31971R1408

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 05/07/1971 pag. 0002 - 0050
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0366
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0416
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0098
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0057


REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

viste le proposte della Commissione, elaborate previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti [1],

[1] GU n. 194 del 28.10.1966, pag. 3333/66 e GU n. C 95 del 21.9.1968, pag. 18.

visti i pareri del Parlamento europeo [2],

[2] GU n. C 10 del 14.2.1968, pag. 30 e GU n. C 135 del 14.12.1968, pag. 4.

visti i pareri del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU n. 64 del 5.4.1967, pag. 1009/67 e GU n. C 21 del 20.2.1969, pag. 18.

considerando che si è progressivamente delineato l'interesse ad una revisione generale del regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti [4], sia in base all'esperienza pratica della sua applicazione dal 1959, sia a causa delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali;

[4] GU n. 30 del 16.12.1958, pag. 561/58.

considerando che le norme di coordinamento stabilite possono essere nel loro complesso sviluppate e migliorate e nel contempo in certa misura semplificate, tenuto conto delle rilevanti differenze che sussistono tra le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale;

considerando che è opportuno, in questa occasione, riunire in un solo strumento tutte le norme di base adottate, per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato, in favore dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori frontalieri, i lavoratori stagionali e la gente di mare;

considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione «ratione personae», è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati;

considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il benificio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza;

considerando che tali obiettivi devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, nonchè mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone coperte dal regolamento, qualunque sia il loro luogo di residenza all'interno della Comunità;

considerando che le norme di coordinamento adottate per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, senza che queste norme possano comportare cumuli ingiustificati;

considerando che a tale scopo, in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), gli interessati devono poter beneficiare del complesso delle prestazioni acquisite nei diversi Stati membri entro il limite - necessario per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati - del più elevato tra gli importi delle prestazioni che sarebbe dovuto da uno di detti Stati se il lavoratore vi avesse compiuto tutta la sua carriera;

considerando che, nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni, migliori, è ormai necessario assicurare un coordinamento più completo tra i regimi di assicurazione e di assistenza alla disoccupazione di tutti gli Stati membri; che, in tale intento, per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri, occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto;

considerando che è auspicabile migliorare il sistema applicabile in materia di prestazioni familiari in base al regolamento n. 3 in caso di dispersione della famiglia, sia per quanto riguarda le catergorie di persone che danno diritto a tali prestazioni sia per quanto riguarda i meccanismi di erogazione;

considerando che, tenuto conto dei problemi che si pongono in materia di disoccupazione, è opportuno generalizzare il beneficio delle prestazioni familiari per i familiari dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello che è debitore delle prestazione di disoccupazione;

considerando inoltre che occorre sopprimere la limitazione attualmente prevista per la concessione delle prestazioni familiari; che, per assicurare il versamento alle famiglie separate delle prestazioni destinate a contribuire al mantenimento dei familiari, senza peraltro prendere in considerazione le prestazioni che presentano un carettere preponderante d'incremento demografico, sarebbe preferibile definire norme comuni a tutti gli Stati membri e che si deve continuare a persequire tale fine; ma che, di fronte a legislazioni nazionali disparate, occorre adottare soluzioni che rengano conto di tale situazione: versamento delle prestazioni familiari del paese di occupazione per cinque paesi, versamento degli assegni familiari previsti dal paese di residenza dei familiari se il paese di occupazione è la Francia;

considerando che, per analogia con le soluzioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [5], è auspicabile associare, nell'ambito di un Comitato consultivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'esame dei problemi trattati dalla commissione amminstrativa;

[5] GU n. L 257 del 19. 10.1968, pag. 2.

considerando che il presente regolamento può sostituirsi agli accomodamenti previsti all'articolo 69, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) Il termine «lavoratore» designa qualsiasi persona:

i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V,

ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure

- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati,

iii) coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori subordinati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti, qualora tale persona sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro;

b) il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero, che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore ai quattro mesi anche se, durante detto distacco, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo ove risiede;

c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi lavoratore che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;

d) il termine «profugo» ha il significato che gli è attribuito dall'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

e) il termine «apolide» ha il significato che gli e attribuito dall'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954;

f) il termine «familiare» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate, o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente col lavoratore stesso, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore;

g) il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il lavoratore deceduto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del lavoratore deceduto;

h) il termine «residenza» indica la dimora abituale;

i) il termine «dimora» indica la dimora temporanea;

j) il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Questo termine non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contrattuali che servono all'applicazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati i regimi di tale natura a quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 96.

