31968R1017

Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 23/07/1968 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0054
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0295
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0054
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0302 - 0312
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale in lingua ceca capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua estone capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua lituana capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua lettone capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua maltese capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua polacca capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16
edizione speciale in lingua slovena capitolo 07 tomo 001 pag. 6 - 16


Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio

del 19 luglio 1968

relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 87,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che in virtú del regolamento n. 141 del Consiglio, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio nel settore dei trasporti [3], detto regolamento n. 17 [4] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti che hanno per effetto la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto o la ripartizione del mercato dei trasporti, né si applica alle posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 86 del trattato sul mercato dei trasporti;

considerando che per quanto riguarda i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, tale non applicazione è limitata al 30 giugno 1968 in virtú del regolamento n. 1002/67/CEE [5];

considerando che la definizione di regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituisce uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale;

considerando che, nel determinare le regole di concorrenza per questi settori, occorre tener conto degli aspetti peculiari dei trasporti;

considerando che, in relazione al fatto che le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è necessario mettere in grado le imprese di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso;

considerando che l'instaurazione di un regime di concorrenza per i trasporti richiede che vi si includano nella stessa misura il finanziamento e l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto per l'esercizio in comune di taluni gruppi di imprese, nonché talune operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile;

considerando che, per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima, per i suddetti tre modi di trasporto, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero avere tali effetti;

considerando che determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti che hanno soltanto per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica possono essere sottratti al divieto delle intese poiché contribuiscono a migliorare la produttività; che in base all'esperienza acquisita ed in seguito all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio potrà essere indotto a modificare, su proposta della Commissione, l'elenco di questi tipi di accordi;

considerando che, per favorire un miglioramento della struttura talvolta troppo frazionata della professione nei settori dei trasporti su strada e per via navigabile, è anche opportuno esentare dal divieto delle intese gli accordi, decisioni e pratiche concordate dirette all'istituzione o al funzionamento di raggruppamenti di imprese di questi due modi di trasporto che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di trasporto, ivi incluso il finanziamento o l'acquisto in comune di materiale o di forniture di trasporto per l'esercizio in comune; che questa esenzione di natura generale può essere accordata soltanto a condizione che la capacità totale di carico di un raggruppamento non superi un massimo determinato e che la capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento non superi determinati limiti stabiliti in modo da evitare che una di esse possa trovarsi in posizione dominante all'interno del raggruppamento; che la Commissione deve tuttavia avere la possibilità d'intervenire, qualora, in casi determinati, tali accordi abbiano effetti incompatibili con le condizioni previste perché un'intesa possa essere riconosciuta lecita e costituiscano un abuso dell'esenzione; che nondimeno il fatto che il raggruppamento disponga di una capacità totale di carico superiore al massimo fissato, o che non possa usufruire dell'esenzione di natura generale a causa della capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento, non esclude che possa trattarsi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata leciti nella misura in cui rispondono alle condizioni richieste a tal fine dal presente regolamento;

considerando che quando un accordo, una decisione o una pratica concordata contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi di trasporto o a promuovere, sui mercati soggetti a forte fluttuazione nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o ad aumentare la produttività delle imprese, o a promuovere il progresso tecnico ed economico, occorre poter dichiarare inapplicabile il divieto, a condizione, tuttavia, che l'accordo, la decisione o la pratica concordata prendano in considerazione in misura equa gli interessi degli utenti dei trasporti, non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi summenzionati e non diano alle imprese di trasporto la possibilità di eliminare la concorrenza su una parte importante del mercato dei trasporti in questione, tenuto conto anche della concorrenza di sostituzione degli altri modi di trasporto;

considerando che, fino a quando il Consiglio non avrà posto in applicazione, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le misure atte a garantire la stabilità del mercato dei trasporti e a condizione che il Consiglio stesso costati uno stato di crisi, è opportuno autorizzare sul mercato in questione gli accordi che si rendono necessari per ridurre le perturbazioni derivanti dalla struttura del mercato dei trasporti;

considerando che occorre che nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, gli Stati membri non emanino né mantengano misure contrarie al presente regolamento per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi; che è del pari opportuno che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale vengano sottoposte alle disposizioni del presente regolamento entro i limiti in cui l'applicazione di esse non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata, senza tuttavia che lo sviluppo degli scambi ne sia pregiudicato in misura contraria agli interessi della Comunità; che la Commissione deve avere la possibilità di vigilare sull'applicazione di tali principi e di rivolgere a questo scopo agli Stati membri le direttive e le decisioni appropriate;

