31973D0101(01)

Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1 gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 01/01/1973 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0115


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

del 1 º gennaio 1973

portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ( Stati membri delle Comunita europee ), il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunita europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio delle Comunità europea, del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 2,

considerando che il Regno di Norvegia non ha depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica e non è quindi divenuto membro delle Comunità europee ;

considerando che, di conseguenza, è indispensabile adattare talune disposizioni elencate agli articoli 2 di cui sopra ;

considerando inoltre che occorre adattare o dichiarare caduche le disposizioni dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati che si riferiscono nominalmente alla Norvegia,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 3 del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ( Stati membri delle Comunità europee ), il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e na Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, à sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 3

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimette * e copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. »

Articolo 2

L'articolo 3 della decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 3

La presente decisione, redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

Articolo 3

L'articolo 1, terzo trattino, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« - per " nuovi Stati membri " s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

Articolo 4

L'articolo 10 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 10

L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

" Il numero dei delegati è fissato come segue :

Belgio : 14

Danimarca : 10

Germania : 36

Francia : 36

Irlanda : 10

Italia : 36

Lussemburgo : 6

Paesi Bassi : 14

Regno Unito : 36. " »

Articolo 5

L'articolo 11 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 11

L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione :

" La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri : Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. " »

Articolo 6

L'articolo 12 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 12

L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dalle seguenti disposizioni :

" Articolo 28

Il Consiglio, quando è consultato dall'Alta Autorità, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorità ottiene l'approvazione :

- della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendenti i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità ;

- o, in caso di parità dei voti, e se l'Alta Autorità mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio ; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata : Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 41 voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti. " »

Articolo 7

L'articolo 13 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati à sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 13

L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA é sostituíto dalla seguente disposizione :

" Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di otto noni dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea. " »

Articolo 8

L'articolo 14 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 14

L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni :

" Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione :

Belgio : 5

Danimarca : 3

Germania : 10

Francia : 10

Irlanda : 3

Italia : 10

Lussemburgo : 2

Paesi Bassi : 5

Regno Unito : 10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno :

- quarantun voti, quando in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

- quarantun voti che esprimono il voto favorevole di almeno sei membri negli altri casi. " »

Articolo 9

L'articolo 17 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 17

L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

" La Corte di giustizia è composta di nove giudici. " »

Articolo 10

L'articolo 19 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 19

L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni :

" Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente cinque e quattro giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali. " »

Articolo 11

L'articolo 21 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 21

L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

" Il numero dei membri del Comitato e fissato come segue :

Belgio : 12

Danimarca : 9

Germania : 24

Francia : 24

Irlanda : 9

Italia : 24

Lussemburgo : 6

Paesi Bassi : 12

Regno Unito : 24. " »

Articolo 12

L'articolo 23 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 23

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA è sostituito dalla seguente disposizione :

" Il Comitato e composto da ventisette membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. " »

Articolo 13

L'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati e sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 24

1. L'articolo 131 del trattato CEE e completato dalla menzione del Regno Unito fra gli Stati membri citati nella prima frase di detto articolo.

2. L'elenco riportato dall'allegato IV del trattato CEE e completato dalla menzione dei seguenti paesi e territori :

Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi

Bahama

Bermude

Brunci

Honduras britannico

Isole dei Caimani

Isole Falkland e dipendenze

Isole Gilbert ed Ellice

Isole della Linea meridionali e centrali

Isole Salomone britanniche

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Montserrat

Pitcairn

Sant'Elena e dipendenze

Seicelle

Stati associati del Mar dei Caraibi : Antigua, Dominica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nevis/Anguilla

Territorio antartico britannico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano. »

Articolo 14

L'articolo 25 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 25

All'articolo 79 del trattato CECA e aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma cosi redatto :

" In deroga al comma precedente :

a ) Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al piú tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimetterá copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b ) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c ) Le disposizioni del presente trattato soro applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione del Consiglio del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio. " »

Articolo 15

1. l'articolo 26, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguinti :

« 1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione :

" 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. " ».

2. L'articolo 26, paragrafo 3, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« 3. All'articolo 227 del trattato CEE è aggiunto un paragrafo 5 cosi redatto :

" 5. In deroga ai paragrafi precedenti :

a ) Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterá copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato si applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b ) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c ) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunitá europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972. " »

Articolo 16

L'articolo 27 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 27

All'articolo 198 del trattato CEEA è aggiunto un comma cosi redatto :

" In deroga ai commi precedenti :

a ) Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare me liante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b ) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c ) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

d ) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972. " »

Articolo 17

L'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« 4. I nuovi Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune. La Dinamarca ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 º gennaio 1974. »

Articolo 18

L'articolo 43, secondo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Per la Danimarca tale periodo è fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque. »

Articolo 19

L'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« 2. Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune negli scambi all'interno della Comunità. La Danimarca ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 º gennaio 1974. »

Articolo 20

L'articolo 51, paragrafo 3, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« 3. Tuttavia per il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello costatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione. »

Articolo 21

L'articolo 101 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 101

Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 è esteso a dodici miglia per le zone seguenti :

1. Danimarca :

- le Faeroeer,

- la Groenlandia,

- la costa occidentale, da Thyboroen a Blaavandshuk.

2. Francia :

Le coste dei dipartimenti : Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère e Morbihan.

3. Irlanda :

- le coste settentrionale ed occidentale, da Lough Foyle a Cork Harbour nel Sud-Ovest,

- la costa orientale, da Carlingford Lough a Carnsore Point, per la pesca dei crostacei e dei molluschi ( " shellfish " ).