Le disposizioni del comma precedente non possono avere l'effetto di sottrare dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato;

k) il termine «convenzione di sicurezza sociale» designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;

l) il termine «autorità competente» designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;

m) il termine «commissione amministrativa» designa la commissione di cui all'articolo 80;

n) il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

o) il termine «istituzione competente» designa:

i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure

ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli risiedesse o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure

iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, oppure

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

p) i termini «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora» designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

q) il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

r) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione o di occupazione, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonchè tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

s) il termine «periodi di occupazione» designa i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonchè tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione equivalenti ai periodi di occupazione;

t) i termini «perstazioni», «pensioni» e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo ÉÉÉ, nonchè le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi;

u) i) il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato I;

ii) il termine «assegni familiari» designa le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari;

v) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t).

Articolo 2

Campo d'applicazione quanto alle persone

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonchè ai loro familiari e ai loro superstiti.

2. Inoltre il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

3. Il presente regolamento si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonchè delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato II.

Articolo 4

Campo d'applicazione «ratione materiae»

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.

Articolo 5

Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento

Gli Stati membri menzionano in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.

Articolo 6

Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce

Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincola:

a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure

b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per il cui regolamento non debba intervenire nessuna instituzione di uno di questi ultimi Stati.

Articolo 7

Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;

b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:

a) le disposizioni dell'Accordo del 27 luglio 1950, riveduto il 13 febbraio 1961, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

b) le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell'allegato II.

Articolo 8

Conclusione di convenzioni tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 9

Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili ai lavoratori cui è applicabile il presente regolamento e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Articolo 10

Revoca delle clausole di residenza

Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'instituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione on ad una rendita di superstite.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 11

Rivalutazione delle prestazioni

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione, tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

Articolo 12

Divieto di cumulo delle prestazioni

1. Il presente regolamento non può conferire, ne mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articolo 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articolo 46, 50, 51, o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

4. La pensione d'invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l'istituzione olandese sia tenuta, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c) o all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), a partecipare anche essa all'onere di una prestazione per malattia professionale concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell'importo dovuto alla istituzione dell'altro Stato membro incaricata dell'erogazione della prestazione per malattia professionale.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 13

Norme generali

1. Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17,

a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato;

c) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

d) il lavoratore chiamato o richiamato alle armi da uno Stato membro conserva la qualità di lavoratore ed è soggetto alla legislazione di tale Stato; se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o dopo il congedo dal servizio militare, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Articolo 14

Norme particolari

1. La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

a) i) Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente e distaccato da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto di quest'ultima, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non superi i dodici mesi e che egli non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco;

ii) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile fino al compimento del lavoro,a condizione che l'autorità competente dello Stato nel cui territorio il lavoratore è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.

b) Il lavoratore dei trasporti internazionali occupato nel territorio di due o più Stati membri, che fa parte del personale viaggiante o navigante e che è al servizio di un'impresa che effettua, per conto d'altri o per conto proprio, trasporti di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne ed ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia,

i) il lavoratore occupato da una succursale o da una rappresentanza permamente che l'impresa in questine possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essan ha la propria sede, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permamente si trova;

ii) il lavoratore occupato prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa che lo occupa non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permamente in tale territorio.

c) Il lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali, che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri, è soggetto:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che lo occupa ha la propria sede od il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati nei quali esercita la sua attività.

d) Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro da un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

2. La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

a) il lavoratore occupato da un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccato da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, alle condizioni previste nel paragrafo 1, lettera a);

b) il lavoratore che, non essendo abitualmente occupato in mare, è occupato nelle acque territoriali od in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, senza appartenere all'equipaggio di tale nave, è soggetto alla legislazione del primo Stato;

c) il lavoratore che è occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuito per tale occupazione da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché ivi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un'attività professionale non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 15

Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

1. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

2. Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

- a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

- a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

3. Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di una altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

L'interessato che chiede di essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro la cui legislazione prevede, oltre a tale assicurazione, un'assicurazione complementare facoltativa, non può essere ammesso che a quest'ultima assicurazione.

Articolo 16

Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Communità europee

1. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati, l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

Articolo 17

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16

Due o più Stati membri o le autorità competenti di detti Stati possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO 1

MALATTIA E MATERNITÀ

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 18

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. L'istituzione compentente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a una interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che il lavoratore interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.

Sezione 2

Lavoratori e loro familiari

Articolo 19

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

1. II lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzioni del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

Articolo 20

Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme particolari

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse. I familiari possono beneficiare delle prestazioni in natura alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente.

