31970R2566

Regolamento (CEE) n. 2566/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che completa il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 19/12/1970 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0135
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0772
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0872
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0083
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0102


REGOLAMENTO (CEE) N. 2566/70 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1970 che completa il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando che, quando è prevista una maggiorazione di restituzione per tener conto dell'inoltro di alcuni prodotti ai paesi di destinazione per la via del Capo di Buona Speranza, è opportuno assicurarsi che la merce abbia preso effettivamente tale rotta;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 497/70 (3) è aggiunto un articolo 2 bis redatto come segue:

«Articolo 2 bis

Per i prodotti per i quali è prevista una maggiorazione di restituzione in ragione della necessità di essere inoltrati verso la loro destinazione per la via del Capo di Buona Speranza, detta maggiorazione è pagata soltanto quando l'interessato ha fornito la prova che questi prodotti hanno effettivamente seguito la rotta del Capo per giungere a destinazione.

Questa prova è data dalla presentazione di un estratto di tutti i necessari documenti di bordo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso prende effetto il 5 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI (1)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66. (2)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 10. (3)GU n. L 62 del 18.3.1970, pag. 15.