4. Regno Unito :

- le Shetland e le Orcadi,

- il Nord e l'Est della Scozia, da Capo Wrath a Berwick,

- il Nord-Est dell'Inghilterra, dal fiume Coquet a Flamborough Head,

- il Sud-Ovest, da Lyme Regis a Hartland Point ( comprese 12 miglia marine intorno a Lundy Island ),

- la Contea di Down. »

Articolo 30

L'articolo 155 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 155

I testi degli Atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese ed in lingua inglese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione. »

Articolo 31

L'articolo 159 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 159

Il governo della Repubblica francese rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato. »

Articolo 32

L'articolo 160 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 160

Il governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca.

I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati redatti in lingua danese, in lingua inglese, in lingua irlandese ed in lingua norvegese sono allegati al presente Atto. I testi redatti in lingua danese, in lingua inglese ed in lingua irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati. »

Articolo 33

L'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è oggetto degli adattamenti di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 34

Negli allegati II, VII, X e XI dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate le menzioni, i termini e le date relativi al Regno di Norvegia.

Articolo 35

L'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

" Articolo 3

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono :

- il Regno del Belgio ;

- il Regno di Danimarca ;

- la Repubblica federale di Germania ;

- la Repubblica francese ;

- l'Irlanda ;

- la Repubblica italiana ;

- il Granducato del Lussemburgo ;

- il Regno dei Paesi Bassi ;

- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. " »

Articolo 36

L'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati e sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca e sostituito dalle seguenti disposizioni :

" 1. Il capitale della Banca è di due miliardi e venticinque milioni di unità di conto ; le quote vottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :

Germania : 450 milioni

Francia : 450 milioni

Regno Unito : 450 milioni

Italia : 360 milioni

Belgio : 118,5 milioni

Paesi Bassi : 118,5 milioni

Danimarca : 60 milioni

Irlanda : 15 milioni

Lussemburgo : 3 milioni. " »

Articolo 37

L'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati e sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 6

L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca e sostituito dalle seguenti disposizioni :

" 2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 18 amministratori e di 10 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di :

3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania ;

3 amministratori designati dalla Repubblica francese ;

3 amministratori designati dalla Repubblica italiana ;

3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

1 amministratore designato dal Regno del Belgio ;

1 amministratore designato dal Regno di Danimarca ;

1 amministratore designato dall'Irlanda ;

1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo ;

1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi ;

1 amministratore designato dalla Commissione.

I sostituiti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;

2 sostituti designati dalla Repubblica francese ;

2 sostituti designati dalla Repubblica italiana ;

2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux ;

1 sostituto designato dalla Commissione.

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.

I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1. " »

Articolo 38

L'articolo 8 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 8

L'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituita dalla frase seguente :

" La maggioranza qualificata richiede dodici voti. " »

Articolo 39

L'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati é sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 11

1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve :

Regno Unito : 30 %

Danimarca : 4 %

Irlanda : 1 %. »

Articolo 40

L'articolo 12, paragrafo 1, del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 12

1. Immediatamente dope l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando :

3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

1 amministratore designato dal Regno di Danimarca ;

1 amministratore designato dall'Irlanda ;

1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo ;

2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

Articolo 41

Le disposizioni del protocollo n. 5 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.

Articolo 42

1. Il titolo del protocollo n. 6 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati é sostituito dal titolo seguente :

« Protocollo n. 6

concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda »

2. Le disposizioni della parte II del protocollo n. 6 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.

Articolo 43

Le disposizioni del protocollo n. 20 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.

Articolo 44

Le disposizioni del protocollo n. 21 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.

Articolo 45

Il protocollo n. 24 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Protocollo n. 24

concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono cosi fissati :

Regno Unito : 57 000 000 U.C.

Danimarca : 635 500 U.C.

Irlanda : 77 500 U.C.

Tali contributi sono versati, in tre rate annue uguali, a cominciare dall'adesione.

Ognuna di queste rate è verseta in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri. »

Articolo 46

Le disposizioni del protocollo n. 27 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.

8. Regolamento ( CEE ) n. 582/69 della Commissione, del 26 marzo 1969

GU n. L 79/1 del 31 marzo 1969

- le parole « DE EUROPEISKE FELLESSKAP » sono soppresse.

9. Regolamento ( CEE ) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969

GU n. L 141/31 del 12 giugno 1969

- le seguenti parole sono soppresse :

« BEVIS »

« For saakalte " Oste-fondue " -tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold paa 1 kg eller mindre »

« Vedkommende myndighet »

« bekrefter at varepartiet paa »

« kilo, med faktura nr. ... av »

« utstedt av »

« opprinnelsesland »

« bestemmelsesland »

« har foelgende kjennetegn : »

« Dette produkt har et vektinnhold av melkefett paa 12 % eller mer, men mindre enn 18 %. »

« Det er fremstilt av smelteost is hvis produksjon ikke er inngaatt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère, »

« tilsatt hvitvin, kirsebaerbrennevin ( kirsch ), plantestivelse og krydder. »

« Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlander. »

« Sted og dato for udstedelsen : »

« Den utstedende instans " stempel : »

« Underskrift ( er ) : ».

11. Regolamento ( CEE ) n. 2311/69 della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/1 del 24 novembre 1969

a ) le parole «, il Regno di Norvegia » sono soppresse,

b ) il testo :

« la tabella di cui al punto 1.4. dello stesso modello è completata con l'aggiunta di quattro righe punteggiate numerate, rispettivamente, 6, 7, 8 e 9. »

e sostituito dal seguente testo :

« la tabella di cui al punto 1.4. dello stesso modello è completata con l'aggiunta di tre righe punteggiate numerate, rispettivamente, 6, 7 e 8.

12. Regolamento ( CEE ) n. 2312/69 della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/6 del 24 novembre 1969

- la parola « FREMKOMSTBEVIS » e soppressa.

13. Regolamento ( CEE ) n. 2313/69 della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/8 del 24 novembre 1969

- le parole « UTSTEDT A POSTERIORI » sono soppresse.