considerando che è opportuno determinare le modalità di applicazione delle regole fondamentali stabilite dal presente regolamento in modo tale che esse assicurino una sorveglianza efficace semplificando nella misura del possibile il controllo amministrativo e che rispondano all'esigenza di sicurezza giuridica delle imprese;

considerando che spetta in primo luogo alle imprese stesse di valutare ciò che prevale negli accordi, decisioni o pratiche concordate, tra gli effetti restrittivi della concorrenza e gli effetti economicamente benefici che sono ammessi a giustificazione di tali restrizioni e quindi apprezzare, sotto la propria responsabilità, il carattere illecito o lecito di tali accordi, decisioni o pratiche concordate;

considerando che è quindi opportuno permettere alle imprese di concludere o applicare accordi senza dover renderli noti, esponendoli cosí al rischio di una nullità retroattiva qualora questi accordi vengano esaminati a seguito di una denuncia o ad un intervento d'ufficio della Commissione, ma senza pregiudicare la possibilità che questi accordi siano retroattivamente dichiarati leciti, nell'ipotesi di tale esame a posteriori;

considerando tuttavia che le imprese possono, in taluni casi, richiedere l'assistenza delle autorità competenti per assicurarsi della conformità dei loro accordi, decisioni o pratiche concordate alle disposizioni in vigore; che a tal fine è opportuno mettere a loro disposizione una procedura basata sulla presentazione di una domanda alla Commissione e sulla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del contenuto essenziale di questa domanda, in modo che i terzi interessati possano comunicare le loro osservazioni in merito all'accordo in questione; che, in assenza di denunce da parte degli Stati membri o dei terzi interessati e laddove la Commissione non comunichi entro un termine stabilito alle imprese che hanno introdotto la domanda che esistono seri dubbi quanto al carattere lecito dell'accordo in questione, l'accordo deve essere considerato esente dal divieto per il periodo precedente e per i successivi tre anni;

considerando che, stante il carattere eccezionale degli accordi resi necessari per ridurre le perturbazioni inerenti alla struttura del mercato dei trasporti, in caso di crisi costatata dal Consiglio, è opportuno sottoporre le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per tale accordo all'obbligo di notificarlo alla Commissione; che è opportuno che l'autorizzazione della Commissione abbia effetto soltanto a decorrere dalla data della sua adozione, che la validità di tale autorizzazione non oltrepassi tre anni a decorrere dalla costatazione dello stato di crisi da parte del Consiglio e che il rinnovo della decisione sia subordinato ad un rinnovo della costatazione dello stato di crisi da parte del Consiglio; che comunque l'autorizzazione deve cessare di essere valida al piú tardi sei mesi dopo che il Consiglio abbia posto in applicazione le misure appropriate per garantire la stabilità del mercato dei trasporti al quale l'accordo si riferisce;

considerando che, al fine di assicurare un'applicazione uniforme, nel mercato comune, delle regole di concorrenza per i trasporti, è necessario fissare le regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali regole;

considerando che a tale scopo la Commissione deve ottenere il concorso delle autorità competenti degli Stati membri e disporre inoltre, in tutto il territorio del mercato comune, del potere di chiedere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per individuare gli accordi, le decisioni, le pratiche concordate e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante vietati dal presente regolamento;

considerando che se nell'applicazione del regolamento ad un caso specifico sorgono, a giudizio di uno Stato membro, problemi di principio inerenti alla politica comune dei trasporti, è opportuno che tali problemi di principio possano essere esaminati dal Consiglio; che è opportuno che il Consiglio possa essere chiamato ad esaminare qualsiasi problema di carattere generale posto dall'attuazione della politica della concorrenza nel settore dei trasporti; che deve essere prevista una procedura atta a garantire che la decisione ai fini dell'applicazione del regolamento ai casi specifici sarà emessa dalla Commissione soltanto previo esame dei problemi di principio da parte del Consiglio e tenendo conto degli orientamenti che si delineeranno;

considerando che al fine di adempiere al compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione deve essere autorizzata a rivolgere alle imprese o alle associazioni di imprese raccomandazioni e decisioni dirette a far cessare le infrazioni alle disposizioni del regolamento che vietano determinati accordi, decisioni o pratiche;

considerando che devono essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora l'osservanza dei divieti previsti dal regolamento e l'adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza di esso;

considerando che occorre garantire il diritto delle imprese interessate a essere sentite dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;

considerando che è opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali sono inflitte ammende o penalità di mora;

considerando che è opportuno ritardare di sei mesi l'entrata in vigore del divieto previsto dal regolamento nei riguardi degli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del presente regolamento al fine di facilitare l'adattamento delle imprese alle sue disposizioni.

