31972R0100

Regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 15/01/1972 pag. 0015 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0069
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0069
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0119
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0139
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 289 - 297


REGOLAMENTO (CEE) N. 100/72 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1972

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, e l'articolo 38,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2863/71 [4], non prevede più disposizioni relative al campo di applicazione del titolo di premio di denaturazione; che le modalità d'applicazione in questo settore sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2061/69 della Commissione, del 20 ottobre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 772/71 [6]; che il regolamento (CEE) n. 2061/69 è stato modificato già varie volte e che altre importanti modifiche si rendono indispensabili; che pertanto segnatamente per ragioni di chiarezza, è necessario fondere in un nuovo regolamento le modalità di applicazione in materia di denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2049/69 prevede due procedure per la determinazione del premio di denaturazione, di cui una è quella della fissazione in modo uniforme per tutta la Comunità, e l'altra quella della fissazione mediante gara; che le modalità di tale gara possono conformarsi in gran parte a quelle instaurate dal regolamento (CEE) n. 394/70 [7] per la gara delle restituzioni all'esportazione di zucchero;

considerando che è necessario stabilire a quali condizioni un titolo di premio di denaturazione può essere ottenuto e precisare talune norme amministrative relative a tale titolo;

considerando che, tenuto conto in particolare delle perdite quantitative che si verificano generalmente all'atto della denaturazione, occorre ammettere un certo margine di tolleranza relativo al quantitativo di zucchero denaturato in rapporto a quello indicato nel titolo di premio di denaturazione; che un margine della stessa grandezza può essere preso in considerazione per il calcolo della cauzione che viene incamerata allorquando una parte soltanto del quantitativo dello zucchero indicato nel titolo stesso risulta denaturata;

considerando che il buon funzionamento di un mercato unico esige condizioni che permettono la più grande fluidità del mercato stesso; che a tal fine è necessario prevedere che il titolo di premio di denaturazione possa essere ceduto o scambiato con determinate formalità; che, inoltre, è opportuno che il titolo di premio di denaturazione che fa sorgere il diritto al pagamento del premio o l'obbligo di denaturare lo zucchero in causa, sia valido durante un periodo che permetta ai fabbricanti di alimenti per il bestiame di prendere disposizioni a termine;

considerando che può beneficiare di un premio di denaturazione soltanto lo zucchero destinato all'alimentazione animale; che a tale scopo è indispensabile determinare specifici metodi di denaturazione la cui utilizzazione sia obbligatoria per poter beneficiare del pagamento del premio di denaturazione; che inoltre per raggiungere detto scopo è necessario prevedere un rigido controllo delle operazioni accompagnato particolarmente dalla preventiva approvazione dei luoghi in cui si effettua la denaturazione;

considerando che lo zucchero denaturato deve essere utilizzato soltanto per l'alimentazione animale e che pertanto si rende indispensabile che gli Stati membri prendano le disposizioni necessarie a tale scopo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i controlli effettuati sui denaturanti definiti nel presente regolamento possono talvolta condurre, per un determinato prodotto, a risultati che si differenziano da quelli richiesti dalle definizioni; che tali risultati possono non essere rigorosamente esatti; che è opportuno ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda i contenuti minimi che si esigono;

considerando che il valore nutritivo di uno zucchero greggio dipende principalmente dal suo contenuto in saccarosio; che pertanto risulta opportuno adattare il premio per lo zucchero greggio di qualità diversa da quella della qualità tipo alla resa dello zucchero in causa;

considerando che può essere economicamente giustificato prevedere un adattamento dei premi quando, durante un periodo determinato, intervengono modifiche nei prezzi nel settore dello zucchero;

considerando che, al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni relative alla denaturazione, è opportuno prevedere che il premio sarà pagato soltanto dopo una denaturazione conforme alle sopraddette disposizioni; che per evitare un grande numero di controlli dispendiosi è necessario escludere la possibilità di versare anticipi sul premio di denaturazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Procedura della gara

Articolo 1

Le condizioni di gara possono prevedere un quantitativo massimo.

Articolo 2

1. La gara per la fissazione dei premi è effettuata dall'organismo d'intervento interessato.

2. L'organismo d'intervento stabilisce un bando di gara che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'organismo d'intervento può inoltre pubblicare o fare pubblicare altrove il bando di gara.

3. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ha luogo almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

4. Il bando di gara precisa le condizioni della gara stessa e in particolare, se del caso, l'importo massimo del premio di denaturazione, il quantitativo minimo per offerta e il quantitativo massimo per offerente.