14. Regolamento ( CEE ) n. 2314/69 della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/13 del 24 novembre 1969

- la parola « GRENSEPASSERINGSBEVIS » e soppressa.

16. Regolamento ( CEE ) n. 2552/69 della Commissione, del 17 dicembre 1969

GU n. L 320/19 del 20 dicembre 1969

- le seguenti parole sono soppresse :

« VEDLEGG 1 »

« forside »

« Ekthetsbevis »

« Sender ( Navn og adresse ) »

« Sendt med bat- med fly »

« Mottaker ( Navn og adresse ) »

« Tolldokument nr. »

« Antall »

« Vekt »

« Antall kolli »

« Merker og nummer »

« Fat »

« Flasker »

« brutto »

« netto »

« Mengde ( liter ) »

« Merknader »

« bakside »

« Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produksjonsgang i »

« USA med en styrke paa maksimum 160 ° proof ( 80 ° Gay-bussac ) utelukkende ved destillering a * eret »

« most av en kornblanding med et maisienhold pa minst 51 %, og lagret i minst to aar i nye ekefat med »

« karbonisert innside. »

« Sted og dato for utstedelsen »

« Internal Revenue Service's stempel ».

18. Regolamento ( CEE ) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970

GU n. L 171/10 del 4 agosto 1970

- le seguenti parole sono soppresse :

« per la Norvegia : Oslo ; »

« di Oslo » ( due volte ).

19. Regolamento ( CEE ) n. 304/71 della Commissione, dell'11 febbraio 1971

GU n. L 35/31 del 12 febbraio 1971

- la parola « TOLI » é soppressa.

20. Regolamento ( CEE ) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971

GU n. L 133/32 del 19 giugno 1971

- le seguenti parole sono soppresse :

« Utfoersel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner »

« Utfoersel fra Fellesskapet avgiftspliktig ».

23. Direttiva n. 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968

GU n. L 194/13 del 6 agosto 1968

- le parole

« 8. Regno di Norvegia

- Pakkhus og opplagssteder ( Tolloven § § 45-55 ) »

sono soppresse.

24. Direttiva n. 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/1 dell'8 marzo 1969

- la cifra « quarantatré » é sostituita dalla cifra « quarantuno ».

25. Direttiva n. 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/7 dell'8 marzo 1969

- le parole

« 9. Regno di Norvegia

- Transittopplag ( Tolloven § § 48-55 ) »

sono sopresse.

26. Direttiva n. 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/11 dell'8 marzo 1969

- le parole

« 8. Regno di Norvegia

Frilagre ( Tolloven, § § 48-55 ) »

sono soppresse.

II. AGRICOLTURA

A. Generalità

La frase : « Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la cifra " dodici " è sostituita dalla cifra " quarantatré " e sostituita dalla seguente frase :

« Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la cifra " dodici " è sostituita dalla cifra " quarantuno " ».

B. Organizzazione comune dei mercati

a ) Ortofrutticoli

2. Regolamento ( CEE ) n. 193/70 della Commissione, del 2 febbraio 1970

GU n. L 26/6 del 3 febbraio 1970

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 304/70 della Commissione, del 19 febbraio 1970

GU n. L 40/24 del 20 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 344/70 della Commissione, del 25 febbraio 1970

GU n. L 46/1 del 27 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 2509/70 della Commissione, dell'11 dicembre 1970

GU n. L 269/10 del 12 dicembre 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 282/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971

GU n. L 33/13 del 10 febbraio 1971

- le parole « varer bestemt til forbruk i ... (1)

av ... (2) »

sono soppresse.

3. Regolamento ( CEE ) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970

GU n. L 169/55 del 19 agosto 1970

- le parole « bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF »

sono soppresse.

4. Regolamento ( CEE ) n. 1562/70 della Commissione, del 31 luglio 1970

GU n. L 169/67 del 19 agosto 1970

- le parole « bestemt til destillering in henhold til artikkel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF »

sono soppresse.

b ) Vino

4. Regolamento ( CEE ) n. 1698/70 della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n. L 190/4 del 26 agosto 1970

- le parole « bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 1698/70, med henblikk pa produksjon av k.v.b.d. »

sono soppresse.

5. Regolamento ( CEE ) n. 1699/70 della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n. L 190/6 del 26 agosto 1970

- le seguenti parole sono soppresse :

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller til bruk ved fremstilling av vin »

« ikke tillat ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin ; den siste forsaavidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat »

« bestemt til destillering »

« ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin »

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker »

« bestemt til produksjon av eau-de-vie ».

6. Regolamento ( CEE ) n. 1700/70 della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n. L 190/9 del 26 agosto 1970

- le seguenti parole sono soppresse :

« ikke tillatt i en tilstand som muliggjoer direkte konsum for mennesker »

« ikke tillatt til direkte konsum for mennesker ».

c ) Materie grasse

2. Regolamento ( CEE ) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968

GU n. L 158/8 del 6 luglio 1968

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 1469/68 della Commissione, del 23 settembre 1968

GU n. L 239/1 del 28 settembre 1968

- Regolamento ( CEE ) n. 52/69 della Commissione, dell'11 gennaio 1969

GU n. L 8/1 del 14 gennaio 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 474/69 della Commissione, del 13 marzo 1969

GU n. L 63/21 del 14 marzo 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 971/69 della Commissione, del 28 maggio 1969

GU n. L 127/10 del 29 maggio 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 1486/69 della Commissione, del 28 luglio 1969

GU n. L 186/7 del 30 luglio 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 1851/69 della Commissione, del 18 settembre 1969

GU n. L 236/31 del 19 settembre 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 2478/69 della Commissione, dell'11 dicembre 1969

GU n. L 312/35 del 12 dicembre 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 329/70 della Commissione, del 23 febbraio 1970

GU n. L 43/22 del 24 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 1480/71 della Commissione, del 12 luglio 1971

GU n. L 156/12 del 13 luglio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 2193/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971

GU n. L 231/23 del 14 ottobre 1971

- le seguenti parole sono soppresse :

" fro eller blandinger af fro som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas "

" fro eller blandinger av fro denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning ( EOEF ) nr. 911/68 "

" fro godkjent som savare "

e ) Uova

1. Regolamento n. 129/63/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1963

GU n. 185/2938 del 19 dicembre 1963

modificato da :

- Regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967

GU n. 177/2293 del 19 giugno 1967

- Regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967

GU n. 117/2301 del 19 giugno 1967

- la parola " rugeegg " è soppressa.

