31968R0260

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 04/03/1968 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0037
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0115
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0136


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 260/68 DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 1968 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario stabilire le condizioni e la procedura in base alle quali i funzionari e gli agenti delle Comunità, nonché le persone alle quali si applica ugualmente l'articolo 13 dei protocolli sui privilegi e sulle immunità, saranno soggetti all'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti, istituita dal citato articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari ed agenti, istituita dall'articolo 13, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Sono soggetti all'imposta: - le persone alle quali si applica lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ivi compresi i beneficiari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, eccettuati gli agenti locali;

- i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di reversibilità versate dalle Comunità;

- i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1).

Articolo 3

1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all'imposta.

2. Tuttavia, dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità, forfettarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile: a) gli assegni familiari: - l'assegno di capo famiglia;

- l'assegno per i figli a carico;

- l'indennità scolastica;

- l'assegno di nascita;

b) i soccorsi di carattere sociale;

c) le indennità versate in caso di malattia professionale o di infortunio;

d) la frazione dei versamenti di qualsiasi natura che rappresenta assegni familiari.

L'importo della deduzione effettuata è calcolato tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 5.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, si opera una detrazione del 10 % per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico.

5. Le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.

Articolo 4

L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 803 FB, e applicando, salvo quanto disposto dall'articolo 5, le aliquote seguenti:

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Articolo 5

Quando agli stipendi, salari ed emolumenti si applica un coefficiente correttore: - l'ammontare di ciascun elemento preso in considerazione per il calcolo dell'imposta, eccettuate le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, si ottiene, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, applicando il coefficiente correttore all'importo dell'elemento cosí come risulta prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

- l'ammontare delle detrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, si ottiene applicando tale coefficiente correttore all'importo delle detrazioni cosí come risultano prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

- agli importi delle frazioni di reddito di cui all'articolo 4 si applica tale coefficiente correttore.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4: a) alle somme versate

- a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario,

- per lavori gravosi,

- per servizi eccezionali,

- per invenzioni brevettate,

si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione del funzionario.

b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo l'effettuazione delle detrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'aliquota pari ai 2/3 del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra

- l'ammontare dell'imposta dovuta e

- la base imponibile definita nell'articolo 3.

2. L'applicazione del presente regolamento non può avere per effetto di ridurre gli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad un importo inferiore al minimo vitale definito nell'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità.

Articolo 7

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.

I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono versati sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirli se fossero stati effettuati alla data normale.

Articolo 8

L'imposta è riscossa mediante ritenuta diretta. Il suo importo è arrotondato all'unità inferiore.

Articolo 9

Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nei bilanci delle Comunità.

Articolo 10

Le amministrazioni delle istituzioni delle Comunità si concertano per assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento è ugualmente applicabile: - ai membri della Commissione,

- ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere ed ai relatori aggiunti della Corte di giustizia,

- ai membri della commissione di controllo dei conti.

Articolo 12

Il presente regolamento à applicabile anche ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, nonché ai membri del suo personale ed ai beneficiari di pensioni da essa versate, compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in applicazione dell'articolo 16, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per quanto riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dalla Banca.

Articolo 13

Sono esenti dall'imposta le indennità compensative e i versamenti previsti dall'articolo 13 del regolamento n. 32 (CEE), 12 (CEEA) (1).

Articolo 14

Il regolamento n. 32 (CEE), 12 (CEEA) è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 29 febbraio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE (1) GU n. 45 del 14.6.1962, pag. 1461/62.