Articolo 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. II lavoratore e i familiari di cui all'articolo 19, che dimorano nell territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedessero, anche se essi hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità. Tale disposizione non si applica tuttavia al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

2. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità prima del trasferimento della residenza.

Articolo 22

Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adatte

1. II lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato, ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

3. I familiari di un lavoratore beneficiano delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le prestazioni in natura.

4. II fatto che il lavoratore beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

Articolo 23

Calcolo delle prestazioni in danaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario medio, determina tale salario medio esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario forfettario, tiene conto esclusivamente del salario forfettario oppure, eventualmente, della media dei salari forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in danaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 24

Prestazioni in natura di notevole importanza

1. II lavoratore cue l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto, per sé o per un suo familiare, ad una protesi,a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore è già iscritto alla seconda istituzione.

2. La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Sezione 3

Disoccupati e loro familiari

Articolo 25

1. Un lavoratore disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), seconda frase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in danaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c):

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste dall'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo di percezione di prestazioni in danaro.

2. Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione per acquisire il diritto alle prestazioni in natura, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione.

4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1 può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

Sezione 4

Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

Articolo 26

Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente

1. Il lavoratore, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pension o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, posto che vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro se risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

2. Il richiedente una pensione o una rendita il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che, in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione cui incombe l'onere delle prestazioni in natura dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.

Sezione 5

Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

Articolo 27

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

II titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio resiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 28

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

1. ll titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, posto che, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato V, egli avesse diritto a dette prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le regole seguenti:

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione cui il titolare è stato iscritto da ultimo.

Articolo 29

Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare

1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni in natura come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legilazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza.

Articolo 30

Prestazioni in natura di notevole importanza

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

Articolo 31

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza

Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di uno di questi Stati, come pure i suoi familiari, beneficiano di tali prestazioni durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo della dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

Articolo 32

Disposizioni particolari relative all'assunzione dell'onere delle prestazioni erogate agli ex lavoratori frontalieri, ai familiari o ai superstiti

L'onere delle prestazioni in natura erogate al titolare di cui all'articolo 27, ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari ai sensi degli articoli 27 o 31, è ripartito per metà fra l'istituzione del luogo di residenza del titolare e l'istituzione cui egli è stato iscritto da ultimo, purché abbia avuto la qualifica di lavoratore frontaliero duranti i tre mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione o rendita o la data del suo decesso.

Articolo 33

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni in natura, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni in natura ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

Articolo 34

Disposizione generale

Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro in quanto svolgono un'attività professionale. In tal caso, l'interessato è considerato lavoratore o familiare di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

Sezione 6

Disposizioni varie

Articolo 35

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimore - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 19, 21, paragrafo 1, 22, 25, 26, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, o 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o, delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori né ai loro familiari cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.

3. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Sezione 7

Rimborso tra istituzioni

Articolo 36

1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 2

INVALIDITÀ

Sezione 1

Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

Articolo 37

Disposizioni generali

1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto i periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

2. L'allegato III menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni in vigore sul suo territorio che sono del tipo di cui al paragrafo 1.

Articolo 38

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impegati, secondo il caso.

Articolo 39

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.

2. L'interessato che soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

3. L'interessato che non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente della disposizioni dell'articolo 38.

4. Se la legislazione applicabile conformemente ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Sezione 2

Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente allo legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che sono applicabili per analogia, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 3.

2. Tuttavia, l'interessato che è colpito da una incapacità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato III, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alla duplice condizione:

- che egli soddisfi alle condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato III, e

- che egli non soddisfi alle condizioni richieste per acquisire il diritto a prestazioni in base ad una legislazione non indicata nell'allegato III.

3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV.

Sezione 3

Aggravamento dell'invalidità

Articolo 41

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno, o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente a quanto disposto alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza tra detti importi;

d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'incapacità iniziale è un'istituzione olandese e se:

i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e

iii) la legislazione alla quale o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni è una legislazione o sono legislazioni contemplate nell'allegato III,

l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad accordare le prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.

2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono accordate, tenuto conto dell'aggravamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1.

Sezione 4

Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Trasformazione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia

Articolo 42

Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni d'invalidità

1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve esserne ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 43.

2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, o dell'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

Articolo 43

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

2. Ogni istituzione di uno Stato membro debitrice di prestazioni d'invalidità continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni in vecchiaia secondo la legislazione di altri Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione.