2. Regolamento ( CEE ) n. 95/69 della Commissione, del 17 gennaio 1969

GU n. L 13/13 del 18 gennaio 1969

a ) le parole " Norvegia 9 " sono soppresse

b ) il numero distintivo " 10 " corrispondente al Regno Unito è sostituito dal numero " 9 ".

g ) Riso

1. Regolamento ( CEE ) n. 2085/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968

GU n. L 307/11 del 21 dicembre 1968

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 316/70 della Commissione, del 20 febbraio 1970

GU n. L 41/14 del 21 febbraio 1970

- le parole " bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 2085/68 "

sono soppresse.

2. Regolamento ( CEE ) n. 559/68 della Commissione ,del 6 maggio 1968

GU n. L 106/6 del 7 maggio 1968

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 316/70 della Commissione, del 20 febbraio 1970

GU n. L 41/14 del 21 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 1607/71 della Commissione, del 26 luglio 1971

GU n. L 168/16 del 27 luglio 1971

- le parole " bestemt til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 559/68 "

sono soppresse.

h ) Zucchero

4. Regolamento ( CEE ) n. 2061/69 della Commissione, del 20 ottobre 1969

GU n. L 263/19 del 21 ottobre 1969

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 267/70 della Commissione, del 12 febbraio 1970

GU n. L 35/25 del 13 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 1068/70 della Commissione, del 5 giugno 1970

GU n. L 123/10 del 6 giugno 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 772/71 della Commissione, del 14 aprile 1971

GU n. L 85/18 del 15 aprile 1971

- le seguenti parole sono soppresse :

" bestemt til aa denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning ( EOEF ) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager "

" denaturert sukker ".

i ) Prodotti lattiero-caseari

6. Regolamento ( CEE ) n. 1106/68 della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/26 del 29 luglio 1968

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 2044/69 della Commissione, del 17 ottobre 1969

GU n. L 262/9 del 18 ottobre 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 332/70 della Commissione, del 23 febbraio 1970

GU n. L 44/1 del 25 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 2026/71 della Commissione, del 21 settembre 1971

GU n. L 214/9 del 22 settembre 1971

- le parole " bestemt til aa kontrolleres med sikte paa denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning ( EOEF ) nr. 1106/68 "

sono soppresse.

7. Regolamento ( CEE ) n. 1324/68 della Commissione, del 29 agosto 1968

GU n. L 215/25 del 30 agosto 1968

- le seguenti parole sono soppresse :

" Jarlsberg "

" Norvegia ".

8. Regolamento ( CEE ) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969

GU n. L 90 12 del 15 aprile 1969

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 880/69 della Commissione, del 12 maggio 1969

GU n. L 114/11 del 13 maggio 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 1064/69 della Commissione, del 10 giugno 1969

GU n. L 139/13 dell'11 giugno 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 1273/69 della Commissione, del 2 luglio 1969

GU n. L 161/9 del 3 luglio 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 332/70 della Commissione, del 23 febbraio 1970

GU n. L 44/1 del 25 febbraio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 603/70 della Commissione, del 31 marzo 1970

GU n. L 72/62 del 1 º aprile 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 757/70 della Commissione, del 24 aprile 1970

GU n. L 91/31 del 25 aprile 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 878/70 della Commissione, del 14 maggio 1970

GU n. L 105/24 del 15 maggio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 606/71 della Commissione, del 23 marzo 1971

GU n. L 70/16 del 24 marzo 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1179/71 della Commissione, del 4 giugno 1971

GU n. L 123/18 del 5 giugno 1971

- le seguenti parole sono soppresse :

" Smoer fra intervensjonslagre "

" bestemt til bearbeiding i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 685/69 ".

10. Regolamento ( CEE ) n. 757/71 della Commissione, del 7 aprile 1971

GU n. L 83/53 dell'8 aprile 1971

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 1189/71 della Commissione, del 7 giugno 1971

GU n. L 124/15 dell'8 giugno 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1549/71 della Commissione, del 20 luglio 1971

GU n. L 163/62 del 21 luglio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1688/71 della Commissione, del 30 luglio 1971

GU n. L 174/1 del 3 agosto 1971

- le parole " Utfoersel fra Fellesskapet hvor beloepet nevnt i forordning ( EOEF ) nr. 757/71 skal oppkreves "

sono soppresse.

j ) Carni bovine

3. Regolamento ( CEE ) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/5 del 29 luglio 1968

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 1261/68 della Commissione, del 20 agosto 1968

GU n. L 208/7 del 21 agosto 1968

- Regolamento ( CEE ) n. 1556/68 della Commissione, del 4 ottobre 1968

GU n. L 244/15 del 5 ottobre 1968

- Regolamento ( CEE ) n. 1585/68 della Commissione, del 10 ottobre 1968

GU n. L 248/16 dell'11 ottobre 1968

- Regolamento ( CEE ) n. 1809/69 della Commissione, del 12 settembre 1969

GU n. L 232/6 del 13 settembre 1969

- Regolamento ( CEE ) n. 1795/71 della Commissione, del 17 agosto 1971

GU n. L 187/5 del 19 agosto 1971

- le parole " Dette kontrakteksemplar berettiger til aa nyte godt av den saerlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b ) aa, i forordning ( EOEF ) nr. 805/68 "

sono soppresse.

k ) Tabacco

- Regolamento ( CEE ) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n. L 191/1 del 27 agosto 1970

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 2596/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970

GU n. L 277/7 del 22 dicembre 1970

- le seguenti parole sono soppresse :

" bladtobakk innhoestet innen Fellesskapet "

" bladtobakk importert fra tredjeland "

" tobakk importert fra tredjeland ".

l ) Pesca

2. Regolamento ( CEE ) n. 166/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971

GU n. L 23/3 del 29 gennaio 1971

- la parola " strandreker " è soppressa.