Articolo 3

1. Qualora la situazione esistente sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richiede, può essere indetta una gara permanente. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se durante tale periodo di validità interviene una modifica nelle modalità della gara.

3. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

a) decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara permanente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europeee,

b) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì successivo al decimo giorno dopo quello di detta pubblicazione.

4. Il termine per la presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per quelle successive:

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente, e

b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana successiva.

5. Le disposizioni degli articoli del presente titolo che seguono si applicano, nel caso di gara permanente, ad ogni gara parziale.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo d'intervento che rilascia la relativa ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telex o telegramma indirizzato all'organismo d'intervento.

2. L'offerta precisa:

a) il riferimento della gara,

b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,

c) la natura e il quantitativo globale di zucchero da denaturare,

d) per 100 chilogrammi, l'importo del premio di denaturazione proposto espresso nella moneta dello Stato membro cui appartiene l'organismo d'intervento presso il quale è stata depositata l'offerta.

Gli organismi d'intervento possono richiedere indicazioni supplementari.

3. Un'offerta è valida solo se:

a) è stata apportata la prova che la cauzione di gara è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

b) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, per il quantitativo di zucchero da denaturare per il quale è divenuto eventualmente aggiudicatario di un premio di denaturazione in appresso denominato "premio", a richiedere un titolo di premio di denaturazione in appresso denominato "titolo" e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso.

4. Un'offerta può specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda la totalità o una determinata parte del quantitativo nell'offerta.

5. Un'offerta che non viene presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o che contiene condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

6. Un'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 5

1. La cauzione di gara ammonta a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui l'offerta viene fatta.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie degli istituti abilitati a fornire garanzia nonché i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 6

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo d'intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 7

1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dare seguito alla gara e fermo restando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la gara è aggiudicata ad ogni offerente la cui offerta non ecceda l'importo massimo del premio.

2. Quando per la gara sia stato fissato un quantitativo massimo, la gara stessa è aggiudicata all'offerente la cui offerta indica l'importo meno elevato del premio proposto. Se il quantitativo massimo non viene coperto nella sua totalità da tale offerta, la gara è aggiudicata agli altri offerenti in funzione della importanza dell'importo del premio proposto partendo da quello meno elevato.

3. Tuttavia, nel caso in cui il procedimento previsto al paragrafo 2 conduca, con la presa in considerazione di un'offerta, a superare il quantitativo massimo, la gara è aggiudicata all'offerente in causa solo per il quantitativo che permette di coprire il quantitativo massimo.

Le offerte che propongono gli stessi premi e che conducono, in caso di accettazione della totalità delle quantità che esse rappresentano, ad un superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione al prorata del quantitativo indicato in ciascuna delle offerte.

Articolo 8

1. L'aggiudicazione fa sorgere:

a) il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale il premio è aggiudicato, di un titolo che indica in particolare il premio indicato nell'offerta;

b) l'obbligo di richiedere tale titolo, per il quantitativo stesso, all'organismo d'intervento presso il quale l'offerta è stata presentata.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili. Il diritto è esercitato e l'obbligo è adempiuto entro un termine di diciotto giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Tale organismo indirizza inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione precisa almeno:

a) il riferimento della gara,

b) il quantitativo per il quale il premio è attribuito,

c) il premio da accordare per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 10

1. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitativo per il quale:

a) l'offerente:

- non abbia ritirato l'offerta

e

- abbia richiesto, nel termine previsto, dopo aver adempiuto alle condizioni prescritte un titolo

oppure

b) non sia stato dato seguito all'offerta.

2. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

3. Nel caso di forza maggiore, l'organismo di intervento determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

TITOLO II

Titolo di premio di denaturazione

Articolo 11

1. Il titolo può essere ottenuto solo su domanda da presentarsi prima della denaturazione.

2. I Servizi competenti degli Stati membri, a seguito di tale domanda, rilasciano un titolo soltanto se:

a) all'atto della presentazione della domanda:

- è applicabile un premio fissato in modo uniforme per tutta la Comunità

oppure

- il richiedente è aggiudicatario di un premio

e

b) viene fornita la prova che il richiedente ha costituito una cauzione di denaturazione destinata a garantire la denaturazione nel periodo di validità del titolo.

Articolo 12

1. La domanda di rilascio del titolo è presentata per iscritto.

2. La domanda precisa:

a) le generalità e l'indirizzo del richiedente,

b) la natura e il quantitativo totale di zucchero da denaturare,

c) eventualmente il riferimento della dichiarazione di aggiudicazione.

I Servizi competenti degli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari.