considerando che sarà opportuno procedere, in seguito alle discussioni che avranno luogo con gli Stati terzi, firmatari della Convenzione riveduta di Mannheim ed entro un termine adeguato a decorrere dalla chiusura di tali discussioni, agli adattamenti dell'insieme del regolamento che risultassero necessari, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla Convenzione riveduta di Mannheim;

considerando che sarà opportuno apportare al regolamento le modifiche che potranno risultare necessarie in funzione dell'esperienza acquisita in un periodo di tre anni; che in particolare sarà necessario esaminare, tenuto conto dell'evoluzione della politica comune dei trasporti in detto periodo, se sia opportuno estendere l'applicazione del regolamento agli accordi, alle decisioni, alle pratiche concordate e allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti che non pregiudicano il commercio tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di principio

Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.

Articolo 2

Divieto delle intese

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare l'offerta di trasporto, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire il mercato dei trasporti,

d) applicare condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, cosí da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nessun nesso con la prestazione di trasporto.

Articolo 3

Eccezione legale per gli accordi tecnici

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnici mediante:

a) l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi;

b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dei trasporti, del personale, del materiale, dei mezzi di trasporto e degli impianti fissi;

c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;

d) l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un solo modo di trasporto sugli itinerari piú razionali dal punto di vista dell'esercizio;

e) il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi;

f) il raggruppamento di spedizioni isolate;

g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e condizioni di trasporto.

2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese

1. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 2 sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:

- la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto,

- il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, purché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di tali raggruppamenti

e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi:

- 10.000 tonnellate per i trasporti su strada,

- 500.000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.

La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1.000 tonnellate per i trasporti su strada o 50.000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.

2. Se l'esecuzione degli accordi, decisioni o pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in casi determinati, effetti che sono incompatibili con le condizioni previste all'articolo 5 e che costituiscono un abuso dell'esenzione dal divieto di cui all'articolo 2, le imprese e associazioni di imprese possono essere obbligate a porre fine a tali effetti.

Articolo 5

Non applicabilità del divieto

Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano

- a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o

- a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o

- ad aumentare la produttività delle imprese, o

- a promuovere il progresso tecnico o economico

prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti ed evitando di

a) imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi.

Articolo 6

Accordi destinati a ridurre le perturbazioni derivanti dalla struttura del mercato dei trasporti

1. Fintanto che il Consiglio non avrà posto in applicazione, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le misure atte a garantire la stabilità di un mercato dei trasporti, il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate la cui natura è tale da ridurre le perturbazioni su tale mercato.

2. Una decisione di non applicazione del divieto di cui all'articolo 2, presa conformemente alla procedura dell'articolo 14, può essere adottata solo dopo che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, ovvero all'unanimità se uno Stato membro ritiene che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 3, dell trattato, abbia costatato, in base ad una relazione della Commissione, uno stato di crisi su tutto il mercato dei trasporti o su parte di esso.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, la decisione di non applicazione del divieto di cui all'articolo 2 è subordinata alla condizione che

a) gli accordi, decisioni o pratiche concordate non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per la riduzione delle perturbazioni e

b) non diano a queste imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti in parola.

Articolo 7

Nullità degli accordi e decisioni

Gli accordi e decisioni, vietati in virtú delle disposizioni precedenti, sono nulli di pieno diritto.

Articolo 8

Divieto dello sfruttamento abusivo di posizioni dominanti

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi o condizioni di trasporto non equi,

b) nel limitare l'offerta di trasporto, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosí per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la prestazione di trasporto.

Articolo 9

Imprese pubbliche

1. Nel settore dei trasporti, gli Stati membri non emanano né mantengono nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle disposizioni degli articoli precedenti.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme degli articoli precedenti, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e rivolge, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Articolo 10

Procedure su denuncia o d'ufficio

La Commissione avvia le procedure al fine di far cessare un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8, nonché la procedura ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, su denuncia o d'ufficio.

Sono autorizzati a presentare denuncia a tal fine:

a) gli Stati membri,

b) le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengano di avervi interesse.

Articolo 11

Espletamento delle procedure su denuncia o d'ufficio

1. Se la Commissione costata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione costatata.

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al comma precedente, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 8, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica, essa emette una decisione che respinge la denuncia come infondata, se la procedura è stata avviata su denuncia.

4. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfa alle condizioni previste agli articoli 2 e 5, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 5. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.

Articolo 12

Applicazione dell'articolo 5 — procedura di opposizione

1. Le imprese e associazioni di imprese che intendano avvalersi delle disposizioni dell'articolo 5 in favore degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 2 ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione.

2. Se essa giudica la domanda ricevibile, a decorrere dal momento in cui essa è in possesso di tutti gli elementi della pratica e a condizione che nessuna procedura sia stata iniziata in applicazione dell'articolo 10, nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, la Commissione pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale della domanda invitando tutti i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni nel termine di 30 giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

3. Se, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 5, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per tre anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Se la Commissione costata, dopo la scadenza del termine di 90 giorni ma prima della scadenza del termine di tre anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 5, essa adotta una decisione che dichiara applicabile il divieto di cui all'articolo 2. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o quando abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 2.

4. Se nel termine di 90 giorni la Commissione ha inviato alle imprese che hanno presentato una domanda la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, essa esamina se le condizioni previste all'articolo 2 e all'articolo 5 sono soddisfatte.

Se la Commissione costata che le condizioni previste all'articolo 2 e all'articolo 5 sono soddisfatte, adotta una decisione di applicazione dell'articolo 5. Nella decisione, è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.

Articolo 13

Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 5

1. La decisione di applicazione dell'articolo 5, adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, deve indicare per quale periodo essa ha effetto; in linea di massima, tale periodo non è inferiore a sei anni. La decisione può essere sottoposta a condizioni ed oneri.

2. La decisione può essere rinnovata qualora continuino a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 5.

3. La Commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:

a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,

b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,

c) se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,

d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 2 che è stata loro concessa con la decisione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

Articolo 14

Decisione per l'applicazione dell'articolo 6

1. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 2, a favore dei quali gli interessati intendono avvalersi delle disposizioni dell'articolo 6, debbono essere notificati alla Commissione.

2. La decisione della Commissione per l'applicazione dell'articolo 6 ha effetto soltanto a decorrere dalla data della sua adozione. Essa deve precisare per quale periodo viene applicata. La sua validità non può oltrepassare tre anni a decorrere dalla costatazione dello stato di crisi, fatta dal Consiglio alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. La decisione può essere rinnovata dalla Commissione, se il Consiglio costata nuovamente, alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lo stato di crisi e se le altre condizioni di applicazione dell'articolo 6 continuano a sussistere.

4. La decisione può essere sottoposta a condizioni e ad oneri.

5. La decisione della Commissione cessa di essere valida al piú tardi sei mesi dopo che le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, siano state poste in applicazione.

6. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, sono applicabili.

Articolo 15

Competenza

Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva:

- per imporre obblighi in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2,

- per mettere una decisione in applicazione degli articoli 5 e 6.

Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se le condizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8 sono state rispettate.

Articolo 16

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.

2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti piú importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.

3. Un Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una delle procedure di cui all'articolo 10 e prima di ogni decisione emessa in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Del pari, il Comitato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione delle disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 29.

4. Il Comitato consultivo è composto di funzionari competenti nel settore dei trasporti e in materia di intese e di posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa due funzionari che lo rappresentano e che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro funzionario.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima sono allegati un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti piú importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare.

6. Il Comitato consultivo può dare il suo parere, anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.

Articolo 17

Esame da parte del Consiglio di una questione di principio concernente la politica comune dei trasporti sollevata in relazione ad un caso specifico

1. La Commissione emette una decisione per la quale è obbligatoria la consultazione di cui all'articolo 16, solo dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data in cui il Comitato consultivo ha espresso il suo parere.

2. Prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro può chiedere la convocazione del Consiglio per esaminare con la Commissione le questioni di principio concernenti la politica comune dei trasporti che esso ritenga connesse con il caso particolare destinato a formare oggetto della decisione.

Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni dalla data in cui lo Stato membro interessato ha presentato la richiesta, per esaminare esclusivamente dette questioni di principio.

La Commissione emette la sua decisione solo dopo la sessione del Consiglio.

3. Il Consiglio può inoltre esaminare in ogni momento, a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i problemi di carattere generale posti dall'attuazione della politica di concorrenza nel settore dei trasporti.