3. Tuttavia se, nel caso previsto dal paragrafo 2, le prestazioni d'invalidità sono state concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, l'istituzione che rimane debitrice di queste prestazioni può applicare le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), come se il beneficiario di tali prestazioni soddisfacesse alle condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato membro interessato per aver diritto alle prestazioni di vecchiaia, sostituendo all'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), l'importo delle prestazioni d'invalidità dovute da tale istituzione.

CAPITOLO 3

VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

Articolo 44

Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri

1. I diritti a prestazioni di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinate in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto, non appena l'interessato ha presentato una domanda di liquidazione. Si può derogare a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri, e sempreché i periodi compiuti sotto questa o queste legislazioni non siano computati per l'acquisizione del diritto a prestazioni in un altro Stato membro.

3. Il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli, né le pensioni per orfani accordate conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

Articolo 45

Presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'aquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni

1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale od eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai od agli impiegati, secondo il caso.

3. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, non esige nessuna durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto e per il calcolo delle prestazioni, il lavoratore che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro o, altrimenti, se può far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro. Quest'ultima condizione è tuttavia ritenuta soddisfatta nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

Articolo 46

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione in base a detta legislazione.

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45:

a) L'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;

d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.

3. L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Quando in materia di pensioni o rendite d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, la somma delle prestazioni dovuta da due o più Stati membri, in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), è inferiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 47

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), si applicano le sequenti regole:

a) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione media, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra la retribuzione lorda dell'interessato e la media delle retribuzioni lorde di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o alla retribuzione lorda percepita dall'interessato durante questi soli periodi;

b) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina le retribuzioni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, considera che la retribuzione o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione forfettaria o all'importo forfettario o, se del caso, alla media delle retribuzioni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa, per taluni periodi, sull'importo delle retribuzioni e, per altri periodi, su una retribuzione forfettaria o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, le retribuzioni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera b) o c) oppure la media di queste retribuzioni o di questi importi, secondo il caso; se per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, essa considera che la retribuzione da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione fittizia corrispondente a questa retribuzione o importo forfettario.

2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione di altri Stati membri.

3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza dei familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 48

Periodi di assicurazione inferiori a un anno

1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

3. Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 abbia l'effetto di liberare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti e presi in considerazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

Articolo 49

Calcolo delle prestazioni quando l'interessato non soddisfa simultaneamente alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione sono stati compiuti

1. Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento alle condizioni prescritte, per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 45, ma soddisfa soltanto alle condizioni di una o più legislazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente alle disposizioni dell'articolo 46;

b) tuttavia,

i) se l'interessato soddisfa alle condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2;

ii) se l'interessato soddisfa alle condizioni di una sola legislazione senza che occorra ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione.

2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più delle legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più altre legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45.

3. Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, salvo quanto disposto all'articolo 40, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessino di essere soddisfatte.

Articolo 50

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovuta in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 51

Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 46.

CAPITOLO 4

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Sezione 1

Diritto alle prestazioni

Articolo 52

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

Il lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

Articolo 53

Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se il lavoratore risiedesse in quest'ultimo.

Articolo 54

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. Il lavoratore di cui all'articolo 52 che dimora nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero.

2. Il lavoratore di cui all'articolo 52 che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

Articolo 55

Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale - Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure appropriate

1. Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, o

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione della Stato competente.

2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

Articolo 56

Infortuni in itinere

L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

Articolo 57

Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

1. Quando la vittima di una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che può provocare detta malattia, le prestazioni cui la vittima o i suo superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3.

2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stata membro.

3. In caso di pneumoconiosi sclerogena si applicano le seguenti disposizioni:

a) se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in qual momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato;

b) se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività che può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi nei quali tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato;

c) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, viene ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la vittima ha svolto un'attività che può provocare tale malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

4. II Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 58

Calcolo delle prestazioni in danaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su una retribuzione media, determina tale retribuzione media esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su una retribuzione forfettaria, tiene conto esclusivamente della retribuzione forfettaria o, se del caso, della media delle retribuzioni forfettarie corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in danaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 59

Spese di trasporto della vittima

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della vittima fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale risiede la vittima a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale la vittima risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

Sezione 2

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

Articolo 60

1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se il lavoratore, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se il lavoratore, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede al lavoratore un supplemento il cui importo è pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le dispozioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse sopravvenuta sotto la legislazione di questo Stato;

c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 4, non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione del secondo Stato sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento.

2. In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera c), si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c). Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni che erano dovute prima dell'aggravamento.

Sezione 3

Disposizioni varie

Articolo 61

Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni

1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale il lavoratore si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico.

3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

4. Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura e effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.