Articolo 13

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i Servizi competenti degli Stati membri utilizzano per il titolo moduli nazionali.

2. Il titolo precisa in particolare:

a) le generalità e l'indirizzo del titolare,

b) il giorno del deposito della domanda,

c) la natura e il quantitativo totale di zucchero da denaturare,

d) il quantitativo minimo di zucchero da denaturare per giorno nello stesso luogo,

e) a seconda dei casi, espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo:

- il premio fissato in modo uniforme per tutta la Comunità per la qualità dello zucchero in causa e applicabile il giorno del deposito della domanda,

- il premio fissato a seguito di una gara,

f) l'ultimo giorno di validità del titolo.

3. Il titolo viene redatto in doppio esemplare, di cui uno destinato al titolare e l'altro al servizio competente dello Stato membro che lo rilascia.

Articolo 14

1. La concessione del titolo fa sorgere:

a) il diritto al pagamento dopo la denaturazione, per il quantitativo in causa, del premio indicato nel titolo,

b) l'obbligo di denaturazione dello zucchero alle condizioni previste nel titolo.

2. Allorquando il quantitativo di zucchero denaturato è superiore del 2 % al massimo al quantitativo indicato nel titolo, il quantitativo stesso è considerato come denaturato in base a tale documento.

3. Allorquando il quantitativo di zucchero denaturato è inferiore del 2 % al massimo al quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di denaturazione è considerato come assolto.

Articolo 15

1. L'obbligo derivante dal titolo non è trasmissibile.

Il diritto derivante dal titolo è trasmissibile dal titolare durante il periodo di validità dello stesso.

2. Per lo stesso titolo la trasmissione può:

a) intervenire soltanto a favore di un unico cessionario,

e

b) riferirsi soltanto alla totalità del quantitativo indicato nel titolo.

3. Gli effetti della trasmissione decorrono dall'iscrizione sul titolo, da parte del servizio competente dello Stato membro che lo rilascia, delle generalità e dell'indirizzo del cessionario nonché della data di detta iscrizione, autenticata mediante apposizione del timbro del servizio stesso.

Tale iscrizione ha luogo su richiesta del titolare. Il cessionario non può trasmettere il suo diritto, ne retrocederlo al titolare.

Articolo 16

1. Il titolo è valido a decorrere dal giorno del suo rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato. Il titolo è considerato rilasciato il giorno del deposito della domanda presso il servizio competente dello Stato membro in causa.

2. Le domande di titolo ricevute in un giorno considerato festivo dal suddetto servizio ovvero in un giorno considerato lavorativo dallo stesso, ma dopo le ore 16.00, sono considerate come depositate il primo giorno lavorativo successivo al giorno del loro ricevimento.

3. L'ora limite fissata al paragrafo 2 è ritardata di un'ora in Italia durante il periodo d'applicazione in tale Stato membro dell'ora legale.

Articolo 17

1. L'importo della cauzione di denaturazione è pari a una unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui è stato richiesto il rilascio del titolo. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 18

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando l'obbligo di denaturazione non è stato adempiuto, la cauzione è incamerata per un quantitativo pari alla differenza tra:

a) il 98 % del quantitativo di zucchero indicato nel titolo,

e

b) il quantitativo di zucchero effettivamente denaturato.

Tuttavia, se il quantitativo di zucchero denaturato è inferiore al 2 % del quantitativo indicato nel titolo, la cauzione viene incamerata nella sua totalità.

2. Quando la denaturazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circostanze, lo Stato membro interessato determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza invocata.

3. La cauzione viene svincolata immediatamente quando lo zucchero è stato denaturato alle condizioni previste nel titolo.

TITOLO III

Denaturazione

Articolo 19

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della denaturazione e ad assicurare che lo zucchero così denaturato sarà utilizzato solo per l'alimentazione animale.

2. La denaturazione ha luogo in stabilimenti approvati dallo Stato membro nel cui territorio essa viene effettuata.

Gli Stati membri approvano soltanto gli zuccherifici, le fabbriche d'alimenti composti o i depositi in cui il controllo della denaturazione può essere effettuato validamente.

3. Il quantitativo minimo da denaturare al giorno nello stesso luogo è fissato a 20 tonnellate.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un diverso quantitativo minimo.

4. L'interessato comunica all'organismo di cui al paragrafo 1, per iscritto e in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti indicazioni:

a) le generalità e l'indirizzo,

b) la natura e il quantitato di zucchero da denaturare,

c) il luogo della denaturazione,

d) il periodo previsto per la denaturazione.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari.