C. Atti di carattere generale

1. Regolamento ( CEE ) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970

GU n. L 158/1 del 20 luglio 1970

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 2638/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n. L 283/34 del 29 dicembre 1970

- le parole " N per la Norvegia " sono soppresse.

2. Regolamento ( CEE ) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n. L 283/15 del 29 dicembre 1970

modificato da :

- Regolamento ( CEE ) n. 434/71 della Commissione, del 26 febbraio 1971

GU n. L 48/71 del 27 febbraio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 435/71 della Commissione, del 26 febbraio 1971

GU n. L 48/72 del 27 febbraio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 589/71 della Commissione, del 19 marzo 1971

GU n. L 67/15 del 20 marzo 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 952/71 della Commissione, del 7 maggio 1971

GU n. L 103/11 dell'8 maggio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1391/71 della Commissione, del 30 giugno 1971

GU n. L 145/44 del 1 º luglio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1605/71 della Commissione, del 26 luglio 1971

GU n. L 168/13 del 27 luglio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1607/71 della Commissione, del 26 luglio 1971

GU n. L 168/16 del 27 luglio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1614/71 della Commissione, del 26 luglio 1971

GU n. L 168/34 del 27 luglio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 2128/71 della Commissione, del 4 ottobre 1971

GU n. L 224/16 del 5 ottobre 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 2195/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971

GU n. L 231/26 del 14 ottobre 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 2256/71 della Commissione, del 21 ottobre 1971

GU n. L 237/25 del 22 ottobre 1971

- le seguenti parole sono soppresse :

« uten restitusjon i kontanter »

« fritakelse for importavgift »

« mengden refererer seg til standardkvaliteten »

« gyldig for ... ( mengden i tall og bokstaver ) »

« forkortelsene A.A.S.M./O.L.T. »

« importavgift begjaert i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70 »

« matvarehjelp »

« forordning om anbudsutskrivning nr. ... ( O.K. nr. ... av ... ) fristen for aa presentere tilbudene utloeper den ... »

« til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EOEF »

« til eksport uten restitusjon »

« anslaatt mengde »

« utfyllende lisens »

« kioett bestemt til foredling - bb reglene ... »

« suspensjon av importavgiften til et beloep paa ... % for ... ( mengde i tall og bokstaver ) kg »

« tillatt avvik i romvekt paa 0,03 »

« tillatt avvik paa 0,4 grader ».

III. DIRITTO DI STABILIMENTO, LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

A. Agricoltura, silvicoltura, ortofrutticoltura, pesca

2. Direttiva n. 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n. 190/1 del 10 agosto 1967

- le parole « In Norvegia :

- il requisito della nazionalità norvegese per l'allevamento delle renne ( legge 12 maggio 1933 ). »

sono soppresse.

4. Direttiva n. 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n. 190/5 del 10 agosto 1967

- le parole « In Norvegia :

" Kooperativer ". »

sono soppresse.

5. Direttiva n. 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967

GU n. 263/6 del 30 ottobre 1967

- la lettera e ) è soppressa.

B. Industrie estrattive, elettricità, gas e acqua

1. Direttiva n. 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964

GU n. 117/1871 del 23 luglio 1964

- la lettera g ) è soppressa.

2. Direttiva n. 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966

GU n. 42/584 dell'8 marzo 1966

- la lettera f ) è soppressa.

3. Direttiva n. 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969

GU n. L 68/4 del 19 marzo 1969

- la lettera f ) è soppressa.

C. Industrie manifatturiere

1. Direttiva n. 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n. L 260/9 del 22 ottobre 1968

- la lettera e ) è soppressa.

2. Direttiva n. 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964

GU n. 117/1880 del 23 luglio 1964

- la lettera g ) è soppressa.

D. Attività commerciali e di intermediari

1. Direttiva n. 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febraio 1964

GU n. 56/863 del 4 aprile 1964

- la lettera f ) è soppressa.

2. Direttiva n. 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964

GU n. 56/869 del 4 aprile 1964

a ) le parole « In Norvegia : * *

Handelsagent * *

Kommisjonaer * *

Handelsreisende * Handelsreisende *

Byselger * Byselger » *

sono soppresse.

b ) la lettera g ) è soppressa.

3. Direttiva n. 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n. L 260/1 del 22 ottobre 1968

- la lettera g ) è soppressa.

4. Direttiva n. 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970

GU n. L 267/14 del 10 dicembre 1970

- la lettera e ) è soppressa.

E. Imprese di servizi ( inclusi i servizi personali e i servizi forniti alle imprese )

1. Direttiva n. 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967

GU n. 10/140 del 19 gennaio 1967

a ) le parole « In Norvegia :

- elendomsmeglere »

sono soppresse.

b ) la lettera f ) è soppressa.

2. Direttiva n. 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n. L 260/16 del 22 ottobre 1968

- la lettera g ) è soppressa.

H. Diritto delle società

1. Direttiva n. 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968

GU n. L 65/8 del 14 marzo 1968

- le parole « Per la Norvegia :

- Aksjeselskap ; Kommandittaksjeselskap »

sono soppresse.

I. Appalti di lavori pubblici

1. Direttiva n. 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n. L 185/5 del 16 agosto 1971

a ) sono soppresse le seguenti parole :

- « per la Norvegia, " Register over autoriserte entreprenoerer " »

- « X - In Norvegia :

- andre offentlige forvaltningsorganer ; »

b ) il numero « XI » corrispondente all'Irlanda è sostituito dal numero « X ».