5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 62

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Durata massima delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione, le disposizioni applicabili ai lavoratori di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

Sezione 4

Rimborso tra istituzioni

Articolo 63

1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nel regolamento d'applicazione di cui all'articolo 97, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 5

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo 64

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 65

Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Quando un lavoratore, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest'ultimo Stato.

2. L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo 66

Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura

In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell'articolo 28, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova.

Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita.

CAPITOLO 6

DISOCCUPAZIONE

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 67

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo

- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

Articolo 68

Calcolo delle prestazioni

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero sul territorio dello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel paese di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purché i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni.

Sezione 2

Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 69

Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

1. Il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno.

Articolo 70

Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi

1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fre le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

Sezione 3

Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 71

1. Il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalla istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla istituzione competente;

ii) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'articolo 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) i) o b) i), non può pretendere prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

CAPITOLO 7

PRESTAZIONI E ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI E DISOCCUPATI

Sezione 1

Disposizione comune

Articolo 72

Totalizzazione dei periodi di occupazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'occupazione, tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi d'occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

Sezione 2

Lavoratori e disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 73

Lavoratori

1. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.

2. Il lavoratore soggetto alla legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono tali familiari; il lavoratore deve soddisfare alle condizioni relative all'occupazione alle quali la legislazione francese subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni.

3. Tuttavia, il lavoratore soggetto alla legislazione francese in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro in cui è distaccato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione francese e definite all'allegato V.

Articolo 74

Disoccupati

1. Il disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia, ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.

2. Il disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio essi risiedono.

Articolo 75

Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi

1. a) Le prestazioni familiari sono erogate nei casi previsti all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore è soggetto e, nel caso di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate conformemente alle disposizioni che dette istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale tali prestazioni devono essere versate risieda o dimori nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro;

b) tuttavia, qualora le prestazioni familiari non siano destinate dalla persona a cui devono essere erogate al mantenimento dei familiari, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese in cui risiedono;

c) due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroga le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica cha ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.

2. a) Nei casi previsti all'articolo 73, paragrafo 2, e all'articolo 74, paragrafo 2, gli assegni familiari vengono erogati dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari, secondo la legislazione che tale istituzione applica;

b) tuttavia, se in applicazione di tale legislazione gli assegni devono essere erogati al lavoratore, l'istituzione di cui al comma precedente versa tali assegni alla persona fisica o giuridica che effettivamente prende a carico i familiari nel luogo di residenza o, all'occorrenza, direttamente ai familiari suddetti;

c) l'istituzione competente rimborsa integralmente l'importo degli assegni erogati conformemente alle disposizioni dei commi precedenti. I rimborsi sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.

Articolo 76

Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o ad assegni familiari a norma degli articoli 73 o 74 e a motivo dell'esercizio di un'attività professionale nel paese di residenza dei familiari

Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari.

CAPITOLO 8

PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI

Articolo 77

Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite

1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati sotto la quale l'interessato ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli Stati interessati, nel'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di tali Stati.

Articolo 78

Orfani

1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

a) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

b) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati sotto la quale il lavoratore defunto ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di tali Stati.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani.

Articolo 79

Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni e per orfani

1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il lavoratore defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.

Tuttavia:

a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;

b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assocurazione, esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.

2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b) ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri essendo uguale la durata dei periodi assicurativi, le prestazioni, ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati alla quale il lavoratore è stato soggetto per ultimo.

3. Il diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 degli articoli 77 e 78 è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore.

TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Articolo 80

Composizione e funzionamento

1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.

2. La commissione amministrativa si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste all'articolo 81, lettera a), possono essere adottate soltanto all'unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.

4. Il segretariato della commissione amministrativa è assicurato dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 81

Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

a) trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato;

b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;

c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;

d) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelerare, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione amministrativa, la liquidazione delle prestazioni dovute specialmente in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;

f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;

g) presentare proposte alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

TITOLO V

COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Articolo 82

Creazione, composizione e funzionamento

1. È istituito un Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato «Comitato consultivo», composto di trentasei membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di:

a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della commissione amministrativa,

b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

2. I membri titolari e i membri supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle organizzazioni sindicali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del Comitato consultivo, un'equa rappresentanza dei diversi settori interessati.

L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato.

4. Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un rappresentante di quest'ultimo. Il presidente non partecipa al voto.

5. Il Comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l'ordine del giorno.

6. Su proposta del suo presidente, il Comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un'ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il Comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della commissione amministrativa, dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

7. I pareri e le proposte del Comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi.

Il Comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il suo regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione.