Articolo 20

1. Allorquando il titolare o il cessionario di un titolo ha l'intenzione di denaturare zucchero in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo:

a) rinvia il titolo al servizio competente dello Stato membro che lo ha emesso, in appresso denominato "servizio emittente", e lo informa per iscritto di tale intenzione,

b) presenta al servizio competente dello Stato membro in cui avrà luogo la denaturazione, in appresso denominato "servizio pagatore", una domanda intesa ad ottenere il rilascio di un titolo sostitutivo del primo.

2. Nel caso del paragrafo 1:

a) il servizio emittente, dopo aver esperito il controllo sulla autenticità del titolo, trasmette quest'ultimo nel più breve termine, al servizio pagatore;

b) il servizio pagatore rilascia un nuovo titolo contenente almeno tutte le indicazioni che figurano nel titolo rilasciato dal servizio emittente e segnatamente quelle relative alla data del deposito della domanda. Tuttavia l'indicazione prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), è modificato, se necessario, dal servizio pagatore e il premio viene espresso nella moneta dello Stato membro cui appartiene il servizio pagatore;

c) il servizio pagatore, non appena il quantitativo di zucchero in causa risulta denaturato alle condizioni previste nel titolo, ne informa il servizio emittente ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18.

Articolo 21

1. Il premio è pagato dallo Stato membro nel cui territorio viene effettuata la denaturazione.

2. Il premio è pagato soltanto se:

a) lo zucchero è stato denaturato sotto controllo in uno stabilimento approvato e in conformità di uno dei metodi previsti nell'allegato,

e

b) il quantitativo di zucchero denaturato al giorno nello stesso luogo è almeno pari:

- a 20 tonnellate, oppure

- al quantitativo minimo fissato dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

1. Al premio di denaturazione per lo zucchero greggio di qualità diversa dalla qualità tipo si applica un coefficiente.

2. Tale coefficiente è uguale alla resa dello zucchero greggio considerata divisa per 92. La resa viene calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [8].

Articolo 23

Se durante il periodo compreso tra

- la domanda di premio, qualora trattasi di premio fissato in modo uniforme, oppure

- il momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora trattasi di premio fissato mediante gara, e la denaturazione, interviene una modifica dei prezzi fissati ai sensi del regolamento n. 1009/67/CEE, può essere previsto un adattamento dei premi.

Articolo 24

1. Il premio è pagato:

a) al più presto dopo la presentazione della prova che la denaturazione dello zucchero è stata effettuata alle condizioni previste nel titolo,

b) al più tardi alla fine del mese che segue quello della presentazione della prova indicata alla lettera a).

2. Non sono ammessi anticipi sul premio.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 25

1. All'atto della spedizione dello zucchero denaturato da uno Stato membro verso un altro Stato membro, la prova che si tratta di zucchero denaturato secondo uno dei metodi previsti in allegato può essere fornita soltanto mediante presentazione allo Stato membro destinatario del documento T 2 di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69 [9], oppure del documento T 2 L di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69 [10]. Nella casella 31, oltre alla descrizione delle merci, deve figurare una delle seguenti menzioni:

- "Denaturierter Zucker"

- "Sucre dénaturé"

- "Zucchero denaturato"

- "Gedenatureerde suiker"

2. La menzione di cui al paragrafo 1 è apposta dal servizio competente dello Stato membro speditore soltanto se lo zucchero di cui trattasi è stato denaturato secondo uno dei metodi previsti al paragrafo 1. Inoltre, la menzione deve indicare la natura ed il quantitativo del denaturante utilizzato per 100 chilogrammi di zucchero.

Articolo 26

Le indicazioni che si riferiscono ai quantitativi di cui al presente regolamento si devono intendere, per lo zucchero greggio, in peso tal quale.

Articolo 27

Il regolamento (CEE) n. 2061/69 è abrogato.

Tuttavia, esso è applicabile alle operazioni per le quali è stato rilasciato un titolo durante il periodo di validità di detto regolamento.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

[2] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

[3] GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.

[4] GU n. L 288 del 31. 12. 1971, pag. 1.

[5] GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 19.

[6] GU n. L 85 del 15. 4. 1971, pag. 18.

[7] GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

[8] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

[9] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

[10] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 8.

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ALLEGATO

I. Condizioni generali

Se, a seguito di controlli ufficiali, per i prodotti utilizzati per la denaturazione e definiti al titolo III del presente allegato, si constata uno scarto tra il risultato del controllo e il contenuto minimo richiesto per le sostanze costituenti detti prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze (latitudini tecniche):

a) per la proteina greggia: 2 unità,

b) per le sostanze grasse totali: 10 % del contenuto minimo richiesto,

c) per il contenuto acquoso, il calcio e il carbonato di calcio: 1 unità.

