AG

D 68 Mannheim 1

Maximilianstrasse 10 , Postfach 2066

_ Zuckerfabrik Franken GmbH

D 8703 Ochsenfurt

Marktbreitenstrasse 72 , Postfach 21

_ Sucre-Union S . A .

14 , rue de Bassano

F 75 Paris ( 16e )

_ Société des Rafineries et Sucreries Say

18 , rue Vaneau

F 75 Paris ( 7e )

_ Société F . Béghin S . A .

F 59 Thumeries

_ Générale Sucrière S . A .

25 , avenue Franklin D . Roosevelt

F 75 Paris ( 8e ) $_ Société Nouvelle de Raffinerie Lebaudy-Sommier S . A .

122 , avenue de Neuilly

F 75 Neuilly sur Seine

_ Groupement d'Intérêt Economique Lebaudy-S . U . C .

336 , rue Saint-Honoré

F 75 Paris

_ Sucres e Denrées S . A .

55 , avenue Kléber

F 75 Paris ( 16e )

_ Eridania Zuccherifici Nazioanli SpA

Corso Podestà , 2

I 16128 Genova

_ Società Generale di Zuccherifici ( Société Générale de Sucreries )

8 , rue Montoyer

1040 Bruxelles

_ Cavarzere-Produzioni Industriali

Via San Fermo , 39

I Padova

_ Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri SpA

Via Corsica , 19

I Genova

_ Romana Zucchero SpA

Via XX Settembre , 29/4

I Genova

_ Zuccherifico del Volano SpA

Via XX Settembre , 29/4

_ Agricola Industriale Emiliana ( A . I . E . ) SpA

Via Indipendenza , 67

I Bologna

_ S . A . D . A . M . SpA

Piazza Galileo , 6

I Bologna

_ Zuccherifico di Sermide SpA

Via Polleri , 3

I Genova

Fatto a Bruxelles , il 2 gennaio 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

S.L . MANSHOLT