8. Il segretariato del Comitato consultivo è assicurato dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 83

Compiti del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o di propria iniziativa:

a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 51 del trattato;

b) a formulare, per la commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale revisione dei regolamenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84

Cooperazione delle autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2. Per l'applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, lettera b).

Articolo 85

Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 86

Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Articolo 87

Perizie mediche

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

Articolo 88

Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 106 del trattato, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

Articolo 89

Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni

Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato V.

Articolo 90

Indennità di alloggio e prestazioni familiari istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

Le indennità di alloggio e, per quanto riguarda il Lussemburgo, le prestazioni familiari che fossero istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per motivi demografici, non saranno concesse agli interessati che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Articolo 91

Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente

Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Articolo 92

Ricupero dei contributi

1. Il ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso.

Articolo 93

Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 94

Disposizioni varie

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro.

8. In caso di pneumoconiosi sclerogena la disposizione dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera c), è applicabile alle prestazioni in danaro per malattia professionale il cui onere, in mancanza di un accordo fra le istituzioni interessate, non ha potuto essere ripartito fra queste ultime prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, non può avere l'effetto di ridurre i diritti di cui beneficiano gli interessati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le persone che a tale data beneficiano di prestazioni più favorevoli in virtù di accordi bilaterali conclusi con la Francia continuano a fruire di detti accordi sinché esse sono soggette alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore ad un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni per malattie e disoccupazione. Le modalità di applicazione di dette disposizioni sono fissate dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.

Articolo 95

Allegati del presente regolamento

A richiesta dello Stato membro o degli membri interessati e previo parere della commissione amministrativa, gli allegati del presente regolamento possono essere modificati con un regolamento adottato dal Consiglio su proposta presentata dalla Commissione.

Articolo 96

Notifiche concernenti talune disposizioni

1. Le notifiche di cui all'articolo 1, lettera j), all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2, sono indirizzate al Presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall'articolo 1, lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 97

Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 98

Nuovo esame del problema del pagamento delle prestazioni familiari

Anteriormente al 1° gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri.

Articolo 99

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento di applicazione di cui all'articolo 97. Questi regolamenti abrogano:

- il regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

- il regolamento n. 4 del Consiglio che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 [6],

[6] GU n. 30 del 16.12.1958, pag. 597/58.

- il regolamento n. 36/63/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri [7].

[7] GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1314/63.

Tuttavia, le disposizioni degli articoli 82 e 83, relative alla creazione del Comitato consultivo, sono applicabili a decorrere dal giorno della pubblicazione del regolamento di applicazione previsto dall'articolo 97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

ALLEGATO 1

(Articolo 1, lettera u), del regolamento)

Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)

A. BELGIO

L'assegno di nascita.

B. GERMANIA

Nulla.

C. FRANCIA

a) Gli assegni prenatali.

b) Gli assegni di maternità del Codice della sicurezza sociale.

D. ITALIA

Nulla.

E. LUSSEMBURGO

Gli assegni di nascita.

F. PAESI BASSI

Nulla.

ALLEGATO II

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) e articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

Disposizioni di convenzioni di sicurezza che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento - Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni, detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato.

2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurreza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento)

1. BELGIO - GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

2. BELGIO - FRANCIA

a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

3. BELGIO - ITALIA

L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.

4. BELGIO - LUSSEMBURGO

Gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 della convenzione del 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 (lavoratori frontalieri).

5. BELGIO - PAESI BASSI

Nulla.

6. GERMANIA - FRANCIA

a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

c) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.

f) I titoli II, III, e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il «Land» della Saar).

7. GERMANIA - ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 26 e l'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

8. GERMANIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese) e l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 14 luglio 1960 (prestazioni in caso di malattia e maternità alle persone che hanno optato per l'applicazione della legislazione del paese d'origine).

9. GERMANIA - PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

10. FRANCIA - ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

b) Lo scambio di lettere del marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

11. FRANCIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

12. FRANCIA - PAESI BASSI

L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

13. ITALIA - LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.

14. ITALIA - PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

15. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI

Nulla.

Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

(Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

1. BELGIO - GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale).

2. BELGIO - FRANCIA

a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

b) L'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

c) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

3. BELGIO - ITALIA

Nulla.

4. BELGIO - LUSSEMBURGO

Nulla.

5. BELGIO - PAÅSI BASSI

Nulla.

6. GERMANIA - FRANCIA

a) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

c) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.

e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il «Land» della Saar).

7. GERMANIA - ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

8. GERMANIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).

9. GERMANIA - PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

10. FRANCIA - ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

11. FRANCIA - LUSSEMBURGO

Nulla.