IV. TRASPORTI

1. Regolamento ( CEE ) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969

GU n. L 156/1 del 28 giugno 1969

- le parole « - Norges Statsbaner ( NSB ) » sono soppresse.

2. Regolamento ( CEE ) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969

GU n. L 156/8 del 28 giugno 1969

- le parole « - Norges Statsbaner ( NSB ) » sono soppresse.

3. Regolamento ( CEE ) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU n. L 130/4 del 15 giugno 1970

- sono soppresse le seguenti parole :

« Regno di Norvegia

- Norges Statsbaner ( NSB ) »

« Regno di Norvegia

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger ».

4. Regolamento ( CEE ) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n. L 164/1 del 27 luglio 1970

- le parole « e lettera N per la Norvegia » sono soppresse.

6. Direttiva n. 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965

GU n. 88/1469 del 24 maggio 1965

- la cifra « sette » è sostituita dalla cifra « sei ».

V. CONCORRENZA

5. Decisione n. 33/56 dell'Alta Autorità della CECA, del 21 novembre 1956

GU n. 26/334 del 25 novembre 1956

modificata dalla :

- Decisione n. 2/62 dell'Alta Autorità della CECA, dell'8 marzo 1962

GU n. 20/376 del 19 marzo 1962

a ) la colonna 10 « Norvegia » é soppressa

b ) le colonne 11, 12 e 13 sono sostituite dalle colonne seguenti :

Regno Unito * Paesi terzi * Percentuale delle consegne sotto 01 rispetto al totale della produzione ( uguale a 100 ) *

10 * 11 * 12 *

VI. LEGISLAZIONE FISCALE

1. Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969

GU n. L 249/25 del 3 ottobre 1969

- sono soppressi i seguenti termini :

« norvegese »

« aksjeselskap »

« kommandittaksjeselskap ».

VII. POLITICA ECONOMICA

1. Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958

GU n. 17/390 del 6 ottobre 1958

- la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « undici » ( due volte ).

2. Decisione n. 71/143/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971

GU n. L 73/15 del 27 marzo 1971

- l'allegato è sostituito dal seguente allegato :

« ALLEGATO

I massimali di impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione sono i seguenti :

* Milioni di unità di conto * in % del totale *

Germania * 600 * 22,02 *

Belgio-Lussemburgo * 200 * 7,34 *

Danimarca * 90 * 3,30 *

Francia * 600 * 22,02 *

Irlanda * 35 * 1,28 *

Italia * 400 * 14,68 *

Paesi Bassi * 200 * 7,34 *

Regno Unito * 600 * 22,02 *

Totale * 2 725 * 100,00 *

VIII. POLITICA COMMERCIALE

1. Regolamento ( CEE ) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n. L 124/1 dell'8 giugno 1970

- la cifra « quarantatré » è sostituita dalla cifra « quarantuno »

2. Regolamento ( CEE ) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n. L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato dal :

- Regolamento ( CEE ) n. 1984/70 del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 218/1 del 3 ottobre 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 724/71 del Consiglio, del 31 marzo 1971

GU n. L 80/3 del 5 aprile 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1080/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n. L 116/8 del 28 maggio 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1429/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971

GU n. L 151/8 del 7 luglio 1971

a ) sono soppresse le parole seguenti :

« Possedimenti della Norvegia nell'Antartide ( Isola Bouvet, Isola di Pietro I e Terra Regina Maud ) »

« Svalbard ( chiamata anche Arcipelago dello Spitzberg, compresa, in particolare, l'Isola degli Orsi ) »

b ) le parole

« Norvegia ( compresa Svalbard ( chiamata anche Arcipelago dello Spitzberg, compresa, in particolare, l'Isola degli Orsi ), Isola Jan Mayen e possedimenti della Norvegia nell'Antartide ( Isola Bouvet, Isola di Pietro I e Terra Regina Maud ) ) »

sono intercalate tra :

« Repubblica federale di Nigeria »

e

« Nuova Caledonia e dipendenze ( comprese le Isole dei Pini, l'Isola Huon, le Isole della Lealtà, le Isole Walpole e Surprise, le Isole Chesterfield ) ».

3. Regolamento ( CEE ) n. 2384/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971

GU n. L 249/1 del 10 novembre 1971

- sono soppresse le seguenti parole :

« VEDLEGG »

« Vareslag

- Pos. nr. i FTT - ».

4. Regolamento ( CEE ) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969

GU n. L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato dal :

- Regolamento ( CEE ) n. 1492/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n. L 166/1 del 29 luglio 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 2172/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 239/1 del 30 ottobre 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 2567/70 del Consiglio, del 14 dicembre 1970

GU n. L 276/1 del 21 dicembre 1970

- Regolamento ( CEE ) n. 532/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971

GU n. L 60/1 del 13 marzo 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 725/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 80/4 del 5 aprile 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1073/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n. L 119/1 del 18 giugno 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 1074/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n. L 119/35 del 18 giugno 1971

- Regolamento ( CEE ) n. 2385/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971

GU n. L 249/3 del 10 novembre 1971

- a ) la parola « VEDLEGG » e soppressa

- b ) la cifra « tre » é sostituita dalla cifra « due »

- c ) sono soppresse le seguenti parole :

« Forkortelser »

« Bulgaria »

« Ungarn »

« Polen »

« Romania »

« Tsjekkoslovakia »

« Vareslag

- Pos. nr. i FTT - ».

5. Regolamento ( CEE ) n. 2386/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971

GU n. L 249/12 del 10 novembre 1971

a ) e soppressa la parola « VEDLEGG »

b ) la cifra « tre » e sostituita dalla cifra « due »

c ) sono soppresse le seguenti parole :

« Forkortelser »

« Albania »

« Sovjetunionen »

« Vareslag

- Pos. nr. i FTT - ».