4. Ogni volta che il Consiglio deve riunirsi per esaminare questioni di principio, in applicazione del paragrafo 2, o problemi di carattere generale, in applicazione del paragrafo 3, la Commissione tiene conto, nell'ambito del presente regolamento, degli orientamenti delineati in sede di Consiglio.

Articolo 18

Inchieste per settori di trasporto

1. Se l'evoluzione dei trasporti, le fluttuazioni, la rigidità dei prezzi di trasporto o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza nel settore dei trasporti è ristretta o falsata all'interno del mercato comune in una zona geografica determinata o in una o piú relazioni di traffico o per trasporti di passeggeri o di prodotti appartenenti ad una o piú categorie determinate, la Commissione può decidere di procedere ad un'inchiesta generale in tale settore e, nel quadro di tale inchiesta, richiedere alle imprese di trasporto del settore considerato le informazioni e la documentazione necessarie per l'applicazione dei principi contemplati dagli articoli da 2 a 8.

2. Quando la Commissione procede alle inchieste previste al paragrafo 1, chiede anche alle imprese e ai gruppi di imprese, le cui dimensioni fanno presumere che occupino una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo, di comunicare gli elementi relativi alla struttura delle imprese e al loro comportamento, necessari per valutare la loro posizione nei confronti delle disposizioni dell'articolo 8.

3. Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 6, e degli articoli 17, 19, 20 e 21 sono applicabili.

Articolo 19

Richiesta d'informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.

2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 20

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di quest'ultima o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 21

Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.

Gli agenti dalla Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

c) richiedere spiegazioni orali "in loco";

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, anteriormente al 1o gennaio 1970 e dopo aver consultato la Commissione, prendono le misure necessarie.

Articolo 22

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) forniscano indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all'articolo 12 o della notificazione di cui all'articolo 14;

b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 18 o dell'articolo 19, paragrafi 3 o 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtú dell'articolo 19, paragrafo 5;

c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 20 o dell'articolo 21, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8 o non osservino un obbligo imposto in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2;

b) non osservino un onere imposto in virtú dell'articolo 13, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 4.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

3. Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, e dell'articolo 17 sono applicabili.

4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

Articolo 23

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mova varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a) a porre fine ad un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8 di cui essa ha ordinato la cessazione in virtú dell'articolo 11, o a conformarsi ad un obbligo imposto in virtú dell'articolo 4, paragrafo 2,

b) a porre fine ad ogni azione vietata in virtú dell'articolo 13, paragrafo 3,

c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5,

d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3.

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

3. Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, e dell'articolo 17 sono applicabili.

Articolo 24

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 25

Unità di conto

Per l'applicazione degli articoli 22, 23 e 24, l'unità di conto è quella adottata per la formazione del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.

Articolo 26

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di ogni decisione prevista dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, dall'articolo 13, paragrafo 3, dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e dagli articoli 22 e 23, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.

2. La Commissione o le autorità degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

3. Quando la Commissione intende prendere una decisione di applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6, pubblica il contenuto essenziale dell'accordo, della decisione o della pratica in causa e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore ad un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 27

Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 28, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 28

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 29

Disposizioni di esecuzione

La Commissione è autorizzata e emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12, delle notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nonché delle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

Articolo 30

Entrata in vigore, intese esistenti

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1968.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la disposizione dell'articolo 8 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Il divieto di cui all'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 1969 agli accordi, decisioni e alle pratiche concordate di cui all'articolo 2 che esistevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che sono stati realizzati tra detta data di entrata in vigore e la data della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. La disposizione di cui al paragrafo 3 non può essere offerta alle imprese e associazioni di imprese che, prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, abbiano denunciato accordi, decisioni o pratiche concordate.

Articolo 31

Revisione del regolamento

1. In seguito alle discussioni che avranno luogo con gli Stati terzi firmatari della Convenzione riveduta di Mannheim ed entro sei mesi dalla chiusura di tali discussioni, il Consiglio procederà, su proposta della Commissione, agli adattamenti dell'insieme del presente regolamento che risultassero necessari, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla Convenzione riveduta di Mannheim.

2. La Commissione trasmette al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 1971, una relazione generale sull'applicazione del presente regolamento e, anteriormente al 1o luglio 1971, una proposta di regolamento per apportare al presente regolamento le modifiche che risultassero necessarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 19 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. L. Scalfaro

[1] GU n. 205 dell'11. 12. 1964, pag. 3505/64.

[2] GU n. 103 del 12. 6. 1965, pag. 1792/65.

[3] GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.

[4] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[5] GU n. 306 del 16. 12. 1967, pag. 1.

--------------------------------------------------