12. FRANCIA - PAESI BASSI

Nulla.

13. ITALIA - LUSSEMBURGO

Nulla.

14. ITALIA - PAESI BASSI

Nulla.

15. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI

Nulla.

ALLEGATO III

(Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento)

Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

A. BELGIO

Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale d'invalidità dei minatori e al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

B. GERMANIA

Nulla.

C. FRANCIA

L'insieme delle legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

D. ITALIA

Nulla.

E. LUSSEMBURGO

Nulla.

F. PAESI BASSI

La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'incapacità al lavoro.

ALLEGATO IV

(Articolo 40, paragrafo 3, del regolamento)

Concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni degli Stati membri

BELGIO

>SPAZIO PER TABELLA>

FRANCIA

>SPAZIO PER TABELLA>

ITALIA

>SPAZIO PER TABELLA>

LUSSEMBURGO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

(Articolo 89 del regolamento)

Modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri

A. BELGIO

1. La disposizione dell'articolo 1, lettera a) i), del regolamento non è applicabile per quanto concerne i lavoratori indipendenti e le altre persone beneficiarie di prestazioni sanitarie in applicazione della legge del 9 agosto 1963 che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, finché essi non benificiano per queste cure di una protezione identica a quella accordata ai lavoratori subordinati.

2. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli resiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1° gennaio 1945.

B. GERMANIA

1. a) Ove ciò non sia già prescritto dalla legislazione tedesca in materia di assicurazione contro gli infortuni, le istituzioni tedesche indennizzano, conformemente a detta legislazione, anche gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti in Alsazia-Lorena anteriormente al 1° gennaio 1919, il cui onere non è stato assunto dalle istituzioni francesi ai sensi della decisione del Consiglio della Società delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, pag. 1.289) finché la vittima o i superstiti risiedono nel territorio di uno Stato membro.

b) L'articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni in virtù delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

2. a) Per determinare se i periodi considerati dalla legislazione tedesca come periodi di interruzzione (Ausfallzeiten) o periodi complementari (Zurechnungszeiten) debbano essere presi in considerazione come tali, i contributi obbligatori versati a norma della legislazione di un altro Stato membro e l'iscrizione all'assicurazione pensione di un altro Stato membro sono assimilati ai contributi obbligatori versati a norma della legislazione tedesca e all'iscrizione all'assicurazione pensione tedesca.

Nel calcolo del numero dei mesi civili trascorsi tra l'iscrizione all'assicurazione e il verificarsi del rischio, non vengono presi in considerazione i periodi assimilati a norma della legislazione di un altro Stato membro che sono compresi tra queste due date, come pure i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione o di una rendita.

b) Le disposizioni della lettera a) non si applicano alla durata forfettaria d'interruzione (pauschale Ausfallzeit). Quest'ultima è determinata esclusivamente in funzione dei periodi di assicurazione compiuti in Germania.

c) La presa in considerazione di un periodo complemantare (Zurechnungszeit) in virtù della legislazione tedesca sull'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere è subordinata inoltre alla condizione che l'ultimo contributo versato a norma della legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere.

d) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) è applicabile la sola legislazione nazionale tedesca.

e) In deroga a quanto disposto alla lettera d), la disposizione seguente è applicabile agli iscritti all'assicurazione pensione tedesca che, durante il periodo 1° gennaio 1948 - 31 luglio 1963, hanno risieduto nei territori tedeschi sotto amministrazione olandese:

per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) ai sensi dell'articolo 1251, paragrafo 2, della legge tedesca in materia di assicurazione sociale (RVO) o di disposizioni corrispondenti, il versamento dei contributi all'assicurazione olandese nel corso di tale periodo è assimilato allo svolgimento di un lavoro o di un'attività che rientra nell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione tedesca.

3. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare alle casse di assicurazione malattia tedesche, l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento è sospeso fino a che non sia stata presa la decisione relativa alla domanda di pensione.

4. Per stabilire se un figlio è beneficiario della pensione di orfano, il godimento di una delle prestazioni citate all'articolo 78, di un'altra prestazione familiare concessa in virtù della legislazione francesa per un figlio minore residente in Francia, è assimilato al godimento di una pensione di orfano in virtù della legislazione tedesca.

5. Qualora l'applicazione del regolamento o di regolamenti successivi in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compensati. L'associazione federale delle case regionali di malattia, in quanto organismo di collegamento (assicurazione malattia), decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. I fondi necessari per effetuare la compensazione sono forniti da tasse imposte a tutte le istituzioni di assicurazione malattia, in proporzione al numero medio dei membri nell'anno precedente, compresi i pensionati.