6. Regolamento ( CEE ) n. 2406/71 del Consiglio, del 9 novembre 1971

GU n. L 250/1 dell'11 novembre 1971

a ) é soppressa la parola « VEDLEGG »

b ) la cifra « tre » é sostituita dalla cifra « due »

c ) sono soppresse le seguenti parole :

« Forkortelser »

« Folkerepublikken China »

« Nord-Korea »

« Mongolia »

« Nord-Vietnam »

« Vareslag

- Pos. nr. i FTT - ».

« Opplysningene vedroerende kapittel 73 angarikke varer som hoerer under EKSF-traktaten. »

7. Regolamento ( CEE ) n. 2407/71 del Consiglio, del 9 novembre 1971

GU n. L 250/7 dell'11 novembre 1971

a ) e soppressa la parola « VEDLEGG »

b ) la cifra « tre » è sostituita dalla cifra « due »

c ) sono soppresse le seguenti parole :

« Forkortelser »

« Folkerepublikken China »

« Nord-Vietnam »

« Nord-Korea »

« Mongolia »

« Vareslag

- Pos nr. i FTT - ».

8. Direttiva n. 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 254/1 del 23 novembre 1970

- sono soppresse le parole « Norvegia : Garanti-Instituttet for Eksportkredit ».

9. Direttiva n. 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 254/26 del 23 novembre 1970

- le parole « Norvegia : Garanti-Instituttet for Eksportkreditt » sono soppresse.

IX. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento ( CEE ) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n. L 149/2 del 5 luglio 1971

a ) la cifra « sessanta » è sostituita dalla cifra « cinquantaquattro »

b ) allegato I : le parole :

« I. NORVEGIA

Nulla.

J. REGNO UNITO

Nulla. »

sono sostituite dalle parole :

« I. REGNO UNITO

Nulla. »

c ) Il testo che sostituisce le parti A e B dell'allegato II è sostituito dal testo seguente :

« A

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento

( Articolo 7, paragrafo 2, lettera c ), del regolamento )

1. BELGIO - DANIMARCA

Senza oggetto

2. BELGIO - GERMANIA

a ) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 ;

b ) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 ( pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione ).

3. BELGIO - FRANCIA

a ) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data ( lavoratori delle miniere e imprese assimilate ) ;

b ) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 ( applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948 ) ;

c ) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

4. BELGIO - IRLANDA

Senza oggetto

5. BELGIO - ITALIA

L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.

6. BELGIO - LUSSEMBURGO

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della convenzione del 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 ( lavoratori frontalieri ).

7. BELGIO - PAESI BASSI

Nulla

8. BELGIO - REGNO UNITO

Nulla

9. DANIMARCA - GERMANIA

a ) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953 ;

b ) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione suddetta ;

c ) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

10. DANIMARCA - FRANCIA

Nulla

11. DANIMARCA - IRLANDA

Senza oggetto

12. DANIMARCA - ITALIA

Senza oggetto

13. DANIMARCA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto

14. DANIMARCA - PAESI BASSI

Senza oggetto

15. DANIMARCA - REGNO UNITO

Nulla

16. GERMANIA - FRANCIA

a ) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950 ;

b ) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data ( lavoratori delle miniere e imprese assimilate ) ;

c ) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 ;

d ) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 ;

e ) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data ;

f ) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 ( sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar ).

17. GERMANIA - IRLANDA

Senza oggetto

18. GERMANIA - ITALIA

a ) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 ( assicurazioni sociali ) ;

b ) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 ( pagamento delle pensioni e rendita dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione ).

19. GERMANIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 ( regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese ) e l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b ), della convenzione del 14 luglio 1960 ( prestazioni in caso di malattia e maternità alle persone che hanno optato per l'applicazione della legislazione del paese d'origine ).

20. GERMANIA - PAESI BASSI

a ) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951 ;

b ) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 ( regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1 º settembre 1945 ).

21. GERMANIA - REGNO UNITO

a ) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 ;

b ) Gli articoli da 2 a 7 del protocoilo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 ;

c ) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.

22. FRANCIA - IRLANDA

Senza oggetto

23. FRANCIA - ITALIA

a ) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948 ;

b ) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 ( prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole ).

24. FRANCIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data ( lavoratori delle miniere e imprese assimilate ).

25. FRANCIA - PAESI BASSI

L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1 º giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 ( lavoratori delle miniere e imprese assimilate ).

26. FRANCIA - REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

27. IRLANDA - ITALIA

Senza oggetto

28. IRLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto

29. IRLANDA - PAESI BASSI

Nulla

30. IRLANDA - REGNO UNITO

Nulla

31. ITALIA - LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.

32. ITALIA - PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

33. ITALIA - REGNO UNITO

Nulla

34. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI

Nulla

35. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO

Nulla

36. PAESI BASSI - REGNO UNITO

Nulla.

B

Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

( Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento )

1. BELGIO - DANIMARCA

Senza oggetto

2. BELGIO - GERMANIA

a ) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 ;

b ) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 ( pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale ).

3. BELGIO - FRANCIA

a ) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati ;

b ) L'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data ( lavoratori delle miniere e imprese assimilate ) ;

c ) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 ( applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948 ).

4. BELGIO - IRLANDA

Senza oggetto

5. BELGIO - ITALIA

Nulla

6. BELGIO - LUSSEMBURGO

Nulla

7. BELGIO - PAESI BASSI

Nulla

8. BELGIO - REGNO UNITO

Nulla

9. DANIMARCA - GERMANIA

a ) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953 ;

b ) Il punto 15 del protocollo finale alla convenzione suddetta ;

c ) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

10. DANIMARCA - IRLANDA

Nulla

11. DANIMARCA - IRLANDA

Senza oggetto

12. DANIMARCA - ITALIA

Senza oggetto

13. DANIMARCA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto

14. DANIMARCA - PAESI BASSI

Senza oggetto

15. DANIMARCA - REGNO UNITO

Nulla

16. GERMANIA - FRANCIA

a ) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950 ;

b ) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 ;

c ) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 ;

d ) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data ;

e ) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 ( sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar ).

17. GERMANIA - IRLANDA

Senza oggetto

18. GERMANIA - ITALIA

a ) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 26 della convenzione del 5 maggio 1953 ( assicurazioni sociali ) ;

b ) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 ( pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione ).

19. GERMANIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 ( regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese ).

20. GERMANIA - PAESI BASSI

a ) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951 ;

b ) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 ( regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1 º settembre 1945 ).

21. GERMANIA - REGNO UNITO

a ) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 ;

b ) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960

22. FRANCIA - IRLANDA

Senza oggetto

23. FRANCIA - ITALIA

a ) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948 ;

b ) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 ( prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole ).

24. FRANCIA - LUSSEMBURGO

Nulla

25. FRANCIA - PAESI BASSI

Nulla

26. FRANCIA - REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

27. IRLANDA - ITALIA

Senza oggetto

28. IRLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto

29. IRLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto

30. IRLANDA - REGNO UNITO

Nulla

31. ITALIA - LUSSEMBURGO

Nulla

32. ITALIA - PAESI BASSI

Nulla

33. ITALIA - REGNO UNITO

Nulla

34. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI

Nulla

35. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO

Nulla

36. PAESI BASSI - REGNO UNITO

Nulla »

d ) Allegato III : le parole :

« I. NORVEGIA

Nulla

J. REGNO UNITO

La legge sulle prestazioni di invalidità del 14 luglio 1971. »

sono sostituite dalle parole :

« I. REGNO UNITO

La legge sulle prestazioni di invalidità del 14 luglio 1971. »

e ) Nel testo che modifica e completa l'allegato V il comma

« I. Norvegia » è soppresso.

Il titolo del comma

« J. REGNO UNITO » è sostituito con « I. REGNO UNITO »

3. Decisione del Consiglio del 25 agosto 1960

GU n. 56/1201 del 31 agosto 1960

modificata dalla :

- Decisione n. 68/188/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968

GU n. L 91/25 del 12 aprile 1968

a ) la cifra « sessanta » è sostituita dalla cifra « cinquantaquattro »

b ) la cifra « dieci » è sostituita dalla cifra « nove ».

4. Decisione n. 63/688/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1963

GU n. 190/3090 del 30 dicembre 1963

modificata dalla :

- Decisione n. 68/189/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968

GU n. L 91/26 del 12 aprile 1968

- la cifra « sessanta » é sostituita dalla cifra « cinquantaquattro ».

5. Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri del 9 luglio 1957

GU n. 28/457 del 31 agosto 1957

modificata dalla :

- Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri dell'11 marzo 1965

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 373D0101(01).1

GU n. 46/698 del 22 marzo 1965

a ) la cifra « quaranta » è sostituita dalla cifra « trentasei »

b ) la cifra « sette » è sostituita dalla cifra « sei »

c ) la cifra « ventisei » è sostituita dalla cifra « ventiquattro »

e ) la cifra « ventuno » è sostituita dalla cifra « diciannove ».

6. Directiva n. 68/360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968

GU n. L 257 13 del 19 ottobre 1968

- la parola " norvegese * ). " è soppressa.

X. OSTACOLI TECNICI

1. Direttiva n. 69/493/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1969

GU n. L 326/36 del 29 dicembre 1969

- le seguenti parole sono soppresse :

« krystall 30 % »

« krystall 24 % »

« krystallin » ( due volte ).

2. Direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970

GU n. L 42/1 del 23 febbraio 1970

a ) le parole « - typegodkjennig, nella legislazione norvegese » sono soppresse

b ) la cifra « quarantatré » è sostituita dalla cifra « quarantuno ».

9. Directiva n. 70/388/CEE del Consiglio del 27 luglio 1970

GU n. L 176/12 del 10 agosto 1970

- le parole « e la lettera N per la Norvegia » sono soppresse.

10. Direttiva n. 71/127/CEE del Consiglio del 1 º marzo 1971

GU n. L 68/1 del 22 marzo 1971

- le parole « e N per la Norvegia » sono soppresse.

12. Direttiva n. 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971

GU n. L 202/1 del 6 settembre 1971

a ) le parole « N per la Norvegia, » sono soppresse ( due volte )

b ) la cifra « quarantatré » è sostituita dalla cifra « quarantuno ».

14. Direttiva n. 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971

GU n. L 239/1 del 25 ottobre 1971

- le parole « EOEF-masse av hektoliter korn » sono soppresse.

15. Direttiva n. 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971

GU n. L 239/9 del 25 ottobre 1971

- le parole « - 1 oere norvegese » sono soppresse.

XIII. STATISTICHE

2. Direttiva n. 69/467/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969

GU n. L 323/7 del 24 dicembre 1969

a ) la cifra « 76 » è sostituita dalla cifra « 72 ».

b ) le parole « NORVEGIA

120 OEstre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt »

sono soppresse.

c ) il comma « REGNO UNITO » e modificato come segue :

« REGNO UNITO

120 South West Region

121 South East Region

122 Wales and Monmouthshire

123 West Midlands

124 East Midlands

125 East Anglia

126 North West Region

127 Yorkshire and Humberside

128 Northern Region

129 Scotland

130 Northern Ireland. »

XIV. VARIE

1. Regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958

GU n. 17/385 del 6 ottobre 1958

a ) le parole « e in norvegese » sono soppresse.

b ) la cifra « sette » è sostituita dalla cifra « sei » ( due volte ).

2. Decisione dei Consigli della CEE e della CEEA del 15 maggio 1959

GU n. 861/59 del 17 agosto 1959

- la cifra « dieci » è sostituita dalla cifra « nove » .