II. Metodi di denaturazione

1. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con almeno:

a) 2,5 chilogrammi di farina di pesce o di farina animale e 1 chilogrammo di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità oppure,

b) 4 chilogrammi di creta e 1 chilogrammo di farina di fieno greco.

Se è utilizzata farina di pesce, il chilogrammo di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità può essere sostituito da 1 chilogrammo di sale non denaturato o denaturato.

2. Se lo zucchero è destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per l'allattamento del bestiame e se un controllo fisico è effettuato al momento della fabbricazione dell'alimento in questione, lo Stato membro interessato può ammettere, a richiesta dell'interessato, che la denaturazione sia effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 3,5 chilogrammi di sale non denaturato o denaturato, con 100 chilogrammi di zucchero, se lo zucchero, così denaturato, è disciolto con almeno 25 chilogrammi di fecola e di amido che gonfia, in seguito essiccato mediante laminazione.

3. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione delle api la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con:

a) 0,050 chilogrammi di octoacetilsaccarosio oppure,

b) 0,125 chilogrammi di polvere d'aglio sommata a 0,050 chilogrammi di carbone vegetale in polvere oppure,

c) 0,250 chilogrammi d'ossido di ferro.

4. Se lo zucchero è destinato all'insilamento di foraggio verde, la denaturazione è effettuata:

a) conformemente al paragrafo 1, lettera a), oppure

b) conformemente al paragrafo 1, lettera b); in tal caso, i 4 chilogrammi di creta possono essere sostituiti da 2 chilogrammi di fecola o di amido che gonfia ad alta viscosità, oppure

c) mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con 25 chilogrammi di sale non denaturato o denaturato e 1,9 chilogrammi di solfato di ferro e 0,01 - 0,03 chilogrammi di blu brevettato V (numero CEE: E 131).

III. Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1. "farina di pesce" il prodotto

a) ottenuto mediante essiccamento e macinazione di vari pesci interi o parti di pesci,

b) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 55 %, riferito ad un prodotto con un contenuto acquoso del 12 %,

c) avente un tenore in sostanze grasse totali di almeno il 6 %, calcolato sulla base della sostanza secca,

d) avente un odore caratteristico;

2. "farina animale" il prodotto

a) ottenuto mediante essiccamento e macinazione di carcasse e parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo trattate al vapore acqueo, ad alta pressione, ed eventualmente sgrassate mediante un metodo di estrazione,

b) praticamente privo di peli, setole, piume, corna, zoccoli, pelle nonché del contenuto dello stomaco e delle viscere,

c) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 50 % riferito ad un prodotto con un contenuto acquoso del 12 %,

d) avente un tenore in sostanze grasse totali di almeno il 6 %, calcolato sulla base della sostanza secca;

3. "creta": il prodotto

a) contenente almeno il 90 % di carbonato di calcio (Ca CO3),

b) la cui analisi indica il 35 % di calcio (Ca) o più;

4. "fieno greco" (trigonella phoenum graecum): il prodotto

a) avente un odore caratteristico,

b) contenente trigonellina,

c) la cui analisi indica almeno il 25 % di proteine grezze e almeno il 5 % di sostanze grasse totali;

5. "fecola o amido che gonfia ad alta viscosità":

una fecola o un amido anche modificato, che presenta proprietà minime di resistenza alla filtrazione che devono essere messe in evidenza dalla seguente prova: Preparare in un bicchiere:

99 grammi di zucchero bianco cristallizzato,

1 grammo di campione del prodotto da esaminare.

Aggiungere 200 ml d'acqua

Agitare il miscuglio per 3 ore alla temperatura di 25 °C.

Procedere alla prova di filtrazione nel seguente modo:

versare 20 ml del miscuglio in imbuto Büchner di 45 mm di diametro, ricoperto da un disco di carta filtro senza ceneri Schleicher e Schüll (Prolabo fascia nera) e montato su una bevuta; indi filtrare sotto vuoto di 10 cm di mercurio.

Il volume del filtrato che passa in due minuti non deve superare i 6 ml.

6. "sale": cloruro di sodio (Na Cl);

7. "Ossido di ferro": il prodotto che contiene almeno il 50 % di Fe2O3 che presenta un colore tra il rosso scuro ed il marrone e un grado di micronizzazione tale da attraversare per il 90 % un setaccio i cui fori della rete abbiano una larghezza netta di 0,10 mm.

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