6. Se un'istituzione tedesca è l'istituzione competente per la concessione di prestazioni familiari conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, si considera lavoratore (articolo 1, lettera a) del regolamento, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che a seguito di tale assicurazione ottiene prestazioni in danaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe.

C. FRANCIA

1. a) L'assegno ai vecchi lavoratori subordinati è concesso, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori cittadini degli altri Stati membri che, al momento in cui presentano la loro domanda, risiedono nel territorio francese.

b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi.

c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati, vengono presi in considerazione unicamente i periodi di lavoro subordinato o assimilato compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimente d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corriposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.

3. La legge n. 65-655 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni:

- L'attività professionale che dà luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino;

- il lavoratore, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata.

4. Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento i termini «prestazioni familiari» comprendono:

a) gli assegni prenatali previsti all'articolo L. 516 del Codice della sicurezza sociale;

b) gli assegni familiari previsti agli articoli L 524 e L 531 del Codice della sicurezza sociale;

c) l'indennità di compensazione dell'imposta cedolare prevista dall'articolo L 532 del Codice della sicurezza sociale;

Tuttavia tale prestazione può essere corriposta soltanto se la retribuzione percepita in occasione del distacco è sottoposta in Francia all'imposta sul reddito;

d) l'assegno di salario unico previsto all'articolo L 533 del Codice della sicurezza sociale.

D. ITALIA

Nulla.

E. LUSSEMBURGO

In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento, i periodi di assicurazione o assimilati compiuti anteriormente al 1° gennaio 1946 sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione pensione di invalidità, di vecchiaia o di morte, saranno presi in considerazione per l'applicazione di tale legislazione nella misura in cui i diritti in corso di acquisizione saranno stati conservati al 1° gennaio 1959 o ricuperati successivamente in conformità di questa sola legislazione o delle convenzioni bilaterali in vigore o da concludere. In caso di più convenzioni bilaterali in vigore o da concludere. In caso di più convenzione bilaterali verranno presi in considerazioni i periodi di assicurazione o assimilati a partire dalla data più remota.

F. PAESI BASSI

1. Assicurazione malattia dei titolari di pensione di vecchiaia

a) Il titolare di pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione degli articoli 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto eventualmente dell'articolo 9, alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria malattia delle persone anziane.

b) ll contributo per l'assicurazione volontaria malatia delle persone anziane ammonta, per gli interessati che risiedano in uno degli altri Stati membri, alla metà della media delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le cure mediche di una persona anziana e dei suoi familiari.

2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata

a) Sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata anche i periodi anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il beneficiario che non soddisfa alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l'età di 15 anni compuiti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavaro stabilito in questo paese.

b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) quando questi coincidono con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta in virtù della legislazione di un altro Stato membro in materia di assicurazione vecchiaia.

c) Per quanto riguarda la donna coniugata il cui marito ha diritto a una pensione in virtù della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata, sono presi in considerazione come periodi di assicurazione anche i periodi del matrimonio precedenti la data alla quale l'interessata ha raggiunto l'età di 65 anni compiuti e durante i quali ha resieduto nel territorio di uno o più Stati membri, sempreché tali periodi coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal marito sotto detta legislazione e con quelli da prendere in considerazione ai sensi della lettera a).

d) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera c) quando questi coincidono con periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessata in virtù della legislazione di un altro Stato membro in materia di assicurazione vecchiaia o con i periodi durante i quali essa ha beneficiato di una pensione di vecchiaia in virtù di tale legislazione.

e) Per quanto riguarda la donna che era coniugata ed il cui marito era soggetto alla legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia o che è considerato aver compiuto periodi di assicurazione ai sensi della lettera a), sono applicabili «mutatis mutandis» le disposizioni delle due lettere che precedono.

f) Per il calcolo della pensione vecchiaia, i periodi previsti alle lettere a) e c) sono presi in considerazione solamente se l'interessato ha risieduto per sei anni nel territorio di uno o più Stati membri dopo l'età di 59 anni compiuti, e finché risiede nel territorio di tali Stati membri.

3. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani

a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani, anche i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il lavoratore ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

b) Non si tiene dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) quando questi coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensione o rendita ai superstiti.

4. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione contro l'incapacità al lavoro

a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, regolamento sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione contro l'incapacità al lavoro anche i periodi di lavoro subordinato e i periodi assimilati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967.

b) I periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) sono considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto una legislazione del tipo previsto all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento.